TAR Piemonte, Sez. I, n. 1440, del 16 ottobre 2015
Rumore.Integrazione e modifica del piano di classificazione acustica.

Ciò che qualifica la classe acustica è l’entità dell’apporto sonoro attribuibile alle attività insediate nell’area: la destinazione residenziale, nella tabella riportata in allegato al DPCM, è uno degli usi contemplati in alcune delle classi acustiche (ed esso tendenzialmente viene associato a classificazioni di minore impatto sonoro). Non per questo, tuttavia, l’assenza dell’uso residenziale giustifica in quanto tale l’inserimento del sito in classi acustiche più elevate, non proporzionate alla natura dell’area e alla destinazione d’uso oggetto di ricognizione.  La natura artigianale o piccolo industriale dell’attività svolta dalla ricorrente, pure in assenza di un contestuale uso residenziale dell’area, non pare incompatibile con l’inquadramento acustico in classe IV, né questo risulta a sua volta in conflitto con la destinazione urbanistica dell’area. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01440/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00914/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 914 del 2009, proposto da: 
Garelli Recuperi Ambientali di Delfino Sergio & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Montanaro ed Emanuela Ecca, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via del Carmine, 2; 

contro

Comune di Margarita, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Montevecchio, 68; 
Regione Piemonte, Provincia di Cuneo; 

nei confronti di

Pietro Ghione; 

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Margarita n. 7 del 17.4.2009, della cui approvazione è stato dato avviso sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 20 del 21.5.2009, avente ad oggetto "provvedimento definitivo di adozione dell'integrazione e modifica del piano di classificazione acustica";

della Classificazione acustica del territorio del Comune di Margarita, così come risultante dalla integrazione e modifica del Piano di classificazione acustica, approvata definitivamente con la deliberazione di cui sopra, e dei relativi elaborati;

della delibera di adozione della proposta di integrazione e modifica del Piano di zonizzazione acustica, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25.11.2008 e relativi elaborati;

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Margarita;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2015 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. La Garelli svolge nel Comune di Margarita l'attività di autodemolizione e recupero dei relativi materiali, servendosi di uno stabilimento sito sui terreni distinti al C.T. al foglio 7 mapp. 275 e 278, aventi una superficie di circa 3.800 mq. e inseriti in P.R.G. con destinazione PE.2 cioè "area produttiva esistente".

I suddetti terreni sono contornati da una infrastruttura viaria sul lato sud da cui si esercita l'accesso, e sul lato est da una strada che li separa da un'altra area di proprietà della stessa ricorrente, individuata a catasto al foglio 7 map. 151.

2. A seguito di un lungo contenzioso che ha riguardato tale seconda area, sulla stessa è stato totalmente inibito non solo l'esercizio dell'autodemolizione e del recupero, ma anche il mero deposito complementare all'esercizio dell’attività principale: è dunque cessato il regime c.d. transitorio delle attività improprie tollerate (art. 16 N.D.A. del P.R.G.), ed è ormai operante il regime urbanistico della zona R.C.4 cioè "residenziale compromessa e di completamento", nella quale non sono ammessi usi in contrasto con la destinazione prevalentemente residenziale (cfr. sentenze del T.A.R. Piemonte, sez. II, 22 ottobre 2005, n. 3265 - passata in giudicato - e sez. I, 25 luglio 2013, n. 938, con appello pendente).

3. La destinazione d'uso da P.R.G. delle aree confinanti ai suddetti terreni è, sul lato nord e ovest, aree agricole, e, sul lato sud ed est, aree R.C.4 (aree residenziali esistenti).

4. Già nel 2004, il Comune di Margarita effettuò la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 6 della L. 447/1995 e della L.R. Piemonte n. 52/2000 e l'area occupata dallo stabilimento della società Garelli, dopo un primo inserimento in classe V adottato in sede di proposta di classificazione, venne acclusa (con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 settembre 2004) alla classe acustica IV, corrispondente alle "aree di intensa attività umana" di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

La scelta incontrò l’opposizione della Garelli, esplicata attraverso un’impugnativa innanzi a questo Tribunale, risoltasi con pronuncia di annullamento degli atti gravati (T.A.R. Piemonte, sez. II, 13 dicembre 2005, n. 3971 - passata in giudicato).

