TAR Toscana (FI) Sez. II n. 1783 del 8 novembre 2012.
Urbanistica. Procedimento urbanistico-edilizio per medie e grandi strutture di vendita.

Il principio di contestualità tra procedimento urbanistico-edilizio, preordinato alla costruzione di medie e grandi strutture di vendita, e procedimento di rilascio delle connesse autorizzazioni commerciali è finalizzato ad evitare insediamenti commerciali in contrasto con le previsioni urbanistiche, localizzati cioè in zone o edifici privi di destinazione conforme, con la conseguenza che, in linea di principio, le Amministrazioni locali devono verificare il rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, che deve sussistere sin dall'inizio o a seguito di ottenimento di un titolo edilizio in sanatoria, anche in sede di rilascio delle autorizzazioni commerciali . (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01783/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01314/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Unicoop Tirreno soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Genta, Andrea Torricelli, con domicilio eletto presso Andrea Torricelli in Firenze, via Giambologna 2/R;

contro

Comune di Grosseto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Stolzi, con domicilio eletto presso Paolo Stolzi in Firenze, via Masaccio 183; 
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Fantappie', presso cui ha eletto domicilio, in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana n. 1; 
Provincia di Grosseto, in persona del Presidente p.t.;

nei confronti di

La Rinascente del Mobile di Argirò & C. Fratelli S.n.c., Oviesse S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Duccio M. Traina, con domicilio eletto presso Duccio Maria Traina, in Firenze, via Lamarmora 14;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Società Clodia Commerciale S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Tagliaferri, con domicilio eletto presso Riccardo Tagliaferri in Firenze, via degli Artisti n. 20;

per l'annullamento

del parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi tenutasi in data 24 maggio 2010 con la partecipazione della Regione Toscana e del Comune di Grosseto, avente ad oggetto il rilascio della autorizzazione all'apertura di un centro commerciale di mq. 7.460 di superficie di vendita, di cui mq. 3.980 per il settore alimentare e mq. 3.480 per il settore non alimentare a seguito di trasferimento con ampliamento e concentrazione di due autorizzazioni di cui sono titolari rispettivamente Oviesse spa e La Rinascente del mobile, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali tra cui – segnatamente:

- le autorizzazioni alla attivazione del centro commerciale e degli esercizi in esso ricompresi, di numero e data ignota, formati a seguito del parere favorevole di cui sopra;

e con atto di motivi aggiunti depositato in data 5 novembre 2010, per l'annullamento

per quanto occorrer possa, anche delle autorizzazioni commerciali rilasciate dal Comune di Grosseto in esito al parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi decisoria del precedente 25 maggio 2010 e segnatamente:

- l'autorizzazione commerciale n. 7209 del 23.6.2010 per la realizzazione di un centro commerciale avente una superficie di vendita di 7.460 mq di cui mq. 3.980 per il settore alimentare e mq. 3.480 per il settore non alimentare;

- autorizzazione commerciale n. 7210 del 23.6.2010 per il trasferimento con ampliamento della grande struttura di vendita di cui è titolare La Rinascente del mobile di Argirò c. & f.lli s.n.c., con ampliamento da mq. 3.300 a mq. 3.480 per la vendita di prodotti del settore non alimentare;

- l'autorizzazione n. 7211 del 23.6.2010 per il trasferimento con ampliamento della grande struttura di vendita di cui è titolare Oviesse s.p.a. con ampliamento della superficie di vendita da mq. 3.000 a mq. 3.980 per la vendita di prodotti del settore alimentare;

nonché di ogni altro atto connesso, se lesivo.



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Grosseto, di Regione Toscana e di La Rinascente del Mobile di Argirò & C. Fratelli S.n.c. e di Oviesse S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La Unicoop Tirreno, al fine di sostenere la propria legittimazione ad agire, espone di essere titolare di tre autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita del settore alimentare e non, con sede nel Comune di Grosseto.

