ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2008
Trasferimento di competenze alle province della regione Campania in attuazione dell\'articolo 1 del decreto-legge del 17 giugno 2008, n. 107, recante «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania». (Ordinanza n. 3685).
GU n. 152 del 1-7-2008
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l\'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure
straordinarie per fronteggiare l\'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata», ed in
particolare l\'art. 6 recante la nomina dei presidenti delle province
della regione Campania a sub-commissari con la funzione di concorrere
alla programmazione ed attuazione nei rispettivi ambiti provinciali
delle iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del
ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, come convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi
straordinari per superare l\'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l\'esercizio dei
propri poteri agli enti ordinariamente competenti»;
Viste le leggi della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 e
28 marzo 2007, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l\'ordinanza commissariale n. 215 del 2 luglio 2007 con la
quale i presidenti delle province venivano incaricati di predisporre
un programma di iniziative per la individuazione di un modello
gestionale ed organizzativo, attraverso forme di collaborazione con i
consorzi di bacino, per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 2008 ed in fase di
conversione in legge, recante «Misure straordinarie per fronteggiare
l\'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile»;
Tenuto conto degli addebiti di natura penale, a carico dei
rappresentanti delle societa\' FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a.,
gia\' affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione
Campania;
Visto il decreto-legge del 17 giugno 2008, n. 107, recante
«Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in
Campania», ed in particolare l\'art. 1, comma 1, laddove viene
trasferita alle province della regione Campania la titolarita\' degli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all\'art. 6 del
decreto-legge n. 90/2008, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali,
ed il comma 2 del medesimo art. 1 il quale dispone che le province
stesse, nelle more dell\'affidamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti si avvalgono, in via transitoria, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali
strettamente afferenti alla gestione dei citati impianti;
Viste le note del 12 giugno 2008 e del 17 giugno 2008 della FIBE
S.p.a. e FIBE Campania S.p.a., con cui le predette societa\' hanno
comunicato la volonta\' di cessare, a decorrere dal 18 giugno 2008,
l\'attivita\' di gestione degli impianti di Caivano (Napoli), Tufino
(Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta),
Avellino - localita\' Pianodardine, Battipaglia (Salerno) e Casalduni
(Benevento), avviando la procedura per il licenziamento collettivo ex
art. 4 e seguenti della legge n. 223/1991 del personale in carico
alle predette societa\';
Considerata, pertanto, la necessita\' di dotare degli strumenti
necessari i presidenti delle province della regione Campania, in
funzione dell\'esercizio delle attribuzioni di cui al citato art. 1,
commi 1 e 2 del decreto-legge 17 giugno 2008, volte ad agevolare la
restituzione delle competenze afferenti il servizio di gestione dei
rifiuti agli enti ordinariamente preposti;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell\'art.
1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
Dispone:

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e seguenti della
legge 23 luglio 1991, n. 223, nelle more dell\'affidamento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti su base provinciale, che
dovra\' comunque assicurare la salvaguardia degli attuali livelli
occupazionali del personale non dirigenziale addetto agli impianti di
selezione e trattamento dei rifiuti, che non ha optato per la
mobilita\', i presidenti delle province della regione Campania
proseguono nelle attivita\' individuate dall\'art. 6 del decreto-legge
11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 2007, n. 87, e provvedono altresi\' a dare attuazione alle
iniziative di cui all\'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17
giugno 2008, n. 107.
2. Al fine di consentire l\'esercizio delle attivita\' di cui al
comma 1, e di avvalersi delle risorse umane di cui al comma 1,
dell\'art. 1 del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, i presidenti
delle province stipulano contratti di lavoro a tempo determinato con
il personale non dirigenziale impiegato presso gli impianti di
selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei rispettivi ambiti
territoriali, con durata non superiore alla cessazione dello stato di
emergenza, e, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di
assunzione ed in particolare agli articoli 35 e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall\'art. 3,
comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le societa\' ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti
nella regione Campania provvedono entro sette giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza a trasferire alle province le
risorse strumentali presenti in ciascun impianto di selezione e
trattamento dei rifiuti redigendo apposito verbale di consegna.
4. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza, le province subentrano nei rapporti negoziali stipulati
dalle ex affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti per
assicurare la prosecuzione delle attivita\' degli impianti di
selezione e trattamento dei rifiuti senza soluzione di continuita\'.
5. Per l\'espletamento dei compiti ad essi assegnati, i presidenti
delle province della regione Campania sono autorizzati all\'apertura
di apposite contabilita\' speciali ove il Sottosegretario di Stato di
cui all\'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
provvede a far confluire le competenti risorse finanziarie a valere
sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti, come previsto dall\'art. 1,
comma 6, primo capoverso, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.
La presente ordinanza sara\' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2008
Il Presidente: Berlusconi