La soluzione in allora perorata dalla ricorrente prevedeva l’inserimento dell’area non già in classe IV (come disposto dall’amministrazione comunale) bensì in classe V, corrispondente alle "aree prevalentemente industriali", cioè a quelle "interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni" (ai sensi della Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997).

5. La presente vertenza riguarda le scelte di classificazione acustica inerenti le aree di proprietà della società, nuovamente adottate dal Comune di Margarita a seguito del precedente pronunciamento giurisdizionale: con la qui impugnata deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17 aprile 2009, respinte le osservazioni presentate dalla società Garelli, è stata confermata la classificazione dei mappali 275 e 278 in classe IV. Al contempo, al fine di eliminare gli accostamenti critici tra aree appartenenti a classi aventi differenza maggiore di 5 decibel (presenti nella precedente classificazione del 2004 e censurati nella sentenza n. 3971/2005), sono state inserite delle fasce cuscinetto di classe III, che comprendono parte del mappale 151. Detto mappale è stato quindi collocato in parte in classe III (“aree di tipo misto”) e in parte in classe II (“aree destinate ad uso prevalentemente residenziale”).

6. Il ricorso è articolato su due motivi di censura.

I) Violazione di legge: art. 4 L. 44 7/1995; art. 6 L. R. Piemonte n. 52/2000. Violazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti e della motivazione. Ingiustizia manifesta. Violazione del giudicato;

II) Violazione di legge: art. 4 L. 447/1995; artt. 2 e 6 L. R. 52/2000. Violazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997. Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione; travisamento. Illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento.

6.1 Col primo motivo si censurano le deliberazioni impugnate con riferimento alla riconfermata attribuzione della classe IV di classificazione acustica al sito produttivo ove la ricorrente svolge l'attività di autodemolizione e recupero, opzione questa giustificata sulla base del fatto che l'area è indicata nel Piano urbanistico come "area di insediamenti produttivi esistenti che si confermano" (area P.E. 2 del P.R.G.C.).

a) Dopo aver richiamato le definizioni delle classi acustiche contenute nel D.P.C.M. 14/11/1997, la ricorrente deduce che la classificazione corretta dell'area ove ricade il suo sito produttivo sarebbe la classe V, tenuto conto della destinazione industriale in essere, dell'attuale assetto urbanistico e delle previsioni di P.R.G. che attribuiscono all’area medesima la destinazione PE.2 "insediamenti produttivi esistenti". In coerenza con la vocazione industriale dell’area, le stesse N.T.A. del P.R.G.C. non vi ammettono “costruzioni adibite a residenza” (artt. 18 e 19).

b) Oltre a ciò, la scelta della classe IV risulterebbe in contrasto con il criterio ex art. 4 L. 447/1995 delle preesistenti destinazioni d'uso nonché col criterio ex art. 6 L.R. 52/2000 della vocazione intrinseca e della evoluzione storica dello sviluppo del territorio, poiché la ricorrente ha iniziato l'uso dell'area alcuni decenni fa quando non esistevano insediamenti nelle aree circostanti, circostanza questa che sarebbe stata immotivatamente trascurata dall’amministrazione comunale.

6.2 Il secondo motivo è incentrato sull'area contigua al sito produttivo, acquistata dalla ricorrente nel 2001 e costituente in precedenza la sede del consorzio agrario provinciale (mappale 151).

Nel piano di zonizzazione acustica qui impugnato, tale area è stata collocata in parte in classe III e in parte in classe II, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 3971/2005 che aveva annullato la precedente classificazione acustica stigmatizzando il mancato inserimento di fasce cuscinetto.

