Cass. Sez. III n. 9456 del 6 marzo 2024 (UP 19 gen 2024)
Pres. Aceto Rel. Corbo Ric. Marchetti
Urbanistica.Prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e confisca

Non è ravvisabile, almeno relativamente alla confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, alcuna differenza, idonea a giustificare un trattamento diverso in ordine alla tutela del soggetto destinatario della misura, tra l’ipotesi di ablazione disposta contestualmente ad una sentenza di prescrizione e l’ipotesi di ablazione disposta contestualmente ad una sentenza di condanna.  In entrambe le ipotesi, infatti, ciò che conta per disporre la confisca è che vi sia stata una «sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva», come precisa appunto l’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. Né l’art. 578-bis cod. proc. pen. contiene precisi elementi per ritenere che, a fronte delle medesime conseguenze pregiudizievoli connesse all’ablazione di un bene, debba essere trattata in modo deteriore la posizione di chi, in primo grado, è stato destinatario di sentenza di proscioglimento rispetto a quella di chi, in primo grado, è stato destinatario di sentenza di condanna. Va inoltre segnalato che, proprio in forza di quanto dispone l’art. 578-bis cod. proc. pen., secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza, il giudice di appello ha il potere/dovere di procedere ad un pieno di accertamento dei presupposti per l’applicazione della confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 anche quando in primo grado sia stata pronunciata sentenza di assoluzione e, nelle more del giudizio di appello, sia ormai decorso il termine di estinzione del reato per prescrizione. 

 


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 1° marzo 2023, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto, per quanto di interesse in questa sede, da Enrico Giovanni Marchetti avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia che, in data 8 febbraio 2021, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per essere i reati contestati estinti per prescrizione e aveva disposto la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001.
La Corte d’appello, a fondamento della sua decisione, ha addotto che l’appello dell’imputato nei confronti di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione è ammissibile solo se viene proposto per far valere l’evidenza dell’innocenza dell’imputato, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e che, invece, nella specie, l’appello richiede l’esame di complesse questioni giuridiche ed approfondimenti istruttori, anche mediante perizia.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Enrico Giovanni Marchetti, con atto sottoscritto dagli avvocati Mauro Gioventù e Livio Lavitola, articolando un solo motivo, preceduto da un’ampia premessa.
2.1. Nella premessa, si riporta una descrizione delle vicende processuali.
In particolare, si procede ad un’ampia sintesi della sentenza di primo grado, dell’atto di appello e della sentenza di secondo grado, corredata anche della trascrizione di tali atti nelle parti ritenute più significative.
2.2. Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 129, comma 2, 581, lett. d), 591, comma 1, lett. c), 578-bis cod. proc. pen. e 44, comma 1, lett. c), e 2, d.P.R. n. 380 del 2001, avendo riguardo alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello, siccome pronunciata senza procedere ad alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dei necessari presupposti per l’applicazione della confisca urbanistica.
Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso la natura sostanziale di condanna della sentenza di primo grado, nonostante questa disponga l’applicazione della confisca, la quale presuppone un giudizio di merito “pieno” sulla sussistenza della responsabilità dell’imputato, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto il profilo soggettivo. 
Si osserva che l’atto di appello era diretto a contestare proprio il giudizio di merito di “pieno” apprezzamento della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, allo specifico ed espresso fine di ottenere la revoca della confisca conseguentemente disposta, nonché a contestare la proporzionalità di tale misura. Si precisa che, nell’atto di appello, si assumeva sia l’insussistenza di una condotta di lottizzazione, sia la mancata considerazione della avvenuta rimozione delle opere abusivo già prima della sentenza di primo grado, a seguito di ordine di demolizione emesso dal Comune per abusi edilizi e non per lottizzazione abusiva. Si evidenzia, poi, che la sentenza impugnata in questa sede ha omesso qualunque esame del merito.    
Si rileva, quindi, che la necessità di un esame del merito delle censure discende dalla lettera dell’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, e trova conferma nei principi enunciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (si cita Sez. U, n. 13539, del 2020, Perroni), e poi anche delle Sezioni semplici. Si segnala che l’esame del merito non può non implicare anche l’ammissibilità di istanze di rinnovazione istruttoria in appello ex art. 603 cod. proc. pen.

3. In data 9 gennaio 2024, i difensori del ricorrente hanno depositato memoria.
Nella memoria, si sviluppano ulteriori argomenti sulla necessità di un accertamento “pieno” sulla sussistenza della responsabilità dell’imputato, al fine di disporre la confisca per il reato di lottizzazione abusiva, e sul dovere del giudice dell’impugnazione di esaminare tutti i motivi di censura pertinenti, nonché sul correlativo divieto per lo stesso di confermare la confisca limitandosi a rilevare la mancata prova dell’innocenza dell’imputato a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Si richiama, inoltre, una recente decisione la quale, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello in riferimento al solo capo penale della prescrizione del reato, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ha però espressamente e puntualmente affrontato i temi sollevati dagli imputati a fondamento della richiesta di revoca della confisca (il riferimento è a Sez. 3, n. 43235 del 2023). 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 

2. La questione posta nel ricorso è se il giudice di appello, adito a seguito di una sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione ed abbia contestualmente disposto la confisca dei terreni abusivamente lottizzati nonché delle opere abusivamente realizzate sugli stessi, debba limitarsi a verificare se ricorra l’evidenza dell’innocenza dell’imputato, a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., o, invece, debba accertare, con pieno apprezzamento del merito della regiudicanda, se sussistono gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, nonché i presupposti di proporzionalità richiesti per imporre la precisata misura ablatoria.  

