TAR Veneto, Sez. II n. 1102  del 6 agosto 2012
Urbanistica. Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di una rete metallica sulla linea di confine.

E’ legittima l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di una rete metallica posta sulla linea di confine per contrasto con il Regolamento Edilizio Comunale. Anche se per la realizzazione di una recinzione in rete metallica e paletti non è prescritto il permesso di costruire, esso appare irrilevante, atteso che l'ordine di demolizione è connesso, non solo alla mancanza del titolo edilizio, ma anche al mancato rispetto della norma del regolamento edilizio che stabilisce le altezze massime delle recinzioni, nonchè al mancato rilascio del nulla osta paesaggistico, trattandosi di opera realizzata in zona vincolata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01102/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00666/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2011, proposto da: 
Matilde Gramegna, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Bauli e Andrea Santoro, con domicilio eletto presso Paolo Emilio Rossi in Venezia, San Marco, 3911;

contro

Comune di Cavaion Veronese, in persona del Sindaco pro tempore; non costituito in giudizio;

nei confronti di

Aldo Magro; non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 7/11, prot. n. 978/11 con la quale è stata ordinata all'odierna ricorrente la demolizione e rimessa in pristino di una rete metallica posta sulla linea di confine con la proprietà del sig. Magro "nella parte in cui supera l'altezza di m. 1,80 prevista dal citato art. 56 del vigente Regolamento Edilizio Comunale", "nonché la rimozione della rete ombreggiante ovunque installata in attuazione del sempre citato Regolamento Edilizio Comunale", con l'avvertimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei suddetti beni e - delle opere necessarie in caso di mancata ottemperanza ai suddetti ordini;

- dell'art. 56 del Regolamento Edilizio Comunale;

- del parere della C.E.I. espresso nella seduta del 12.11.2009 e del successivo parere della medesima C.E.I. espresso nella seduta del 16.12.2011, conosciuti nel marzo 2011.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Nicola Fenicia e uditi per la parte i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La ricorrente, Matilde Gramegna, risiede in una casa unifamiliare situata nel Comune di Cavaion Veronese in zona residenziale di espansione, confinante con la proprietà del controinteressato, sig. Magro.

L’odierna ricorrente ha eretto, in corrispondenza del confine, una recinzione formata da una rete metallica alla quale sono state fatte aderire piante rampicanti, nonché una rete ombreggiante di colore verde.

In particolare, la recinzione è stata eretta - in corrispondenza di una cancellata, di una scala e relativo parapetto d’ingresso all’abitazione Magro e di un muro di contenimento terra con siepe - con quote che arrivano a m. 3,40 per il piano calpestabile e m. 4,40 per il parapetto sul terrazzo Magro, m. 2,65 per il muro di contenimento.

Il Comune, ritenendo tali costruzioni abusive, in quanto realizzate, senza titolo abilitativo ed in contrasto con l’art. 56 del regolamento edilizio comunale, nonché in assenza di autorizzazione paesaggistica, ha adottato, in data 01.02.2011, l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino in questa sede impugnata.

A fondamento dell’impugnazione la ricorrente - dopo aver lamentato la presenza d’ irregolarità procedimentali, dovute alla mancata preventiva comunicazione, da parte dell’amministrazione, dell’intenzione di ordinare la demolizione della rete - ha dedotto che la suddetta opera di recinzione, in quanto esplicazione delle potestà dominicali e di minimo impatto sul territorio, non richiedeva alcuna autorizzazione edilizia nè paesaggistica. In secondo luogo, ha eccepito che, anche ritenendo le suddette opere assoggettate alla disciplina della DIA, le stesse dovevano essere sanzionate con la sola sanzione pecuniaria e non con la demolizione. Quanto all’ordine di rimozione della rete ombreggiante, che la ricorrente aveva mantenuto entro il limite di 1,80 mt. di altezza, ha eccepito che la norma del regolamento edilizio che aveva posto il divieto di installare reti ombreggianti sulle recinzioni, era stato posto con variante al PRG successiva all’installazione della rete, ed era pertanto inapplicabile al caso di specie.

Infine, via subordinata, la ricorrente ha impugnato anche l’art. 56 del regolamento edilizio comunale nella parte in cui impedisce d’ innalzare le recinzioni di confine oltre l’altezza massima di 1,80 mt.

Il Comune di Cavaion Veronese non si è costituito in giudizio.

All’esito della camera di consiglio del 4 maggio 2011, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’ordine di demolizione.

All’udienza del 4 luglio 2012, all’esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.

1. Preliminarmente, sono infondate e vanno disattese le prime censure con le quali la ricorrente si duole della violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento, non essendole stata comunicata, sin dall’inizio, l’intenzione da parte dell’amministrazione di demolire la recinzione in questione.