Detta previsione viene qui impugnata sotto diversi profili.

a) Si sostiene anzitutto che la scelta classificatoria sarebbe incoerente ed illogica in rapporto alla destinazione d'uso (non dell'area ma) dei fabbricati ivi presenti, tenuto conto del fatto che gli stessi hanno destinazione artigianale/commerciale, come risultante dai titoli edilizi, e che detta destinazione dovrebbe essere considerata prevalente, ai sensi L.R. 19/999, rispetto al P.R.G. che assegna alla zona la destinazione R.C.4 "residenziale compromessa e di completamento".

b) Si soggiunge che la destinazione R.C. 4 non è rispondente all’utilizzo attuale ma solo "potenziale e futuro" dell’area, e, pertanto, non può costituire criterio di classificazione acustica dovendo questa tener conto della "situazione di fatto" e delle attuali modalità di fruizione del territorio.

c) Si conclude che la classificazione acustica deve evitare effetti di parcellizzazione e frammentazione del territorio che la renderebbero inattuabile, dovendo tendere, al contrario, alla omogeneizzazione delle aree contigue: da qui l’esigenza di omogeneizzare il mappale 151 al sito produttivo contiguo assegnato alla classe IV.

7. L’amministrazione comunale intimata si è ritualmente costituita in giudizio, controdeducendo ai rilievi avversari e chiedendone l’integrale reiezione.

8. A seguito del deposito di memorie e repliche ex art. 73 c.p.a., il ricorso è stato discusso e introitato a decisione all’udienza pubblica del 30 settembre 2015.

DIRITTO

1. Al fine di chiarire i rapporti del presente giudizio con il precedente contenzioso conclusosi nel 2005 (con declaratoria coperta da giudicato), va precisato che la pronuncia n. 3971/2005: a) non ha ravvisato profili di palese irrazionalità nella scelta di inserire in classe IV l’area occupata dal sito produttivo identificato al C.T. al foglio 7 mapp. 275 e 278, in quanto detta classificazione è stata ritenuta non incompatibile tout court con l’attività in essere della ricorrente. In più, nulla è stato statuito in ordine alle caratteristiche intrinseche del sito, né sono state fornite indicazioni vincolanti in merito all'attribuzione di una determinata classe acustica; b) la sentenza ha invece ritenuto che la motivazione addotta dal Comune ai fini dell'attribuzione della classe IV fosse insufficiente e incoerente con le osservazioni formulate dalla Provincia di Cuneo; c) ha inoltre ritenuto l’illegittimità dell'accostamento del sito produttivo della ricorrente (classe IV) con le aree circostanti (classe II), stante il mancato inserimento di fasce-cuscinetto volte ad evitare scostamenti acustici superiori ai 5 decibel.

Con gli atti qui impugnati l’amministrazione comunale da un lato ha nuovamente attribuito la classe acustica IV al sito produttivo della ricorrente e, dall’altro, ha inserito delle fasce cuscinetto di classe III, includendo nelle stesse parte dell’area individuata al mappale 151.

Le determinazioni del Comune, per quanto esposto, hanno rappresentato l’esercizio di un potere di classificazione non vincolato dal precedente giudicato, se non sotto il profilo degli obblighi conformativi riferiti alla congruità della motivazione e al divieto degli accostamenti critici.

Dunque, alcun profilo di contrasto può ravvisarsi tra l’attività amministrativa oggetto del presente giudizio e il giudicato formatosi sul precedente contenzioso conclusosi nel 2005.

2. Nel merito occorre osservare, con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, che le due classi acustiche che vengono qui in evidenza sono la IV (attribuita dal Comune) la V (alla quale la ricorrente ritiene di avere diritto).

Ai sensi della tabella A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997:

- la classe V di classificazione acustica comprende le "aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni";

- la classe IV comprende le "aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali .... le aree con limitata presenza di piccole industrie".

3. A detta della ricorrente sussiste una chiara convergenza di dati fattuali e di previsioni urbanistiche favorevoli all’inserimento in classe V dei mappali 275 e 278, in quanto attestanti la natura esclusivamente produttiva e niente affatto residenziale dell’area.

