Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3637, del 14 luglio 2014
Beni Ambientali.Incompatibilità dell’impianto fotovoltaico sul tetto per impatto sul paesaggio lacuale
E’ legittima l’esclusione della compatibilità paesaggistica dell’impianto fotovoltaico posizionato sul lato est del tetto in ragione del suo negativo impatto sul particolare paesaggio lacuale. L’impianto fotovoltaico costituito da 13 pannelli installati sulla falda est, risulta in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale e riflettente, estremamente stridente rispetto all’ambito nel quale si colloca e tale da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante che si può percepire sia dal basso che da posizione elevata o a distanza. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 03637/2014REG.PROV.COLL.
N. 03514/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3514 del 2014, proposto da:
Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Pericolosi Donato e Consolati Davide, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Baciga, con domicilio eletto presso l’avvocato Elena Stella Richter in Roma, viale Mazzini, 11;
Comune di Malcesine, non costituito in questo grado;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 1157/2013, resa tra le parti, concernente rilascio sanatoria per installazione pannelli fotovoltaici con prescrizioni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Donato Pericolosi e di Davide Consolati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014, il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Marina Stella Richter e l’avvocato dello Stato Scaramucci;
1.- Il Ministero per i beni e le attività culturali impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto 10 ottobre 2013 n. 1157 che ha accolto il ricorso proposto dai signori Pericolosi e Consolati avverso il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona, Rovigo e Vicenza 10 giugno 2013 n. 8346 nella parte in cui imponeva la rimozione dell’impianto fotovoltaico costituito da tredici pannelli ed allocato sulla falda est del tetto relativo alla costruzione a due piani posta nel Comune di Malcesine (Verona).
L’Amministrazione appellante si duole della erroneità della sentenza e ne chiede la riforma, con consequenziale reiezione del ricorso di primo grado, sul rilievo della congruità e della compiutezza della motivazione addotta dalla Soprintendenza nel parere avversato in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.
All’udienza camerale del 10 giugno 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione previo avvertimento alle parti circa la possibilità di una definizione in forma semplificata della controversia.
2. Rileva il Collegio che la manifesta fondatezza dell’appello consente la immediata definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm..
Nell’atto oggetto della impugnazione di primo grado, reso ai sensi dell’art. 167 e dell’art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la Soprintendenza ha espresso il parere favorevole all’intervento edilizio programmato dagli odierni appellati sulla costruzione a due piani sita nel Comune di Malcesine (intervento consistente, nel suo insieme, nella apertura di alcune porte e finestre, nel rialzamento della falda di copertura, nell’abbassamento della falda posta ad est e nell’ installazione di pannelli fotovoltaici su falda est ed ovest), subordinando tuttavia il parere favorevole alla osservanza della seguente condizione prescrittiva:
- “venga rimosso l’impianto fotovoltaico e/o solare costituito da 13 pannelli installati sulla falda est, in quanto risulta in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale e riflettente, estremamente stridente rispetto all’ambito nel quale si colloca e tale da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante che si può percepire sia dal basso che da posizione elevata o a distanza”.
3.- Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, la Soprintendenza abbia dato una congrua motivazione riguardo alle ragioni che si frappongono alla definitiva allocazione dei pannelli fotovoltaici anche sulla falda est della costruzione (nella prospettiva particolare, cioè, del lago di Garda), a differenza di quanto assentito senza riserve o condizioni in relazione ai pannelli apposti sulla falda ovest dello stesso fabbricato.
L’autorità preposta alla tutela paesaggistica si è soffermata, in particolare, ad analizzare i distinti profili (posizione, dimensioni, forme, cromatismi) che la hanno spinta ad apporre la condizione al parere di compatibilità paesaggistica (per la restante parte, vale sottolineare, favorevole all’intervento) di tal che, considerata la puntualità e la congruità delle ragioni addotte a sostegno della condizione, non pare condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado a proposito del carattere stereotipato e “adattabile a qualsiasi caso” della motivazione dell’atto soprintendentizio.
Al contrario, si deve convenire con il Ministero appellante sul fatto che dalla lettura del parere risultano chiare e coerenti le ragioni ostative individuate, con una valutazione tecnico-discrezionale che è propria della tutela del patrimonio culturale e che risulta immune dai vizi di irragionevolezza o di errore nei presupposti, e che escludono la compatibilità paesaggistica dell’impianto fotovoltaico posizionato sul lato est del tetto in ragione del suo negativo impatto sul particolare paesaggio lacuale, stante la sua piena visibilità, anche a distanza, sia dal basso che dall’alto.
4.-Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.
5.- Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando in forma semplificata sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna gli appellati Pericolosi e Consolati al pagamento, in favore del Ministero appellante, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 ( euro tremila/00), oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)