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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 27 luglio 2005
Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».

Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2005

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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: «Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia»;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed
integrazioni, recante le norme relative all'edilizia residenziale ed
in particolare l'art. 2, lettera f), che prevede, fra l'altro, che
parte dei finanziamenti statali siano destinati ad iniziative di
ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia
residenziale nonche' l'art. 3, lettera l), che attribuisce all'ex
C.E.R., le cui competenze sono attualmente in carico alla Direzione
generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed
abitative, la competenza in materia di modalita' di espletamento
delle procedure per l'abilitazione preventiva di prodotti e materiali
da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi di
edilizia residenziale;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, e, in particolare, l'art. 4,
comma 2, il quale prevede che mediante decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, sono adottate norme regolamentari finalizzate
all'uso razionale dell'energia al cui rispetto e' condizionato il
rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di
finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia,
da recepirsi entro il 4 gennaio 2006, ed in particolare l'art. 1 che
enuncia l'obiettivo di «promuovere il miglioramento del rendimento
energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e
climatiche esterne, nonche' delle prescrizioni per quanto riguarda il
clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei
costi»;
Vista l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti della Commissione per la redazione del «Testo unico della
normativa tecnica», con il compito di armonizzare e razionalizzare la
vigente normativa tecnica relativa alle costruzioni ed agli elementi
costruttivi, tenendo conto anche delle norme emanate da altri
organismi di legislazione tecnica e dei cosiddetti eurocodici;
Visto il ripristino del «Laboratorio tipologico nazionale»,
nell'ambito del «Centro per lo sviluppo del settore delle
costruzioni» di Catanzaro, con competenze distintive nella ricerca
nel settore delle costruzioni ed in particolare in materia di
qualita' dei prodotti costruiti e di efficienza dei relativi processi
produttivi;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
massimo organo tecnico consultivo dello Stato, reso in data 15 giugno
2005, n. 106/05;
Considerate le caratteristiche climatiche del territorio italiano
che sono all'origine di esigenze oltre che di riscaldamento invernale
anche di raffrescamento estivo, e che proprio queste ultime sono
state all'origine delle piu' recenti punte di domanda energetica e
l'importanza che ai fini del rendimento energetico degli edifici
hanno sia le strutture orizzontali, sia le strutture verticali opache
e trasparenti, sia gli impianti di climatizzazione;
Considerato che il settore residenziale e terziario e' responsabile
di rilevanti consumi finali di energia, gran parte dei quali sono
imputabili alla scarsa efficienza energetica del patrimonio edilizio
esistente;
Considerata l'importanza per il prodotto interno lordo italiano
della filiera edile e le tipicita' economiche, architettoniche ed
ambientali del modello costruttivo italiano ed in particolare dei
metodi di costruzione, dei materiali e delle professionalita' che lo
caratterizzano;
Ritenuto percio' che i regolamenti di attuazione dei commi 1 e 2
dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, debbano coinvolgere
l'intero edificio da intendersi come sistema integrato di strutture
ed impianti e, tenere conto delle specificita' geografiche e
climatiche, nonche' del benessere degli occupanti;
Ritenuto che, in coerenza con le indicazioni della direttiva
2002/91/CE e con quelle del decreto 113/A4/30/15 di nomina della
commissione per la redazione del «Testo unico della normativa
tecnica», nella redazione dei suddetti regolamenti si dovra' seguire
il piu' moderno approccio regolamentare di tipo prestazio-nale,
anziche' di tipo prescrittivo e la scelta delle misure da proporre
dovra' tener conto del loro impatto economico, ambientale e
socio/culturale;
Ritenuto che e' necessario, coerentemente con le raccomandazioni
comunitarie in tema di qualita' della regolamentazione, tenere
attentamente conto delle conseguenze sistemiche delle soluzioni
proposte in termini di costi e benefici, ponendo particolare
attenzione alle loro ripercussioni sulla realta' economica,
ambientale ed industriale del Paese;
Ritenuto che, inoltre, ai sensi di quanto previsto in particolare
dagli articoli 2 e 3 della su citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni ed integrazioni, procedere alla revisione
della sperimentazione in particolare in materia di qualita' dei
prodotti costruiti e di efficienza dei relativi processi produttivi,
nonche' delle tipologie nel settore dell'edilizia residenziale,
avvalendosi anche dell'attivita' del Laboratorio tipologico nazionale
anzidetto;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di intervento

1. Il presente decreto definisce i criteri generali
tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e
convenzionata nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche
riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, al fine di
favorire ed incentivare l'uso razionale dell'energia, il contenimento
dei consumi di energia nella produzione o nell'utilizzo di manufatti.
2. Il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione
ed a quelli esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione
importanti, come di seguito precisato, dotati di impianti di
riscaldamento e/o climatizzazione.