Quanto alla vocazione produttiva, essa emergerebbe dal tipo di attività svolta sul sito produttivo della società Garelli.

La preclusione alla destinazione residenziale, invece, troverebbe conferma, oltre che nell’assenza di costruzioni ad uso abitativo, nelle N.T.A. del P.R.G.C. che, per le aree PE2, non ammettono “costruzioni adibite a residenza” (artt. 18 e 19).

Lo stato urbanistico e fattuale dell’area risulterebbe, quindi, del tutto rispondente a quello riportato nella classe V della tabella A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997, descrittiva di aree “interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni”.

4. L’impostazione in esame evidenzia una prima essenziale incongruenza.

4.1 Come puntualmente eccepito dalla difesa di parte resistente, la destinazione d'uso PE.2 individuata nel P.R.G., pur essendo genericamente denominata come “produttiva”, non è riservata in via esclusiva alle aree industriali ma è coerente anche con le attività artigianali (oltre che commerciali), come si desume dagli artt. 18 e 19 delle N.D.A..

In particolare, l'art. 18 N.D.A. stabilisce che "le aree per insediamenti produttivi sono riservate ad edifici ed attrezzature per l'attività industriale manifatturiera, edilizia, impiantistica, ecc.; nonché per attività artigianali e commerciali".

Dunque, la destinazione urbanistica in PE.2, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, può accordarsi in astratto con classificazioni acustiche estese alla classe IV, oltre che alla classe V, non correlandosi necessariamente ad una connotazione prettamente “industriale” dell’area.

4.2 Altro e consequenziale punto di rilievo è costituito dal fatto che la tabella A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997, nel descrivere il contenuto della classe V, fa esclusivo riferimento alle attività industriali (e non a quelle artigianali), mentre la presenza di attività artigianali o di piccole industrie viene presa in considerazione nell’illustrazione della classe IV.

Diventa quindi rilevante stabilire se l’attività produttiva svolta dalla ricorrente sia qualificabile come industriale o artigianale, trattandosi di un dato in grado di orientare la scelta di zonizzazione acustica più appropriata.

4.3 Sul punto, la parte resistente ha allegato una nutrita serie di dati - non altrimenti confutati - che depongono nel senso del carattere artigianale dell’attività svolta dalla Garelli. Tra questi: l'iscrizione alla sezione speciale delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio di Cuneo; il limitato numero di addetti (7), compatibile con le dimensioni tipiche delle imprese artigiane medio-piccole; i codici di classificazione delle attività svolte dalla ricorrente.

Nessun dato dimensionale o descrittivo dell’attività produttiva è stato allegato dalla parte ricorrente al fine di avvalorarne la pretesa connotazione “industriale”. Cade, dunque, un primo essenziale argomento a sostegno dell’invocato inquadramento in classe V.

4.4 Resta da aggiungere che la natura “industriale” dell’attività in essere non costituirebbe comunque indicazione dotata di valenza risolutiva, in quanto la presenza industriale è contemplata tanto nella classe V quanto nella classe IV (sia pure nei limiti della piccola industria): ciò che scrimina le due ipotesi classificatorie è la consistenza effettiva del sito produttivo, poiché la “piccola industria” è compatibile unicamente con la classe IV, mentre l’industria “non piccola” è da intendersi rientrante, in via residuale, nella classe V.

4.5 La relazione illustrativa allegata alla deliberazione di classificazione ha motivato l'attribuzione della classe IV proprio sulla base della constatazione di caratteristiche “artigianali” o di “piccola industria” attribuibili all’attività della ricorrente – valutate in ragione della tipologia di attività svolta, della consistenza degli impianti presenti e della estensione superficiale del sito, nei seguenti termini: ".. l'ambito, di modesta estensione superficiale (circa 3800 m2), è di tipo produttivo, caratterizzato dalla presenza di impianti per la lavorazione dei rottami metallici ... Data la tipologia di attività e la consistenza degli impianti presenti, l'ambito si configura come area con limitata presenza di piccole industrie e classificata in classe IV".

