TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 2508 del 30 ottobre 2017
Urbanistica.Differenza tra stralcio e modifica di ufficio del PRG

Lo stralcio del PRG si differenzia sostanzialmente dalla modifica d’ufficio, consistendo il primo in una approvazione parziale del PRG e, la seconda, in una sovrapposizione definitiva della volontà regionale a quella del Comune, con la conseguenza che mentre nel caso dello stralcio la Regione restituisce al Comune l'iniziativa, invitandolo a rinnovare l’esame della situazione delle aree stralciate e a formulare nuove proposte, lasciando integro ed impregiudicato il potere comunale di riproporre una nuova disciplina urbanistica, con la modifica d’ufficio il potere comunale non può più essere in tale sede esercitato

Pubblicato il 30/10/2017

N. 02508/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03325/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3325 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giunta Alfonso, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Maria Mela, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale Ruggero di Lauria,29;

contro

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di piazza Armerina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Cristina Deborah non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- del Decreto Dirigenziale Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 380 del 9 luglio 2010 pubblicato il 3/09/2010 sulla GURS N.39, con cui è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Piazza Armerina, limitatamente alla parte in cui, in accoglimento delle osservazioni/opposizioni proposte dalla signora Cristina Deborah, opposizione n. 68, è stata modificata la destinazione urbanistica impressa al terreno del ricorrente in occasione dell’adozione del PRG stesso, statuendo all’uopo che l’area debba essere stralciata e sottoposta a ristudio;

- delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 dell’11.3.2008, con cui è stata accolto il predetto atto di osservazioni proposta dalla controinteressata e, ove occorra, della Del. n. 27 del 10.3.2010, con cui sono state formulate controdeduzioni alle determinazioni regionali;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto connesso o conseguenziale ivi compresi, ove occorra e nei limiti di interesse, le proposte di parere del Dipartimento Regionale Urbanistica n. 4 del 6/4/2009 e n. 2 del 12/4/2010 e i voti del Consiglio Regionale dell’Urbanistica del 25/11/2009 n.211 e del 16/6/2010 numero 251;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della nota del Dipartimento dell'Urbanistica presso l’A.R.TA, prot. 6477 del 26/3/2013;

- della nota prot. n. 12870/p del 9/4/2013, con la quale il Responsabile dei Settore Urbanistica del Comune di Piazza Armerina ha comunicato che il progetto presentato dal ricorrente per la realizzazione di una costruzione sul terreno di sua proprietà non può trovare accoglimento;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2017 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Prof. Alfonso Giunta, premesso di essere proprietario di un fondo sito nel Comune di Piazza Armerina, (censito in catasto al foglio 128 particella 234 per complessive are 3,80), espone che:

- detto fondo ricade all’interno di una zona residenziale la quale, ad eccezione del lotto di sua proprietà e di quello confinante, risulta essere ormai totalmente edificata ed urbanizzata e classificata come zona B;

- con delibera n. 4 del 19 gennaio 2006, il Consiglio Comunale di Piazza Armerina adottava un nuovo Piano Regolatore Generale, sostitutivo del precedente P.R.G. risalente al 1987 e il terreno in questione veniva classificato quale zona edificabile B1, con un indice di edificabilità fondiaria di 3,00 mc/mq;

- nelle more, in ordine al Piano adottato, venivano proposte osservazioni ed opposizioni.

- in data 7 dicembre 2006, veniva proposta da parte della signora Cristina Deborah l’osservazione contrassegnata con il n. 68, tendente ad ottenere una rivisitazione del piano adottato mediante la conferma della destinazione a parcheggio già prevista nel vecchio PRG o in subordine la classificazione dell’area quale zona B, ma con un indice di edificabilità assai ridotto e cioè 1,5 mc/mq anziché 3,00 mc/mq;

- siffatta osservazione, pur essendo disattesa dal progettista del piano, veniva tuttavia accolta dal Consiglio Comunale, senza una qualche motivazione o chiarimento, con la delibera n.15 dell’11/03/2008 (e malgrado l’ulteriore parere contrario dell’UTC).

