Cass. Sez. III n. 28457 del 10 luglio 2009 (Ud. 30 apr. 2009)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Bonaventura
Urbanistica. Interventi soggetti a permesso

L’art. 3, 1 comma lett. e) del T.U. n. 380/2001, assoggetta attualmente a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattano ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente -

Dott. FIALE Aldo - Consigliere -

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -

Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., nata ad (OMISSIS);

avverso la sentenza 21.3.1994 della Corte di Appello di Roma;

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr.

Aldo Fiale;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. IZZO Gioacchino, il

quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della

sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 21.3.1994, in parziale riforma della sentenza 4.12.1992 del Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati:

- ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di B.G. in ordine ai reati di cui:

a) alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza della necessaria concessione edilizia, un tracciato stradale - acc. in (OMISSIS));

b) alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies (per avere realizzato, in assenza della necessaria autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, il tracciato stradale anzidetto nonchè un deposito abusivo di veicoli);

c) all'art. 734 cod. pen.;

d) all'art. 665 cod. pen. (per avere condotto, senza licenza dell'autorità, l'esercizio del deposito veicoli - acc. fino all'(OMISSIS));

e) all'art. 650 cod. pen. (per non avere osservato l'ordinanza sindacale n. 256 del 14.01.1991, legalmente emanata per ragioni di igiene - acc. il (OMISSIS));

f) alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), (per avere realizzato, in assenza della necessaria concessione edilizia, opere di scavo e livellamento del terreno e di impermeabilizzazione dello stesso attraverso la messa in opera di fogli di guaina catramata - acc. il (OMISSIS) (reato contestato all'udienza del 15.5.1992));

- confermava la condanna - con le riconosciute circostanze attenuanti generiche ed essendo stati unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. - alla pena complessiva di mesi uno di arresto e L. 25 milioni di ammenda;

- concedeva i doppi benefici di legge.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore della B., il quale ha eccepito:

- la insussistenza dei reati di cui ai capi a) ed f), assumendo che:

il Pretore avrebbe del tutto omesso di pronunciare sul capo f); che i fatti contestati in tale capo non erano stati mai ammessi dall'imputata; che quella avrebbe comunque agito in perfetta buona fede;

- la insussistenza del reato di cui al capo b), poichè il terreno interessato dai lavori non sarebbe assoggettato a vincolo paesaggistico;

- la inconfigurabilità del reato di cui all'art. 734 cod. pen., poichè non sarebbe stato arrecato alcun danno alle bellezze naturali del luogo e con tale contravvenzione non potrebbe comunque concorrere quella di cui alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies;

- la evidente buona fede dell'imputata in ordine alla contestata contravvenzione di cui all'art. 665 cod. pen., essendo stata presentata rituale richiesta di autorizzazione al Comune di Frascati sulla quale razionalmente poteva ritenersi formato il silenzio - assenso;

- la inconfigurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen., poichè il provvedimento sindacale che si assume violato non sarebbe stato emesso per ragioni di igiene e comunque sarebbe stato sospeso dal giudice amministrativo;

- la incongrua ed immotivata determinazione della pena.

Tenuto conto della domanda di "condono edilizio", presentata dalla ricorrente quale rappresentante legale della s.a.s. "Girauto", L. n. 724 del 1994, ex art. 39, questa Corte ha disposto la sospensione del procedimento L. n. 47 del 1985, ex art. 38.

Il Comune di Frascati - con nota pervenuta il 9.12.2008 - ha riferito circa lo stato della pratica di condono edilizio in oggetto, comunicando che la stessa non si è conclusa non avendo la ricorrente trasmesso i documenti integrativi, necessari per la valutazione dell'abuso (L. n. 47 del 1985, ex art. 35), ritualmente richiesti.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 665 cod. pen., perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La norma incriminatrice in oggetto, infatti, è stata abrogata dal D.Lgs. n. 13 luglio 1994, n. 480, art. 13.

Deve essere conseguentemente eliminata la relativa pena di L. 300.000 di ammenda.

