TAR Basilicata Sez. I n. 86 del 17 febbraio 2024   
Rumore.Obbligo di rispetto dei limiti nazionali di inquinamento acustico e situazioni di emergenza

Relativamente all’obbligo di rispettare i limiti nazionali di inquinamento acustico ex art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1.3.1991, deve rilevarsi che tali limiti acustici vanno applicati alla normale attività di esercizio dell’impianto e non anche alle situazioni emergenziali (fattispecie in cui il superamento alle ore 5,50 del del limite acustico notturno ex art. 6, comma 1, D.P.C.M. 1.3.1991, era stato causato dall’attivazione delle sirene d’allarme “dovuto dal blocco della sezione di trattamento gas con pressurizzazione verso torce di sicurezza indotto dal rilascio di gas infiammabile da una flangia”, in attuazione di specifiche norme di sicurezza ed antincendio). 


Pubblicato il 17/02/2024

N. 00086/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00363/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 363 del 2023, proposto dalla TotalEnergies EP Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Vivani, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Elisabetta Sordini, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Simone Abellonio, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., e Francesco Bonito Oliva, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., con domicilio fisico in Potenza Piazza della Costituzione Italiana n. 42;

contro

-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
-Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Basilicata (ARPAB), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
-Comune di Corleto Perticara, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), in persona del Direttore Generale p.t., non costituita in giudizio,


Regione Basilicata, Regione Basilicata – Dir. Gen. dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale, non costituiti in giudizio;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata Arpab, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.;

per l'annullamento

della diffida ex art. 29 decies, comma 9, lett. a), D.Lg.vo n. 152/2006, emanata dal Dirigente dell’Ufficio Compatibilità ambientale della Regione Basilicata con nota/pec prot. n. 101567 del 10.5.2023;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ARPAB;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La TotalEnergies EP Italia S.p.A. è titolare di una concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel Comune di Corleto Perticara, per la quale la Regione Basilicata ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con Del. G.R. n. 1888 del 19.12.2011, successivamente modificata con le Delibere G.R. n. 952 del 18.7.2012 e n. 588 del 19.7.2021.

Dopo la visita ispettiva dell’ARPAB del 19.11.2022, il cui verbale di accertamento è stato notificato nella stessa data del 19.11.2022 alla TotalEnergies EP Italia S.p.A. ai sensi della L. n. 689/1981, e la notifica con nota del 14.3.2023 del Rapporto dell’ARPAB del controllo in materia di inquinamento acustico ed elettromagnetico relativo agli anni 2021 e 2022, sono state stralciate alcune inosservanze alle prescrizioni dell’AIA, in quanto la TotalEnergies EP Italia S.p.A. aveva posto in essere azioni volte a rimuovere le criticità riscontrate, mentre con diffida ex art. 29 decies, comma 9, lett. a), D.Lg.vo n. 152/2006, emanata dal Dirigente dell’Ufficio Compatibilità ambientale della Regione Basilicata con nota/pec prot. n. 101567 del 10.5.2023, è stata rilevata la permanenza delle inosservanze alle seguenti prescrizioni dell’AIA:

1) “il gestore è tenuto a realizzare ed esercire il Centro Oli Tempa Rossa, conformemente a quanto previsto nel progetto e negli elaborati presentati, ai fini del rilascio dell’AIA”, in quanto: A) con la predetta Del. G.R. n. 1888/2011 era stato prescritto “l’obbligo” del gestore “di comunicare all’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, all’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, all’ARPAB ed ai Comuni di Corleto Perticara e di Guardia Perticara le date di inizio e di ultimazione dei lavori nei tempi dovuti” e “qualsiasi modifica prevista per l’impianto, corredata della necessaria documentazione ai fini della valutazione per l’approvazione preventiva e per l’eventuale aggiornamento dell’AIA o delle relative condizioni ai sensi dell’art. 29 nonies, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006”; B) tale obbligo era stato violato, perché l’ARPAB durante il sopralluogo del 6.9.2022 aveva accertato l’installazione di un impianto skid (basamento con apparecchiature industriali di lavorazione), poi qualificato come modifica non sostanziale ed autorizzato con Del. G.R. n. 625 del 19.7.2022, i cui lavori erano stati effettuati prima dell’invio delle predette comunicazioni e senza aver atteso il termine di 60 giorni, previsto dal suddetto art. 29 nonies, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006;