Infatti, tali censure sono irrilevanti se dirette nei confronti di un procedimento sanzionatorio per abusi edilizi, come quello di specie, di carattere vincolato, che non prevede la possibilità di valutazioni discrezionali, ma si risolve in un mero accertamento tecnico sulla esistenza delle opere abusivamente realizzate (cfr. Cons. Stato, VI, 30.5. 2011, n. 3223; Cons. Stato, IV, 21.2.2011, n. 1085).

Peraltro, nel caso di specie, la ricorrente oltre ad aver ricevuto la notifica della comunicazione di avvio del procedimento per la realizzazione di abusi edilizi, ha interloquito con il Comune resistente in ordine all’ abuso oggetto dell'ordinanza demolitoria ed ha ampiamente goduto della possibilità di fornire il suo apporto collaborativo e di far conoscere le sue osservazioni.

2. Nel merito, quanto al fatto che per la realizzazione di una recinzione in rete metallica e paletti non è prescritto il permesso di costruire, esso appare irrilevante, atteso che l'ordine di demolizione è connesso, non solo alla mancanza del titolo edilizio, ma anche al mancato rispetto della norma del regolamento edilizio che stabilisce le altezze massime delle recinzioni, nonchè al mancato rilascio del nulla osta paesaggistico, trattandosi di opera realizzata in zona vincolata.

3. Più precisamente, va premesso che le opere di recinzione del terreno non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà. Tale è il caso della recinzione eseguita senza opere murarie, costituita da una semplice rete metallica sorretta da paletti in ferro (come è nel caso di specie), la quale costituisce installazione precaria e non incide in modo permanente sull'assetto edilizio del territorio. L'intervento in questione, per costante giurisprudenza, non rientra, tuttavia, tra gli interventi di edilizia libera specificamente elencati dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001, come sostenuto dalla ricorrente, bensì nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato della d.i.a. di cui all’art. 22 del D.P.R. 380/2001.

4. Ciò premesso, anche se trattasi d’ intervento eseguibile mediante denuncia d’inizio attività, non per questo deve applicarsi al caso di specie la sanzione pecuniaria in luogo dell’ordine di demolizione. Infatti, si è già detto, non si tratta soltanto della mancanza del titolo edilizio, ma anche del contrasto dell’intervento con l’art. 56 del vigente regolamento edilizio che fissa in 1,80 mt. l’altezza massima delle recinzioni.

L’art. 37, ultimo comma, del D.P.R. n. 380 del 2001 fa infatti salva l’applicazione dell’art. 31 dello stesso D.P.R. (relativo all’ordine di demolizione) anche nel caso di mancata denuncia d’inizio attività. D’altro canto, la denuncia d’inizio attività, ai sensi dell’art. 22 primo comma del D.P.R. n. 380/2001, è utilizzabile solo per gli interventi che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico – edilizia vigente (cfr. sentenza di questo T.A.R. n. 356 del 7 febbraio 2008).

5. La ricorrente ha anche impugnato l’art. 56 del regolamento edilizio, deducendone, genericamente, l’illogicità e l’irrazionalità; vizi che peraltro non sembrano ricorrere, posto che tale norma s’incarica di conciliare il diritto di recinzione del fondo con le esigenze di decoro urbano e di estetica degli edifici e lo ha fatto stabilendo, ragionevolmente, in 1,80 mt. il limite massimo di altezza delle recinzioni.

6. Va infine evidenziato che l’ordine di demolizione della rete di recinzione, costituisce atto dovuto ai sensi dell’art. 167 D. l.vo n. 42/04 richiamato nell’ordinanza, trattandosi di manufatto - suscettibile, per le sue dimensioni e caratteristiche, di recare pregiudizio ai beni paesaggistici oggetto di protezione - realizzato, in zona sottoposta a vincolo, senza previa autorizzazione paesaggistica.

7. Conseguentemente, l’impugnazione dell’ordine di demolizione della recinzione, per la parte in cui questa supera l’altezza di m. 1.80, deve essere rigettata.

8. Quanto alla rimozione della rete ombreggiante di copertura della rete metallica, anche per la parte di altezza inferiore al metro e ottanta, si osserva che, se pure risulta effettivamente inapplicabile, ratione temporis, al caso di specie, la variante al PRG che ha introdotto lo specifico divieto di installare reti ombreggianti, tuttavia, la rete ombreggiante in questione resta abusiva e soggetta ad ordine di ripristino, ai sensi dell’art. 167 D.l.vo n. 42/04, mancando anche per essa il preventivo nulla osta ambientale.

9. Pertanto, anche sotto tale aspetto il provvedimento impugnato si manifesta legittimo.

10. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Le spese di lite, non essendosi l’amministrazione convenuta costituita, restano a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)