Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5757, del 18 dicembre 2015
Rifiuti.Legittimità ordinanza interventi di messa in sicurezza del fondo con rimozione rifiuti

L’ordinanza in esame è adeguatamente motivata in ordine alle ragioni che avevano indotto l’amministrazione comunale ad intervenire sia per ciò che attiene la tutela degli interessi sensibili, oggetto dell’intervento, sia in relazione alla situazione da fronteggiare. A quest’ultimo fine vale non solo quanto descritto nel provvedimento in questione, ma anche in tutti gli atti ed accertamenti posti dall’ordinanza a fondamento del proprio deliberato. Allo stesso modo non può convenirsi con quanto affermato dal primo giudice in ordine all’assenza di un indice di imputazione soggettiva in capo agli originari ricorrenti dei fatti oggetto dell’ordinanza. Infatti, come affermato concordemente dalla giurisprudenza, il requisito della colpa postulato dall’art. l'art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia. Nella fattispecie già in primo grado gli originari ricorrenti avevano sostenuto di aver presentato denunce a carico di ignoti, pertanto, pur essendo consapevoli dello stato dei luoghi, non risultano essersi in alcun modo attivati per limitare l’accesso al proprio fondo. Comportamento quest’ultimo che integra quell’omessa custodia che legittima l’emissione nei loro confronti dell’atto impugnato. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05757/2015REG.PROV.COLL.

N. 01419/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2007, proposto da: 
Comune di Ercolano, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Soria, Andrea Scognamiglio, con domicilio eletto presso Studio Legale Pieretti in Roma, Via di Priscilla, n. 106; 

contro

Fiengo Andrea, Fiengo Antonio, Fiengo Paolo, Cozzolino Michelina vedova di Fiengo Angelo, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Barbato, Carlo Barbato, con domicilio eletto presso Sergio Fidenzio in Roma, Via Cola di Rienzo,149 Int.12; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE V, n. 7541/2006, resa tra le parti, concernente interventi di messa in sicurezza di emergenza rifiuti.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e udito per le parti l’avvocato Alfredo Pieretti su delega dell'avvocato Sergio Soria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania gli odierni appellati impugnavano l'ordinanza n. 1/2006 del 26/01/06 emessa dal Comune di Ercolano, con la veniva imposto a quest’ultimi di procedere, ai sensi degli artt. 17 D. Lgs. n. 22/97 e 7 D.M. n. 471/99, all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del fondo individuato al foglio 2 part. 195 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Ercolano con la rimozione dei rifiuti ivi presenti.

2. Il TAR definiva il giudizio con sentenza in forma semplificata, accogliendo il ricorso in ragione della sussistenza dei vizi di difetto d'istruttoria e motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 D. Lgs. n. 22/97, in quanto nel provvedimento impugnato non sarebbero specificati i profili di dolo. o colpa necessari per l'imposizione ai ricorrenti, in qualità di proprietari

del terreno, dell'obbligo di "facere" ivi previsto. La pronuncia indicata in epigrafe notava, inoltre, come non fosse precluso al Comune di eseguire direttamente gli interventi previsti dall'art. 17 D. Lgs. n. 22/97, i cui costi avrebbero potuto essere recuperati nei modi previsti dai commi 10 e 11 della norma in questione.

3. Avverso la sentenza di primo grado propone appello l’amministrazione comunale, sostenendone l’erroneità in quanto: a) non vi sarebbe difetto di motivazione, né di istruttoria, dal momento che il provvedimento impugnato conterrebbe l’esatto riferimento alle norme impugnate, l’urgenza dell’intervento ed i gravi pericoli per la salute, l’ambiente ed il paesaggio; b) non sarebbe stato necessario indicare profili di dolo o colpa, ben potendosi imporre ex art. 14, d.lgs. 22/97 al proprietario incolpevole obblighi di facere. Inoltre, non sarebbe stato rilevato che l’ordinanza in questione non avrebbe carattere sanzionatorio, ma ripristinatorio, quindi ben potrebbe essere indirizzata nei confronti del proprietario. Ancora su quest’ultimo graverebbe l’obbligo di ripristino nel caso di mancata identificazione del responsabile dell’inquinamento. Inoltre, le denunzie presentate dai proprietari porrebbero in evidenza la consapevolezza degli stessi circa l’utilizzo come discarica del loro terreno, senza che a tale uso indebito gli stessi risultino essersi opposti. Né si sarebbero attivati all’indomani della diffida comunale del 13 dicembre 2005; c) infine, il TAR non avrebbe statuito sull’ingiunzione indirizzata ai proprietari affinché si attivassero per impedire l’accesso al proprio fondo.