La medesima società, avendo incorporato le società Vignale Immobiliare s.p.a. e Ponte del Sale s.r.l., è divenuta proprietaria di una vasta area sita all'ingresso di Grosseto, in loc. Commendone, sulla quale il Piano strutturale di Grosseto ha previsto la localizzazione di un centro commerciale, già individuato dal precedente PRG in località Casalone, e per il quale in capo alla Vignale Immobiliare era già stato rilasciato il nulla osta regionale previsto dalla l. n. 426/1971.

La ricorrente aveva a disposizione anche le aree dove realizzare la struttura ad esso destinata, in quanto proprietaria delle aree del Casalone denominate “ex Fornace Chigiotti”, considerate dallo strumento urbanistico come intera area di recupero con funzioni commerciali e di servizio, per le quali aveva predisposto il piano di recupero approvato in data 25.06.1999, insieme allo schema di convenzione urbanistica poi sottoscritta in data 10.02.2000.

Pur avendo già dato inizio i lavori nel sito della “ex Fornace Chigiotti”, la Vignale Immobiliare si dichiarava disposta a non realizzarvi il centro commerciale, condividendo le criticità in tema di viabilità emerse dagli studi effettuati dallo stesso Comune per la preparazione del Piano, poi definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale dell'8 aprile 2006 n. 43, e al contempo si rendeva disponibile alla delocalizzazione della struttura commerciale nel sito individuato dal Piano strutturale, non opponendosi alla contestuale variazione della destinazione dell'area del Casalone di sua proprietà, da commerciale ad artigianale e a commercio all'ingrosso.

All'art. 97 delle NTA del nuovo Piano strutturale veniva, infatti, stabilito che "l'area della ex Fornace Chigiotti, nei limiti del volume esistente, sarà destinata ad attività artigianali e/o di commercio all'ingrosso…”, nel mentre per l’area del Commendone veniva previsto la realizzazione della grande struttura di vendita, originariamente collocata nella località Casalone, struttura che, secondo il Comune, sarebbe l'unica prevista anche dal PTC provinciale.

In data 26 novembre 2007 il Gruppo Unicoop Tirreno procedeva alla cessione degli immobili situati in località Casalone, dove non sarebbe più stato realizzabile il centro commerciale, alla società Barghi di S.r.l..

In data 19 aprile 2010 Unicoop Tirreno presentava allo Sportello unico delle attività produttive di Grosseto le domande per il rilascio del permesso di costruire e delle autorizzazioni commerciali. Contemporaneamente, su richiesta della Barghi S.r.l., il Comune di Grosseto provvedeva a volturare le concessioni edilizie a suo tempo rilasciate a Vignale Immobiliare.

Alla voltura di cui sopra facevano seguito una serie di varianti all'originario progetto edilizio finalizzate a trasformare l'edificio onde renderlo rispondente alle sopravvenute esigenze della società acquirente e dei successivi fruitori dei locali.

Unicoop Tirreno proponeva ricorso avverso gli atti di voltura e di proroga dei permessi a costruire, nonché contro gli atti con cui venivano assentite le varianti e permessa la radicale trasformazione dell'originaria configurazione del centro commerciale. Il ricorso veniva iscritto al n. RG 2018/09 ed assegnato alla terza sezione di questo Tribunale.

Nel frattempo Barghi S.r.l. presentava al Comune domanda di trasferimento per l'esercizio di due grandi strutture di vendita, già esistenti nel territorio comunale, nei locali di cui si stava ultimando la realizzazione in località Casalone. La domanda veniva in un primo tempo rigettata in quanto il richiedente non era titolare delle autorizzazioni di cui domandava il trasferimento.

Pertanto, in data 27 e 31 marzo 2010 Oviesse s.p.a. Argirò s.n.c. ripresentavano al Comune la richiesta di trasferimento relativamente alle medesime grandi strutture di vendita in località Casalone.

Veniva perciò convocata dal Comune di Grosseto presso la Regione Toscana una conferenza di servizi nella cui prima seduta, il 15 marzo 2010, si procedeva all'esame delle suddette richieste di trasferimento e ampliamento delle due grandi strutture di vendita: la Rinascente del Mobile, per il trasferimento e ampliamento di un esercizio commerciale non alimentare; Oviesse S.p.A. relativamente al trasferimento e ampliamento di un esercizio commerciale alimentare.

