MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA - AREA RISCHI INDUSTRIALI
Circolare sull'applicabilità del D.Lgs.334/99 e s.m.i. agli inceneritori di rifiuti solidi.



Lettera Circolare
Prot. n. DCPST/A4/RS/400
Roma, 31 gennaio 2007
Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - LORO SEDI
Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - LORO SEDI
e, per conoscenza:
Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Salvaguardia Ambientale
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
Al Ministero dell’Interno
– Gabinetto del Ministro - SEDE
– Dipartimento P.S.
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale - SEDE
Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G.E.R.M. - Ufficio C2 Mercato Elettrico
Via Molise, 2 - 00187 ROMA
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Via Ulpiano, 13 - 00193 ROMA
A tutte le Regioni per il tramite delle
Prefetture – U.T.G. Capoluoghi di Regione
Alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo
- LORO SEDI
OGGETTO: Applicabilità del D.Lgs.334/99 e s.m.i. agli inceneritori di rifiuti solidi.
Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questo Dipartimento, in
merito alla assoggettabilità degli inceneritori di rifiuti solidi al D.Lgs.334/99 e s.m.i., si
rappresenta quanto di seguito riportato.
Gli inceneritori di rifiuti solidi, i termocombustori e i termovalorizzatori, quali impianti
destinati all’eliminazione totale o parziale di sostanze solide mediante combustione, sono
soggetti agli obblighi di cui all’art.5, comma 1 e 2, del decreto legislativo 334/99 e s.m.i. (cfr.
punto 3 dell’Allegato A).
I gestori di tali impianti, qualora siano presenti sostanze pericolose in quantità inferiore a
quelle dell’allegato I del D. Lgs. 334/99 e s.m.i., oltre a quanto previsto dall’art. 5, comma 1
(adottare misure di sicurezza appropriate e idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a
limitarne le conseguenze per l’uomo e l’ambiente), devono:
- individuare i rischi di incidente rilevante, integrando il documento di valutazione dei
rischi di cui al D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;
- informare, formare, addestrare ed equipaggiare i lavoratori, nel rispetto del D.M.
Ambiente 16/03/1998 (in G.U. n. 74 del 30/03/1998).
Ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, prima dell’inizio delle opere, i
titolari delle suddette attività devono richiedere il parere di conformità sul progetto al
competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con istanza redatta ai sensi del D.P.R.
37/98 e con le modalità di cui al Decreto Ministero Interno 4 maggio 1998.
Per i nuovi impianti, trattandosi di attività soggette alla normativa Seveso, si ritiene
opportuno che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco acquisisca il parere del Comitato
Tecnico Regionale di cui all’art. 20 del D.P.R. 577/82 e, in ogni caso, i Comandi dovranno
trasmettere la relativa documentazione alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per
opportuna conoscenza e all’Area Rischi Industriali di questo Dipartimento per l’attività di
monitoraggio.
IL VICE-CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
DIRIGENTE GENERALE - CAPO DEL C.N.VV.F.
(MAZZINI)