Consiglio di Stato Sez. IV n. 3012 del 9 aprile 2025
Rumore.Verifica delle immissioni sonore
La verifica delle immissioni sonore è svolta senza preavviso della controparte, allo scopo di evitare che siano apportare modifiche agli impianti o alle attività tali da pregiudicare l’esito delle rilevazioni. Orbene, allorquando sia stato accertato il superamento dei limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa, il rapporto redatto dall'organo accertatore costituisce la base per l’avvio del procedimento amministrativo, di norma da parte del Comune territorialmente competente.
Pubblicato il 09/04/2025
N. 03012/2025REG.PROV.COLL.
N. 02905/2023 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2905 del 2023, proposto dalla Lush Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolo Francica in Milano, via Principe Amedeo 3;
contro
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Liparota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna, 69;
la Città di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
del sig. Alessandro Fiordelli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 00786/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento, proposta dalla società Lush Italia srl, dei seguenti atti:
- nota prot. 11184 del 12 febbraio 2020, con la quale Roma Capitale, in risposta alle richieste di chiarimenti/archiviazione della ricorrente, ha comunicato che le relazioni fonometriche elaborate da ARPA risultano “ufficiali e fidefacenti ai fini amministrativi”;
- silenzio-rigetto asseritamente formatosi sulla domanda di accesso agli atti di cui alle note del 9.01.2020, prot. n. QL 1122 e 13 gennaio 2020, prot. n. QL 1859;
- nota del 25 febbraio 2020, prot. n. 15020, con la quale Roma Capitale avrebbe riscontrato in modo parziale e tardivo la domanda di accesso agli atti sopracitata;
- comunicazione di Roma Capitale, prot. gen. 79151 del 13 dicembre 2019, con allegati rapporto di prova e verbale di accertamento della violazione, con contestuale proposta di pagamento in misura ridotta della sanzione pari ad € 2.000,00 più spese di accertamento della notifica;
- verbale di accertamento ARPA n. 0079151 13 dicembre 2019, e nota ARPA 79144 del 13 dicembre 2019, con la quale ARPA ha informato il Comune del presunto nuovo superamento dei limiti;
- nota del 10 settembre 2019, prot. n. 69375, con la quale Roma Capitale ha comunicato ad ARPA di aver ricevuto da Lush Italia s.r.l. la documentazione relativa all’avvenuto risanamento acustico ambientale, attestante il recupero della conformità dei livelli acustici ai sensi delle vigenti normative e, contestualmente, stante la presentazione di un nuovo esposto, ha richiesto alla stessa ARPA di effettuare una nuova misurazione fonometrica.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda, desunti dagli atti di causa.
La società Lush Italia s.r.l. gestisce un esercizio commerciale sito in Roma, alla via del Corso n. 21, in cui sono presenti alcune sorgenti sonore.
In data 24 gennaio 2019, l’esercizio commerciale è stato sottoposto a procedura di verificazione da parte dell’ARPA Lazio, finalizzata ad accertare l’esistenza del superamento delle soglie di rilevanza acustica.
In data 1° marzo 2019, la direzione rifiuti, risanamento e inquinamenti del dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale, accertato il superamento del valore limite differenziale di immissione acustica ad opera di ARPA, richiedeva a Lush Italia di attivarsi al fine di attuare presso le fonti sonore quelle modifiche atte a ricondurre la situazione a conformità.
La ricorrente effettuava alcuni interventi di risanamento acustico e in data 31 maggio 2019, con nota di Roma Capitale prot. n. 41272, l’Amministrazione capitolina rilevava il rientro nei valori limite delle sorgenti sonore.
Con nota prot. n. 69375 del 10 settembre 2019, Roma Capitale comunicava alla società di aver ricevuto un nuovo esposto in base al quale si avviava un secondo procedimento amministrativo sempre per violazione delle norme in materia di inquinamento acustico.
A seguito delle richieste di accertamenti fonometrici pervenute dal competente dipartimento di Roma Capitale, Arpa Lazio in data 31 ottobre 2019 eseguiva rilevazioni fonometriche presso l’abitazione dell’esponente (in Via della Fontanella) all’esito delle quali riscontrava valori non conformi alla vigente normativa.
