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SEZ. 5       SENT.  41205  DEL 10/12/2002  (UD.23/09/2002)        RV.  223187
     PRES. Lattanzi G                 REL. Malpica E                        
     IMP. Di Giuseppe        PM. (Diff.) Mura A                             
598014  REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA'
       IDEOLOGICA  -  Falsa  dichiarazione  resa  dal  privato - Tentativo di falso  ideologico  commesso  dal  pubblico  ufficiale  - Sussistenza -  Esclusione  - Condizioni - Fattispecie: false dichiarazioni del privato  sulla  data  di conclusione dei lavori, rilevante ai fini dell'applicabilita' del condono edilizio.                                   
COD.PEN ART. 56                                                             
COD.PEN ART. 48                                                             
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38                                            
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724                                                  
COD.PEN ART. 480                                                            
COD.PEN ART. 483

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    Non  sussiste  il tentativo di falsita' ideologica del pubblico ufficiale (art.  56,48  e 480 cod. pen.) allorche' quest'ultimo non si sia determinato, in  conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una  condotta  qualificabile  come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla  emissione  del  provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli
atti  del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere  ad  elemento  del  tentativo  del falso del pubblico ufficiale e non gia'  il  mero inganno del privato che puo'integrare un diverso autonomo reato.  Ne  consegue che le false dichiarazioni del privato, in ordine alla conclusione  dei lavori entro il termine previsto dalla legge per l'applicabilita'  del  condono edilizio, non costituiscono atti idonei ad indurre i competenti  organi  comunali al rilascio di una falsa concessione in sanatoria allorche'  l'induzione  in errore non si sia verificata e l'autorita' competente,  lungi  dal  predisporre (pur senza pervenire all'emissione) il provvedimento  di  concessione edilizia o, comunque, qualche altra attivita' preliminare  finalizzata all'emissione dello stesso, abbia emesso, a seguito dei necessari accertamenti, ordinanza di demolizione del manufatto.