3. Una decisiva indicazione nel senso che il giudice di appello, nel confermare la confisca disposta a norma dell’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, deve accertare, con pieno apprezzamento del merito della regiudicanda, se sussistono gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, ed i presupposti di proporzionalità richiesti per imporre la misura ablatoria, anche quando già in primo grado sia stata dichiarata la estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, è desumibile dall’art. 578-bis cod. proc. pen., pure alla luce di una sua interpretazione sistematica.  
3.1. L’art. 578-bis cod. proc. pen. recita: «Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato». 
La disposizione appena indicata deve ritenersi fissare il principio generale in forza del quale la conferma di una statuizione sulla confisca nei giudizi di impugnazione, quando la misura è stata ordinata a norma dell’art. 240-bis, primo comma, cod. pen., o di altre disposizioni di legge o dell’art. 322-ter cod. pen., richiede sempre, ove necessario per disporre l’ablazione, e indipendentemente dal grado di giudizio in cui sia stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia, l’«accertamento della responsabilità dell'imputato».
3.2. A fondamento di questa conclusione, deve osservarsi, innanzitutto, che l’applicabilità, in linea generale, della disciplina di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca prevista dall’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, con riguardo ai terreni abusivamente lottizzati e alle opere ivi abusivamente costruite, costituisce principio ormai ampiamente consolidato nella giurisprudenza, enunciato anche delle Sezioni Unite. 
Le Sezioni Unite, in particolare, hanno espressamente precisato che, in caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 (così Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-02, la quale, in motivazione, confermando la confisca disposta nel giudizio di merito, ha precisato che deve riconoscersi al richiamo contenuto nella norma citata alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge», formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale).
3.3. Ciò posto, deve rilevarsi che l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen. anche nell’ipotesi in cui già in primo grado sia stata dichiarata la prescrizione, unitamente alla statuizione della confisca, non trova ostacoli di ordine testuale, e risponde a precise esigenze sistematiche. 
Sotto il profilo del dato letterale, le espressioni linguistiche impiegate dall’art. 578-bis cod. proc. pen., secondo cui «il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca», non implicano che la dichiarazione di estinzione del reato debba essere necessariamente di riforma della sentenza di primo grado. L’art. 578-bis cod. proc. pen., infatti, non contiene alcun riferimento da cui inferire che la sentenza di primo grado debba essere formalmente una sentenza di condanna, ma richiede, invece, come suo unico espresso presupposto applicativo, che nella sentenza di primo grado sia «stata ordinata la confisca».
Con riguardo all’aspetto sistematico, poi, va in primo luogo evidenziato che non è ravvisabile, almeno relativamente alla confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, alcuna differenza, idonea a giustificare un trattamento diverso in ordine alla tutela del soggetto destinatario della misura, tra l’ipotesi di ablazione disposta contestualmente ad una sentenza di prescrizione e l’ipotesi di ablazione disposta contestualmente ad una sentenza di condanna. 
In entrambe le ipotesi, infatti, ciò che conta per disporre la confisca è che vi sia stata una «sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva», come precisa appunto l’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. Né l’art. 578-bis cod. proc. pen. contiene precisi elementi per ritenere che, a fronte delle medesime conseguenze pregiudizievoli connesse all’ablazione di un bene, debba essere trattata in modo deteriore la posizione di chi, in primo grado, è stato destinatario di sentenza di proscioglimento rispetto a quella di chi, in primo grado, è stato destinatario di sentenza di condanna.
Va inoltre segnalato che, proprio in forza di quanto dispone l’art. 578-bis cod. proc. pen., secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza, il giudice di appello ha il potere/dovere di procedere ad un pieno di accertamento dei presupposti per l’applicazione della confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 anche quando in primo grado sia stata pronunciata sentenza di assoluzione e, nelle more del giudizio di appello, sia ormai decorso il termine di estinzione del reato per prescrizione. 
Si è infatti ripetutamente affermato in giurisprudenza che, in tema di lottizzazione abusiva, è legittima la confisca disposta dal giudice di appello con sentenza che, riformando la decisione assolutoria del primo giudice priva di motivazione sul punto, accerti la sussistenza del reato, pur dichiarandone la prescrizione, in base a una diversa valutazione delle prove dichiarative o documentali finalizzate all'accertamento dell'esistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, acquisite in primo grado, nel contraddittorio delle parti, antecedentemente al maturare della causa estintiva, a nulla rilevando l'incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, posto che è sufficiente che vi sia la possibilità, per il giudicante, di decidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, stante il divieto di svolgere attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. (così Sez. 3, n. 42235 del 14/09/2023, Gargano, Rv. 285165-01, ma anche, per analoghe enunciazioni in ordine ai poteri di accertamento del giudice di appello, Sez. 3, n. 31182 del 16/09/2020, Galli, Rv. 280773-01). 
Ora, se il giudice di appello ha un potere di cognizione piena ai fini dell’applicazione della confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, nonostante quest’ultima non sia stata disposta ed egli debba comunque dichiarare la prescrizione, appare irragionevole escludere il medesimo potere in capo al medesimo giudice quando l’ablazione sia stata già disposta ed egli debba valutare se confermarla. Ad accedere a questa soluzione, infatti, si dovrebbe concludere che il legislatore accorda una tutela processuale molto più forte alle esigenze di confisca che a quelle connesse all’esercizio del diritto di difesa, anche in violazione del principio di parità delle parti nel processo e a vantaggio del pubblico ministero.
Ancora, la soluzione secondo la quale, nel caso di sentenza di primo grado impositiva di confisca e dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, i poteri di accertamento del giudice di appello, e più in generale del giudice dell’impugnazione, sono limitati alla constatazione dell’evidenza dell’innocenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. implica, anche in termini assoluti, un irragionevole sacrificio al diritto di difesa del destinatario del provvedimento ablatorio, perché priva tale imputato, a fronte di una decisione fortemente incidente sui suoi diritti di proprietà, di qualunque effettivo rimedio impugnatorio.   

