Cass. Sez. III n. 27876 del 2 luglio 2015 (Ud 16 giu 2015)
Pres. Squassoni Est. Scarcella Ric. Pro
Urbanistica. Inefficacia  rilascio postumo del parere favorevole da parte dell'ufficio del Genio Civile competente che attesti la rispondenza alla normativa antisismica delle opere realizzate

In tema di reati antisismici, l'eventuale rilascio postumo del parere favorevole da parte dell'ufficio del Genio Civile competente che attesti la rispondenza alla normativa antisismica delle opere realizzate, non elide l'antigiuridicità penale della condotta consistente nell'aver iniziato i relativi lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione

 RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 4/12/2013, depositata in pari data, il tribunale di FROSINONE riteneva responsabile PRO ANTONIO del reato di cui al capo b) della rubrica (artt. 93, 94 e 95, D.P.R. n. 380 del 2001, contestato come accertato in data 17/06/2010), condannandolo alla pena di C 600,00 di ammenda, con il concorso di attenuanti generiche.

2. Proponeva appello PRO ANTONIO a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduceva un unico motivo; in particolare, sosteneva nell'atto di appello il difensore che il Pro andava assolto per insussistenza del fatto e comunque per non aver commesso il fatto; anzitutto, non ha ritenuto condivisibile l'affermazione del primo giudice che, pur prosciogliendo l'imputato dal reato urbanistico per intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ha escluso che l'effetto estintivo valesse per il reato antisismico, non essendo risultato il preventivo rilascio del n.o. del Genio Civile per la violazione contestata; a sostegno della tesi dell'insussistenza del fatto, la difesa dell'appellante richiamava il parere favorevole dell'Ufficio del G.C. di Frosinone del 1/02/2013 che aveva attestato che, al momento della loro realizzazione, le opere realizzare erano del tutto conformi alla normativa antisismica vigente, traendone come conseguenza l'appellante che per tale ragione non era da ritenersi necessario il rilascio di alcun n.o. del Genio Civile; in ogni caso, concludeva la difesa dell'appellante, il PRO ANTONIO non avrebbe potuto essere considerato penalmente responsabile in quanto le "piccole difformità" erano state eseguite in economia e d'iniziativa autonoma dal proprietario dell'immobile che aveva patteggiato la pena, il quale aveva omesso di comunicarle al Pro, direttore dei lavori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Premessa la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, erroneamente proposta come appello, attesa la proposizione della stessa da parte del difensore iscritto all'Albo dei patrocinanti presso questa Corte, deve rilevarsi, quanto al motivo di impugnazione, l'inammissibilità dei profili di doglianza mossi in quanto parzialmente implicanti, per lo stesso tenore dell'impugnazione, lo svolgimento di apprezzamenti di fatto, coerentemente richiesti alla Corte d'appello (ove si fosse trattato di sentenza appellabile), ma non deducibili invece davanti a questa Corte di legittimità, attesa l'inappellabilità della sentenza di condanna ex art. 593 c.p.p., u.c..

Ed invero, richiedere a questa Corte di valutare gli elementi dedotti (in particolare la presunta estraneità del P. ai fatti, addebitabili, secondo il proprio assunto, al proprietario dell'immobile che non lo avrebbe informato dell'esecuzione degli interventi "difformi"), equivale chiedere al giudice di legittimità di esercitare un sindacato di merito sui fatti che costituiscono il presupposto sulla cui base il giudice di merito ha fondato la valutazione che lo ha condotto ad affermare la responsabilità dell'imputato medesimo per l'illecito antisismico contestato, operazione com'è noto inibita in questa sede di legittimità.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il principio della conservazione del mezzo di impugnazione impropriamente proposto può operare soltanto quando abbia tutti i requisiti sostanziali e formali del mezzo che si sarebbe dovuto correttamente proporre.

Ne consegue che qualora avverso sentenza di condanna a pena dell'ammenda venga proposto appello con l'esclusiva deduzione di censure di merito, come nel caso in esame, il ricorso per cassazione che si sarebbe dovuto ritualmente proporre in suo luogo va dichiarato inammissibile (Sez. 1^, n. 11186 del 06/07/1994 - dep. 09/11/1994, Molinaro, Rv. 199610).

