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Sez. 3, Sentenza n. 44248 del 23/09/2004 Cc. (dep. 12/11/2004 ) Rv. 230467
Presidente: Zumbo A. Estensore: Squassoni C. Relatore: Squassoni C. Imputato: Croattini. P.M. Izzo G. (Parz. Diff.)
(Annulla senza rinvio, Trib.Libertà Udine, 2 Aprile 2004)
EDILIZIA - IN GENERE - Ristrutturazione edilizia - Disciplina applicabile - Denunzia di inizio attività alternativa al permesso di costruire - Sanzioni di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Applicabilità - Assenza o totale difformità dalla DIA - Necessità.

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Massima (Fonte CED Cassazione)
In caso di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma primo lett. d), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, realizzabile con denunzia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, ex art. 22, comma terzo, dell'art. 22 del citato d.P.R. n. 380, le sanzioni di cui all'art. 44 dello stesso d.P.R. sono applicabili soltanto in caso di assenza o totale difformità dalla DIA, atteso che la esclusione dell'ipotesi di parziale difformità dal regime sanzionatorio opera sia in caso di edificazione con permesso di costruire che nella diversa ipotesi di opzione per la DIA.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 23/09/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01091
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 017360/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CROATTINI ELVIO N. IL 18/02/1944;
avverso ORDINANZA del 02/04/2004 TRIB. LIBERTÀ di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Izzo annullamento con rinvio. Udito il difensore Avv. CAMPEIS Giuseppe (Udine);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 2.4.2004, il Tribunale di Udine ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su di un immobile in edificazione rilevando la configurabilità del contestato illecito (art. 44 lett. b DPR 380/2001).
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno rilevato che l'indagato Croattini Elvio edificava in difformità dal permesso di costruire demolendo parti dell'edificio che, nel progetto assentito, dovevano rimanere intatte; il Tribunale ha osservato che mancavano riscontri alla tesi difensiva secondo la quale le strutture demolite sarebbero state oggetto di ricostruzione fedele.
Le esigenze di cautela sono state evidenziate nella necessità di evitare una ricostruzione non rispettosa del permesso di costruire e di inibire la possibile alienazione di un immobile non conforme allo strumento urbanistico.
Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando;
- che il provvedimento è privo di motivazione soprattutto in riferimento alle contestazione difensive;
- che i Giudici, con erronea lettura degli elaborati progettuali, hanno ritenuto demolizioni definitive quelle temporanee ed interinali dettate da vincoli tecnici;
- che il risultato finale sarebbe stato quello previsto nel progetto assentito;
- che l'intervento è lecito sia in relazione alla LR 52/1991 sia al DPR 380/2001;
- che anche il Comune ha accertato la conformità agli strumenti urbanistici della realizzanda opera e non ha revocato il permesso di costruire o disposto misure ripristinatorie;
- che manca di esaustiva argomentazione il ritenuto periculum in mora.
Il Collegio ritiene che le conclusioni siano meritevoli di accoglimento per motivi diversi da quelli enucleati dal ricorrente, ma rilevabili di ufficio a sensi dell'art. 129 c.p.p.. I lavori per cui è processo consistono in una ristrutturazione edilizia che comporta la realizzazione di un manufatto in parte diverso dal precedente per modifiche del volume e della sagoma;
l'intervento, a sensi dell'art. 10 ci lett. e DPR 380/2001, è realizzabile con permesso di costruire o, in alternativa e in base a scelta discrezionale dell'interessato, mediante denuncia di inizio di attività come disposto dall'art. 22 c. 3 DPR citato (novellato dall'art. 1 D.lvo 301/2002).
Nel caso concreto, come evidenziato dai Giudici nella ordinanza in esame, può ipotizzarsi una parziale difformità del realizzato dalle opere identificate nel provvedimento autorizzatorio in quanto i lavori tendono ad apportare variazioni circoscritte, in senso qualitativo e quantitativo, rispetto agli interventi previsti nel permesso di costruire.
Quanto le opere edilizie sono suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio di attività - e tale, come detto, è il caso in esame - le sanzioni previste dall'art. 44 DPR 380/2001 si applicano solo alle ipotesi di assenza e di totale difformità dalla stessa (art. 44 c. 2 bis).
La previsione deve essere interpretata, per non creare una ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento, nel senso che la limitazione è operante sia nel caso in cui l'agente abbia optato per la denuncia di inizio di attività sia nel caso in cui abbia scelto di edificare con permesso di costruire. Ora, dal momento che non si versa in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, la condotta dello indagato non ha rilevanza penale; mancando la configurabilità del contestato illecito, il vincolo reale non trova giustificazione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata ed annulla il provvedimento di sequestro emesso dal Giudice delle indagini preliminari di Udine in data 23.2.2004 ed ordina restituirsi i beni allo avente diritto.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2004