4.6 Pertanto, sotto il profilo della natura dell’attività volta da Garelli, tanto l’attività istruttoria condotta in seno al procedimento di classificazione, quanto le produzioni documentali fornite in questa sede dalla parte resistente, non fanno emergere elementi di incongruenza nelle valutazioni espresse dall’amministrazione.

Sin qui, dunque, le deduzioni veicolate con il ricorso si rivelano infondate.

5. Al fine di corroborare le proprie conclusioni, la ricorrente ha ulteriormente evidenziato che mentre la classe V presuppone l’assenza di edificazioni abitative o residenziali, viceversa la classe IV si addice alle “aree ad intensa attività umana”, quindi con alta densità di popolazione: sicché, essendo l’area in questione priva di destinazioni residenziali (in linea con quanto previsto dagli artt. 18 e 19 delle N.T.A.), non potrebbe che predicarsene l’inserimento in classe V.

5.1 Anche quest’ultima argomentazione pare affetta da una premessa controvertibile, attraverso la quale si assume che nelle aree ricadenti in classe IV debbano necessariamente coesistere tutte o almeno una pluralità delle caratteristiche enunciate nella classificazione tabellare. Secondo tale impostazione, dunque, per rientrare in detta classe IV alla presenza di attività piccolo-industriali o artigianali dovrebbe necessariamente associarsi una presenza di destinazioni residenziali; e, viceversa, l’assenza di un contestuale uso residenziale, renderebbe vincolato l’inquadramento dell’area in classe V.

5.2 La tesi, come detto, si espone a rilievi.

Innanzitutto, la piana lettura delle varianti riportate nella classe IV (di cui alla tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997) lascia intendere che le stesse rimandano ad un’ampia e variegata congerie di parametri e di caratteristiche tipologiche, difficilmente configurabili contestualmente in un unico prospetto ambientale. Da un lato, infatti, il D.P.C.M. non contiene elementi testuali indicativi della necessaria coesistenza di tutte o di alcune di tali caratteristiche. Dall’altro, è poco plausibile anche sul piano logico che il legislatore abbia voluto condizionare la zonizzazione in classe IV alla sussistenza cumulativa di tutte le note descrittive riportate nella voce della tabella A qui in esame.

5.3 Che la norma non ne richieda l’indispensabile compresenza è circostanza che trova conferma nella stessa formulazione delle linee-guida regionali, secondo le quali nella Classe IV (Aree di intensa attività umana) "rientrano le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie”.

5.4 E’ ragionevole ritenere, pertanto, che i parametri riportati nella definizione della classe IV sono suscettibili di combinazioni di diverso tipo e che dette variabili aggregazioni, per rientrare nella comune classe acustica, devono essere stimate sul piano quantitativo come dotate di un impatto tendenzialmente equivalente, proporzionato alla comune definizione di "aree ad intensa attività umana".

Ciò che determina l’inserimento in classe IV è quindi la ponderata valutazione quantitativa dei diversi parametri descrittivi considerati come particolarmente significativi a fini classificatori.

5.5 Dunque ciò che qualifica la classe acustica è l’entità dell’apporto sonoro attribuibile alle attività insediate nell’area: la destinazione residenziale, nella tabella riportata in allegato al DPCM, è uno degli usi contemplati in alcune delle classi acustiche (ed esso tendenzialmente viene associato a classificazioni di minore impatto sonoro). Non per questo, tuttavia, l’assenza dell’uso residenziale giustifica in quanto tale l’inserimento del sito in classi acustiche più elevate, non proporzionate alla natura dell’area e alla destinazione d’uso oggetto di ricognizione.

5.6 Per quanto esposto, la natura artigianale o piccolo industriale dell’attività svolta dalla ricorrente, pure in assenza di un contestuale uso residenziale dell’area, non pare incompatibile con l’inquadramento acustico in classe IV, né questo risulta a sua volta in conflitto con la destinazione urbanistica dell’area (PE2).