4. La conclusione raggiunta sulla base della disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., in ordine al dovere per il giudice di appello che conferma la confisca disposta a norma dell’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 di procedere ad un puntuale apprezzamento del merito della regiudicanda, anche quando già in primo grado sia stata dichiarata la estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, appare coerente con i principi sovranazionali, in particolare con quelli della CEDU.
In particolare, Corte EDU, GC, 28/06/2018, G.I.E.M. s.r.l. ed altri c. Italia, ha affermato che la confisca di cui all’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche da una sentenza la quale, formalmente, secondo il diritto nazionale, non sia di condanna penale dell’imputato, ma sempre che tale pronuncia «derivi da un procedimento che soddisfi le esigenze dell’articolo 6 [CEDU]» (così, in motivazione, § 252, ma anche § 261).
È vero che, poi, in applicazione di questo principio, la Corte EDU ha tratto esplicitamente la sola specifica conclusione, non direttamente rilevante nel caso ora in esame, secondo la quale «si pone un problema dal punto di vista dell’articolo 6 § 2 della Convenzione quando il giudice che pone fine al procedimento per prescrizione annulla contestualmente le decisioni di proscioglimento dei giudici di grado inferiore e si pronuncia sulla colpevolezza della persona interessata».
Tuttavia, il riferimento alla necessità, per una corretta adozione dell’ordine di confisca, di un procedimento che soddisfi le esigenze dell’articolo 6 CEDU risulta in sintonia con l’esigenza di assicurare al destinatario di un provvedimento giudiziario di primo grado incidente sul suo diritto di proprietà, tutelato dall’art. 1 Prot. 1 CEDU, la possibilità di avvalersi di un mezzo di impugnazione effettivo.   

5. Il dovere per il giudice di appello che conferma la confisca disposta a norma dell’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 di procedere ad un puntuale apprezzamento del merito della regiudicanda, anche quando già in primo grado sia stata dichiarata la estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, peraltro, non implica il potere di compiere attività istruttorie dirette ad integrare eventuali lacune nell’accertamento dell’esistenza dei presupposti applicativi della misura da parte del giudice di primo grado.
Invero, come precisato dalle Sezioni Unite, in tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento (così Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-01).
Altre decisioni, poi, sviluppando questo principio, hanno precisato che, in tema di lottizzazione abusiva, l'intervenuta prescrizione non impedisce che sia disposta la confisca nel caso in cui risultino accertati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sulla base di prove acquisite prima del maturare della causa estintiva, pur se non coincidenti con il complesso delle prove originariamente ammesse dal giudice (cfr. Sez. 3, n. 43235 del 11/10/2023, Estero, Rv. 285287-01). Ovvero che il giudice di appello può disporre la confisca in riforma della sentenza di assoluzione in primo grado sulla base delle prove acquisite in primo grado, nel contraddittorio delle parti, antecedentemente al maturare della causa estintiva, a nulla rilevando l'incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, posto che è sufficiente che vi sia la possibilità, per il giudicante, di decidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, stante il divieto di svolgere attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. (così Sez. 3, n. 42235 del 14/09/2023, Gargano, Rv. 285165-01).

6. In conclusione, alla fondatezza del ricorso per le ragioni indicate segue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio.
Il Giudice del rinvio esaminerà le censure formulate nell’atto di appello ai fini della revoca della confisca, procedendo ad un «accertamento della responsabilità dell’imputato», a norma dell’art. 578-bis cod. proc. pen., nonché alla verifica della proporzionalità della misura applicata, fermo restando il rispetto del principio secondo cui l’ordine di ablazione può essere confermato solo se gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione abusiva siano da ritenere accertati sulla base di prove acquisite prima del maturare della causa estintiva. 

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in data 19/01/2024