Art. 2.
Obblighi dei comuni

1. Al fine di favorire il risparmio energetico, i comuni, tenuto
conto delle specifiche esigenze urbanistico-edilizie, uniformano i
regolamenti edilizi di loro competenza alle prescrizioni di cui al
presente decreto prevedendo soluzioni tipologiche e tecnologiche
finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche
rinnovabili.
2. In sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, o di
revisione generale degli stessi, per i comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, si procede alla individuazione e, se del
caso, alla localizzazione delle eventuali fonti rinnovabili di
energia presenti o ipotizzabili sul territorio comunale.
3. A seguito di tale indagine, sono individuate le condizioni che
consentano, in relazione alle previsioni relative alle trasformazioni
urbanistiche contenute nello strumento di pianificazione, il massimo
utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in precedenza
individuate.
4. La valutazione di questi aspetti deve essere fatta in rapporto
alle caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area, alle
preesistenze edilizie, alle condizioni di assetto territoriale che
vengono determinandosi in attuazione alle indicazioni dei piani
urbanistici.
5. I comuni sono tenuti ad introdurre nei regolamenti edilizi
locali disposizioni che (riconoscendo i vantaggi derivanti dall'uso
efficiente dell'energia, dalla valorizzazione delle fonti energetiche
rinnovabili e dal miglioramento della qualita' del sistema
costruttivo) incentivino economicamente la progettazione e la
costruzione di edifici energeticamente efficienti.
6. Tutti i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti
urbanistici generali al fine di consentire, tramite indicazioni in
ordine all'orientamento degli edifici da realizzare, lo sfruttamento
della radiazione solare quale fonte di calore per il riscaldamento
invernale. Sono altresi' tenuti ad individuare idonei strumenti di
intervento di tipo passivo che consentano di minimizzare gli effetti
della radiazione solare estiva al fine di garantire un adeguato
livello di comfort (schermature delle superfici vetrate, inerzia
termica delle strutture, ecc.).
7. E' inoltre fatto obbligo ai comuni di adeguare gli strumenti
urbanistici ai fini di rendere possibile lo scorporo dal calcolo
della superficie utile e del volume edificato degli spessori di
chiusure opache verticali ed orizzontali nei limiti piu' avanti
precisati, al fine di favorire la realizzazione di edifici con
adeguata inerzia termica e sfasamento termico.

Art. 3.
Requisiti di risparmio energetico per edifici di nuova costruzione

1. Per tutti gli edifici di nuova costruzione vanno minimizzati i
consumi di energia primaria anche attraverso:
l'utilizzo ottimale di materiali componenti e sistemi per
raggiungere adeguati livelli di isolamento termico e di inerzia
termica dell'involucro dell'edificio;
il controllo della radiazione solare incidente sulle superfici
trasparenti;
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria;
la riduzione delle dispersioni dell'impianto di distribuzione
dell'acqua calda sanitaria e dell'acqua o dell'aria utilizzate come
fluidi termovettori per il riscaldamento ed il raffrescamento;
l'utilizzo di lampade ad alta efficienza energetica e di sistemi
di regolazione automatica degli impianti di illuminazione interna ed
esterna;
l'utilizzo di sistemi di controllo e gestione e contabilizzazione
degli impianti di riscaldamento, ventilazione e raffrescamento, in
grado di adattare l'impianto alle diverse condizioni di carico e alle
differenti esigenze di comfort degli occupanti.

Art. 4.
Definizione degli indicatori prestazionali per edifici nuovi e relativi limiti ammissibili

1. Il progettista redigera' una relazione tecnica, conforme a
quanto previsto nelle istruzioni tecniche al presente decreto, in cui
deve dimostrare la rispondenza delle scelte progettuali in termini di
materiali, componenti e sistemi, durabilita' nel tempo delle
soluzioni costruttive adottate, rispetto alle esigenze di
contenimento dei consumi di energia e di miglioramento
dell'efficienza energetica dell'edificio o porzione di esso. In
particolare egli dovra' fornire la caratterizzazione termica di
materiali e dei componenti dell'edificio attraverso la determinazione
del valore di trasmittanza e di inerzia termica (attenuazione e
sfasamento termico). Per gli edifici di nuova costruzione
indipendentemente dalla destinazione d'uso, il progettista dovra'
verificare la sussistenza dei requisiti di seguito indicati.
2. Il valore del coefficiente di dispersione termica per
trasmissione Cd non deve risultare superiore a quello riportato nella
Tabella 1. Il coefficiente Cd e' cosi definito:

