Cass. Sez. III n. 7425 del 19 febbraio 2015 (Cc 14 gen 2015)
Pres. Fiale Est. Graziosi Ric. Turrini
Urbanistica.D.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e strumenti urbanistici,

Non è condivisibile una lettura "neutralizzante" del ruolo del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, come se gli strumenti urbanistici, in sostanza, potessero disciplinare l'utilizzazione del territorio senza inquadrarsi comunque negli standard urbanistici dettati dal decreto. Invero, il decreto è diretto proprio a regolare - che significa predeterminare in una certa misura - il contenuto degli strumenti urbanistici, perché stabilisce i "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765"; esso è stato emesso su delega prevista nell'articolo 41 quinquies della legge 18 agosto 1942 n. 1150, ed essendo stato quest'ultimo inserito proprio dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 gli è stata riconosciuta efficacia di legge dello Stato, per cui gli strumenti urbanistici non possono discostarsene, prevalendo il decreto anche sui regolamenti locali nella determinazione appunto degli standard urbanistici

{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/TURRINIA.pdf|1100|1000}