 Cass. Sez. III n. 16571 del 28 aprile 2011 (UD. 23 mar. 2011)
Cass. Sez. III n. 16571 del 28 aprile 2011 (UD. 23 mar. 2011) 
Pres. De Maio Est.Amoresano Ric.Iacono e altri
Urbanistica.Concorso dell'extraneus 
La natura di reati "propri" degli illeciti previsti dalla normativa edilizia (art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 29, comma primo, del decreto medesimo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole. (Nella specie si trattava degli operai, materiali esecutori dei lavori abusivi).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. DE MAIO   Guido            - Presidente  - del 23/03/2011
 Dott. PETTI     Ciro             - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FIALE     Aldo             - Consigliere - N. 622
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ROSI      Elisabetta       - Consigliere - N. 29484/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) Iacono Santo nato il 16.3.1960;
 2) Sciumè Calogero nato il 23.10.1953;
 3) Vullo Carlo nato il 12.3.1944;
 4) Sorce Carmelo nato il 4.1.1949;
 5) Filorizzo Lorenzo nato il 9.1.1976;
 6) Annibale Vincenzo nato il 5.9.1958;
 avverso la sentenza del 1.2.2010 della Corte di Appello di Palermo  			sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
 sentite le conclusioni del P.G., dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto  			dichiararsi inammissibile il ricorso.
 OSSERVA
 1) La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 1 febbraio  			2010, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento del 3.6.2008,  			con la quale Iacono Santo, Sciumè Calogero, Vullo Carlo,  			Sorce Carmelo, Filomeno Lorenzo, Annibale Vincenzo erano stati  			condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti  			generiche, alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 8.000,00 di  			ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n.  			380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a), art. 110 c.p., art. 61  			c.p., n. 2, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 71 (capo b), art. 110 c.p.,  			art. 61 c.p., n. 2, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 72 (capo c),  			unificati sotto il vincolo della continuazione.
 Riteneva la Corte territoriale, disattendo i motivi di appello, che  			gli imputati, i quali, in qualità di operai, stavano realizzando  			l'opera abusiva, concorressero con il proprietario committente nei  			reati ascritti.
 2) Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore,  			denunciando la erronea applicazione dell'art. 110 c.p., art. 44,  			lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72.
 Pur essendo possibile astrattamente il concorso nei reati (propri)  			edilizi, è necessario che la partecipazione all'attività illecita  			debba essere sorretta da un reale e concreto atteggiamento psichico.  			L'elemento soggettivo non può essere presunto, ma accertato  			specificamente in relazione alla situazione concreta in cui  			l'attività incriminata si è svolta. Tenuto conto del fatto che i  			lavori si svolgevano di giorno ed in pieno centro abitato e che non  			era stata adottata alcuna precauzione, gli imputati versavano in uno  			stato di erroneo convincimento scusabile,come tale non colpevole. Con  			il secondo motivo denunciano la contraddittorietà della motivazione  			in relazione alla affermazione di responsabilità anche per  			Filorizzo Lorenzo e Annibale Vincenzo, pur non essendo stata  			accertata una loro effettiva partecipazione alla consumazione dei  			reati contestati.
 3) Il ricorso è infondato.
 3.1) È indubitabile, come del resto riconoscono anche i ricorrenti,  			che nel reato "proprio" di cui al D.P.R., art. 44 (la L. n. 47 del  			1985, art. 6 ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29 fa riferimento ai  			committenti, costruttori e direttori dei lavori) possa concorrere  			l'extraneus.
 Secondo la giurisprudenza, anche meno recente di questa Corte,  			formatasi in relazione alla L. n. 47 del 1985, "Sussiste una stretta  			correlazione tra l'obbligo di condotta imposto dalla L. n. 47 del  			1985, art. 6 ai soggetti in esso indicati e le sanzioni d cui  			all'art. 20 si da configurare il reato di costruzione senza la  			concessione edilizia, o in contrasto con le prescrizioni urbanistiche  			o edilizie, come reato "proprio"; invero il precetto penale è  			diretto non a chiunque, ma soltanto a coloro che, in relazione  			all'attività edilizia, rivestono una determinata posizione giuridica  			o di fatto; tale figura di reato non esclude il concorso di soggetti  			diversi dai destinatari degli obblighi previsti dall'art. 6 compreso  			il sindaco che con la concessione edilizia illegittima abbia posto in  			essere la condizione operativa della violazione di quegli obblighi"  			(cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 996 del 15.10.1988).  			È necessario, però, che vengano accertate le condizioni, sotto il  			profilo oggettivo e soggettivo, per ritenere configurabile il  			concorso nel reato. Si deve cioè accertare che l'extraneus abbia  			apportato, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale  			rilevante e consapevole (sotto il profilo del dolo o della colpa).  			3.1.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da  			vizi logici, come tale non sindacabile in sede di legittimità, ha  			individuato per ciascuno dei ricorrenti l'apporto causale fornito per  			la realizzazione dell'opera abusiva. Tale apporto è stato accertato  			anche con riferimento a Filorizzo Lorenzo e Annibale Vincenzo. Ha  			considerato, infatti, la Corte che Filorizzo sì trovava in strada,  			nei pressi di un camion bianco, di proprietà della ditta GL.  			Costruzioni, mentre l'Annibale era al quarto piano e manovrava con  			un telecomando, l'autogrù posizionata sul camion della Ditta Niuova  			Edilizia Immobiliare. I predetti quindi concorrevano, con il loro  			contributo, alla realizzazione e quindi partecipavano  			all'effettuazione dei lavori. Quanto all'elemento psicologico,  			trattandosi di contravvenzioni è sufficiente la colpa. Ed i giudici  			di merito hanno rilevato che, con un minimo di diligenza, gli  			imputati avrebbero potuto accertare che si trattava di lavori  			abusivi. Già il tribunale aveva osservato che non si era in presenza  			di lavori in difformità, ma in assenza completa di permesso di  			costruire, per cui gli imputati erano tenuti ad accertare  			l'intervenuto rilascio del provvedimento abilitante. Sicché, ha  			ulteriormente evidenziato la Corte di merito che è configurabile  			l'elemento soggettivo della colpa "nel non aver richiesto al datore  			di lavoro se si fosse munito o meno dei necessari e prescritti  			permessi di legge". Tale "omissione" non può ritenersi certo  			"neutralizzata" dal fatto che i lavori si svolgessero in pieno centro  			e di giorno.
 La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 322/2007, ha ricordato  			che il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., è  			rispettato quando si attribuisca "valenza scusante all'ignoranza o  			all'errore che presenti carattere di inevitabilità: giacché deve  			essere mosso all'agente almeno il rimprovero di non aver evitato, pur  			potendolo, di trovarsi nella situazione soggettiva di manchevole o  			difettosa conoscenza del dato rilevante", situazione verificatasi  			nella specie.
 P.Q.M.
 Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese  			processuali.
 Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
 Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011
 
                    




