Cass. Sez. III n. 8183 del 29 febbraio 2016 (Ud 20 gen 2016)
Pres. Ramacci Est. Manzon Ric. Afeltra
Urbanistica.Competenza all'esecuzione dell'ordine di demolizione

Spetta al P.M. la competenza ad eseguire l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna per violazione della normativa urbanistica ed antisismica, in quanto la demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, attrae anche quella disposta ai sensi dell'art. 98, comma terzo, del citato decreto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 2 ottobre 2014 la Corte d'appello di Napoli rigettava la richiesta proposta da A.M.G. di sospensione o revoca dell'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte stessa in data 23 novembre 2000, irrevocabile il 15 gennaio 2001. La Corte territoriale rilevava anzitutto che sulla base di detta sentenza il PG aveva emesso in data 22 gennaio 2014 ingiunzione alla demolizione e ripristino dei luoghi notificata il 7 febbraio 2014; osservava che non potevasi dedurre con l'istanza motivi di censura del diniego amministrativo di sanatoria; che l'ingiunzione emessa dal PG non era soggetto ai termini di prescrizione delle sanzioni penali accessorie, trattandosi di atto esecutivo di una sanzione amministrativa, essendo certa la competenza a tal fine del PG stesso; che non si erano in alcun modo documentati gli allegati inconvenienti esecutivi materiali dell'ingiunzione opposta.

2. Avverso l'ordinanza, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione la A. deducendo tre motivi.

2.1 Con un primo motivo si duole della mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla richiesta di estinzione delle pene applicate con la sentenza messa in esecuzione per decorso del termine quinquennale dall'irrevocabilità della sentenza stessa. Sostiene al riguardo che la Corte territoriale non ha minimamente dato conto della qualificazione dell'ordine di demolizione quale pena accessoria con natura amministrativa e peraltro rileva che, ancorchè si volesse aderire a consimile prospettazione giuridica, comunque anche la sanzione amministrativa deve considerarsi estinta L. n. 689 del 1981, ex art. 28, essendo tale questione anch'essa completamente obliterata dalla motivazione dell'ordinanza.

2.2 Con un secondo motivo lamenta violazione di legge per la mancata sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione in pendenza di procedura di definizione di illecito urbanistico ex L. n. 724 del 1994, affermandone la ragionevole probabilità di esito favorevole, particolarmente a causa dell'avvenuto pagamento degli oneri correlativi.

2.3 Con un terzo motivo afferma ulteriore violazione di legge nell'assunzione da parte del PG dell'iniziativa esecutiva avversata.

Allega articolate ragioni giuridiche al fine di affermare l'incompetenza ad agire del PG, trattandosi di sanzione amministrativa di esclusiva competenza dell'Autorità amministrativa.

3. Il PG presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta con la quale chiede il rigetto del ricorso. Osserva il requirente che l'ordine di demolizione avendo natura giurisdizionale non può essere eseguito che dal PM costituito presso il giudice che ha emesso l'ordine medesimo, trattandosi di un potere giudiziale autonomo rispetto a quello amministrativo, ancorchè la natura oggettiva del provvedimento sia da ritenersi amministrativa, non essendo peraltro applicabile il termine prescrizionale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28, che riguarda unicamente le sanzioni amministrative pecuniarie e non quali quella in questione consistente in un obbligo di fare, nè potendosi in ogni caso applicare il termine prescrizionale di cui all'art. 173 cod. pen. alle sanzioni penali accessorie; infine rileva la correttezza della pronuncia in relazione alla esclusione di automatismo giuridico collegante la pendenza della sanatoria amministrativa alla sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione di demolizione de qua, tenuto conto della tempistica della procedura amministrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Con la prima doglianza la ricorrente afferma il vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata per la mancata dichiarazione di estinzione, per prescrizione ex art. 173 cod. pen., della pena accessoria dell'ordine di demolizione dell'edificio abusivo de quo.

In realtà, pur con argomentazione sintetica, il giudice a quo ha sul punto correttamente fatto riferimento al consolidato e condivisibile principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, nè alla prescrizione stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva" (così, tra le tante, da ultimo Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264739).

3. Anche il secondo motivo, è manifestamente infondato.

E' infatti giurisprudenza di questa Corte che "In tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione de procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento" (v. Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212).

Orbene, risulta dal testo del provvedimento impugnato che sia stata avviata la procedura di diniego del rilascio di permesso in sanatoria dell'abuso in questione, il che, allo stato, ha ragionevolmente indotto il giudice del merito ad un giudizio prognostico sfavorevole circa le sorti amministrative della procedura di sanatoria, peraltro essendosi correttamente rilevato che nella sede incidentale esecutiva di certo non può essere valutata la correttezza della procedura amministrativa stessa.

4. Infine, quanto al terzo motivo di ricorso, va semplicemente richiamato l'uniforme e condivisibile indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "Spetta al P.M. la competenza ad eseguire l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna per violazione della normativa urbanistica ed antisismica, in quanto la demolizione disposta ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, attrae anche quella disposta ai sensi dell'art. 98, comma 3, citato decreto" (tra le molte conformi, da ultimo, Sez. 3, n. 13345 del 09/03/2011, PM in proc. Pera, Rv. 249992).

5. Stante la rilevata sua manifesta infondatezza, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere conseguentemente condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa per le Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2016