Consiglio di Stato, Sez. VI n. 6568, del 20 dicembre 2012.
Ambiente in genere.Diniego concessione demaniale marittima per sopravvenute disposizioni regolamentari.
E’ legittimo il diniego per una concessione demaniale marittima alla luce delle sopravvenute disposizioni regolamentari disciplinanti la materia delle concessioni portuali. L’obbligo di gara imposto dal regolamento comunale adottato dal Comune è riproduttivo del principio, già desumibile dall’art. 36 del Codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), che regola il procedimento di rilascio delle concessioni demaniali in modo da garantire adeguata pubblicità all’istanza di rilascio proprio in funzione di un confronto competitivo tra più offerte di utilizzazione del bene demaniale, al fine di consentire all’Amministrazione concedente di valutare quella più conforme all’interesse pubblico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 06568/2012REG.PROV.COLL.
N. 08731/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8731 del 2008, proposto da:
Bertolotto Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Delfino e Fausto Buccellato, con domicilio eletto presso quest’ultimo difensore in Roma, viale Angelico, 45/1;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del ministro e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Liguria, Comune di Camogli, non costituiti in questo grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 1393/2007, resa tra le parti, concernente diniego rilascio concessione demaniale marittima - ris. danno
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2012 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per l’appellante l’avvocato Buccellato e per l’Amministrazione appellata l'avvocato dello Stato Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- E’ impugnata dal signor Giovanni Bertolotto la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria 31 maggio 2007 n. 1393 che ha respinto il suo ricorso avverso il diniego di concessione demaniale marittima relativa ad uno specchio acqueo nel porto di Camogli (GE) nonché avverso gli atti presupposti ed interlocutori, gravati con motivi aggiunti, unitamente – per quanto di interesse - al Regolamento degli specchi acquei portuali approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27 settembre 2004.
2.- L’appellante torna a riproporre in questo grado i motivi già disattesi dal giudice di primo grado rilevando l’erroneità della gravata sentenza che ha ritenuto legittimo l’avversato diniego, anche alla luce delle sopravvenute disposizioni regolamentari disciplinanti la materia delle concessioni portuali; lamenta altresì l’appellante l’omesso esame dei motivi dedotti avverso le note comunali del 5 aprile 2003, del 12 luglio 2004 e del 31 luglio 2004, aventi tutte contenutosoprassessorio in considerazione dell’imminente adozione del regolamento sugli specchi acquei, e chiede di essere rimesso in termini per il caso in cui venisse acclarata la loro natura provvedimentale.
Conclude l’appellante per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado con conseguente soddisfazione, in riforma della sentenza impugnata, della sua pretesa legittima ad ottenere la rivendicata concessione demaniale ovvero in subordine il risarcimento del danno per equivalente.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.
All’udienza del 13 novembre 2012 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
3.- L’appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo l’appellante torna a proporre in questo grado la questione della tardività del provvedimento di diniego del 24 febbraio 2005 sotto il profilo della violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione al disposto dell’art.1 del decreto ministeriale 30 marzo 1994 n. 765, e dell’eccesso di potere per sviamento, per aver l’Amministrazione postergato il rilascio del provvedimento in favore del ricorrente originario nella consapevolezza della imminente adozione di un regolamento comunale dal contenuto particolarmente restrittivo.
In sostanza il ricorrente lamenta che l’Amministrazione abbia adottato con notevole ritardo (in violazione del termine procedimentale di cui al citato art. 1 del d.m. citato al rispetto del quale essa stessa si era autovincolata) e di averlo fatto nella consapevolezza che il più restrittivo regolamento comunale sulla disciplina delle concessioni demaniali, di imminente adozione, avrebbe di fatto impedito all’interessato di ottenere il titolo abilitativo (ciò che si è giustappunto verificato).