2) “il campionamento sarà effettuato al superamento del valore della soglia di riconoscimento che sarà definita in accordo con ARPAB, dopo un primo periodo di acquisizione dei dati stimato in circa 4 mesi a partire dalla data di messa a regime del Centro Olio”, in quanto, pur tenendo conto della proposta di miglioramento della sensoristica della rete di monitoraggio degli odori con relativo cronoprogramma ipotizzato della TotalEnergies EP Italia S.p.A. del 16.12.2022, con la quale era stato anche specificato che le soglie olfattive avrebbero potuto essere proposte all’ARPAB a seguito delle risultanze delle campagne di interconfronto olfattometriche, l’ARPAB nel sopralluogo del 23.24.6.2022 aveva rilevato che dopo 17 mesi dalla messa a regime del Centro Olio non era ancora stata trasmessa una proposta con il valore della soglia olfattometrica, né la TotalEnergies EP Italia S.p.A. aveva chiesto l’attivazione di un tavolo di confronto; pertanto la nota/pec prot. n. 101567 del 10.5.2023 in esame ha anche prescritto alla TotalEnergies EP Italia S.p.A. di attivare, entro 30 giorni, un tavolo di confronto con l’ARPAB;

3) “la verifica dell’immissione nell’ambiente esterno di sostanze inquinanti è assolta nei termini prescritti dal Piano di Monitoraggio Ambientale approvato con Del. G.R. n. 877 del 30.11.2019”, in quanto lo studio di correlazione statistica presentato dalla TotalEnergies EP Italia S.p.A. era incompleto; comunque, con la nota/pec prot. n. 101567 del 10.5.2023 in esame è stato chiesto all’ARPAB di comunicare le valutazioni sulla revisione dello studio di correlazione statistica, inviato dalla TotalEnergies EP Italia S.p.A. in allegato alla nota del 16.12.2022;

4) “nella unità di termodistruzione (emissione siglata E2) la combustione deve avvenire ad una temperatura minima di 950° per un tempo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non inferiore al 6%, inteso come valore per le normalizzazioni dei valori di concentrazione degli inquinanti; quale unità di riserva a quella di termodistruzione deve essere prevista una torcia con pilota, in grado di assicurare un’efficienza minima di combustione del 99% come rapporto CO2/(CO2+CO)”, in quanto l’ARPAB nel sopralluogo del 24.6.2022 aveva accertato l’omessa misurazione della temperatura al cuore di fiamma, mentre la TotalEnergies EP Italia S.p.A. ha richiamato la sua richiesta di modifica della predetta prescrizione del 29.12.2020, evidenziando che lo strumento, utilizzato per il rilevamento delle temperature, localizzato in zona prossima alla camera di combustione, non potendo misurare la reale e massima temperatura dei gas all’interno della camera di combustione, misurerà sistematicamente una temperatura inferiore a quella massima raggiunta; pertanto la nota/pec prot. n. 101567 del 10.5.2023 in esame ha precisato che sarebbe stato attivato un tavolo tecnico su tale tematica;

