Cass. Sez. III n. 10082 del 6 marzo 2009 (Ud. 2 dic.2008)
Pres. Grassi Est. Onorato Ric.Triscari
Urbanistica.Condono edilizio e ultimazione dei lavori

Il concetto di ultimazione dei lavori rilevante ai fini della condonabilità delle opere edilizie abusive presuppone, oltre il completamento della copertura, l\'esecuzione del "rustico", da intendersi come la muratura di tamponatura priva di rifiniture. (Nella specie, trattandosi di fabbricato in cemento armato munito di pilastri e copertura a doppia falda ma privo di muratura di tamponamento, detta ultimazione è stata esclusa).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 02/12/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2497
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 27232/2008
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRISCARI Vincenzo, nato a Milazzo il 23.6.1961, avverso la sentenza resa il 19.10.2007 dalla Corte d\'appello di Messina;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Bua Francesco, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza del 19.10.2007 la Corte d\'appello di Messina, parzialmente riformando quella resa dal Tribunale monocratico di Patti, sezione distaccata di Sant\'Agata Militello, ha dichiarato non doversi procedere contro Vincenzo Triscari in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95, perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato in quindici giorni di arresto ed Euro 3.600,00 di ammenda la pena inflitta allo stesso Triscari siccome colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, per aver costruito un fabbricato in cemento armato, con sei pilastri e copertura a due falde, privo di muratura di tamponamento (accertato in Capo d\'Orlando il 13.1.2004). Confermati l\'ordine di demolizione del manufatto abusivo e il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione. 2 - Il difensore dell\'imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando con unico motivo violazione ed erronea interpretazione di norme di legge (in sostanza della L. n. 47 del 1985, artt. 31 e 44). Sostiene che, anche se alla data del 31.3.2003 mancava ancora la tamponatura esterna, esistevano però elementi come il massetto in conglometrato cementizio, i pilastri esterni e la copertura, che consentivano di individuare esattamente la volumetria del manufatto, sicché doveva ritenersi perfezionata la ultimazione dell\'intervento entro il termine richiesto per la condonabilità dell\'opera abusiva ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 32. Per conseguenza doveva sospendersi il processo penale ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 44, richiamato dalla stessa L. n. 326 del 2003.
3 - Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il concetto di ultimazione dei lavori rilevante ai fini della condonabilità delle opere abusive in edifici nuovi residenziali (ex L. n. 47 del 1985, art. 31 e L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 25) presuppone il completamento della copertura e la esecuzione del rustico, giacché solo in tal modo è assicurata la definizione della volumetria complessiva del fabbricato.
A tal fine si intende per "rustico" la muratura di tamponatura priva di rifiniture. Si comprende perciò che esso non può essere sostituito dal semplice "scheletro" dell\'edificio, atteso che, in assenza della tamponatura, in muratura o in altro materiale, la volumetria dell\'immobile può essere ancora modificata. Nel caso di specie, è pacifico che la tamponatura non era ancora eseguita alla data di riferimento del 31.3.2003. Ne consegue la impossibilità del c.d. terzo condono edilizio e della relativa sospensione del processo.
4 - L\'inammissibilità del ricorso, impedendo in radice la costituzione del rapporto processuale di impugnazione, preclude la rilevazione e la dichiarazione della prescrizione del reato (Cass. Sez. Un. n. 32 del 21.12.2000, De Luca, rv. 217266), che peraltro non è ancora maturata, se si tiene conto della sospensione processuale complessiva di sei mesi e ventidue giorni, disposta per impedimento del difensore e per adesione del medesimo alla astensione collettiva dalle udienze.
5 - Consegue a norma dell\'art. 616 c.p.p. la condanna alle spese, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, giacché, ai sensi della sentenza 186/2000 della Corte costituzionale, il ricorrente non appare esente da colpa sulla valutazione di ammmissibilità della impugnazione. P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009