Deduce, in particolare che:

- l’oscurità del contenuto di tale atto sarebbe stata poi accentuata dalla contestuale richiesta, rivolta dal Comune agli organi regionali, (reiterata anche in sede di controdeduzioni, relative al parere del DRU n. 4 del 6/4/2009) a che fosse la Regione a stabilire la zonizzazione dell’area e i relativi indici edificatori;

- in esito alla stessa osservazione, si sarebbe poi pronunciato anche il Dipartimento Regionale Urbanistica, che con il parere n. 2 del 12/04/2010; indi, il Consiglio Regionale Urbanistica con il voto n. 251 del 16.6.2010, meramente confermativo di quanto riportato nel precedente voto CRU n. 211/09, ribadiva in merito all’osservazione n. 68 che: “Pur condividendo quanto espresso nel parere in merito all’impossibilità per l’Assessorato d’intervenire in campi di esclusiva competenza comunale si ritiene però che la destinazione proposta di verde agricolo in relazione alla collocazione dell’area in centro urbano debba essere stralciata e sottoposta a ristudio”.

Con il ricorso in epigrafe impugna il Decreto Dirigenziale Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 380 del 9 luglio 2010 pubblicato il 3/09/2010 sulla GURS n. 39, con cui è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Piazza Armerina, limitatamente alla parte in cui, in accoglimento delle osservazioni/opposizioni proposte dalla signora Cristina Deborah, è stata modificata la destinazione urbanistica impressa al terreno del ricorrente in occasione dell’adozione del PRG stesso, statuendo all’uopo che l’area debba essere stralciata e sottoposta a ristudio; nonché le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 dell’11.3.2008, con cui è stata accolto il predetto atto di osservazioni proposto dalla controinteressata.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) “Nullità ex art. 21 septies L.n.241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L.R. n.71/1978”: l’atto consiliare che ha ritenuto di accogliere l’osservazione sarebbe privo di un contenuto comprensibile, posto che esso si limiterebbe a disporre, in modo del tutto ermetico, l’accoglimento dei rilievi mossi dalla controinteressata.

2) “Violazione art. 3 Legge Regionale n. 71 del 1978. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Per contraddittorietà ed illogicità manifesta”: la scelta dell’Amministrazione non sarebbe sorretta da adeguata motivazione, nel caso di specie ancor più necessaria ove si consideri non soltanto che l’osservazione proposta proviene da un soggetto terzo, rispetto all’effettivo proprietario dell’area, ma anche che la stessa sarebbe stata formulata in maniera quanto mai contraddittoria. La riferita carenza di motivazione sarebbe altresì riscontrabile nel parere del DRU e nel voto CRU di accoglimento dell’osservazione atteso che entrambi gli organi si limiterebbero apoditticamente a far proprio l’accoglimento dell’osservazione da parte del Consiglio comunale.

3) “Omessa pubblicazione della delibera di accoglimento dell’osservazione. Violazione dell’art. 3 Legge Regionale 71/1978 sotto un ulteriore profilo. Violazione dei principi in tema di partecipazione ai procedimenti di pianificazione territoriale”: una modifica peggiorativa del PRG avrebbe dovuto imporre all’ente comunale, prima di inviare all’assessorato regionale il piano adottato, una nuova pubblicazione per assicurare agli interessati proprietari dell’area le necessarie garanzie procedimentali altrimenti lese.

4) “Violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 4 legge regionale n. 71 del 1978 e dell’art. 3 Legge n. 765 del 1967”: sarebbe evidente l’illegittimità del Decreto Dirigenziale impugnato nella parte in cui l’Assessorato regionale, anziché approvare il piano così come adottato (e cioè quale area B1 con i.e. 3,0 mc/mq) ha ritenuto, senza motivare sul punto, di dover far propria la proposta di accoglimento dell’osservazione comunale (priva di contenuto e motivazione) e ha disposto che l’area di proprietà dell’odierno ricorrente debba essere stralciata e sottoposta a ristudio; il potere di approvazione che le norme in epigrafe ad esso conferiscono impone all’Organo regionale una precisa alternativa: o riscontrare la legittimità delle osservazioni accolte dal Comune, apportando allo strumento adottato le coerenti modifiche, oppure confermare lo strumento adottato medesimo senza che sia consentita una terza opzione, seguita invece dall’Assessorato, e cioè quella di consentire al Comune la rielaborazione a seguito di un erroneo ed iniquo accoglimento delle osservazioni di terzi.

Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità degli atti impugnati si è costituito, con memoria di forma, l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente.

