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SEZ. 3 SENT. 00280 DEL 09/01/2004 (CC.19/11/2003) RV. 226830
PRES. Zumbo A REL. De Maio G COD.PAR.368
IMP. P.M. in proc. Landolina PM. (Conf.) Izzo G
538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Interventi edilizi in assenza o to tale difformita' della D.I.A. - Sanzione applicabile - Individuazione.
D. P. R. DEL 6/6/2001 NUM. 380 ART. 22
D. P. R. DEL 6/6/2001 NUM. 380 ART. 44

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In materia edilizia, a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la realizzazione di interventi in assenza o in totale difformita' della denuncia di inizio attivita' (DIA) e' sanzionata amministrativamente, ex art. 37 del citato T.U., solo nei casi di cui ai commi primo e secondo dell'art. 22 dello stesso d.P.R., che individuano le ipotesi di realizzabilita' di opere mediante DIA, mentre nell'ipotesi di alternativita' fra DIA e permesso di costruire, di cui al comma terzo dello stesso art. 22, la assenza o la totale difformita' dell'opera comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo articolo 44.
Fonte CED Cassazione