5) “in assenza di zonizzazione acustica comunale si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1.3.1991, validi per tutto il territorio nazionale”, in quanto l’ARPAB aveva rilevato che alle ore 5,50 del 24.2.2021 era stato superato il limite di accettabilità notturno, pur tenendo conto della circostanza che la TotalEnergies EP Italia S.p.A. con nota del 26.2.2021 aveva precisato che tale superamento era stato causato dall’attivazione delle sirene d’allarme “dovuto dal blocco della sezione di trattamento gas con pressurizzazione verso torce di sicurezza indotto dal rilascio di gas infiammabile da una flangia”; pertanto la nota/pec prot. n. 101567 del 10.5.2023 in esame ha chiesto alla TotalEnergies EP Italia S.p.A. di individuare, di concerto con ARPAB, gli eventi emergenziali che comportano il superamento dei vigenti limiti acustici che possono essere autorizzati in deroga alle disposizioni vigenti ex art. 8, comma 6, L. n. 447/1995;

6) “le misure devono essere effettuate con periodicità annuale nella fase di esercizio del Centro Olio ed ogniqualvolta intervengano modifiche nell’assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo da influire sulle emissioni acustiche”, in quanto l’ARPAB aveva accertato l’attuazione tardiva di tali obblighi.

La TotalEnergies EP Italia S.p.A. con il presente ricorso, notificato il 10.7.2023 presso gli indirizzi di posta elettronica RegInde Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ed IPA Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e depositato il 21.7.2023, ha impugnato la predetta diffida ex art. 29 decies, comma 9, lett. a), D.Lg.vo n. 152/2006, deducendo:

1) con riferimento a tutte le suddette 6 inottemperanze, la violazione dell’art. 29 decies, comma 9, lett. a), D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto tale norma si applica alle inosservanze che non sono state rimosse, mentre nella specie: A) la violazione della prescrizione, relativa all’obbligo di comunicare le modifiche al Centro Olio, era stata sanata con l’autorizzazione di cui alla suddetta Del. G.R. n. 625 del 19.7.2022; B) la violazione della prescrizione, relativa all’obbligo di definire in accordo con l’ARPAB le soglie olfattive, era stata sanata con la suddetta proposta di miglioramento della sensoristica della rete di monitoraggio degli odori del 16.12.2022; C) la violazione della prescrizione, relativa all’obbligo di verificare l’immissione nell’ambiente esterno di sostanze inquinanti nei termini prescritti dal Piano di Monitoraggio Ambientale approvato con Del. G.R. n. 877 del 30.11.2019, era stata sanata con la trasmissione di uno studio di correlazione statistica completo, in allegato alla nota del 16.12.2022; D) la prescrizione, relativa all’obbligo che la combustione nell’unita di termodistruzione deve avvenire ad una temperatura minima di 950° per un tempo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non inferiore al 6%, non era tecnicamente realizzabile; E) il superamento alle ore 5,50 del 24.2.2021 del limite acustico notturno ex art. 6, comma 1, D.P.C.M. 1.3.1991 era stato un evento passato ed esaurito; F) anche la violazione della prescrizione, relativa all’obbligo di misurazione annuale delle emissioni acustiche, era stato un evento passato ed esaurito;

2) con riferimento alla violazione della prescrizione, relativa all’obbligo di comunicare le modifiche al Centro Olio, la violazione dell’art. 29 nonies, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto tale norma si applica alle modifiche degli impianti industriali, che possono produrre effetti sull’ambiente, mentre, nella specie, l’installazione di un impianto skid (basamento con apparecchiature industriali di lavorazione), era stato qualificato dalla Regione come modifica non sostanziale ed autorizzato con Del. G.R. n. 625 del 19.7.2022, perché non suscettibile di produrre impatti sulle matrici ambientali, eccetto l’inquinamento acustico;

3) con riferimento alla violazione della prescrizione, relativa all’obbligo di definire in accordo con l’ARPAB le soglie olfattive, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la società ricorrente aveva sempre manifestato la disponibilità ad aprire un tavolo tecnico con ARPAB, per determinare tali soglie olfattive;