La conferenza veniva rinviata ad una nuova riunione ravvisando l'esigenza di approfondire la questione posta dal Comune in ordine alla contestualità del trasferimento e alle problematiche relative alla viabilità.

Nella seduta conclusiva del 24 maggio 2010 la Conferenza di servizi veniva informata che il Comune di Grosseto, con nota del 3 maggio 2010 aveva preso atto dell'intervenuta integrazione delle domande di trasferimento “con la domanda di apertura di centro commerciale per concentrazione". Quanto alla conformità urbanistica dell'insediamento, già posta nelle precedenti sedute, il rappresentante della Regione Toscana dichiarava che il requisito in parola doveva intendersi soddisfatto dalla destinazione d'uso e dalla validità dalle concessioni edilizie già rilasciate dal Comune.

Pertanto la Conferenza di servizi si concludeva esprimendo il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle predette strutture di vendita.

Avverso tale atto insorgeva la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione e vinte le spese, deducendo:

1. Illegittimità derivata ed eccesso di potere per carenza di presupposti.

2. Incompetenza. eccesso di potere per carenza di istruttoria e contraddittorietà. Carenza di presupposti. Violazione degli artt. 1, 14 e segg. l. n. 241/1990 e art. 97 della Costituzione.

3. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. Sviamento di potere. Carenza di presupposti ed erroneità o comunque insufficienza della motivazione. Falsa applicazione dell’art. 77 della legge regionale n. 1/2005. Violazione dell’art. 39 del DPGR n. 15/R/09 e dell’art. 10 del DPGR n. 17/R/04.

4. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Sviamento e contraddittorietà tra atti. Incompetenza e violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione dell’affidamento.

5. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

6. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Carenza di istruttoria e insufficienza della motivazione.

7. Sviamento di potere. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione degli artt. 2 e 14 del DPGR n. 17/R/04.

8. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Sviamento di potere sotto ulteriore profilo. Difetto di motivazione. Violazione delle norme sul procedimento amministrativo.

9. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. Carenza di motivazione. Violazione dell’art. 106 del cod. reg. commercio e dell’art. 22 d.lgs. n. 114/1998.

10. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e assenza di motivazione. Travisamento dei fatti. Falsa applicazione dell’art. 10 della deliberazione del Consiglio regionale n. 137/1999.

Si sono costituiti in giudizio per opporsi all’accoglimento del gravame il Comune di Grosseto, la Regione Toscana, le controinteressate La Rinascente del Mobile di Argirò & C. Fratelli S.n.c., Oviesse S.p.A., e, ad opponendum, Clodia Commerciale S.r.l..

Con ordinanza n. 785 del 3 settembre 2010 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

Nel corso del giudizio la società ricorrente ha preso conoscenza delle autorizzazioni commerciali rilasciate dal Comune di Grosseto alle imprese controinteressate e precedentemente contestate, al buio e in via ipotetica.

Con tali atti l’Amministrazione comunale ha assentito in favore di La Rinascente del Mobile di Argirò & C. Fratelli S.n.c. e Oviesse S.p.A. le licenze commerciali per la realizzazione di un centro commerciale per il settore alimentare e non alimentare, per il trasferimento con ampliamento di una grande struttura di vendita per prodotti del settore non alimentare, come meglio precisato in epigrafe.

Detti provvedimenti venivano impugnati con ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 novembre 2010, deducendo:

1. Illegittimità derivata.

2. Violazione dell’art. 23 del DPGR n. 17/R/04 e dell’art. 19 l. reg. n. 28/2005. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Sviamento di potere.

All’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Viene impugnato il parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi tenutasi in data 24 maggio 2010 cui hanno partecipato la Regione Toscana e il Comune di Grosseto, avente ad oggetto il rilascio della autorizzazione all'apertura di un centro commerciale con ampliamento e concentrazione di due autorizzazioni di cui sono titolari rispettivamente Oviesse s.p.a. e La Rinascente del mobile, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali.