Qp
Cd= ---------------
V (Ti - Te)

dove:
Qp e' la potenza termica, espressa in Watt, dispersa per
trasmissione dall'edificio, verso l'esterno o verso ambienti non
dotati di impianto di riscaldamento, quando l'ambiente esterno si
trova alla temperatura di progetto Te, calcolata in condizioni di
regime stazionario;
V e' il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di
edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano;
Ti e' la temperatura interna prescelta, in base alla destinazione
d'uso, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Te e' la temperatura convenzionale esterna di progetto i cui
valori sono riportati nell'allegato 1.
La zona climatica e' definita in base al numero di gradi giorno
cosi' come stabilito all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; i valori dei gradi giorno per le
diverse localita' sono riportati nell'allegato A al suddetto decreto.
L'area S e' quella della superficie che delimita verso l'esterno,
ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il
volume riscaldato V, come definito al comma precedente, ed e'
espressa in metri quadrati.
Per valori di S/V intermedi fra 0,2 e 0,9 si procede per
interpolazione lineare; per valori di S/V minori di 0,2 e maggiori di
0,9 si assumono i valori di Cd corrispondenti rispettivamente a S/V
uguale a 0,2 e a S/V uguale a 0,9.
Per le zone climatiche B, C, D ed E si effettua l'interpolazione
lineare rispetto al numero di gradi giorno caratteristico della
localita'.

TABELLA 1 - Valori limite del coefficiente Cd

Tabella

Al fine di tenere conto degli effetti di inerzia termica delle
strutture opache di chiusura verticali ed orizzontali degli edifici,
i valori della trasmittanza U di dette superfici (ovvero della
quantita' di calore trasmessa dall'interno all'esterno, in regime
stazionario, per unita' di area, di tempo e di differenza di
temperatura) da utilizzarsi per il calcolo del valore Cd sono
convenzionalmente corretti in base ai valori del coefficiente
moltiplicatore Cm riportati nella tabella 2 in funzione della massa
totale della struttura per unita' di area (massa frontale).

Tabella

3. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio
energetico e per migliorare la qualita' degli edifici, le strutture
perimetrali portanti e non, nonche' i tamponamenti orizzontali ed i
solai intermedi che comportino spessori complessivi sia per gli
elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30 cm, non sono
considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei
rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e
fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi
verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali
intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al
miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di
inerzia termica.
4. I criteri di computo di cui al comma precedente valgono anche
per le altezze massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici
e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla
legislazione nazionale.

Art. 5.
Altri indicatori prestazionali

1. Il tasso di rinnovo dell'aria per tutti i tipi di edifici e'
assunto pari a 0.25 V/h salvo indicazioni diverse fornite dalla
pubblica amministrazione per quanto concerne gli edifici di sua
competenza.
2. Il valore di trasmittanza termica delle strutture opache
orizzontali o inclinate che delimitano l'ambiente riscaldato verso
l'esterno deve essere non superiore a 0.4 W/m2K per tutte le zone
climatiche.
3. Il valore di trasmittanza termica delle strutture opache
divisorie verticali ed orizzontali tra ambienti contigui dotati di
impianto di riscaldamento distinto, deve essere non superiore a 0.90
W/m2K.
4. Il valore di trasmittanza termica delle chiusure trasparenti
deve essere non superiore a 4.0 W/m2K per le zone climatiche A, B, C
e a 2.8 W/m2K per le zone climatiche D, E, F.

Art. 6.
Verifiche termoigrometriche

1. Relativamente alle strutture piu' significative (muri, solai,
pilastri, ed in corrispondenza di ponti termici) il progettista e'
chiamato a svolgere un'analisi termoigrometrica al fine di verificare
che la temperatura superficiale interna in condizioni di esercizio
risulti maggiore di quella di rugiada (condensazione superficiale) o
che durante il periodo invernale non si verifichino fenomeni di
condensa interna alle strutture. Qualora non esistano sistemi di
controllo dell'umidita' relativa dell'aria dovranno essere utilizzati
i seguenti parametri di verifica: umidita' relativa interna pari al
50%, temperatura interna pari a 20 C°, temperatura e umidita'
relativa esterna pari ai valori medi mensili della localita'
considerata. Nel caso di formazione di condensa interna alle
strutture il progettista dovra' inoltre verificare se tale condensa
puo' essere smaltita durante il periodo estivo.