4) con riferimento alla violazione della prescrizione, relativa all’obbligo di verificare l’immissione nell’ambiente esterno di sostanze inquinanti nei termini prescritti dal Piano di Monitoraggio Ambientale approvato con Del. G.R. n. 877 del 30.11.2019, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la società ricorrente aveva inviato uno studio di correlazione statistica completo, in allegato alla nota del 16.12.2022;

5) con riferimento alla prescrizione, relativa all’obbligo che la combustione nell’unità di termodistruzione deve avvenire ad una temperatura minima di 950° per un tempo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non inferiore al 6%, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità, in quanto la ricorrente con istanza del 29.12.2020 aveva evidenziato che lo strumento, utilizzato per il rilevamento delle temperature, localizzato in zona prossima alla camera di combustione, non potendo misurare la reale e massima temperatura dei gas all’interno della camera di combustione, misurerà sistematicamente una temperatura inferiore a quella massima raggiunta;

6) con riferimento al superamento alle ore 5,50 del 24.2.2021 del limite acustico notturno ex art. 6, comma 1, D.P.C.M. 1.3.1991, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto tale limite acustico era stato superato per l’attivazione delle sirene d’allarme;

7) con riferimento all’attuazione tardiva dell’obbligo di misurazione annuale delle emissioni acustiche, l’eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento, in quanto, per quanto riguarda l’attuazione tardiva dei monitoraggi sull’inquinamento acustico, per la mancata acquisizione del consenso dei proprietari delle aree, l’ARPAB aveva accettato la diversa ubicazione delle stazioni di monitoraggio.

Si è costituita in giudizio l’ARPAB, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

All’Udienza Pubblica del 7.2.2024 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso risulta fondato soltanto con riferimento al sesto motivo di impugnazione ed alla parte del primo motivo, relativa all’obbligo di misurazione delle emissioni acustiche.

Infatti, il primo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 29 decies, comma 9, lett. a), D.Lg.vo n. 152/2006, risulta infondato con riferimento: 1) alle violazioni delle prescrizioni, relative agli obblighi di comunicare le modifiche al Centro Olio, di definire in accordo con l’ARPAB le soglie olfattive e di verificare l’immissione nell’ambiente esterno di sostanze inquinanti nei termini prescritti dal Piano di Monitoraggio Ambientale approvato con Del. G.R. n. 877 del 30.11.2019, perché erano state sanate rispettivamente con la successiva autorizzazione ex Del. G.R. n. 625 del 19.7.2022, con la proposta della ricorrente di miglioramento della sensoristica della rete di monitoraggio degli odori del 16.12.2022 e con la trasmissione da parte della ricorrente, in allegato alla nota del 16.12.2022, di uno studio di correlazione statistica completo; 2) alla prescrizione, relativa all’obbligo che la combustione nell’unità di termodistruzione deve avvenire ad una temperatura minima di 950° per un tempo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non inferiore al 6%, non era tecnicamente realizzabile.

Al riguardo, va rilevato che l’art. 29 decies, comma 9, D.Lg.vo n. 152/2006 prevede per le inosservanze delle prescrizioni dell’AIA:

-alla lett. a), la sanzione della diffida, “assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate”;

-alla lett. b), la diffida e la contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato “nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno”;

-ed alla lett. c), la revoca dell’AIA “in caso di reiterate violazioni che determino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente”.

Nella specie, la Regione Basilicata con l’impugnata nota/pec prot. n. 101567 del 10.5.2023 non ha violato il predetto art. 29 decies, comma 9, lett. a), D.Lg.vo n. 152/2006 con riferimento alle suddette violazioni, in quanto:

1) risulta legittima la diffida per l’installazione di un impianto industriale di lavorazione, con riferimento al quale non può escludersi a priori una potenziale situazione di pericolo o di danno per l’ambiente, prima di comunicarla all’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, all’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, all’ARPAB ed ai Comuni di Corleto Perticara e di Guardia Perticara e senza attendere il termine di 60 giorni, previsto dal suddetto art. 29 nonies, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto, se reiterata, potrebbe determinare, ai sensi della lett. c) dello stesso art. 29 decies, comma 9, D.Lg.vo n. 152/2006 la revoca dell’AIA, anche se, come nelle specie, viene poi qualificata come una modifica non sostanziale e viene autorizzata in sanatoria;