2. In sintesi la società ricorrente lamenta che, dopo la cessione dell’area sulla quale, secondo le previsioni del precedente PRG, sarebbe dovuto sorgere un centro commerciale (per il quale peraltro la soc. Vignale Immobiliare, incorporata dalla ricorrente, aveva già ottenuto il rilascio del nulla osta regionale), la conferenza di servizi avrebbe illegittimamente assentito in favore dell’avente causa la realizzazione di detta struttura di vendita, in contrasto con le sopraggiunte disposizioni del nuovo Piano strutturale comunale che a tale area imprime invece una destinazione ad attività artigianali e/o di commercio all'ingrosso. E ciò, nonostante l’acquirente Barghi s.r.l. si fosse contrattualmente impegnata a rispettare la destinazione dell’area stabilita dall’art. 97 delle NTA del Piano strutturale.

3. Con riferimento all’eccezione di inammissibilità proposta da Clodia Commerciale in relazione alla natura asseritamente urbanistico edilizia delle censure prospettate dalla ricorrente, si osserva che i titolari di impresa, e in particolare di imprese commerciali, sono portatori di posizioni che l'ordinamento riconosce meritevoli di tutela rispetto ad atti suscettibili di restringere indebitamente gli spazi di mercato nel quale operano, sia che si tratti di autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi, sia che si tratti di atti aventi valenza urbanistica (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 5 giugno 2007, n. 4751).

4. In limine litis occorre, poi, esaminare l’eccezione di improcedibilità avanzata dalla difesa di Oviesse s.p.a. e La Rinascente del mobile s.n.c. in relazione alla sopravvenuta modifica dei titoli autorizzatori rilasciati ad altri soggetti e non impugnati con il presente ricorso.

L’eccezione va disattesa tenuto conto che la ricorrente conserva l’interesse, anche ai soli fini risarcitori, a contestare gli atti avversati, potendo al più porsi, in relazione ai diversi soggetti interessati, la questione dell’integrazione del contraddittorio, peraltro parzialmente risolta con la spontanea costituzione in giudizio ad opponendum della Clodia Commerciale S.r.l..

In ogni caso, nel merito, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

5. E’ infondato il primo motivo con cui si deduce l’illegittimità derivata dai provvedimenti edilizi concernenti la ristrutturazione dell’immobile destinato ad ospitare il centro commerciale, impugnati con il ricorso n. 2018/09.

Tale ricorso è stato infatti respinto dalla III sez. di questo T.A.R. con la sentenza n. 860/11 del 13 maggio 2011.

6. Con la seconda e terza doglianza parte ricorrente lamenta che, con l’approvazione del Piano strutturale del Comune di Grosseto, è venuta meno la precedente destinazione urbanistica dell’area della loc. Casalone e, quindi, la possibilità di realizzarvi strutture commerciali per la vendita al dettaglio, senza che la conferenza di servizi abbia in alcun modo tenuto conto di tale mutamento dello strumento di pianificazione territoriale.

La tesi non può essere condivisa.

6.1. L’art. 6, co. 2, lett. a) e d) d.lgs. n. 114/1998, stabilisce che “Le regioni….fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;…d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità”.

Il principio di contestualità tra procedimento urbanistico-edilizio, preordinato alla costruzione di medie e grandi strutture di vendita, e procedimento di rilascio delle connesse autorizzazioni commerciali è, infatti, precipuamente finalizzato ad evitare insediamenti commerciali in contrasto con le previsioni urbanistiche, localizzati cioè in zone o edifici privi di destinazione conforme, con la conseguenza che, in linea di principio, le Amministrazioni locali devono verificare il rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, che deve sussistere sin dall'inizio o a seguito di ottenimento di un titolo edilizio in sanatoria, anche in sede di rilascio delle autorizzazioni commerciali (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 10 settembre 2010, n. 17398).

