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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Gazzetta Ufficiale N. 222 del 23 Settembre 2005

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Titolo I
PRINCIPI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato «A»;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico
nell'edilizia;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo
II, recante norme per il contenimento dei consumi di energia negli
edifici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 660;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 1233 del 19 dicembre 2002, recante
revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del
22 marzo 2003;
Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, stabilisce che gli obiettivi e le linee della politica
energetica nazionale, nonche' i criteri generali per la sua
attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche
dei meccanismi esistenti di raccordo e di cooperazione con le
autonomie regionali;
Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica degli
edifici integrano esigenze di diversificazione delle fonti,
flessibilita' e sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo e
qualificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese,
incolumita' delle persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela
dell'ambiente;
Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una
parte, la direttiva 2002/91/CE;
Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'attuazione della
direttiva 2002/91/CE a introdurre modifiche, integrazioni e
aggiornamenti alla disciplina vigente in materia, al fine di evitare
disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e
dei trasporti e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le
modalita' per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al
fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione
delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire
a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni
di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la
competitivita' dei comparti piu' avanzati attraverso lo sviluppo
tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche
integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli
edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle
ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle
elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica
energetica del settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la
formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province
autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione,
predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto
dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la
raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi
nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del
mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti
rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione
degli utenti finali.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture edilizie
esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e
dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti
o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri
edifici; il termine puo' riferirsi a un intero edificio ovvero a
parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate
come unita' immobiliari a se' stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la
richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita',
comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero
rendimento di un edificio» e' la quantita' annua di energia
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per
soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio,
compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e
l'illuminazione. Tale quantita' viene espressa da uno o piu'
descrittori che tengono conto della coibentazione, delle
caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e
della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione
al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di
sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori,
compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il
fabbisogno energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento
energetico dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto delle
norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione
energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici
caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo simultanei di
energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai
combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi
di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso di tutti i
componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria,
attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere
abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della
ventilazione, dell'umidita' e della purezza dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso
bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore
il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» e' la
quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido
termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto che sottrae
calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa
temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori
di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e
garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le
definizioni dell'allegato A.

Art. 3.
Ambito di intervento

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si
applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di
ristrutturazione con le modalita' e le eccezioni previste ai commi 2
e 3.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto
riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e'
prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.
A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di
edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri
quadrati;
b) una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio
nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore
al 20 per cento dell'intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri,
livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su
edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione
straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto gia'
previsto alla lettera a), numero 1;
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti
o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti
categorie di edifici:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della
parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non
residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del
processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore
a 50 metri quadrati.

Art. 4.
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e
requisiti della prestazione energetica

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto
di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso
degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione,
l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione
artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e
privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti
e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della
destinazione d'uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e
l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi
sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi
della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenza
unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito
denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e
l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale
consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.

Art. 5.
Meccanismi di cooperazione

1. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza
unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e
cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4,
comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:
a) favorire l'integrazione della questione energetico ambientale
nelle diverse politiche di settore;
b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica
utilita';
c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli
impianti all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi
di queste attivita' sugli utenti finali;
d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed
omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa;
e) predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione
professionale e l'occupazione.

Art. 6.
Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della
costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di
certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie
di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio puo'
fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i
condomini dotati di un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo
dello stesso condominio e della stessa tipologia.
3. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola
unita' immobiliare, l'attestato di certificazione energetica e'
allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica
e' messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia
dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato
ai sensi del comma 1, ha una validita' temporale massima di dieci
anni a partire dal suo rilascio, ed e' aggiornato ad ogni intervento
di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica
dell'edificio o dell'impianto.
6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati
relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori
vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai
cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica
dell'edificio. L'attestato e' corredato da suggerimenti in merito
agli interventi piu' significativi ed economicamente convenienti per
il miglioramento della predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico,
la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati,
l'attestato di certificazione energetica e' affisso nello stesso
edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il
pubblico.
8. Gli edifici di proprieta' pubblica che sono oggetto dei
programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal
Ministero delle attivita' produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti
al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di
certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.
9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di
cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei
commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo
anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.

