Cass. Sez. III n. 17980 del 6 maggio 2008 (Ud. 4 apr. 2008)
Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Chiara
Urbanistica. Opere su demanio marittimo

L’esecuzione di nuove opere entro la fascia di rispetto di trenta metri del demanio marittimo senza la prescritta autorizzazione dell\'autorità marittima competente, integra la contravvenzione prevista e punita dagli artt. 55 e 1161 cod. nav.. E\' nuova opera bisognevole di specifica autorizzazione la sopraelevazione di un piano, anche indipendentemente dal materiale usato (mattoni anziché legno) e dalla destinazione (abitazione, anziché ricovero attrezzi).
Per il reato "marittimo" di cui all\'art. 1161 cod. nav. non è prevista alcuna estinzione per sanatoria, come invece è prevista per il reato urbanistico.

IN FATTO E IN DIRITTO

1 - Con sentenza del 6.6.2006 la Corte d'appello di Genova, parzialmente riformando quella resa il 3.3.2004 dal Tribunale monocratico di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, dopo aver stralciato il processo relativamente ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 in pendenza di istanze di condono, rideterminava nell'ammenda di Euro 150 la pena inflitta a C.R., siccome colpevole del reato di cui agli artt. 55 e 1161 c.n. per aver costruito, nella fascia di rispetto dal demanio marittimo, senza l'autorizzazione dell'autorità marittima, un manufatto in muratura di due piani al posto di un preesistente manufatto in legno di un piano (in (OMISSIS)).

2 - Il difensore del C. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Osserva in sostanza che i giudici di merito non hanno considerato che un preesistente manufatto in legno per uso balneare e per ricovero barche ed attrezzi da pesca era stato autorizzato in sanatoria dall'autorità marittima sin dal 1992, e che l'imputato l'aveva ricostruito in muratura sulla stessa superficie, dopo che era stato danneggiato da un incendio nel 2000. Aggiunge che il fatto che la nuova costruzione fosse destinata a, o utilizzabile come, abitazione non integra il reato di cui all'art. 1161 c.n., atteso che la norma incriminatrice non prevede il mutamento di destinazione.

Con memoria aggiunta tempestivamente depositata, il difensore ha prodotto un atto rilasciato il 18.6.2003 dalla Capitaneria di porto di Imperia, col quale si autorizza il C. "a mantenere un manufatto in legno nei limiti della porzione assentita in concessione dall'ex demanio ferroviario, per uso balneare e ricovero attrezzi da pesca". Sostiene che tale autorizzazione estingue il reato, il quale - comunque - è già prescritto.

3 - Il ricorso è inammissibile, perchè manifestamente infondato.

E' stato motivatamente accertato dai giudici di merito, senza specifiche censure al riguardo, che l'imputato ha ricostruito in muratura il precedente manufatto in legno, conservando l'ingombro superficiario precedente, ma incrementando l'ingombro volumetrico attraverso la sopraelevazione di un secondo piano; e che ha destinato il nuovo fabbricato a civile abitazione.

Tale intervento edilizio, consumato sino al 5.6.2002, esula con tutta evidenza sia dal nullaosta del 1992, sia dall'autorizzazione rilasciata il 18.6.2003, giacchè entrambi questi titoli abilitavano soltanto al mantenimento del preesistente manufatto in legno per uso balneare o per ricovero di attrezzi da pesca.

Ne deriva che l'imputato ha eseguito nuove opere entro la fascia di rispetto di trenta metri del demanio marittimo senza la prescritta autorizzazione dell'autorità marittima competente, con ciò integrando la contravvenzione prevista e punita dagli artt. 55 e 1161 c.n.. E' infatti nuova opera bisognevole di specifica autorizzazione la sopraelevazione di un piano, anche indipendentemente dal materiale usato (mattoni anzichè legno) e dalla destinazione (abitazione, anzichè ricovero attrezzi).

Non occorre aggiungere che se anche si volesse intendere (peraltro contro l'evidenza letterale) che l'atto rilasciato dalla Capitaneria di porto di Imperia in data 18.6.2003 si riferisse al manufatto in muratura edificato sino 5.6.2002 e quindi configurasse un'autorizzazione postuma, ciò non basterebbe a estinguere il reato contestato o a escluderne la punibilità. E' noto infatti che per il reato "marittimo" di cui all'art. 1161 c.n. non è prevista alcuna estinzione per sanatoria,, come invece è prevista per il reato urbanistico.

4 - L'inammissibilità del ricorso, impedendo in radice la costituzione del rapporto processuale di impugnazione, preclude la rilevazione e la dichiarazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. n. 32 del 21.12.2000, De Luca, rv. 217266).

Consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non trattandosi di una inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

la corte suprema di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2008.