4. Non miglior sorte merita il motivo di impugnazione nella parte in cui contesta l'asserito errore giuridico commesso dal giudice.

Ed invero, non merita censura la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito laddove ha escluso l'effetto estintivo della sanatoria edilizia anche al reato antisismico. E' infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36, comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio (giurisprudenza costante; da ultimo, v.: Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014 - dep. 22/10/2014, Conforti, Rv. 261099).

5. Quanto, poi, alla tesi sostenuta dalla difesa dell'impugnante, secondo cui dal parere dell'Ufficio del Genio Civile di Frosinone attestante la rispondenza alla normativa antisismica delle opere realizzate ne sarebbe derivata l'insussistenza del reato, la questione - oltre a comportare un apprezzamento di fatto sottratto all'ambito cognitivo di questa Corte - è comunque giuridicamente irrilevante, una volta accertata dal giudice la mancanza del preventivo rilascio del n.o. da parte del Genio Civile. Ed infatti, la circostanza del rilascio del parere favorevole al mantenimento delle opere realizzate da parte del Genio Civile vale solo ad attestare la regolarità sotto il profilo antisismico di quanto eseguito, ma non elide l'antigiuridicità del fatto, consistito nell'aver omesso di chiedere (ed ottenere) dall'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente il preventivo nulla osta alla loro esecuzione.

Non deve, infatti, essere dimenticato che la legislazione in materia antisismica, obbligando i costruttori (nonchè il direttore dei lavori: Sez. 3^, n. 33469 del 15/06/2006 - dep. 05/10/2006, Osso ed altri, Rv. 235122) a sottoporre al controllo ed all'autorizzazione del genio civile la realizzazione delle opere edilizie in zona soggetta a fenomeni sismici, ha riguardo ad una particolare situazione determinante un pericolo di pregiudizio per la pubblica incolumità. Tuttavia il concetto di pericolo nella materia in questione non è inteso in via assoluta ed astratta, come si evince dal fatto che, sia pure attraverso il particolare procedimento di cui si occupano del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 83 e segg., l'omissione degli anzidetti adempimenti formali non esclude una successiva sanatoria delle opere conformi alle prescrizioni tecniche e tipi di struttura specificatamente elencate dal legislatore.

Pertanto, la violazione delle prescrizioni della citata legge costituisce un reato omissivo di natura formale per ciò che attiene all'omessa autorizzazione del genio civile per l'inizio dei lavori, ma non rappresenta ipso facto un pericolo presunto "juris et de jure" di pregiudizio alla pubblica incolumità, che escluda ogni indagine diretta ad accertare la possibilità del pericolo in concreto (v., sul punto: Sez. 3^, n. 34 del 02/10/1981 - dep. 05/01/1982, Campisi, Rv. 151464).

Ciò, quindi, giustifica, come emerge dall'impugnata sentenza, la mancata irrogazione dell'ordine di demolizione, attesa proprio la presenza in atti del parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile competente, ma certamente non legittima l'accoglimento della tesi difensiva basata sull'erroneo assunto per il quale il rilascio del parere favorevole dell'ufficio del Genio Civile rende superfluo il preventivo rilascio del n.o..

Deve, conclusivamente, essere affermato il seguente principio di diritto: "In tema di reati antisismici, l'eventuale rilascio postumo del parere favorevole da parte dell'ufficio del Genio Civile competente che attesti la rispondenza alla normativa antisismica delle opere realizzate, non elide l'antigiuridicità pena/e della condotta consistente nell'aver iniziato i relativi lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione".

6. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 (mille/00).

7. Solo per completezza, si osserva, il termine quinquennale di prescrizione non è ancora maturato, avuto riguardo alla data del commesso reato (17/06/2010), ed alla natura permanente dei reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio competente, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento edilizio (Sez. 3^, n. 12235 del 11/02/2014 - dep. 14/03/2014, Petrolo, Rv. 258738). Deve, in ogni caso, essere computato ex art. 159 c.p., comma 1, n. 3, il periodo di sospensione del termine di prescrizione dal 19/02 al 15/03/2013 per rinvio su richiesta del difensore, con conseguente maturazione del termine di prescrizione massima alla data dell'11/07/2015.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 giugno 2015.