Con verbale n. 0079151 del 4 dicembre 2019, Arpa notificava a Lush Italia un nuovo verbale di accertamento della violazione dell’art. 4, d.p.c.m. 14 novembre 1997, con proposta di pagamento della sanzione in misura ridotta.
Con nota del 13 dicembre 2019, ARPA informava Roma Capitale della suddetta nuova violazione.
3. La società Lush Italia impugnava gli atti del procedimento (sopra, par. 1) innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma (ricorso iscritto al nrg 2295/2020).
Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 - Violazione degli artt. 6 della legge n. 447/1995, e dell’art. 5 della legge n. 18/2001 - Travisamento dei presupposti di fatto e diritto - Illogicità intrinseca dell’operato della P.a. - Violazione diretta della nota di Roma Capitale in data 31 maggio 2019, prot. 41272 - Contraddittorietà dell’azione amministrativa - Violazione del principio di legittimo affidamento - Violazione dell’art. 97 della Cost. - Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Difetto e/o illogicità della motivazione:
a) dopo l’attuazione del piano di bonifica acustica, in data 31 maggio 2019, con nota prot. QL 41272, l’amministrazione resistente aveva preso atto degli interventi di bonifica effettuati, senza contestare il positivo esito del risanamento acustico ambientale effettuato, per cui a quel punto la procedura doveva ritenersi conclusa e la nuova verifica avrebbe, pertanto, dovuto essere eseguita in contraddittorio non già all’irrogazione di sanzioni, ma, a tutto concedere, per la verifica del piano di risanamento e la possibile richiesta di modifiche e misure di avviamento d’ufficio di un nuovo procedimento, senza inviare la comunicazione di avvio e senza instaurare alcun contraddittorio;
c) la nuova sanazione deve ritenersi illegittima in quanto adottata sull’errato presupposto che nessun piano di bonifica sia stato precedentemente finalizzato dal privato e approvato dall’autorità pubblica;
d) violazione del principio di legittimo affidamento formatosi a seguito dell’adozione della nota prot. QL 41272 in merito alla conformità degli impianti.
II) Violazione degli artt. 6 della legge n. 447/1995 e dell’art. 5 della legge n. 18/2001 - Violazione del principio della competenza e attribuzione dei poteri amministrativi. violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990:
a) la nota del 12 febbraio 2020 con la quale Roma Capitale, in risposta alle richieste di chiarimenti/archiviazione della ricorrente, ha comunicato che le relazioni fonometriche elaborate da ARPA risultano “ufficiali e fidefacenti ai fini amministrativi”, costituirebbe un (illegittimo) tentativo del Comune di liberarsi di un onere di verifica e supervisione che invece la legge gli attribuisce inequivocabilmente;
b) il Comune era tenuto a fornire precise istruzioni all’Ufficio di ausilio tecnico, sicché avrebbe dovuto chiarire in modo rigoroso che la nuova verifica avrebbe dovuto tenere conto delle rilevazioni già effettuate.
III) Violazione degli artt. 6 della legge n. 447/1995, e dell’art. 5 della legge n. 18/2001 - Violazione del principio della competenza e attribuzione dei poteri amministrativi. violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto per l’accertamento della violazione di cui all’art. 4 d.p.c.m. 14.11.1997, nonché per l’irrogazione di sanzioni di cui all’art. 10, commi 1 e 2 della l. n. 447/1995 - Illegittimita’ e/o assurdità assoluta della motivazione laddove sembra affermare la non contestabilità dei verbali e delle misurazioni dell’arpa - Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione:
a) il Comune avrebbe dovuto tenere conto delle contestazioni della ricorrente e verificare, di comune accordo con ARPA, le osservazioni formulate, dalla società anziché insistere con la richiesta di un piano di risanamento non dovuto e totalmente inutile.
