MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 8 novembre 2010 , n. 260

Regolamento recante i criteri tecnici per  la  classificazione  dello stato dei corpi idrici superficiali,  per  la  modifica  delle  norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo  75,  comma 3, del medesimo decreto legislativo.

 
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 23
ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque e, in particolare, l'Allegato V;
Visti l'articolo 13 ed il relativo allegato VII della direttiva
quadro che prevedono che il piano di gestione del bacino idrografico
comprenda anche le informazioni relative allo stato ecologico e
chimico delle acque superficiali;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in
materia ambientale" e successive modificazioni e, in particolare,
l'articolo 75, comma 3, che prevede l'adozione di regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per modificare gli
allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo 3 aprile
2006;
Ritenuta la necessita' di adeguare in particolare il punto 2,
lettera A.4, rubricato "Classificazione e presentazione dello stato
ecologico" dell'allegato 1 della parte terza del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al fine
di renderlo conforme agli obblighi comunitari, attraverso
l'inserimento dei criteri tecnici per la classificazione dello stato
dei corpi idrici superficiali;
Tenuto conto delle linee guida del 27 novembre 2003, emanate dalla
Commissione Europea, che forniscono criteri tecnici sull'approccio
alla classificazione dello stato ecologico e del potenziale ecologico
dei corpi idrici superficiali;
Tenuto conto della decisione della Commissione del 30 ottobre 2008
che istituisce a norma della direttiva 2000/60/CE, i valori della
classificazione dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri
risultanti dall'esercizio di intercalibrazione;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente" convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
Considerata l'esigenza di validare i metodi di classificazione
riportati nell'allegato 1 al presente decreto attraverso un'attivita'
di coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'ISPRA, il CNR-IRSA, il CNR-ISE, l'ISS, le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
Acquisite le proposte tecniche dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) prot. n. 041556 del 2
ottobre 2009 e prot. n. 044779 del 2 novembre 2009, dell'Istituto di
ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IRSA)
prot. n. 0005371 del 17 novembre 2009, dell'Istituto per lo studio
degli ecosistemi del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-ISE)
prot. n. 0002015 del 28 ottobre 2009, dell'Istituto superiore di
sanita' prot. n. 0052398 del 27 ottobre 2009, dell'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) prot. ENEA/2009/66271/BIOTECAMB del 14 dicembre
2009, dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato (CFS)
prot. n. 7475 del 1° ottobre 2009; dell'ARPA Lombardia prot. n.
170471 del 17 dicembre 2009;
Acquisita l'intesa rep. n. 37/CSR del 29 aprile 2010, della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 luglio 2010 n.
3145/2010;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota prot. n. 6616/DAGL 6.3.4/2008/15 del 16 settembre
2010 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'allegato 1 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n152, e successive modificazioni, e' sostituito con l'Allegato
1 del presente decreto, che modifica, in particolare, il punto 2,
lettera A.4 dello stesso allegato.
2. Restano ferme le disposizioni sull'attivita' di monitoraggio da
eseguire secondo le indicazioni di cui al punto A.3 dell'allegato 1
della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche
per gli elementi di qualita' per i quali non sono stati individuati i
metodi di classificazione.
3. Fatto salvo quanto stabilito nell'allegato di cui al comma 1,
l'ISPRA predispone un manuale per la raccolta delle metodiche di
riferimento da utilizzare per la classificazione dello stato
ecologico dei corpi idrici e mette a disposizione sul Sistema
informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI) le
liste tassonomiche e gli eventuali aggiornamenti cui far riferimento
per gli elementi di qualita' biologica previsti nell' allegato 1 del
presente decreto.


                               Art. 2 

1. Per la validazione dei metodi di classificazione di cui
all'allegato 1 del presente decreto, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano rendono disponibili le informazioni di
cui all'allegato 2 del decreto stesso.
2. L'ISPRA cura che le amministrazioni e gli Istituti scientifici
nazionali competenti accedano, attraverso il sistema SINTAI, alle
informazioni rese disponibili ai sensi del comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, mettono a
disposizione entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto le informazioni gia' disponibili sulla base delle attivita'
di monitoraggio precedentemente svolte e successivamente non appena
disponibili i dati acquisiti sulla base del monitoraggio svolto ai
sensi della normativa vigente.
4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'ambiente
della tutela del territorio e del mare assicura il coordinamento
tecnico-scientifico tra l'ISPRA, il CNR IRSA, il CNR ISE, l'ISS,
l'ENEA, l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano e le ARPA e APPA.
5. Ferme restando le disposizioni contenute nell'Allegato 3, punto
1.1.1. paragrafo D4 della parte terza del decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152, l'allegato 1 del presente decreto, a seguito
della validazione effettuata ai sensi del presente articolo, puo'
essere modificato con atto regolamentare da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del
mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.


                               Art. 3 

Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 8 novembre 2010

Il Ministro: Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 58.


                                                           Allegato 1 


Parte di provvedimento in formato grafico




                                                           Allegato 2 


Parte di provvedimento in formato grafico