AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERAZIONE 15 Novembre 2007
Procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita.
Gazzetta Ufficiale N. 283 del 5 Dicembre 2007 L'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 15 novembre 2007;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante
"attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la
direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole";
Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo n. 145/2007, che
prevede che l'Autorita', con proprio regolamento, disciplini le
procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;
Delibera
di adottare il regolamento concernente "le procedure istruttorie in
materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita" nel testo
allegato, parte integrante della presente delibera.
Il regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul Bollettino dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
Roma, 15 novembre 2007
Il presidente: Catricala'
Il segretario generale: Fiorentino

Allegato
REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA
DI PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA ILLECITA
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 2 agosto
2007, n. 145;
b) per Collegio, il Presidente e i quattro Componenti;
c) per Uffici, le unita' organizzative di cui all'art. 10,
comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia
di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita di cui al decreto
legislativo.
Art. 3.
Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento e' il dirigente preposto
all'unita' organizzativa competente per materia, istituita ai sensi
dell'art. 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro
funzionario dallo stesso incaricato.
2. Il responsabile di cui al comma 1 provvede all'avvio del
procedimento, nonche' agli adempimenti di competenza per lo
svolgimento dell'attivita' istruttoria.
Art. 4.
Attivita' pre-istruttoria
1. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento
utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere
informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato.
2. Qualora il committente del messaggio pubblicitario non sia
conosciuto, il responsabile del procedimento richiede al proprietario
del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia in possesso ogni
elemento idoneo ad identificarlo.
3. Ad eccezione dei casi di particolare gravita', qualora
sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio
costituisca una pubblicita' ingannevole o una pubblicita' comparativa
illecita, il responsabile del procedimento, informato il Collegio,
puo' invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili
di possibile ingannevolezza o illiceita'.
Art. 5.
Richiesta di intervento
1. Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse puo'
richiedere l'intervento dell'Autorita' nei confronti di pubblicita'
che ritenga ingannevoli o illecite ai sensi del decreto legislativo.
2. Con la richiesta di cui al comma 1 sono portati a conoscenza
dell'Autorita':
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza,
domicilio o sede del richiedente nonche' recapiti telefonici ed
eventuali recapiti di telefax e di posta elettronica;
b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione
della pubblicita' oggetto della richiesta nonche' del professionista
che l'ha posta in essere;
c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione
dell'Autorita'.
3. Qualora il Collegio ritenga, sulla base degli elementi
prodotti con la richiesta di intervento o altrimenti acquisiti dal
responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 1 e
comma 3, che non vi siano i presupposti per un approfondimento
istruttorio, archivia la richiesta dandone comunicazione al
richiedente.
Art. 6.
Avvio dell'istruttoria
1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi
comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con la
richiesta di intervento di cui all'art. 5, avvia l'istruttoria al
fine di verificare l'esistenza di pubblicita' ingannevoli o
comparative illecite di cui al decreto legislativo.
2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio
dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo, al professionista e ai soggetti che abbiano presentato
richiesta di intervento ai sensi dell'art. 5.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto
del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la
persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si puo'
accedere agli atti, la possibilita' di presentare memorie scritte o
documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono
essere presentati.
Art. 7.
Termini del procedimento
1. Il termine per la conclusione del procedimento e' di
centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della
comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo, si debba chiedere il
parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni.
2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o
abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento
e' di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della
comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo, si debba chiedere il
parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni.
3. Il termine puo' essere prorogato, con provvedimento motivato
del Collegio, in persenza di particolari esigenze istruttorie, fino
ad un massimo di trenta giorni, ovvero, nel caso in cui il
professionista presenti degli impegni, fino ad un massimo di sessanta
giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 20 del presente
Regolamento, il Collegio disponga la sospensione del procedimento, i
termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia
dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo non
superiore a trenta giorni stabilito dal Collegio.
Art. 8.
Impegni
1. Entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione di avvio del procedimento, il professionista puo'
presentare, in forma scritta, impegni tali da far venire meno i
profili di illegittimita' della pubblicita'.
2. L'Autorita' valuta gli impegni e:
a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro
accettazione rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo
il procedimento senza accertare l'infrazione;
b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al
professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi;
c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza o illiceita' di
cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo o in caso di
inidoneita' degli impegni, delibera il rigetto degli stessi.
3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il
procedimento potra' essere riaperto d'ufficio, laddove:
a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o piu'
elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su
informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o
fuorvianti.
Art. 9.