4. Gli originari ricorrenti, costituiti in giudizio, oltre a rimarcare l’infondatezza dell’appello, ripropongono il motivo assorbito dal primo giudice, in ordine all’incompetenza del dirigente comunale quanto all’adozione di ordinanze ex art. 50, d.lgs. 267/2000, e quello del pari assorbito con il quale si pone in luce l’irragionevolezza dell’ordinanza in questione, poiché gli stessi appellati avrebbero richiesto una concessione all’amministrazione per poter procedere al recupero ambientale del bene.

5. Nelle successive difese l’amministrazione appellante sostiene che non sarebbe esaminabile l’eccezione di incompetenza, poiché non riproposta in seconde cure con appello incidentale. Inoltre, ribadisce la sussistenza della colpa in capo ai proprietari appellati che si desumerebbe dalla negligenza agli stessi addebitabile nella situazione de qua.

6. L’appello in esame deve essere accolto. Non può condividersi, infatti, quanto argomentato dal primo giudice in ordine ai vizi di legittimità da cui sarebbe inficiata l'ordinanza n. 1/2006 del 26/01/06 emessa dal Comune di Ercolano. In prima battuta, l’ordinanza in esame è adeguatamente motivata in ordine alle ragioni che avevano indotto l’amministrazione comunale ad intervenire sia per ciò che attiene la tutela degli interessi sensibili, oggetto dell’intervento, sia in relazione alla situazione da fronteggiare. A quest’ultimo fine vale non solo quanto descritto nel provvedimento in questione, ma anche in tutti gli atti ed accertamenti (la nota del Corpo forestale dello Stato del 2 novembre 2005, il sequestro preventivo della Guardia di Finanza del 13 gennaio 2006, la nota della Provincia di Napoli del 17 gennaio 2006) posti dall’ordinanza a fondamento del proprio deliberato.

7. Allo stesso modo non può convenirsi con quanto affermato dal primo giudice in ordine all’assenza di un indice di imputazione soggettiva in capo agli originari ricorrenti dei fatti oggetto dell’ordinanza. Infatti, come affermato concordemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2011, n. 6525; Cons. Stato Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1384) il requisito della colpa postulato dall’art. l'art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia. Nella fattispecie già in primo grado gli originari ricorrenti avevano sostenuto di aver presentato denunce a carico di ignoti già in data 6 dicembre 2004 e 27 maggio 2005, pertanto, pur essendo consapevoli dello stato dei luoghi, non risultano essersi in alcun modo attivati per limitare l’accesso al proprio fondo. Comportamento quest’ultimo che integra quell’omessa custodia che legittima l’emissione nei loro confronti dell’atto impugnato.

8. Quanto ai motivi riproposti in seconde cure deve essere disattesa l’eccezione avanzata dall’amministrazione appellante che sostiene che gli stessi avrebbero dovuto essere veicolati attraverso appello incidentale, dal momento che il loro mancato esame in primo grado consente che gli stessi vengano riproposti in seconde cure con semplice memoria.

8.1. Nel merito gli stessi sono infondati. Innanzitutto, il riferimento all’art. 50, d.lgs. 267/2000, sebbene erroneo non vizia l’atto impugnato che poggia invece sul potere di cui agli artt. 14 e 17, d.lgs. 22/1997, di certa spettanza dirigenziale. L’erronea indicazione della base normativa di riferimento non può, infatti, tradursi ex se in un vizio di legittimità, laddove sia indicata anche la base normativa corretta e soprattutto il provvedimento adottato rispetti la disciplina dettata da quest’ultima.

8.2. Del pari, non rileva alcun vizio di irragionevolezza nell’operato dell’amministrazione, dal momento che eventuali sollecitazioni da parte del privato circa una diversa destinazione d’uso del bene in forza di istanza di concessione edilizia avanzata in data 20 maggio 1998, ovvero una manifestazione di interesse indirizzata all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, riscontrata da quest’ultimo in data 24 giugno 2002, non esoneravano il proprietario dal porre in essere interventi di custodia del bene, al fine di evitare l’aggravamento della situazione di inquinamento del suo bene.

8.3 L’appello deve, quindi, esser accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna gli odierni appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Ercolano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)