2) poiché la ricorrente si è limitata a presentare una proposta di miglioramento della sensoristica della rete di monitoraggio degli odori con relativo cronoprogramma ipotizzato e non ha ancora attivato un tavolo di confronto con l’ARPAB dopo il decorso dalla messa a regime del Centro Olio di 4 mesi, come previsto dall’AIA, continua a permanere la violazione dell’obbligo di definire in accordo con l’ARPAB le soglie olfattive;

3) prescindendo dalla circostanza che l’ARPAB non ha ancora valutato la completezza dell’ultimo studio di correlazione statistica, presentato dalla ricorrente il 16.12.2022, va ribadita la legittimità della diffida al rispetto dell’obbligo di verificare l’immissione nell’ambiente esterno di sostanze inquinanti nei termini prescritti dal Piano di Monitoraggio Ambientale, approvato con Del. G.R. n. 877 del 30.11.2019, in quanto, non potendosi escludere a priori che dalla violazione di tale obbligo possa scaturire una potenziale situazione di pericolo o di danno per l’ambiente, in caso di violazione reiterata potrebbe essere revocata l’AIA ai sensi della citata lett. c) dello stesso art. 29 decies, comma 9, D.Lg.vo n. 152/2006;

4) la ricorrente non ha provato che la prescrizione, relativa all’obbligo che la combustione nell’unità di termodistruzione deve avvenire ad una temperatura minima di 950° per un tempo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non inferiore al 6%, non è tecnicamente realizzabile.

Invece, risulta fondata la censura, relativa alla violazione dell’art. 29 decies, comma 9, lett. a), D.Lg.vo n. 152/2006, con riferimento all’obbligo di misurazione annuale delle emissioni acustiche, anche se tale obbligo potrebbe determinare la revoca dell’AIA ai sensi dell’art. 29 decies, comma 9, lett. c), D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto dalla documentazione acquisita in giudizio -e come ammesso dalla stessa ARPAB- risulta che la ricorrente non ha violato il predetto obbligo di misurazione annuale delle emissioni acustiche, ma quello, di non averlo attivato entro 2 mesi dall’avvio dell’impianto.

Pertanto, poiché si tratta di una violazione che non può più ripetersi e che, come attestato nell’impugnata nota/pec prot. n. 101567 del 10.5.2023, è stata adempiuta tardivamente dalla ricorrente, non poteva essere oggetto di diffida ex 29 decies, comma 9, lett. a), D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto ai sensi di tale norma possono essere sanzionati con diffida soltanto le violazioni che devono essere ancora eliminate e quelle che possono essere reiterate, tenuto conto delle successive lett. b) e c) dello stesso art. 29 decies, comma 9, D.Lg.vo n. 152/2006.

Risulta infondato il secondo motivo, relativo all’obbligo di comunicare le modifiche al Centro Olio, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 29 nonies, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto, poiché tale norma prevede che devono essere comunicate le modifiche cd. non sostanziali agli impianti industriali ex art. 5, comma 1, lett. l), dello stesso D.lg.vo n. 152/2006, cioè “le variazioni che possono produrre effetti sull’ambiente” (mentre la successiva lett. l-bis definisce modifiche cd. sostanziali “le variazioni che producano effetti negativi e significati sull’ambiente o sulla salute umana”), secondo la ricorrente non sussisteva l’obbligo di comunicare l’istallazione dell’impianto skid, perché la Regione Basilicata l’aveva successivamente qualificato ed autorizzato con Del. G.R. n. 625 del 19.7.2022.

Tale censura non risulta condivisibile, in quanto non può escludersi a priori che un basamento con apparecchiature industriali di lavorazione possa produrre effetti sull’ambiente.