Sospensione provvisoria della pubblicita'
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo,
l'Autorita', in caso di particolare urgenza, puo' disporre, d'ufficio
e con atto motivato, la sospensione della pubblicita' ritenuta
ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta illecita.
2. Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine
non inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e
documenti. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento
rimette gli atti al Collegio per la decisione.
3. Il Collegio puo' disporre con atto motivato la sospensione in
via provvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire le
memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di
indifferibilita' dell'intervento. Entro il termine di sette giorni
dal ricevimento del provvedimento con il quale e' stata adottata la
misura cautelare provvisoria, il professionista interessato puo'
presentare memorie scritte e documenti. Valutate le argomentazioni
del professionista, il Collegio puo' confermare la sospensione
provvisoria del messaggio pubblicitario.
4. II responsabile del procedimento comunica alle parti le
determinazioni dell'Autorita'.
5. La decisione dell'Autorita' di sospensione della pubblicita'
ritenuta ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta
illecita deve essere immediatamente eseguita a cura del
professionista. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione
dell'Autorita' non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta
esecuzione del provvedimento di sospensione, il professionista da'
comunicazione all'Autorita' entro cinque giorni dal ricevimento del
provvedimento stesso.
Art. 10.
Partecipazione all'istruttoria
1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche'
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui puo' derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto
dell'istruttoria, hanno facolta' di intervenire nel procedimento in
corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto,
contenente:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede,
residenza o domicilio del richiedente;
b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende
intervenire;
c) adeguata motivazione circa l'interesse ad intervenire.
2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e la
completezza della richiesta di partecipazione, comunica al
richiedente che lo stesso puo':
a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo
art. 11;
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.
Art. 11.
Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte
1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente
detenuti dall'Autorita' nei procedimenti concernenti pubblicita'
ingannevoli o comparative illecite e' riconosciuto nel corso
dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti cui e' stato
comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 2,
nonche' ai soggetti intervenienti di cui all'art. 10.
2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni
riservate di carattere personale, commerciale, industriale e
finanziario, relative a persone e professionisti coinvolti nei
procedimenti, il diritto di accesso e' consentito, in tutto o in
parte, nei limiti in cui cio' sia necessario per assicurare il
contraddittorio.
3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti
all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di
un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un
professionista, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a
tali elementi.
4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel
rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto,
adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle
persone e dei professionisti a che le informazioni riservate o i
segreti commerciali non vengano divulgati.
5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra
elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione
del contenuto di atti.
6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i
verbali delle adunanze del Collegio, nonche' i documenti inerenti a
rapporti tra l'Autorita' e le istituzioni dell'Unione europea,
nonche' tra l'Autorita' e gli organi di altri Stati o di altre
organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la
divulgazione.
7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la
segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici
una apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti
o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti
all'accesso, specificandone i motivi.
8. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di
riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle
richieste di cui al comma 7, ne da' comunicazione agli interessati,
con provvedimento motivato.
9. L'ufficio puo' disporre motivatamente il differimento
dell'accesso ai documenti sino a quando non sia accertata la loro
rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre
la comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria di
cui all'art. 16.
10. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta
e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede
entro trenta giorni.
Art. 12.
Richiesta di informazioni e audizioni
1. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento
utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere
informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato.
2. Il responsabile del procedimento, ove cio' sia necessario ai
fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o
venga richiesto da almeno una delle parti, puo' disporre che le parti
siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del
contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro
svolgimento.
3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il
responsabile del procedimento. Le parti possono farsi rappresentare
da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo
documento attestante il proprio potere di rappresentanza.
4. Dello svolgimento delle audizioni e' redatto verbale,
contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle
audizioni. Il verbale e' sottoscritto, al termine dell'audizione, dal
responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna
delle parti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere il verbale
ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.
Al termine dell'audizione e' consegnata una copia del verbale alle
parti intervenute che ne facciano richiesta.
5. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo' essere
effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni.
Art. 13.
Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti
1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell'istruttoria, il Collegio autorizza le perizie e analisi
statistiche ed economiche, nonche' la consultazione di esperti,
proposte dagli uffici.
2. La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata
dall'Autorita' tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i
tribunali ovvero affidata ad universita' o centri di ricerca, che
designano le persone ritenute professionalmente piu' idonee a
compiere l'accertamento tecnico richiesto.
3. Nel caso in cui l'Autorita' disponga perizie e consulenze, ne
e' data comunicazione alle parti del procedimento.
4. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati
dal responsabile del procedimento alle parti.
