Cass. Sez. III n. 17194 del 27 aprile 2016 (Cc 9 mar 2016)
Pres. Rosi Est. Di Stasi Ric. Delle Curti ed altra
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e cognizione del giudice dell'esecuzione

In tema di lottizzazione abusiva, rientra nella sfera di cognizione del giudice dell'esecuzione l'accertamento della sussistenza di profili di colpa a carico del terzo acquirente, nei confronti del quale può essere disposta la confisca del bene qualora abbia omesso di assumere le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento edilizio con gli strumenti urbanistici

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3.7.2015 la Corte d'appello di Roma ha respinto l'istanza di revoca della confisca proposta con incidente di esecuzione da D.C.C. e F.A., quali terzi estranei al processo penale (acquirenti con atto pubblico del 22.10.1998 della nuda proprietà pari a 2/10 del terreno sito in (OMISSIS) oggetto del provvedimento di confisca) avverso la sentenza n. 7732 del 16.11.2009 della Corte di appello di Roma con la quale si dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati e si confermava la confisca, sentenza divenuta definitiva in data 10.11.2010.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione D.C.C. e F.A., per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Le ricorrenti deducono che erroneamente la Corte ha individuato nella data del 4.10.1998 (erroneamente riportata nel capo di imputazione) la data di sequestro dell'immobile in luogo di quella esatta del 4.12.1998, emergente chiaramente dalla lettura dell'incarto processuale (rapporto dei VV UU n. 38/98, ordinanza di demolizione n. 5 del 7.1.1999, decreto di citazione a giudizio, verbale n. 7/99 della Polizia Municipale), così rendendo una motivazione contraddittoria ed illogica in ordine alla ritenuta mala fede delle acquirenti dell'immobili.

b. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 25 e 27 Cost., art. 1 c.p., L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 3, in quanto alcun elemento il Pubblico Ministero ha offerto per escludere la buona fede delle ricorrenti quali acquirenti dell'immobile, presupposto necessario per il mantenimento della confisca nei confronti del terzo acquirente dell'immobile abusivo, così violando il principio di legalità e di colpevolezza delle pene.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Esso è fondato su una diversa individuazione del tempus commissi delicti che sarebbe stato erroneamente indicato nel capo di imputazione ed in sentenza (4.10.1998 in luogo della data esatta del 4.12.1998).

Le ricorrenti nell'articolare il motivo di impugnazione in esame, non hanno rispettato il consolidato principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui, come è noto, anche in sede penale, allorchè venga lamentata l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso, caso che non ricorre nella specie (cfr. sez. 1, 17/01/2011, n. 5833).

Onere che le ricorrenti non hanno adempiuto con riferimento agli atti processuali menzionati in ricorsi e dai quali si evincerebbe l'erroneità del percorso logico-argomentativo del Giudice dell'esecuzione.

Inoltre, la censura involge una diversa ricostruzione del fatto non proponibile nel giudizio di legittimità.

Il perimetro della giurisdizione di legittimità è, infatti, limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che in tema di lottizzazione abusiva, rientra nella sfera di cognizione del giudice dell'esecuzione l'accertamento della sussistenza di profili di colpa a carico del terzo acquirente, nei confronti del quale può essere disposta la confisca del bene qualora abbia omesso di assumere le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento edilizio con gli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 51387 del 24/10/2013, Rv. 258015).

Nella specie, la motivazione esposta nell'ordinanza impugnata (omessa informazione del sequestro gravante sull'immobile al momento della conclusione dell'atto pubblico di compravendita) risulta adeguata e priva di vizi logici e si sottrae al sindacato di legittimità.

Essa, inoltre, è in linea con il principio di diritto suesposto, in quanto la valutazione del Giudice ha involto l'ordinaria diligenza con cui l'acquirente ha gestito la propria attività precontrattuale e contrattuale, assumendo le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibile dell'intervento con gli strumenti urbanistici.

3. Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento delta somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.