Cass. Sez. III sent. 554 del 15 gennaio 2007 (Cc 14 nov. 2006)
Pres. Papa Est.Squassoni Ric. V.a.s.
Ambiente in genere. Associazioni ambientaliste, partecipazione al
processo penale
Sussistono due differenti istituti che consentono l'accesso al giudizio
penale di formazioni sociali ambientaliste portatrici di interessi
superindividuali ; tali sodalizi, quando sussistano i presupposti di
legge, possano costituirsi parti
civili oppure possono intervenire nel processo a sensi dell'art.91 cpp,
con poteri identici a quelli della persona offesa al cui consenso
è subordinato l'esercizio dello intervento stesso.
Camera di consiglio del 14.11.2006
SENTENZA N. 01098/2006
REG. GENERALE n. 000773/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Dott. PAPA
ENRICO Presidente
1. Dott. GRASSI
ALDO
Consigliere
2. Dott. SQUASSONI
CLAUDIA
Consigliere
3. Dott. SENSINI MARIA
SILVIA
Consigliere
4. Dott. SARNO
GIULIO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) VERDI AMBIENTE E SOCIETA' ONLUS -ASSOC. N. IL 00/00/0000
avverso DECRETO del 22/09/2004
GIP TRIBUNALE di FOGGIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SQUASSONI CLAUDIA
lette le conclusioni del P.G.
annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.
Udito il difensore avv.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto 22 settembre 2004, il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Foggia ha disposto l'archiviazione di un procedimento
instaurato a carico di ignoti per il reato previsto dall'art. 51 DLvo.
22/1997.
L'archiviazione non è stata preceduta dall'avviso ex art.
408 cpp alla associazione "Verdi Ambiente e società Onlus".
Secondo la tesi del Pubblico Ministero, condivisa dal Giudice, il
sodalizio poteva solo, a sensi dell'art. 18 L. n. 349/1986, costituirsi
parte civile o, a sensi dell'art 9 c. 3 D.Lvo. 267/2000, proporre le
azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettano al
Comune o alla Provincia; l'associazione non era facoltizzata ad
intervenire nel procedimento con la procedura dell'art. 91 cpp e, di
conseguenza, non poteva esercitare i diritti e le facoltà
della persona offesa anche per mancanza del consenso della stessa
richiesto dall'art. 92 c. 1 c.p.p..
Per l'annullamento del decreto, ricorre in Cassazione il legale
rappresentante della associazione "Verdi Ambiente e società
Onlus" (riconosciuta a sensi dell'art. 13 L. 349/1986) deducendo
violazione dell'art. 408 cpp e formulando censure inerenti alla
possibilità del sodalizio di partecipare al processo secondo
il disposto dell' art. 91 cpp; tali deduzioni sono fondate.
Deve, innanzi tutto, premettersi come non sia pertinente al caso il
richiamo all'art. 9 D. L.vo n. 267/2000 che mira a disciplinare la cd
sostituzione processuale delle associazioni ambientaliste nei giudizi
di danno di competenza del Giudice ordinario che spettano al Comune o
alla Provincia.
Ciò in quanto la problematica che il ricorso pone concerne
la verifica dello assunto del Pubblico Ministero, fatto proprio dal
Giudice, secondo il quale la legge 349/1986 riconosce alle associazioni
ambientaliste la unica possibilità di costituirsi parte
civile nel processo penale, ma non di esercitare le facoltà
della persona offesa.
La conclusione non è condivisibile.
Le associazioni ecologiste, secondo la giurisprudenza prevalente,
ancorché non riconosciute ex art. 13 L. 349/1986, sono
legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento per
il danno ambientale e, quindi, a costituirsi parte civile nel processo
penale quando siano, in base al loro statuto, portatrici di interessi
ambientali, territorialmente delimitati, in modo concreto lesi dalla
attività illecita (ex plurimis Cass.
Sezione terza, sentenza 33887/2006).
Inoltre, l'art. 18 c. 5 L. 349/1986 recita che "Le associazioni
individuate in base all'art. l3 della presente legge possono
intervenire nei giudizi di danno ambientale e ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa......".
La previsione legislativa, introdotta in epoca anteriore alla entrata
in vigore del codice di rito 1989, deve essere armonizzata
sistematicamente con gli attuali istituti processuali alla luce
dell'art. 212 delle norme di coordinamento; quando una legge, in epoca
antecedente al 24 ottobre 1989, permette l'intervento nel processo
anche al di fiori della costituzione di parte civile, è
consentito solo l'intervento nei limiti ed alle condizioni di cui
all'art. 91 ss cpp.
Di conseguenza, si deve ritenere che sussistono due differenti istituti
che consentono l'accesso al giudizio penale di formazioni sociali
ambientaliste portatrici di interessi superindividuali tali sodalizi,
quando sussistano i presupposti di legge, possano costituirsi parti
civili oppure possono intervenire nel processo a sensi dell'art. 91
cpp, con poteri identici a quelli della persona offesa al cui consenso
è subordinato l'esercizio dello intervento stesso.
Il "costante consenso della persona offesa" è un requisito
per la legittimazione processuale degli enti e delle associazioni.
Sul punto, non può condividersi la tesi sostenuta dal
Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta (confortata da una
sentenza della Cassazione -Sezione quinta, sentenza 2361/1996- che,
tuttavia, non affrontava un caso sovrapponibile a quello in esame);
secondo questa prospettazione, la L. 349/1966 ha offerto un generale e
preventivo consenso alle associazioni, che assecondano
l'attività ecologista dello Stato, ad intervenire nel
processo per cui quello delle persone offese, previsto dall'art. 92 c.
1 cpp, non è necessario in quanto presunto di diritto.
Ora è vero che la L. n. 349/1986 consentiva l'ingresso nel
processo senza la necessità del consenso delle persone
offese. Tuttavia, come si è accennato, l'art. 212 delle
norme di coordinamento ha espressamente enunciato che tutte le forme
atipiche di intervento nel processo siano ricondotte nei "limiti ed
alle condizioni" di cui agli artt. 91 ss cpp; né la L.
349/1986 poteva introdurre, con un consenso generalizzato prestato una tantum,
una eccezione relativa ai requisiti di accesso nel giudizio penale per
una figura processale all'epoca inesistente.
In ragione della inequivoca enunciazione dell'art. 92 c. 1 cpp, la
Corte ritiene che anche le associazioni ambientaliste, al fine che
rileva, necessitino del consenso da parte della persona offesa, se
individuabile, o da parte dell'ente territoriale competente.
Nel caso concreto, la associazione "Verdi Ambiente e società
Onlus" non era legittimamente intervenuta nel procedimento in carenza
del necessario consenso della persona offesa per cui l'avviso della
richiesta di archiviazione non le era dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Roma, 14 novembre 2006
L'
estensore
Il presidente
Claudia
Squassoni
Enrico Papa
Ambiente in genere. Associazioni e partecipazione al processo penale
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