Consiglio di Stato Sez. IV n. 7132 del 20 luglio 2023
Urbanistica.Classificazione degli interventi

L’art. 3, ultimo comma, del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui afferma che le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, va interpretato in modo tale che la disciplina urbanistica comunale non possa offrire agli interventi una classificazione diversa da quella ivi stabilita, né traslare i medesimi dall’una all’altra tipologia, ma non può essere inteso pure nel senso che, in sede di pianificazione generale e/o esecutiva, non possano essere definite le modalità quali-quantitative degli interventi e, quindi, anche limitare la portata di questi ultimi in termini di impatto sull’esistente impianto urbanistico, tanto più quando il singolo intervento si inserisce in un piano inteso al risanamento di un contesto urbano secondo linee filologiche di recupero dei caratteri storico-architettonici, anche al fine di ripristinare un armonico sviluppo di una più ampia schiera edilizia

Pubblicato il 20/07/2023

N. 07132/2023REG.PROV.COLL.

N. 06888/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6888 del 2020, proposto da Immobiliare Orbignano di Rafanelli Enrico & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lamporecchio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Arizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Umberto Richiello in Roma, via Mirabello, 18;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 209 del 19 febbraio 2020


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lamporecchio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il consigliere Ofelia Fratamico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito

- dalla deliberazione del Consiglio comunale di Lamporecchio n. 39 del 27 ottobre 2015 con la quale è stata adottata la “Variante quinquennale al Regolamento Urbanistico. Secondo R.U.” del Comune di Lamporecchio;

- dalla deliberazione del Consiglio comunale di Lamporecchio n. 64 del 29 dicembre 2016 con cui tale variante è stata definitivamente approvata.

2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dalla Immobiliare Orbignano di Rafanelli Enrico & C. s.n.c. dinanzi al T.a.r. per la Toscana sulla base dei seguenti motivi:

a) illegittimità per violazione dell’art. 19, comma 5, della legge regionale Toscana 11 novembre 2014, n. 65; violazione dell’art. 42 del Testo unico Enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

b) illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza ed ingiustizia, difetto di motivazione; illegittimità per violazione dell’art. 832 cod. civ. e dell’art. 42, comma 2, della Costituzione

c) illegittimità per violazione dell’art. 3, comma 1, lett. d), del TU edilizia (d.p.r. 6 giugno 2001, n.380) e dell’art. 134, comma 1, lett. h), n.2), della legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65; eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e difetto di motivazione;

d) illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e del difetto di motivazione; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio del legittimo affidamento

3. Con la sentenza n. 209 del 19 febbraio 2020 il T.a.r. ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese.

4. La Immobiliare Orbignano di Rafanelli Enrico & C. s.n.c. ha chiesto, dunque, al Consiglio di Stato di annullare o riformare tale pronuncia, affidando il suo appello a due motivi così rubricati:

I - errore di giudizio per errata interpretazione dell’art. 3, comma 1, lett. d), del TU Edilizia e dell’art. 134, comma 1, lett. h), n.2), della legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;

II - erroneità della sentenza per errore nella motivazione.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Lamporecchio, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.

6. All’udienza pubblica del 18 maggio 2023 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

7. A prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità, l’appello è infondato e deve essere respinto nel merito per le ragioni di seguito illustrate.

8. L’odierna appellante, proprietaria di un ex cinema (“Ex Cinema Berni”) sito in piazza La Marmora, nel Comune di Lamporecchio, ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata sia per il fatto di non aver accolto il suo terzo motivo di ricorso – relativo alla rilevanza del solo volume originario dell’edificio da demolire e ricostruire e non anche della SUL preesistente, il cui mantenimento non avrebbe potuto costituire un ulteriore vincolo all’intervento di ristrutturazione, non previsto dall’art. 3 del T.U. edilizia. – sia per non aver adeguatamente valutato l’irrealizzabilità di tutte e tre le ipotesi previste dalla variante che aveva avuto “proprio l’effetto di paralizzare … qualsiasi possibilità di valorizzazione, rigenerazione urbana e miglioramento del tessuto urbano” a causa delle sue soluzioni “oggettivamente irragionevoli ed insostenibili economicamente e operativamente”.

9. Tali doglianze risultano, come anticipato, infondate per le ragioni di seguito esposte.

9.1. Quanto alla prima, occorre precisare che nè dall’art. 3 comma 1 T.U. edilizia, né tantomeno dall’art. 134 comma 1 lett. h della l. reg. Toscana n. 65 del 2014 può trarsi infatti, secondo l’interpretazione già sostenuta dal T.a.r. nella pronuncia appellata, l’esistenza di una preclusione per il pianificatore riguardo all’introduzione del limite del mantenimento della SUL esistente negli interventi di demo-ricostruzione quando simili prescrizioni appaiano, come nel caso in questione, strettamente collegate a oggettive necessità di tutela del tessuto cittadino, di riqualificazione dei fabbricati esistenti e di riequilibrio del carico urbanistico evidenziate dall’Amministrazione nel corso del procedimento.

9.2. Sul punto, può, inoltre, osservarsi, in adesione alla giurisprudenza costante di questo Consiglio, che “l’art. 3, ultimo comma, del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui afferma che le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, va interpretato in modo tale che la disciplina urbanistica comunale non possa offrire agli interventi una classificazione diversa da quella ivi stabilita, né traslare i medesimi dall’una all’altra tipologia, ma non può essere inteso pure nel senso che, in sede di pianificazione generale e/o esecutiva, non possano essere definite le modalità quali-quantitative degli interventi e, quindi, anche limitare la portata di questi ultimi in termini di impatto sull’esistente impianto urbanistico, tanto più quando il singolo intervento (come nella specie) si inserisce in un piano inteso al risanamento di un contesto urbano secondo linee filologiche di recupero dei caratteri storico-architettonici, anche al fine di ripristinare un armonico sviluppo di una più ampia schiera edilizia” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2014 n. 5187).

9.3. Parimenti non condivisibili sono gli ulteriori motivi svolti dall’appellante che, come sottolineato dal T.a.r., si è limitata a lamentare genericamente l’irragionevolezza e la non convenienza di tutte le ipotesi previste dal nuovo regolamento, senza però riuscire a dedurre concreti elementi in grado di indicare in modo inequivoco una manifesta incongruità delle soluzioni prospettate o gravi errori di fatto capaci di inficiarne la reale praticabilità.

9.4. La scelta effettuata dall’Amministrazione Comunale nell’esercizio della sua discrezionalità di organizzazione e gestione del territorio, ai fini di una migliore soddisfazione degli interessi della collettività di riferimento e per il recupero e la salvaguardia della qualità e vivibilità degli spazi urbani appare anzi, in verità, alla luce di tutti gli atti di causa, ragionevole e congrua, intendendo l’ente riqualificare l’area occupata dall’ex cinema senza aumentare eccessivamente il carico urbanistico della zona e sviluppando al suo interno se possibile servizi ed infrastrutture pubbliche, con l’ausilio, eventualmente, del meccanismo della compensazione urbanistica.

9.5. In conclusione, sulla base delle argomentazioni che precedono, tutte le doglianze proposte dall’originaria ricorrente nel suo appello sono infondate e come tali devono essere integralmente respinte, vista anche l’inconfigurabilità nel caso de quo di un legittimo affidamento del privato nel mantenimento/aumento dell’edificabilità di una certa area.

10. Per la particolarità delle questioni trattate sussistono, infine, in ogni caso giusti motivi per compensare le spese del presente grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Luca Monteferrante, Consigliere

Fabrizio Di Rubbo, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere