Cass. Sez. III n. 34809 del 8 settembre 2009 (Cc. 2 lug 2009)
Pres. Lupo Est. Franco Ric. Gardella ed altro
Urbanistica. Provvedimento illegittimo e poteri del giudice

Il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo edilizio, procede ad un’identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna disapplicazione riconducibile all’enunciato della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 5), né incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice. La "macroscopica illegittimità" del provvedimento amministrativo non è condizione essenziale per la configurabilità di un’ipotesi di reato di cui all’art. 44 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, mentre (a prescindere da eventuali collusioni dolose con organi dell’amministrazione) l’accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità costituisce un significativo indice di riscontro dell’elemento soggettivo della contravvenzione contestata, anche riguardo all’apprezzamento della colpa.

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