Art. 7.
Misure di contenimento dei consumi di energia estivi

1. Obiettivo principale del contenimento di consumi energetici nel
periodo estivo e' il mantenimento di temperature interne, in assenza
di impianto di climatizzazione, tali da evitare, o ridurre quanto
piu' possibile, il ricorso a impianti di climatizzazione. In tal
senso la corretta progettazione dell'involucro costituisce elemento
passivo di garanzia del comfort interno estivo.
2. L'inerzia termica dell'edificio nel suo complesso, la
ventilazione delle coperture e delle facciate, ecc. favoriscono il
controllo del surriscaldamento estivo senza necessita' di equilibrare
le scelte con altre esigenze coesistenti.
Pertanto, in prima analisi il progettista deve determinare i
coefficienti di attenuazione e sfasamento delle chiusure opache
verticali ed orizzontali esterne.
3. Il dimensionamento ed il posizionamento delle chiusure opache
verticali ed orizzontali deve essere correttamente effettuato in base
all'esigenza di ridurre l'irraggiamento solare estivo, all'esigenza
di assicurare la dovuta illuminazione naturale e all'esigenza di
consentire lo sfruttamento dell'irraggiamento solare invernale.
Tutte le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali non esposte
a nord devono essere dotate di schermi, fissi o mobili, in grado di
intercettare almeno il 70% dell'irradiazione solare massima incidente
sulla chiusura durante il periodo estivo e tali da consentire il
completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante
il periodo invernale.
4. E' consentito l'uso di chiusure trasparenti prive di schermi
solo se la parte trasparente presenta caratteristiche tali da
garantire un effetto equivalente quello dello schermo.
Il dimensionamento delle chiusure trasparenti deve essere tale da
garantire sufficiente illuminazione.
Il fattore di luce diurna non deve essere inferiore a 0,02.
Sono fatti salvi i casi in cui sia gia' concesso l'uso di ambienti
privi di aperture di illuminazione/aerazione.
5. Il progettista deve effettuare il calcolo della temperatura
interna estiva, in assenza di impianto di climatizzazione, nel locale
piu' esposto. A tale fine puo' ricorrere alla procedura semplificata
riportata nelle istruzioni tecniche.
6. L'accensione dell'impianto di climatizzazione deve essere
subordinata al verificarsi di obbiettive condizioni di mancanza di
comfort all'interno degli ambienti, determinate da particolari
condizioni di temperatura e umidita' dell'aria interna. Per la
valutazione dei parametri di comfort estivo si rimanda a quanto
riportato nelle istruzioni tecniche.

Art. 8.
Requisiti di risparmio energetico per edifici da ristrutturare

1. Al fine di raggiungere gli obbiettivi della presente norma, sono
previste forme di incentivazione che portino ad un significativo
miglioramento del comportamento energetico del patrimonio edilizio
esistente. Per quanto riguarda gli incentivi (agevolazioni fiscali)
previsti dalla legislazione attuale si fa diretto riferimento alla
legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica» - articoli 1 e 13, e successive modificazioni ed
integrazioni. Tenendo conto che, secondo la legge n. 449 risultano
agevolabili anche interventi di modesto impatto dal punto di vista
del miglioramento energetico saranno da privilegiare interventi di
adeguamento importanti.
Con il termine «interventi di adeguamento importanti» si intende (a
titolo esemplificativo e non esaustivo) quanto segue:
completa ristrutturazione della copertura dell'edificio;
completo rifacimento di solai;
completa ristrutturazione delle pareti esterne dell'edificio;
aumento delle superfici trasparenti;
completa sostituzione delle parti esterne trasparenti (finestre,
porte, ecc.);
completa sostituzione della parte impiantistica riguardante la
generazione di calore;
completo rifacimento dell'impianto di distribuzione (rete di
distribuzione e corpi scaldanti);
ampliamenti e sopraelevazioni dell'unita' immobiliare;
installazione di sistemi di ventilazione;
ottimizzazione dell'illuminamento interno dell'edificio;
installazione di pannelli solari o pompe di calore.

Art. 9.
Altre prescrizioni

1. Le verifiche di cui agli articoli precedenti dovranno essere
eseguite mediante i metodi di calcolo illustrati nelle istruzioni
tecniche relative al presente decreto predisposte dal Servizio
tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il
progettista potra' tuttavia utilizzare altri metodi, purche' tratti
dalla specifica letteratura scientifica riconosciuta a livello
nazionale o internazionale, oppure da normative consensuali nazionali
o internazionali motivandone il loro uso nella relazione di progetto.
Per quanto riguarda i dati convenzionali necessari per l'applicazione
dei metodi di verifica il progettista deve fare riferimento a fonti
documentate e comunemente accettate nella letteratura tecnica.
2. Il progettista dovra' inserire le suddette verifiche nella
relazione che, ai sensi dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha il titolo, deve
depositare presso le amministrazioni competenti secondo le
disposizioni vigenti, in duplice copia, insieme alla denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e
26 della stessa legge.
3. I comuni procedono all'attivita' di controllo di cui all'art. 33
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, provvedendo al controllo annuale a
campione almeno del 5% delle relazioni di progetto di cui al comma 2,
ed effettuando annualmente a campione verifiche per almeno il 5%
degli edifici costruiti o in costruzione.

Roma, 27 luglio 2005
Il vice-Ministro: Martinat

Allegato 1
Temperatura dell'aria di progetto

Allegato