Successivamente, con deliberazione di G.M. n. 24 del 28/1/2011, integrata con determina dirigenziale n. 40068 de118/2/2011, il Comune resistente ha investito della questione l’ing. Biagio Bisignani, nel quadro del più ampio incarico di aggiornare, modificare e correggere la cartografia, le N.T.A. e il Regolamento edilizio. In esito al suddetto compito, il nominato Progettista concludeva che “la risistemazione dell'area, definendo la zonizzazione così come prevista dalla prima stesura del PRG, non può che essere ZTO B”.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 4 luglio 2017, il ricorrente ha quindi impugnato:

- la nota n. 6477 del 26/3/2013 von cui il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Urbanistica presso l’Assessorato ha stabilito che “... dalla lettura del Decreto approvativo emerge in particolare che l'Assessorato si è espresso in maniera chiara ed univoca per il ristudio della destinazione da assegnare all'area in questione, da effettuarsi (logicamente) con una procedura ordinaria di variante, finalizzata a conferire una destinazione urbanistica coerente con l'intorno, da attuarsi mediante norme e parametri da stabilire nella stessa proposta sede” e ha concluso che “fermo restando la potestà e l'obbligo del Comune di assegnare una destinazione urbanistica all'area in questione, in assenza della stessa, al momento non può procedersi all'attuazione di qualsiasi intervento di trasformazione di carattere urbanistico-edilizio, sino a quando la procedura di variante non si sarà perfezionata e conclusa”.

- la nota n. 12870/p del 9/4/2013 con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Piazza Armerina ha conseguentemente rigettato il progetto di costruzione avanzato dal ricorrente.

Il ricorrente deduce che:

1) sarebbe illogica e la contraddittoria la posizione assunta dall'Assessorato intimato, che, da un canto, rimette la scelta al Comune, dall’altro, una volta operata (in conformità ai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale), la disapprova, invitando l'Ente ad un nuovo “ristudio” in più, imponendo la forma della variante, non necessaria;

2) il ricorrente sarebbe stato tenuto all’oscuro della presentazione di diffide da parte dell'avv. Cristina e dei successivi passi operati dalle Amministrazioni resistenti (riscontri, determinazioni del Dirigente Generale del D.R.U., ecc.), con conseguente lesione del suo diritto di partecipare al contraddittorio.

In vista dell’udienza di discussione, nel merito, del ricorso in epigrafe, il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito per il suo accoglimento.

Alla pubblica udienza del 22 giugno 2017, il ricorso è stato deciso.

DIRITTO

Viene in esame il ricorso con il quale si contesta la legittimità degli atti indicati in epigrafe in conseguenza dei quali il terreno di proprietà del ricorrente, a seguito delle osservazioni formulate dalla proprietaria di un fondo limitrofo, è stato stralciato dal PRG di Piazza Armerina sebbene, nell’originaria previsione adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 19/1/2006, la relativa area fosse destinata a zona B1.

Il Collegio esamina preliminarmente le censure con cui il ricorrente deduce che il Comune intimato avrebbe omesso di dare comunicazione delle intervenute osservazioni all'interessato che, quindi, non sarebbe stato messo nelle condizioni di proporre alcuna deduzione riguardo al suddetto stralcio e, più in generale, la violazione dei principi in tema di partecipazione ai procedimenti di pianificazione territoriale (terzo motivo del ricorso principale e secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti).

Dette censure sono state ulteriormente approfondite dal ricorrente con la memoria depositata il 19 maggio 2017 in cui si richiama un precedente di questa Sezione in cui è stato affermato che “benché l’art. 13 della l. n. 241/1990 ne escluda l'applicazione per gli atti di pianificazione - tuttavia, quando l'amministrazione provveda a modificare il piano adottato, accogliendo delle osservazioni di soggetti terzi che vadano ad incidere in maniera diretta sull’altrui proprietà, tale modifica si atteggi, nei confronti dei soggetti proprietari di tale area alla stessa stregua di un qualunque atto provvedimentale, così imponendo all’amministrazione di darne idonea comunicazione all'interessato (in tal senso, T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 1090/2003).Conseguentemente, nonostante l’art. 9 della l. n. 1150/1942 (che stabilisce l'obbligo di pubblicazione del P.R.G. adottato mediante deposito nella segreteria comunale, funzionale alla presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse) nulla dica con riguardo alla circostanza in cui, a seguito di talune osservazioni, il P.R.G. risulti rielaborato in modo innovativo, nel caso in cui l'osservazione sia stata presentata da soggetti diversi dai proprietari dell'area sulla cui disciplina urbanistica la modifica ha inciso, l'amministrazione comunale deve procedere alla ripubblicazione del P.R.G. nella parte risultata modificata o, quanto meno, deve darne diretta comunicazione agli interessati, per consentire loro di presentare memorie e osservazioni di merito” (T.A.R Catania, sez. I, 26/3/2015, n. 880).