IV) Carenza assoluta della rilevazione in ambiente esterno del livello di rumore ambientale rispetto al valore limite assoluto di immissione di cui all’art. 3, d.p.c.m. 14 novembre 1997 - Difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto per l’accertamento della violazione di cui all’art. 4 d.p.c.m. 14 novembre 1997, nonché per l’irrogazione di sanzioni di cui all’art. 10, commi 1 e 2 della l. n. 447/1995 - Violazione degli artt. 6 della legge n. 447/1995, e dell’art. 5 della legge n. 18/2001:
a) nel corso delle rilevazioni effettuate dai tecnici ARPA in data 31 ottobre 2019, non sarebbe stata effettuata la misurazione in ambiente esterno del livello di rumore ambientale relativa al valore limite assoluto di immissione, così come definito dall’art. 3. d.p.c.m. 14 novembre 1997, pertanto ARPA non avrebbe potuto rilevare la presenza di eventi indiretti che avessero influenzato la successiva misurazione svolta in ambiente abitativo;
b) la mancata rilevazione del livello di rumore ambientale in esterno impedirebbe di stimare l’eventuale violazione dei limiti legali assoluti o differenziali misurati in ambiente abitativo;
c) ARPA avrebbe rilevato, in ambiente abitativo, il superamento dei valori assoluti a finestre aperte e chiuse di solo 1 dB(A) superiore ai limiti di legge, con un margine di errore dichiarato pari a 0,7 dB(A), ciò significa che il superamento in concreto ravvisato sarebbe di soli 0,3 dB(A), un valore che potrebbe derivare anche da altre sorgenti sonore attive durante la misurazione e non rilevate dai tecnici ARPA.
V) Mancato isolamento della fonte di rumore, mancato superamento della soglia di rilevanza dei valori limite, difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto per l’accertamento della violazione di cui all’art. 4 d.p.c.m. 14.11.1997, nonché per l’irrogazione di sanzioni di cui all’art. 10, comma 2, della l. n. 447/1995 - Violazione dell’art. 1 della legge n. 689/1981 - Violazione dell’art. 25 della Cost. - Violazione del principio di legalità. violazione degli artt. 6 della l. 447/1995, e dell’art. 5 della legge n. 18/2001:
a) la misurazione effettuata dai tecnici ARPA deve ritenersi tamquam non esset, in quanto non sarebbe stata effettuata la misurazione in ambiente esterno del livello di rumore ambientale in riferimento al valore limite assoluto di immissione, necessaria all’identificare gli eventi esterni inficianti;
b) i dati registrati dai tecnici ARPA a finestre aperte sono del tutto in contraddizione con i valori registrati a finestre chiuse: mentre il rumore ambientale a finestre chiuse è diminuito sensibilmente rispetto a gennaio, quello rilevato a finestre aperte sarebbe addirittura superiore.
VI) Violazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.p.c.m. 14.11.1997, nonché dell’art. 10, comma 2, della l. n. 447/1995 - Violazione dell’art. 1 della legge n. 689/1981 - Violazione dell’art. 25 della Cost. - Violazione del principio di legalità - Carenza assoluta di evento dannoso - Violazione degli artt. 6 della legge n. 447/1995 e dell’art. 5 della legge n. 18/2001:
a) i valori ambientali misurati in ambiente abitativo dall’ARPA potrebbero essere di soltanto 0,3 dB al di sopra dei limiti di legge, difetterebbe pertanto la prova del danno.
VII) Mancata ripetizione del rilevamento e della misurazione - Violazione dell’art. 3 decreto 16 marzo 1998 - Mancato rispetto delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico - Violazione degli artt. 6 della l. n. 447/1995 e dell’art. 5 della l. 18/2001:
a) i tecnici di ARPA avrebbero effettuato il rilevamento in ambiente abitativo una sola volta mentre le circostanze straordinarie del caso in esame avrebbero dovuto condurre i tecnici ARPA ad adottare le conseguenti cautele, prevedendo le specifiche modalità di rilevamenti richieste dalla legge, quantomeno ripetendo una seconda ed una terza volta le misurazioni.