5.7 Tanto basta a ritenere infondato il primo motivo di ricorso.

6. Anche il secondo motivo di ricorso –riferito al mappale 151, contiguo al sito produttivo – non può trovare accoglimento.

Per contrastare la scelta adottata dall’amministrazione di inserire detta area in parte in classe II e in parte in classe III, in modo da creare una fascia cuscinetto rispetto ai fondi contigui, la ricorrente pone in evidenza la destinazione d'uso artigianale/commerciale dei fabbricati ivi presenti, come desumibile dagli originari titoli edilizi (ai sensi della L.R. 19/999); aggiunge che tale destinazione è prevalente rispetto a quella prevista nel P.R.G. (R.C.4 "residenziale compromessa e di completamento"), in quanto quest’ultima non è rispondente all’utilizzo attuale ma solo "potenziale e futuro" dell’area. La parcellizzazione e frammentazione del mappale 151 risulterebbe dunque illogica, in quanto contraddetta da un’opposta e motivata esigenza di omogeneizzazione del mappale 151 con il sito produttivo contiguo assegnato alla classe IV.

6.1 Le deduzioni in esame non paiono condivisibili, per le seguenti ragioni.

- Innanzitutto, la destinazione d’uso artigianale-commerciale rivendicata dalla ricorrente come propria dei capannoni presenti sul mappale 151 (cfr. pag. 11 ricorso introduttivo), non contrasta in quanto tale con la destinazione d’uso urbanistica ad oggi vigente sull’area (R.C. 4), atteso che quest’ultima consente, sia pure entro certi limiti, anche l'insediamento di attività commerciali e artigianali. Ed infatti, ai sensi dell'art. 11 N.D.A. nelle aree residenziali compromesse e di completamento "sono ammessi usi sussidiari ed attività compatibili con la destinazione abitativa di cui al precedente Art. 9". Ai sensi dell'art. 9 N.D.A. "sono ammessi usi sussidiari ed attività compatibili con la destinazione abitativa quali: uffici, negozi, bar, ristoranti, alberghi, magazzini, depositi a servizio di attività commerciali o artigianali esistenti, attività professionali ed artigianali di servizio (non nocive e non moleste)”.

- Resta fermo, peraltro, che le invocate disposizioni di cui alla legge regionale 19/1999 riguardano la destinazione d’uso dei fabbricati, e quindi non possono influire sulla destinazione d’uso fondiaria.

- Questa è rimessa alla pianificazione urbanistica, e sul punto è di rilievo quanto statuito da questo Tribunale, con la pronuncia 3265/2005, passata in giudicato, ove si legge, con specifico riferimento al mappale 151, che “essendo venuto meno già da tempo l'utilizzo industriale e commerciale dell'area (non artigianale) nel momento in cui questa è stata acquistata dalla ricorrente, essa non avrebbe potuto essere utilizzata per altri scopi al di fuori di quelli indicati dagli articoli 9 e 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale".

- In sostanza, con pronuncia vincolante si è accertato che la società Garelli non può vantare quella continuità temporale nell’utilizzo a fini industriali del mappale 151 che, sola, avrebbe consentito la conservazione degli usi preesistenti, nel frattempo divenuti incompatibili con la destinazione impressa all’area dal nuovo piano urbanistico.

- Per quanto esposto, la destinazione d’uso evincibile dalle vecchie licenze edilizie deve soggiacere alle prescrizioni vincolanti del PRG e, indirettamente, perde rilevanza ai fini della classificazione acustica.

- Non sussistendo la possibilità di un utilizzo del fondo 151 a servizio dei fondi contigui 275 e 278 (e dell’attività produttiva ivi condotta), viene meno anche l’asserita omogeneità d’uso che, a detta della ricorrente, suggerirebbe un’unica classificazione acustica dell’intero compendio fondiario.

- Per le ragioni esposte, vanno respinti tutti i profili di doglianza articolati nel secondo motivo di censura.

7. Il ricorso nella sua integralità non può quindi trovare accoglimento.

8. La peculiarità e complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Silvana Bini, Presidente FF

Ofelia Fratamico, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)