2. Il ricorso deve essere invece rigettato nel resto, perchè le doglianze in esso svolte sono infondate.

2.1 Quanto alle violazioni edilizie contestate ai capi a) ed f), i giudici del merito hanno accertato che la ricorrente attuò una trasformazione dell'assetto del territorio, finalizzata alla realizzazione di un'area attrezzata per il rimessaggio ed il deposito giudiziario di autoveicoli.

Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e), assoggetta attualmente a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica.

Nella fattispecie venne realizzata proprio una permanente trasformazione territoriale mentre, secondo la normativa all'epoca vigente, non erano soggette a concessione edilizia esclusivamente le semplici "occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero" (così il D.L. n. 9 del 1982, art. 7, comma 2, lett. b, che prevedeva il regime dell'autorizzazione gratuita) e ciò sul presupposto che un'opera oggettivamente finalizzata a soddisfare esigenze improvvise o transeunti non è destinata a produrre quegli effetti sul territorio che la normativa urbanistica è rivolta a regolare.

In una situazione siffatta - a fronte della progressione temporale delle opere complessivamente realizzate - razionalmente la Corte territoriale ha ritenuto superfluo l'approfondimento dell'effettiva entità dell'intervento settorialmente riferito al tracciato stradale di accesso all'area adattata a deposito.

2.2 La sussistenza del vincolo paesaggistico risulta attestata dal Sindaco di Frascati, con nota del 24.6.1995, e dal dirigente della ripartizione urbanistica di quel Comune con nota del 25.6.1997.

2.3 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, la contravvenzione prevista dall'art. 734 c.p. può coesistere e concorrere con quella di cui alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, perchè non può ritenersi operante il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., stante la diversità dell'oggetto giuridico delle due fattispecie normative. Nella previsione del codice, infatti, il precetto è individuabile nel divieto di cagionare distruzione o deturpamento di bellezze naturali (Cass., Sez, Unite, 12.1.1993, n. 248); nel reato di cui all'art. 1 sexies, invece, il precetto è quello di non porre in essere lavori o attività di modificazione ambientale in zone paesaggisticamente vincolate senza l'autorizzazione amministrativa, sicchè è sufficiente il semplice pericolo di alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, le quali possono risultare anche non concretamente danneggiate dall'attività non autorizzata (vedi Cass., Sez. 6, 9.9.1994, n. 9749).

La valutazione della intervenuta distruzione o dell'effettivo deturpamento della bellezza naturale è riservata all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e, nella fattispecie in esame, il Pretore e la Corte territoriale hanno adeguatamente motivato circa l'evidente esistenza di un danno in concreto arrecato alle bellezze naturali.

2.4 Quanto alla contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., l'ordine di rimozione dei veicoli risulta impartito dal sindaco per ragione di igiene, in correlazione con il rilevato rischio di inquinamento ambientale riconducibile al progressivo deterioramento dei veicoli medesimi con sversamento anche di olio sul suolo. Nulla di preciso è stato dimostrato circa l'asserito provvedimento con cui il giudice amministrativo avrebbe accolto la domanda di sospensiva proposta dalla ricorrente.

2.5 La pena risulta determinata con corretto riferimento "all'effettiva entità dei fatti, al numero dei reati contestati ed alla personalità dell'imputata".

3. I reati commessi fino al (OMISSIS) ed unificati nel vincolo della continuazione, non erano prescritti al momento della pronuncia della sentenza impugnata ed i termini di prescrizione sono stati poi interrotti, dal 29.7,1994 all'1.3.1995 e dal 24 al 31.3.1995, per la possibilità di presentare domanda di condono edilizio (L. n. 47 del 1985, ex art. 44) e successivamente, L. n. 47 del 1985, ex art. 38, in seguito all'effettiva presentazione della domanda di condono. Tale domanda, perè, è divenuta improcedibile ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4, in quanto l'Amministrazione comunale ha richiesto l'integrazione sostanziale della documentazione e detto adempimento non è stato compiuto.

 

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 665 cod. pen., perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la relativa pena di L. 300.000 di ammenda.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2009