Sul punto il Collegio ritiene di discostarsi dal suesposto orientamento sulla base della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui:

a) le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 08/05/2017, n. 2089 che richiama Cons Stato, Sez. IV, nn. 3643 del 2016 e 874 del 2017).

b) nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali, la pubblicazione prevista dall' art. 9 l. 17 agosto 1942 n. 1150, è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, ma non è richiesta per le successive fasi del procedimento, anche se il piano originario risulti modificato a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni o in sede di approvazione regionale. Al suddetto principio si pongono come eccezioni le ipotesi di accoglimento delle osservazioni comportanti una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano adottato e una modifica immediata del piano stesso; ovvero qualora il comune in fase di controdeduzione alle proposte di modifica regionali deliberi una sostanziale modifica immediata del piano regolatore generale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 settembre 2003 n. 4977; in argomento, ex multis, anche le sentenze n. 6178/2000; n. 11971/2002; e più di recente n. 4546/2010; n. 1503/2011; n. 1241/2014).

Nel caso di specie, il diritto di partecipazione del ricorrente è stato sufficientemente garantito, nella fase di formazione del piano, dalla possibilità di proporre osservazioni; mentre con riferimento alle fasi successive, a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n. 68 (proposta dal proprietario di un fondo limitrofo) non si è giunti ad una sostanziale modifica immediata del piano regolatore di Piazza Armerina ma, come riconosciuto dallo stesso ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti, ad uno “stralcio” del PRG finalizzato al riesame dell'eventuale destinazione a zona agricola del lotto di proprietà del ricorrente.

Né, sotto altro profilo, è ravvisabile alcuna lesione dei principi in tema di partecipazione ai procedimenti di pianificazione territoriale atteso che, ai fini dello stralcio, non è necessaria quella preventiva consultazione del comune, che la legge richiede, invece, rispetto alle modifiche (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 07 settembre 2006 , n. 5203), né operano i limiti di cui all'art. 10 L. n. 1150/1942 ovvero sussiste un obbligo di ripubblicazione del piano adottato (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 16-06-2009, n. 3292; Consiglio Stato, sez. IV, 03 febbraio 2006, n. 400).

Del pari destituita di fondamento risulta la censura con cui si lamenta che, in maniera illegittima l’Assessorato regionale intimato, anziché approvare il piano così come adottato (e cioè quale area B1 con i.e. 3,0 mc/mq) ha ritenuto, senza motivare sul punto, di dover far propria la proposta di accoglimento dell’osservazione comunale (priva di contenuto e motivazione) e ha disposto che l’area di proprietà dell’odierno ricorrente dovesse essere stralciata e sottoposta a ristudio (quarto motivo).

In proposito, non appare superfluo ricordare che il cd. “stralcio” del PRG implica che l’organo che ha il potere di introdurre direttamente una modifica allo strumento urbanistico, facendolo entrare in vigore modificato, può anche limitarsi a sospenderne, in parte, l’approvazione, invitando il Comune a rinnovare l’esame della situazione delle aree stralciate e a formulare per le stesse una nuova proposta; lo stralcio costituisce, quindi, uno strumento alternativo alla non approvazione del Piano, determinato dall’esigenza di economizzare attività amministrativa e di attribuire una regolamentazione urbanistica definitiva anche solo ad una parte (comunque prevalente) del territorio oggetto delle previsioni comunali; in tale quadro, lo stralcio lascia integro ed impregiudicato il potere del Comune di riproporre una nuova disciplina urbanistica diretta a completare la pianificazione relativamente alle aree oggetto di stralcio e l’Autorità comunale resta libera nell'attività di completamento della disciplina urbanistica, costituendo la motivazione dello stralcio una “raccomandazione” in funzione del (rinnovato) esercizio della potestà pianificatoria da parte dell'Ente.

La giurisprudenza legittima, quindi, il ricorso allo stralcio che si differenzia sostanzialmente dalla modifica d’ufficio, consistendo il primo in una approvazione parziale del PRG e, la seconda, in una sovrapposizione definitiva della volontà regionale a quella del Comune, con la conseguenza che mentre nel caso dello stralcio la Regione restituisce al Comune l'iniziativa, invitandolo a rinnovare l’esame della situazione delle aree stralciate e a formulare nuove proposte, lasciando integro ed impregiudicato il potere comunale di riproporre una nuova disciplina urbanistica, con la modifica d’ufficio il potere comunale non può più essere in tale sede esercitato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 17/09/2013, n. 4614; Cons. Stato Sez. IV, 7.9.2006, n. 5203; 2.3.2004, n. 960).