5. I soggetti ai quali e' stato comunicato l'avvio del
procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 10, possono
nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un
loro consulente, il quale puo' assistere alle operazioni svolte dal
consulente dell'Autorita' e presentare, nel termine di dieci giorni
dalla comunicazione di cui al comma 4, scritti e documenti in cui
svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Art. 14.
Ispezioni
1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile
del procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di
documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti
delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione
degli atti.
2. I funzionari dell'Autorita' incaricati dal responsabile del
procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su
presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto
dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il
ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed
esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel
caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non
veritieri.
3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o
di omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 4,
del decreto legislativo, l'opposizione:
a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o
amministrative;
c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale,
salvo i casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze
segnalate al riguardo.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati
ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento,
nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del
soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei
luoghi di residenza o domicilio estranei all'attivita' aziendale
oggetto dell'indagine;
b) controllare i documenti di cui al comma 4;
c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono
farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che
l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.
7. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con
particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti,
e' redatto processo verbale.
8. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva, l'Autorita' puo'
avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza che, ai sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, agisce con i poteri ad
essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta sui redditi.
Art. 15.
Onere della prova
1. Qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.
8, comma 5, del decreto legislativo, disponga che il professionista
fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto contenuti nella
pubblicita', comunica tale incombente istruttorio alle parti,
indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della
richiesta stessa e il termine per la produzione della prova.
Art. 16.
Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorita'
per le Garanzie nelle Comunicazioni
1. Il responsabile del procedimento, allorche' ritenga
sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di
conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non
inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie
conclusive o documenti.
2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento
rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'art. 8,
comma 6, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui al
comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorita' per
le Garanzie nelle Comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del
procedimento secondo le modalita' di cui all'art. 19, comma 1.
L'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica il proprio
parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l'Autorita' per le Garanzie nelle
Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato procede indipendentemente
dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita' per
le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze
istruttorie, il termine di conclusione del procedimento e' sospeso,
per un periodo massimo di trenta giorni, dalla data di ricezione, da
parte dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, delle
notizie e documenti richiesti sino alla data in cui pervenga il
relativo parere.
Art. 17.
Decisione dell'Autorita'
1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai
soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento
finale dell'Autorita', che e' altresi' pubblicato, entro venti giorni
dalla sua adozione, nel bollettino dell'Autorita'.
2. Il provvedimento finale dell'Autorita' contiene l'indicazione
del termine ed il soggetto presso cui e' possibile ricorrere.
3. Al fine di assicurare al pubblico la piu' ampia conoscenza
della propria attivita' istituzionale, l'Autorita' puo' rendere note
le proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa.
Art. 18.
Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa
1. L'Autorita', con il provvedimento con cui dichiara
l'ingannevolezza della pubblicita' o l'illiceita' della pubblicita'
comparativa puo' disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto
legislativo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per
estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese
del professionista. L'Autorita' puo' altresi' disporre la
pubblicazione degli impegni ottenuti dal professionista ai sensi
dell'art. 8 a cura e spese del professionista. In tali casi
l'Autorita' determina il mezzo e le modalita' di tali adempimenti ed
il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del
provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia,
integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione
rettificativa, ovvero degli impegni, viene inviata al proprietario
del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere
effettuata. La dichiarazione rettificativa puo' essere disposta in
forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario e'
indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.
2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della
dichiarazione rettificativa ovvero degli impegni di cui al comma 1,
il professionista ne da' immediata comunicazione all'Autorita',
trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari
cui e' stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai
sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai
destinatari dell'originario messaggio pubblicitario.
Art. 19.
Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono
effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
consegna a mano contro ricevuta, via mail mediante posta certificata
e firma digitale e telefax. In caso di trasmissione per telefax, i
documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso
in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
2. Al richiedente e ai soggetti eventualmente intervenuti nel
procedimento le comunicazioni vengono effettuate al domicilio
indicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e,
se conosciuto, al suo autore le comunicazioni vengono effettuate
presso l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque
risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possono
avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un
avviso nel bollettino dell'Autorita'.
Art. 20.
Autodisciplina
1. I soggetti che, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo,
richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorita',
devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del
procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le
indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del
procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di
sospensione di cui al comma 1 del presente articolo, ne da'
comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di
osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la
pronuncia del Collegio sull'istanza. Il responsabile del procedimento
da' altresi' tempestiva comunicazione alle parti della cessazione
della causa di sospensione.
Art. 21.
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non
trova piu' applicazione la disciplina di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284, recante norme
sulle procedure istruttorie dell'Autorita' in materia di pubblicita'
ingannevole e comparativa.