6.2. Tuttavia, contrariamente all’assunto di parte, tale situazione di incompatibilità non si è verificata nella concreta fattispecie.

Il comma 2 del reg. regionale n. 15/R/2009 stabilisce, infatti, che alle domande pendenti continua ad applicarsi il precedente regolamento n. 17/R/2004 (del resto conforme nel suo testo alla nuova disciplina regionale) secondo cui ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle grandi strutture di vendita, deve essere verificata “la compatibilità con gli strumenti urbanistico-commerciali comunali”.

A tale fine tuttavia, non è sufficiente il mutamento dello strumento generale di pianificazione quando, in conformità con la previgente disciplina, siano stati validamente rilasciati i necessari permessi di costruzione.

6.3. In base al principio del "tempus regit actum", nel riscontro di legittimità del provvedimento controverso, occorre avere riguardo al possesso del titolo a costruire già rilasciato al soggetto interessato e, nel caso di specie, legittimamente volturato alle società resistenti (Cons. Stato sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3027).

Invero, l’art. 77, co. 4, l. reg. n. 1/2005 dispone che “L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza dei permessi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio”.

6.4. Dunque, per evidenti ragioni di affidamento e, in conformità con il principio di buon andamento, la preesistenza del titolo a costruire prevale sulla sopravvenienza di nuovi strumenti di pianificazioni che rechino disposizioni non conformi con il primo.

Ne discende che, avendo il Comune assentito la proroga della concessione edilizia già rilasciata a Unicoop (e da questa richiesta), in conformità del principio di non contraddizione, essa continua a conservare efficacia anche dopo l’approvazione del nuovo Piano strutturale.

7. Con il quarto e quinto motivo viene dedotta l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione non avendo la conferenza di servizi valutato le ragioni che avevano indotto il Comune a valutare l’area del Casalone inidonea ad ospitare il nuovo insediamento commerciale e a delocalizzarlo nell’area del Commendone, eludendo le problematiche connesse alla viabilità della zona.

7.1. La tesi non ha pregio.

Invero, le questioni a cui fa riferimento la ricorrente sono state effettivamente oggetto dell’istruttoria che ha preceduto la redazione del Piano strutturale, ma non sono conferenti con la natura delle valutazioni che la conferenza di servizi era chiamata a compiere, concernenti unicamente il tema della compatibilità giuridica del nuovo insediamento commerciale con la sopravvenuta pianificazione urbanistica; questione risolta positivamente per le ragioni già esposte in precedenza, sintetizzabili nella perdurante efficacia dei titoli edilizi già rilasciati dal Comune a Unicoop e poi da questa volturati a Barghi s.r.l..

8. Una censura connessa viene avanzata con il sesto motivo incentrato sull’asserito contrasto tra la raccomandazione formulata dalla conferenza di servizi in merito alla realizzazione delle opere viarie complementari e l’impegno condizionato espresso in tal senso dal soggetto privato intestatario dell’autorizzazione.

8.1. L’assunto non può essere condiviso, dal momento che l’impegno assunto dalla Barghi non rivestiva natura di condizione apposta a margine delle determinazioni della conferenza di servizi e, dunque, la circostanza che esso non sarebbe coattivamente esigibile dall’Amministrazione non incide sulla legittimità dell’atto. D’altro canto, è appena il caso di rilevare che la “raccomandazione” è rivolta dalla Conferenza di servizi al Comune e ne è palese il suo carattere programmatico, propulsivo a successivi accordi da perfezionarsi tra l’Amministrazione comunale e il privato.

9. Con il settimo ed ottavo motivo Unicoop lamenta la mancata corrispondenza tra le autorizzazioni comunali oggetto dei lavori della conferenza di servizi e le domande di trasferimento di grandi strutture di vendita avanzate dalle controinteressate, contenenti anche la previsione dell’apertura nel centro commerciale di nuovi esercizi, quali farmacie, distributori di carburante e di generi di monopolio.

Le censure sono infondate.