Passando all’esame delle restanti censure, risulta infondato il primo motivo di ricorso con cui si deduce che l’atto consiliare che ha ritenuto di accogliere l’osservazione n. 68 sarebbe privo di un contenuto comprensibile, posto che esso si limiterebbe a disporre, in modo del tutto ermetico, l’accoglimento dei rilievi mossi dalla controinteressata.

Invero, per giurisprudenza costante (anche di questa Sezione) dalla quale non v’è motivo di discostarsi, le osservazioni proposte dai cittadini nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio (cfr. T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 03-02-2017, n. 238).

Risultano infine infondate le censure con le quali il ricorrente lamenta che la scelta dell’Amministrazione non sarebbe sorretta da adeguata motivazione (ancor più necessaria ove si consideri non soltanto che l’osservazione proposta proviene da un soggetto terzo, rispetto all’effettivo proprietario dell’area) e che la stessa sarebbe stata formulata in maniera quanto mai contraddittoria.

Sotto il profilo dell’asserita carenza di motivazione, è sufficiente richiamare le anzidette considerazioni relative alla non necessità di analitica motivazione in ordine al rigetto o all’accoglimento delle osservazioni dei privati al PRG, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 18 giugno 2009 n. 4024).

Il ricorrente richiama inoltre la statuizione contenuta nella sopra citata sentenza di questa Sezione n. 880/2015 che, in un caso analogo, ha accolto tale censura.

In proposito il Collegio ritiene di ribadire il principio di ordine generale affermato anche dalla suddetta sentenza secondo cui “in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell'amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitino di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico discrezionale seguiti nell'impostazione del piano stesso”.

Ritiene, tuttavia, di discostarsi da quanto ivi affermato in termini disussistenza, nella fattispecie in esame, di uno specifico obbligo di motivazione in capo all’amministrazione “pena la menomazione dell'autonomia dello stesso Comune, al quale in definitiva competono le determinazioni sulle modalità di utilizzo del territorio” (sent. Tar Catania, sez. I, n. 880/2015 cit.)

Infatti, nel caso di specie, non si è in presenza ad una “modifica” al PRG apportata dalla Regione al piano ma ad uno “stralcio” che non implica la sovrapposizione definitiva della volontà regionale a quella del Comune atteso che, come sopra ricordato, con lo stralcio la Regione restituisce al Comune l’iniziativa, invitandolo a rinnovare l’esame della situazione delle aree stralciate e a formulare nuove proposte, lasciando integro ed impregiudicato il potere comunale di riproporre una nuova disciplina urbanistica.

Infine risulta infondata la censura con cui il ricorrente lamenta che sarebbe illogica e la contraddittoria la posizione assunta con la nota del Dipartimento dell'Urbanistica presso l’A.R.TA, prot. 6477 del 26/3/2013.

Invero, una volta chiarito che lo stralcio del PRG di Piazza Armerina ha lasciato integro ed impregiudicato il potere del Comune di riproporre una nuova disciplina urbanistica diretta a completare la pianificazione relativamente alle aree oggetto di stralcio, la nota in questione, lungi dall’inibire al ricorrente la possibilità di edificazione, non fa altro che ribadire la necessità del riesercizio del potere da parte del Comune medesimo con lo strumento della variante; con ciò ponendosi in linea con la giurisprudenza in materia secondo cui “non assumendo poi la "raccomandazione" natura di atto autoritativo, vincolante, il Comune potrà recepire le indicazioni provenienti dall'autorità cui l'ordinamento riconosce il potere di approvare la strumentazione urbanistica, condividendo le considerazioni esposte da tale autorità, ovvero discostarsene motivatamente in sede di variante integrativa” (cfr. Tar Napoli, sez. II, del 30/05/2014 n. 3032, che a sua volta richiama C.d.S., Sezione IV, 29 ottobre 2002, n. 5912; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 2 febbraio 2012, n. 275).

Conclusivamente, per le considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e deve essere quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente come in dispositivo. Nulla deve essere statuito sulle spese con riferimento al Comune di Piazza Armerina, non essendosi costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente ala refusione delle spese in favore della resistente Amministrazione regionale che si liquidano in € 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Francesco Mulieri, Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Francesco Mulieri        Antonio Vinciguerra