Art. 7.
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e estiva

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio,
o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilita', mantiene in
esercizio gli impianti e provvede affinche' siano eseguite le
operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni
della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli
impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette
attivita' a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di
redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico
conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e
dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e
potenzialita' dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al
comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

Art. 8.
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
2. La conformita' delle opere realizzate, rispetto al progetto e
alla relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal
direttore dei lavori, e presentata al Comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara
irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non e'
accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori.
3. Una copia della documentazione di cui al comma 1, e' conservata
dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni,
qualificati e indipendenti, definisce le modalita' di controllo, ai
fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto,
accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a
verificare la conformita' alla documentazione progettuale di cui al
comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su
richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore
dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al
presente comma e' posto a carico dei richiedenti.

Art. 9.
Funzioni delle regioni e degli enti locali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza periodica,
privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri
organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e
l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie
all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di
energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con
una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di
questa attivita' nel sistema delle ispezioni degli impianti
all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il
minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita', le
cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti
di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di
imparzialita', trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale e
sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni
inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del
presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo
scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli
enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli
edifici e sugli impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace
agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la
realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei
catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorita'
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In
questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di
cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali
caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche
significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare
le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarita' degli
impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta'
superiore a quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con le
stesse modalita' previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico
nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio
stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi
che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri
delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di
attuazione del presente decreto.

Art. 10.
Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa
energetica nazionale e regionale

1. Il Ministero delle attivita' produttive, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza
ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e
agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di
attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e
proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.
2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alle seguenti attivita':
a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni
relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro
elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio
immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e
nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle
problematiche inerenti;
c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione
della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici,
oneri posti a loro carico e servizi resi;
d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della
legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle
imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su
quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di
climatizzazione;
e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e
regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che
impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e
all'offerta di energia del settore civile;
g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali
dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove
tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e
demolizione;
h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo
organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente
dell'energia nel settore civile.
3. I risultati delle attivita' di cui al comma 2 sono trasmessi al
Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed
integrarli con i risultati di analoghe attivita' autonome a livello
nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da
trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione
prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
nonche' alla Conferenza unificata. Il Ministero delle attivita'
produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio provvedono altresi' al monitoraggio della legislazione
negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in
un contesto di metodologie ed esperienze il piu' possibile
coordinato, riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata
nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.

Titolo II
NORME TRANSITORIE

Art. 11.
Requisiti della prestazione energetica degli edifici

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica
degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il
fabbisogno annuo di energia primaria e' disciplinato dalla legge
9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle
norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.

Art. 12.
Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il
riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti
minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono
disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della
Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e
dalle disposizioni di cui all'allegato L.


Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.
Misure di accompagnamento

1. Il Ministero delle attivita' produttive, predispone programmi,
progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al
risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie
di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle
amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche
avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie,
pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come
obiettivo:
a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e
incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli
operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con
particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche
dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di
indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello
individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed
elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;
c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di
nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche
innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare
attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e
manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;
d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui
affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed
impiantistiche.
3. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2, lettere a) e b), sono integrate nel piano nazionale di
educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente
dell'energia realizzato dal Ministerodelle attivita' produttive, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma 119, lettera a), della
legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006.
Gli strumenti predisposti nell'ambito di questa attivita' e i
risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.

Art. 14.
Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le
misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovra'
provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui
all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni
2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119,
lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

Art. 15.
Sanzioni

1. Il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8
compilata senza il rispetto delle modalita' stabilite nel decreto di
cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione
energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui
all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che
rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di
certificazione energetica non veritieri, e' punito con la sanzione
amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo
la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorita' che
applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune
l'asseverazione di conformita' delle opere, di cui all'articolo 8,
comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito
con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella
calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorita' che
applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione
di conformita' delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nella
quale attesta falsamente la conformita' delle opere realizzate
rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui
all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e'
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500
euro.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e'
assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito
dell'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non
ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con
la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore
a 6000 euro. L'autorita' che applica la sanzione deve darne
comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente
all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui
all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,
comma 3, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere
solo dal compratore.
9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,
comma 4, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere
solo dal conduttore.

Art. 16.
Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n.
10:
a) l'articolo 4, commi 1 e 2; l'articolo 28, commi 3 e 4;
l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 33, commi 1 e 2;
l'articolo 34, comma 3.
2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
a) l'articolo 5, commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma 7;
l'articolo 8.
3. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria
commercio e artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento
delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il
contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli
edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la
Conferenza unificata, in conformita' alle modifiche tecniche rese
necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello
comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11.

Art. 17.
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a
materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le
norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi
nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni
e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le
province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

AVVERTENZA

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 15
ottobre 2005 si procedera' alla ripubblicazione del testo
del presente decreto legislativo corredato delle relative
note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Allegati

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