9.1. Si osserva, in primo luogo, che il centro commerciale rappresenta una particolare tipologia di media o grande struttura di vendita caratterizzata dalla sua articolazione interna, cioè dall’esistenza di più esercizi commerciali, la cui superficie di vendita si determina in relazione a quella risultante dalla somma delle superfici degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Essa necessita, perciò, di un’autonoma autorizzazione, in aggiunta a quelle necessarie per le singole strutture commerciali ospitate al suo interno.

Nel caso di specie, tuttavia, non era possibile procedere in tal guisa, atteso che il centro commerciale in parola non preesisteva al trasferimento delle due grandi strutture di vendita ma è venuto a crearsi per effetto del trasferimento stesso. Ne segue che la domanda di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14, co. 4, del regolamento regionale n. 17/2004 doveva essere presentata da un unico promotore o dai singoli esercenti.

Avendo preso atto di ciò, la conferenza di servizi, rilevando la natura meramente formale dell'omissione ha sollecitato l'amministrazione comunale a stabilire un termine per la regolarizzazione delle domande mediante la nomina formale di un rappresentante unico e la presentazione di un apposito ulteriore istanza concernente unitariamente il centro commerciale. Ciò che in effetti è accaduto con l'integrazione della domanda presentata il 3 maggio 2010 e il suo accoglimento da parte del Comune con provvedimento del 7 maggio 2010.

10. Con il nono motivo la società ricorrente si duole che l'autorizzazione della Oviesse non sarebbe stata disponibile per il trasferimento di sede avendo dovuto essere dichiarata decaduta per mancata utilizzazione di una parte della superficie di vendita.

In proposito è sufficiente osservare che l'Amministrazione comunale non ha avviato un procedimento in tal senso, né assunto il corrispondente provvedimento e, in tal caso non può consentirsi al giudice di sostituirsi all'amministrazione dichiarando l'avvenuta decadenza dell'autorizzazione.

11. Inammissibile si palesa, da ultimo, il decimo motivo con il quale Unicoop contesta l'insufficienza delle aree di parcheggio previste per il realizzando centro commerciale.

La censura attiene infatti a profili esclusivamente diritti dell'intervento verso i quali tuttavia la ricorrente non è legittimata a proporre doglianze non essendo titolare di uno specifico e differenziato interesse in materia, ma essendo titolare solo di un interesse di natura esclusivamente commerciale.

12. Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

13. Con atto di motivi aggiunti depositato in data 5 novembre 2010, Unicoop Tirreno ha poi chiesto l'annullamento delle autorizzazioni commerciali rilasciate alle controinteressate dal Comune di Grosseto, in esito al parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi decisoria.

Il ricorso è affidato ad un duplice ordine di censure.

14. Infondata, per le ragioni già esposte, si palesa la prima di esse, incentrata sull'illegittimità derivata dal parere reso dalla conferenza di servizi.

14.1. Con il secondo dei motivi aggiunti Unicoop assume l'illegittimità delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Grosseto per violazione dell’art. 23 del DPGR n. 17/R/04 e dell’art. 19 l. reg. n. 28/2005.in quanto nelle grandi strutture di vendita realizzate in forma di centro commerciale una quota di almeno il 10% della superficie del centro deve essere destinato all'attività commerciali di vicinato, di servizio, artigianali e di almeno esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.

La tesi non è persuasiva.

In primo luogo occorre rilevare che la normativa di riferimento esclude qualunque contestualità tra tale riserva e il rilascio dell'autorizzazione, ben potendo l'apertura delle attività commerciali ed artigianali di cui sopra avvenire in un momento successivo.

In ogni caso, come senza contestazioni sul punto è rilevato dalla difesa delle controinteressate, tale condizione risulta essere stata rispettata attraverso le successive denunce di inizio attività per le strutture di vicinato alle quali, nel nuovo centro commerciale sarà riservata una superficie di vendita pari ad oltre il 20% di quella complessiva.

15. In conclusione, anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Respinge il ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 novembre 2010.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.000,00 oltre IVA e CPA, in favore di ciascuna delle controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Primo Referendario

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)