VIII) Violazione degli artt. 1 e 2, l. 241/1990 - Violazione dei principi di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa:
a) Roma Capitale non si sarebbe pronunciata entro il termine di legge previsto sulla richiesta di accesso del 9 gennaio 2020, così come reiterata il 13 gennaio 2020.
IX) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 25, comma 3, della l. n. 241/1990 nonché e dell’art. 9, d.p.r. 184/2006 - Difetto assoluto di motivazione:
a) dal momento che si è formato il silenzio rigetto sulla istanza di accesso, la richiesta si deve intendere tacitamente respinta in difetto di motivazione.
X)Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della l. 241/1990 e dell’art. 9, d.p.r. n. 184/2006 - Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Difetto assoluto di motivazione sotto altro profilo - Difetto di istruttoria;
a) il Comune di Roma avrebbe dovuto consentire la visione e l’estrazione delle copie dei documenti richiesti, alla luce del fatto che la fattispecie in esame non è riconducibile ad alcuno dei casi espressamente previsti dall’art. 24, L. 241/1990, che avrebbero legittimato il diniego di accesso.
XI) - XII) Violazione degli art. 24 e 113 Cost. - Violazione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale - Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione dell’azione amministrativa - Eccesso di potere per illogicità manifesta:
a) precludendo l’accesso, il l’Amministrazione capitolina avrebbe vanificato la possibilità di un esercizio pieno e completo del diritto di difesa.
XIII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, d.p.r. 184/2006 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990 - Difetto assoluto di motivazione - Violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione dell’azione amministrativa - Eccesso di potere per illogicità manifesta:
a) la nota prot. n. 15020 del 25 febbraio 2020, in quanto adottata oltre il termine previsto dalla legge, è illegittima.
XIV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 25, comma 3, l. n. 241/1990 nonché dell’art. 9, d.p.r. 184/2006 - Difetto assoluto di motivazione:
a) la nota del 25 febbraio 2020, prot. n. 15020, trasmetterebbe soltanto parte della documentazione richiesta a mezzo della domanda di accesso per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese alla decisione di respingere parzialmente l’istanza di accesso.
3.1. Si costituiva, per resistere, Roma Capitale.
3.2. Il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza n. 786 del 23 gennaio 2023:
a) dichiarava inammissibile, per carenza di interesse ad agire, il capo di domanda volto all’annullamento delle note impugnate;
b) respingeva il capo di domanda volto ad accertare il diritto di accesso, in quanto infondato;
c) condannava la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Roma Capitale (€ 2.000,00 oltre oneri accessori di legge) mentre nulla disponeva a tale titolo nei confronti di ARPA e del controinteressato (non costituiti).
4. Ha appellato la società Lush Italia s.r.l., che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l’efficacia direttamente lesiva degli atti impugnati - Travisamento dei fatti ed intrinseca illogicità della motivazione - Eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti, illogicità ed erroneità manifesta:
a) la sentenza impugnato non avrebbe considerato che gli atti impugnati sono direttamente lesivi degli interessi della appellante nella parte in cui ingiungono alla stessa di procedere con la presentazione di un nuovo piano di risanamento, assegnando a tal fine un termine entro cui provvedere;
b) gli atti impugnati avrebbero un contenuto direttamente lesivo nella parte in cui impongono alla odierna esponente un immediato specifico onere di collaborazione, nel senso di un obbligo di formare una documentazione ovvero di raccogliere e mettere a disposizione determinati dati, peraltro sul presupposto, del tutto errato in fatto, che si sia verificato un nuovo superamento dei valori soglia imposti dal legislatore;
c) gli atti impugnati avrebbero natura vincolata e vincolante dal momento che contengono un obbligo di fare e anticipano anche il contenuto del successivo provvedimento finale del procedimento, per questa ragione la società appellante avrebbe omesso di presentare il piano di risanamento non avendo alcunché da risanare non essendosi mai verificato alcun superamento dei limiti imposti in materia di emissioni sonore;
d) gli atti gravati avrebbero determinato l’avvio di un procedimento in difetto dei presupposti, attivando una procedura erronea: la sanzione sarebbe, infatti, basata sull’art. 10, secondo comma, legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995, mentre a tutto concedere avrebbe dovuto essere applicato il comma 1 della stessa norma, concernente la fase dell’esecuzione dell’ordine di bonifica;
e) l’Amministrazione avrebbe adottato la nota interlocutoria prot. 11184 del 12 febbraio 2020 sull’errato presupposto che nessun piano di bonifica fosse stato precedentemente finalizzato dal privato e approvato poi dall’Autorità pubblica, richiedendo poi la presentazione di un secondo piano di risanamento, entro un termine preassegnato, in base a dei rilevamenti compiuti con un modus operandi del tutto errato.
II) Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto in considerazione il legittimo affidamento della Lush Italia s.r.l. e la contraddittorietà dell’azione amministrativa - Travisamento dei fatti:
a) la sentenza non ha considerato il fatto che, a maggio 2019, gli impianti fossero stati ritenuti conformi alla normativa sull’inquinamento acustico, mentre a pochi mesi di distanza i medesimi impianti, a condizioni invariate e con rilevazioni pressoché imprecise, gli stessi non risultavano più a norma, in ciò palesandosi la contraddittorietà dell’azione amministrativa;
b) sussisterebbe i presupposti quantomeno per la compensazione delle spese di lite.
III) Riproposizione dei motivi dedotti in primo grado.
Stante l’effetto devolutivo dell’appello, la Società intende in questa sede integralmente trascritti i motivi di cui al ricorso introduttivo nn. 1-8, senza rinuncia ad alcuno di essi.
4.1. Si è costituita, per resistere, Arpa Lazio che ha depositato memoria in data 27 dicembre 2024.
4.2. All’udienza del 6 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. L’appello è infondato.
6. Con il primo motivo di appello, dirimente ai fini della presente decisione, la Società censura la sentenza nella parte in cui ha escluso l’efficacia direttamente lesiva degli atti impugnati.
Occorre riportare il testo della nota n. 11184/2020 con la quale Roma Capitale ha comunicato alla società appellante gli esiti degli accertamenti effettuati da Arpa Lazio. Comune di : “… I Comuni del Lazio, in virtù della Legge Regione Lazio n. 18 del 3/8/2001 articolo 6 comma 1, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo avvalendosi della competente ARPA Lazio e poiché il personale tecnico incaricato dalla stessa è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 20 della Legge sopra citata, le conseguenti relazioni fonometriche elaborate risultano ufficiali e fidefacenti ai fini amministrativi per le Amministrazioni Comunali cui sono inviate per i successivi atti di competenza. Si ritiene che in caso di eventuali confutazioni in merito alle modalità tecniche espletate per le misurazioni dell'inquinamento acustico ambientale prodotto dalle sorgenti sonore a servizio di attività produttive come per il caso di specie, sarà competenza diretta dell'ARPA Lazio, in quanto estensore e titolare ufficiale della relazione di misurazione fonometrica, esprimere il giudizio di merito.
Riguardo l'ulteriore misurazione effettuata dall'ARPA Lazio in data 31/10/2019 pervenuta con protocollo n. QL 99000 del 13/12/2019, si comunica che la stessa è stata richiesta dallo scrivente Dipartimento poiché è pervenuta agli atti una nuova segnalazione per inquinamento acustico con la quale l'esponente interessato lamentava disturbi acustici anche a seguito della documentazione di risanamento acustico presentata dalla "Lush Italia S.r.l." in data 15/5/2019 (n. QL 36227) e successiva integrazione del 24/5/2019 (n. QL 39538). Premesso quanto sopra, si resta in attesa di ricevere la documentazione di risanamento acustico riferita alla misurazione effettuata dall'ARPA Lazio in data 31/10/2019, come peraltro già richiesto tramite la nota inviata a codesta "Lush Italia S.r.l" con protocollo n. QL 100842 del 19/12/2019”.
7. La società appellante ritiene che la nota in esame le abbia imposto un preciso obbligo di fare conseguenziale agli accertamenti di Arpa Lazio, consistente nella produzione documentale afferente il risanamento acustico consequenziale alla misurazione di Arpa eseguita in data 31 ottobre 2019.