In ordine a tale ultima questione l’appellante si duole che il Tribunale amministrativo non abbia colto il contenuto della censura, volta a stigmatizzare non il semplice ritardo – essendo consapevole il ricorrente che il ritardo in sé non incide sulla legittimità del provvedimento sopravvenuto – quanto la preordinazione dell’atteggiamento soprassessorio in funzione del diniego di provvedimento, alla luce delle nuove previsioni regolamentari imponenti la gara per il rilascio dei nuovi titoli, senza esclusione per le domande già incardinate alla data della sua entrata in vigore.
La censura non merita condivisione.
Lo stesso appellante riconosce che i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi non hanno natura perentoria ma soltanto sollecitatoria, salve le conseguenze sotto il profilo della responsabilità civile per gli eventuali danni e della responsabilità amministrativa degli agenti cui il ritardo sia imputabile.
La ragione di tale consolidato principio risiede nel fatto che l’esercizio della funzione amministrativa è di suo senza termine, dato che la funzione di cura degli interessi pubblici non è soggetta a scadenze o sospensioni temporali di sorta, stante la sua naturale persistente immanenza.
Quando pertanto sia scaduto il termine fissato per la conclusione del procedimento non soltanto l’Amministrazione può ancora provvedere sull’originaria istanza del privato, ma resta - ove ne sia in origine obbligata - tenuta a farlo come mostra la previsione regolamentare che disciplina i procedimenti di competenza della amministrazione appellata, secondo cui “ i termini di cui al presente regolamento costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l’amministrazione dal provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza della violazione del termine”(art. 7, comma 3, d.m. 30 marzo 1994, n. 765).
Quanto al dedotto profilo dell’eccesso di potere per sviamento, osserva il Collegio che, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, l’Amministrazione non ha, distorsivamente, fatto mistero di voler soprassedere sull’istanza dell’interessato in vista dell’adozione del nuovo regolamento comunale, avendo adottato atti (gravati tardivamente dall’interessato con i motivi aggiunti di primo grado) con cui ha chiaramente espresso tale intendimento.
Peraltro giova evidenziare che l’obbligo di gara imposto dal regolamento comunale adottato dal Comune di Camogli con la citata delibera di Consiglio comunale del 2004 è riproduttivo del principio, già desumibile dall’art. 36 del Codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), che regola il procedimento di rilascio delle concessioni demaniali in modo da garantire adeguata pubblicità all’istanza di rilascio proprio in funzione di un confronto competitivo tra più offerte di utilizzazione del bene demaniale, al fine di consentire all’Amministrazione concedente di valutare quella più conforme all’interesse pubblico.
Sotto tal profilo pertanto l’appellante non ha ragione di dolersi della sopravvenuta applicazione di una disposizione regolamentare che ritiene pregiudizievole per le proprie aspettative, atteso che in ogni caso l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto assentire l’istanza senza il previo esperimento di una gara informale per l’assegnazione dello specchio acqueo rivendicato. Non è quindi predicabile, neppure in via astratta, alcun danno per l’appellante per effetto dell’entrata in vigore del nuovo regolamento comunale di tal che, assorbito ogni altro motivo, va disattesa nel merito la pretesa del Bertolotto ad essere ristorato in forma specifica, ovvero per equivalente, del pregiudizio subito per non essere rimasto destinatario dell’affidamento demaniale.
Quanto al danno da ritardo in sé e per sé considerato ( e quindi a prescindere dalla fondatezza della pretesa sottesa al’istanza), pur essendo un dato che il Comune di Camogli ha qui superato i previsti termini procedimentali, dato che il provvedimento di diniego risulta del febbraio del 2005 laddove l’istanza risale al febbraio del 2001, nondimeno si deve osservare che il Comune non è rimasto inerte ma – come si è detto – ha più volte comunicato all’odierno appellante l’intenzione di soprassedere al rilascio del provvedimento, senza che questi abbia mai ritualmente impugnato tali atti soprassessori, rispetto ai quali dunque deve ritenersi maturato un atteggiamento quiescente che si rivela incompatibile, anche ove si faccia riferimento ai principi desumibili dall’art. 1227, secondo comma, Cod. civ., con l’azione riparatoria odiernamente azionata.
In definitiva, l’appello va respinto.
Le spese di questo grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello ( RG n. 8731.08), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)