Parimenti infondato è il terzo motivo, relativo all’obbligo di definire in accordo con l’ARPAB le soglie olfattive, perché la ricorrente avrebbe sempre manifestato la disponibilità ad aprire un tavolo tecnico con l’ARPAB per la determinazione delle soglie olfattive, in quanto, come sopra già detto, la ricorrente si è limitata a presentare una proposta di miglioramento della sensoristica della rete di monitoraggio degli odori con relativo cronoprogramma ipotizzato, ma non ha mai chiesto all’ARPAB un incontro, per determinare la soglia olfattometrica.

Va disatteso anche il quarto motivo, relativo all’obbligo di verificare l’immissione nell’ambiente esterno di sostanze inquinanti nei termini prescritti dal Piano di Monitoraggio Ambientale, approvato con Del. G.R. n. 877 del 30.11.2019, in quanto, come sopra già detto, non è stata ancora accertata la presentazione da parte della società ricorrente di uno studio di correlazione statistica completo.

E’ pure infondato il quinto motivo, relativo all’obbligo che la combustione nell’unità di termodistruzione deve avvenire ad una temperatura minima di 950° per un tempo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non inferiore al 6%, in quanto, prescindendo dalle circostanze che la ricorrente con istanza del 29.12.2020 ha chiesto la modifica della predetta prescrizione e che la ricorrente, come sopra già detto, non ha provato che tale prescrizione non è tecnicamente realizzabile, va rilevato che con l’impugnata nota/pec prot. n. 101567 del 10.5.2023 è stata considerata l’osservazione della ricorrente che lo strumento, utilizzato per il rilevamento delle temperature, localizzato in zona prossima alla camera di combustione, non potendo misurare la reale e massima temperatura dei gas all’interno della camera di combustione, misurerà sistematicamente una temperatura inferiore a quella massima raggiunta, in quanto con l’impugnata diffida è stata anche precisato che sarebbe stato attivato un tavolo tecnico su tale tematica.

Invece, va accolto il sesto motivo, relativo all’obbligo di rispettare i limiti nazionali di inquinamento acustico ex art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1.3.1991, in quanto tali limiti acustici vanno applicati alla normale attività di esercizio dell’impianto e non anche alle situazioni emergenziali, come quella, nella specie, in cui il superamento alle ore 5,50 del 24.2.2021 del limite acustico notturno ex art. 6, comma 1, D.P.C.M. 1.3.1991, era stato causato dall’attivazione delle sirene d’allarme “dovuto dal blocco della sezione di trattamento gas con pressurizzazione verso torce di sicurezza indotto dal rilascio di gas infiammabile da una flangia”, in attuazione di specifiche norme di sicurezza ed antincendio.

Ferma restando la parte dell’impugnata nota/pec prot. n. 101567 del 10.5.2023, che ha chiesto alla TotalEnergies EP Italia S.p.A. di individuare, di concerto con ARPAB, gli eventi emergenziali che comportano il superamento dei vigenti limiti acustici che possono essere autorizzati in deroga alle disposizioni vigenti ex art. 8, comma 6, L. n. 447/1995.

Infine, può essere assorbito il settimo ed ultimo motivo di impugnazione, in quanto la diffida ex art. 29 decies, comma 9, lett. a), D.Lg.vo n. 152/2006 per la violazione dell’obbligo, di attivare entro 2 mesi dall’avvio dell’impianto la misurazione delle emissioni acustiche, in quanto tale punto dell’impugnata diffida ex art. 29 decies, comma 9, lett. a), D.Lg.vo n. 152/2006 è stata già annullato con il suddetto accoglimento della parte del primo motivo, relativa tale obbligo.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame nei limiti sopra indicati.

Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto le spese relative al Contributo Unificato, le quali vanno poste a carico della Regione Basilicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie in parte il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate, con la condanna della Regione Basilicata al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Consigliere