La richiesta di risanamento acustico si tradurrebbe, pertanto, in un preciso onere a carico della Società imposto a valle della istruttoria procedimentale apertasi su impulso della stessa amministrazione capitolina (sia pure a seguito di esposto), proseguita con le misurazioni effettuate da Arpa (sollecitate dal Dipartimento capitolino) e conclusasi con la richiesta di risanamento acustico.
La nota avversata conterrebbe, in definitiva, un preciso ordine consistente nella produzione di documentazione comprovante l’avvenuto risanamento acustico, rispetto al quale l’eventuale omissione (id est, mancato risanamento acustico per rientrare nei limiti di legge) comporterebbe inevitabilmente l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
8. Le censure sono infondate.
Ai sensi dell'art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", l'attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico viene svolta dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.), nonché dal personale incaricato dai Comuni.
L’azione amministrativa conseguente all'accertata violazione delle disposizioni dettate dalla citata legge-quadro può essere in capo all’Agenzia regionale o al comune territorialmente competente, a seconda delle rispettive competenze.
In ogni caso, laddove dai controlli effettuati sia rilevata la violazione dei limiti di rumorosità, nei confronti del soggetto trasgressore viene avviato un procedimento che include due provvedimenti:
i) l'irrogazione della sanzione amministrativa;
ii) l’emanazione della diffida sindacale, attraverso la quale viene imposto l'adeguamento alle prescrizioni normative entro un congruo termine.
I due provvedimenti possono anche essere contestuali (contenuti nel medesimo atto).
La verifica delle immissioni sonore è svolta senza preavviso della controparte, allo scopo di evitare che siano apportare modifiche agli impianti o alle attività tali da pregiudicare l’esito delle rilevazioni (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 5 marzo 2003, n. 1224).
Orbene, allorquando sia stato accertato il superamento dei limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa, il rapporto redatto dall'organo accertatore costituisce la base per l’avvio del procedimento amministrativo, di norma da parte del Comune territorialmente competente.
La normativa in materia di inquinamento acustico, diversamente da altre norme ambientali, non indica espressamente il termine entro il quale deve essere avviato il procedimento amministrativo a carico del trasgressore, demandando la fattispecie ai principi stabiliti dalle norme generali in materia di procedimento amministrativo (id est, legge 7 agosto 1990, n. 241).
L’art. 2, comma 3, della citata legge prevede che, qualora non diversamente stabilito dall'Amministrazione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo accertatore (nella specie, A.R.P.A. o comunque organo preposto al controllo), l’amministrazione che ha in capo il procedimento amministrativo (id est, Roma Capitale), comunica al soggetto trasgressore (ed eventualmente al soggetto direttamente interessato quale ad esempio l'esponente), con provvedimento motivato, ossia con i riferimenti normativi e le ragioni che hanno determinato l’atto, l'avviso di avvio di procedimento.
Nel caso non siano pervenute osservazioni, nei confronti del trasgressore viene irrogata la sanzione amministrativa e il medesimo viene diffidato a adeguarsi alle prescrizioni normative entro un congruo termine.
9. Tanto premesso, va osservato in punto di fatto – sulla base della versata documentazione – quanto segue.
In data 9 settembre 2019, con protocollo n. QL 68875, perveniva all’amministrazione un nuovo esposto per inquinamento acustico persistente.
In data 10 settembre 2019, con protocollo n. QL 69375, il Dipartimento di tutela ambientale chiedeva ad ARPA Lazio l'effettuazione di ulteriori misurazioni fonometriche di verifica tenuto conto del nuovo esposto pervenuto.
In data 13 dicembre 2019, con protocollo n. QL 99000, perveniva ad ARPA Lazio la relazione fonometrica con cui si accertava il superamento del valore differenziale limite di immissione acustica.
