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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DELIBERAZIONE 26 febbraio 2003
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia (categorie dalla 1 alla 5). (Deliberazione n. 02/CN/ALBO).

Gazzetta Ufficiale N. 95 del 24 Aprile 2003

 

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IL COMITATO NAZIONALE
dell'albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti

Visto l'art. 30 del decreto legislativa 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la
disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti, in appresso denominato Albo, e in particolare
gli articoli 6 comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11;
Considerato che al Comitato nazionale dell'albo e' stato comunicato
in via informale il contenuto dell'ordinanza del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio del 3 ottobre 2002, con la quale
e' stata accolta la domanda incidentale di sospensione della delibera
2 agosto 2002, della sezione regionale dell'albo del Lazio, recante
il diniego d'iscrizione all'albo di Trenitalia S.p.a., nonche' della
nota del comitato nazionale 17 giugno 2002, prot.n. 3185, riguardante
il regime autorizzatorio relativo al trasporto dei rifiuti per
ferrovia;
Considerato che con la suddetta ordinanza il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, ha disposto l'accoglimento della
domanda incidentale di sospensione, "tenuto conto, sul piano del
fumus boni iuris, che il decreto ministeriale n. 406/1998, ad una
sommaria delibazione, puo' considerarsi applicabile anche al
trasporto per ferrovia e non unicamente alle imprese di
autotrasporto, non potendo quest'ultima limitazione, dedursi dalle
disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, trattandosi di disposizioni
relative alla documentazione ulteriore necessaria per l'iscrizione
all'albo degli autotrasportatori";
Considerato che la posizione del Comitato nazionale dell'albo
espressa con la nota del 17 giugno 2002 sopraindicata, e ribadita dal
competente servizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio con memoria del 2 ottobre 2002 indirizzata all'Avvocatura
generale dello Stato, non sembra compatibile con la predetta
ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio e che, di
conseguenza, appare necessario determinare, ai sensi degli
articoli 6, comma 1, lettera b), e 11, comma 4, del decreto 28 aprile
1998, n. 406, i criteri, le modalita' e i termini che consentono
l'espletamento dell'istruttoria per l'iscrizione all'albo delle
imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
277, concernente il regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
146, concernente il regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie,
e della direttiva 95/19/CE relativa alla ripartizione delle capacita'
di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura;
Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione
all'albo delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per
ferrovia in termini di dotazioni strumentali e di addetti, fermo
restando l'obbligo per le imprese medesime di disporre della piu'
ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti
effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;
Delibera:

Art. 1.
Domanda d'iscrizione all'albo
1. Le imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia
devono corredare la domanda d'iscrizione all'albo di cui all'art. 12,
comma 1, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, con la seguente,
ulteriore documentazione:
a) copia autentica della licenza rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146;
b) copia autentica del certificato di sicurezza attestante la
conformita' agli standard in materia di sicurezza della circolazione
per i singoli servizi da espletare rilasciato dal gestore
delIinfrastruttura ferroviaria ai sensi del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.

 

Art. 2.
Dotazioni minime
1. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nella
categoria 1 delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per
ferrovia e' individuata nella tabella allegata sotto la lettera "A".
2. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nelle
categorie dalla 2 alla 5 delle imprese che intendono trasportare
rifiuti per ferrovia e' individuata nella tabella allegata sotto la
lettera "B".
3. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione in una
qualunque delle classi previste (dalla A alla F) e' valida per
l'iscrizione nella classi omologhe o inferiori di tutte le categorie
dalla 1 alla 5.

 

Art. 3.
Responsabile tecnico
1. I requisiti dei responsabili tecnici delle imprese che intendono
trasportare i rifiuti per ferrovia sono quelli stabiliti per le
categorie dalla 1 alla 5 dalla deliberazione del Comitato nazionale
16 luglio 1999, prot.003/CN/ALBO.

 

Art. 4.
Capacita' finanziaria
1. Il requisito di capacita' finanziaria, previsto dall'art. 11,
comma 2, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, si intende
soddisfatto mediante la presentazione di copia autentica della
licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ai sensi del decreto deI Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 146.

 

Art. 5.
Garanzie finanziarie
1. L'iscrizione all'albo, con procedura ordinaria, delle imprese
che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie ai sensi del decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria
8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999.

Roma, 26 febbraio 2003

Il presidente: Laraia

Il segretario: Onori

 

Allegato A

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