In data 19 dicembre 2019, con protocollo n. QL 100842, l’amministrazione invitava la società appellante a presentare entro giorni venti nuova documentazione, sottoscritta da un tecnico competente incaricato, attestante il risanamento acustico ambientale con l'indicazione degli interventi finalizzati all'eliminazione dell'inquinamento acustico riscontrato a seguito dell'ulteriore misurazione fonometrica dell’ARPA Lazio.
In pari data, con protocollo n. QL 100616, la società istante inviava all’ARPA Lazio e al Dipartimento capitolino richiesta di chiarimenti in merito alla nuova relazione di misurazione fonometrica, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento di tale misurazione.
In data 12 febbraio 2020, con protocollo n. QL 11184, il Dipartimento tutela ambientale - Direzione rifiuti, risanamenti e inquinamenti - inviava alla Società la nota oggi impugnata limitandosi, nella circostanza, a comunicarle soltanto che sarebbe restata “in attesa di ricevere la documentazione di risanamento acustico riferita alla misurazione effettuata dall'ARPA Lazio in data 31/10/2019”.
In data 27 febbraio 2020, con protocollo n. QL 15770, il Dipartimento comunicava al Municipio Roma I Centro e alla U.O. I Gruppo Centro di Polizia Roma Capitale, la mancata presentazione della documentazione di risanamento acustico ambientale da parte dell'esercizio a nome "Lush Italia S.r.l." ubicato in Via del Corso 21.
10. Alla luce dei fatti come sopra esposti, risulta come il procedimento in questione, avviato su impulso dell’esponente e svoltosi attraverso il contraddittorio con la società appellante, non fosse ancora giunto alla sua conclusione allorquando l’ufficio del Dipartimento ha adottato la nota impugnata.
11. Con la suddetta nota si è, infatti, soltanto conclusa la fase istruttoria del procedimento, attraverso la acquisizione di tutti gli elementi di fatto e la documentazione utili alla successiva fase di valutazione e decisionale, senza, pertanto, che fosse in alcun modo definito o anticipato in modo vincolante il contenuto sostanziale del provvedimento (a contenuto tecnico-discrezionale).
Con tale nota, infatti, il Dipartimento tutela ambientale ha solo adottato un atto meramente esplicativo delle contestazioni pervenute relative al procedimento amministrativo e tecnico di che trattasi (v. doc. all. 1, depositato nel giudizio di primo grado in data 12 maggio 2020), cui ha fatto seguito la comunicazione, in data 27 febbraio 2020, con protocollo n. QL 15770, al competente Municipio Roma I Centro e alla U.O. I Gruppo Centro di Polizia Roma Capitale degli esiti istruttori (id est, mancata presentazione della documentazione di risanamento acustico ambientale).
La suddetta nota del 12 febbraio 2020 nulla ha disposto in ordine alle modalità di conclusione del procedimento, ovvero non ha applicato alcuna sanzione amministrativa, né l’ha preannunciata; neppure ha provveduto in merito alla formale diffida attraverso la quale il precedente “invito” a produrre la documentazione, rimasto inadempiuto, si deve tradurre in un ordine (imposizione) di adeguamento alle prescrizioni normative entro un congruo termine pena, appunto, l’applicazione delle previste sanzioni.
12. La nota impugnata non può, pertanto, che interpretarsi, nella peculiarità del caso di specie, in ragione del modus procedendi seguito dall’amministrazione, alla stregua di un atto endo-procedimentale, interlocutorio, funzionale al pieno contraddittorio con il privato, propedeutico alla conclusione della fase istruttoria del procedimento.
13. Per le considerazioni che precedono, il primo motivo di appello è infondato stante la carenza di lesività della nota impugnata datata 12 febbraio 2020, prot. n. 11184, e il conseguente difetto di una condizione dell’azione, ovvero l’interesse ad agire.
15. L’Amministrazione deve, infatti, concludere il procedimento amministrativo con l’adozione del provvedimento espresso finale.
16. L’infondatezza del primo motivo non consente al Collegio, in mancanza di un atto autoritativo esplicativo della definitiva volontà amministrativa, di esaminare i restanti motivi di appello nei cui confronti, pertanto, la Società appellante difetta di un concreto e attuale interesse ad agire.
17. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
18. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere