GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2008
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali.

GU n. 287 del 9-12-2008
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli atti d\'ufficio relativi alla problematica del
rinvenimento di dati personali all\'interno di apparecchiature
elettriche ed elettroniche cedute a un rivenditore per la dismissione
o la vendita o a seguito di riparazioni e sostituzioni;
Viste, altresi\', le recenti notizie di stampa in ordine al
rinvenimento da parte dell\'acquirente di un disco rigido usato,
commercializzato attraverso un sito Internet, di dati bancari
relativi a oltre un milione di individui contenuti nel disco
medesimo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), con particolare
riferimento agli articoli 31 e seguenti e 154, comma 1, lettera h),
nonche\' alle regole 21 e 22 del disciplinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza allegato «B» al Codice;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione
delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla
riduzione dell\'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche\' allo smaltimento dei rifiuti),
che prevede misure e procedure finalizzate a prevenire la produzione
di rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, nonche\' a
promuovere il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero di
tali rifiuti in modo da ridurne la quantita\' da avviare allo
smaltimento (cfr. art. 1, comma 1, lettere a) e b);
Considerato che l\'applicazione della disciplina contenuta nel
menzionato decreto legislativo n. 151/2005, mirando (tra l\'altro) a
privilegiare il recupero di componenti provenienti da rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), anche nella forma
del loro reimpiego o del riciclaggio in beni oggetto di (nuova)
commercializzazione (cfr. in particolare articoli 1 e 3, comma 1,
lettere e) ed f), decreto legislativo n. 151/2005), comporta un
rischio elevato di «circolazione» di componenti elettroniche «usate»
contenenti dati personali, anche sensibili, che non siano stati
cancellati in modo idoneo, e di conseguente accesso ad essi da parte
di terzi non autorizzati (quali, ad esempio, coloro che provvedono
alle predette operazioni propedeutiche al riutilizzo o che acquistano
le apparecchiature sopra indicate);
Considerato che il «reimpiego» consiste nelle operazioni che
consentono l\'utilizzo dei rifiuti elettrici ed elettronici o di loro
componenti «allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano
state originariamente concepite, compresa l\'utilizzazione di dette
apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro
consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori
o ai fabbricanti» (art. 3, comma 1, lettera e), decreto legislativo
n. 151/2005) e il «riciclaggio» consiste nel «ritrattamento in un
processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione
originaria o per altri fini» (art. 3, comma 1, lettera e), decreto
legislativo n. 151/2005);
Considerato che rischi di accessi non autorizzati ai dati
memorizzati sussistono anche in relazione a rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche avviati allo smaltimento
(art. 3, comma 1, lettera i), decreto legislativo n. 151/2005);
Rilevata la necessita\' di richiamare l\'attenzione su tali rischi di
persone giuridiche, pubbliche amministrazioni, altri enti e persone
fisiche che, avendone fatto uso nello svolgimento delle proprie
attivita\', in particolare quelle industriali, commerciali,
professionali o istituzionali (di seguito sinteticamente individuati
con la locuzione «titolari del trattamento»: art. 4, comma 1, lettera
f) del Codice), dismettono sistemi informatici o, piu\' in generale,
apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti dati personali
(come pure dei soggetti che, su base individuale o collettiva,
provvedono al reimpiego, al riciclaggio o allo smaltimento dei
rifiuti di dette apparecchiature);
Rilevato che la disciplina di cui al citato decreto legislativo n.
151/2005 e alla normativa secondaria che ne e\' derivata (allo stato
contenuta nel decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, recante
«Istituzione e modalita\' di funzionamento del registro nazionale dei
soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)»,
nell\'ulteriore decreto ministerile del 25 settembre 2007, recante
«Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione
dei Raee», nonche\' nel decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante
«Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in
modo differenziato come previsto dall\'art. 183, comma 1, lettera cc)
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche») lascia impregiudicati gli obblighi che gravano sui
titolari del trattamento relativamente alle misure di sicurezza nel
trattamento dei dati personali (e la conseguente responsabilita\');
Rilevato che ogni titolare del trattamento deve quindi adottare
appropriate misure organizzative e tecniche volte a garantire la
sicurezza dei dati personali trattati e la loro protezione anche nei
confronti di accessi non autorizzati che possono verificarsi in
occasione della dismissione dei menzionati apparati elettrici ed
elettronici (articoli 31 e seguenti del Codice); cio\', considerato
anche che, impregiudicati eventuali accordi che prevedano
diversamente, produttori, distributori e centri di assistenza di
apparecchiature elettriche ed elettroniche non risultano essere
soggetti, in base alla particolare disciplina di settore, a specifici
obblighi di distruzione dei dati personali eventualmente memorizzati
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche a essi consegnate;
Rilevato che dall\'inosservanza delle misure di sicurezza puo\'
derivare in capo al titolare del trattamento una responsabilita\'
penale (art. 169 del Codice) e, in caso di danni cagionati a terzi,
civile (articoli 15 del Codice e 2050 codice civile);
Rilevato che analoghi obblighi relativi alla destinazione dei dati
gravano sul titolare del trattamento nel caso in cui la dismissione
delle apparecchiature coincida con la cessazione del trattamento
(art. 16 del Codice);
Rilevato che le misure da adottare in occasione della dismissione
di componenti elettrici ed elettronici suscettibili di memorizzare
dati personali devono consistere nell\'effettiva cancellazione o
trasformazione in forma non intelligibile dei dati personali negli
stessi contenute, si\' da impedire a soggetti non autorizzati che
abbiano a vario titolo la disponibilita\' materiale dei supporti di
venirne a conoscenza non avendone diritto (si pensi, ad esempio, ai
dati personali memorizzati sul disco rigido dei personal computer o
nelle cartelle di posta elettronica, oppure custoditi nelle rubriche
dei terminali di comunicazione elettronica);
Considerato che tali misure risultano allo stato gia\' previste
quali misure minime di sicurezza per i trattamenti di dati sensibili
o giudiziari, sulla base delle regole 21 e 22 del disciplinare
tecnico in materia di misure minime di sicurezza che disciplinano la
custodia e l\'uso dei supporti rimovibili sui quali sono memorizzati i
dati, che vincolano il riutilizzo dei supporti alla cancellazione
effettiva dei dati o alla loro trasformazione in forma non
intelligibile;
Ritenuto che i titolari del trattamento, in occasione della
dismissione delle menzionate apparecchiature elettriche ed
elettroniche, qualora siano sprovvisti delle necessarie competenze e
strumentazioni tecniche per la cancellazione dei dati personali,
possono ricorrere all\'ausilio o conferendo incarico a soggetti
tecnicamente qualificati in grado di porre in essere le misure idonee
a cancellare effettivamente o rendere non intelligibili i dati, quali
centri di assistenza, produttori e distributori di apparecchiature
che attestino l\'esecuzione di tali operazioni o si impegnino ad
effettuarle;
Ritenuto che chi procede al reimpiego o al riciclaggio di rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di loro componenti
debba comunque assicurarsi dell\'inesistenza o della non
intelligibilita\' di dati personali sui supporti, acquisendo, ove
possibile, l\'autorizzazione a cancellarli o a renderli non
intelligibili;
Considerato che, ferma restando l\'adozione di ulteriori opportune
cautele volte a prevenire l\'indebita acquisizione di informazioni
personali, anche fortuita, da parte di terzi, le predette misure,
suscettibili di aggiornamento alla luce dell\'evoluzione tecnologica,
possono in particolare consistere, a seconda dei casi, anche nelle
procedure di cui agli allegati documenti, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento;
Ritenuta la necessita\' di curare la conoscenza tra il pubblico
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e delle relative finalita\', nonche\' delle misure di
sicurezza dei dati (art. 154, comma 1, lettera h), del Codice), con
riferimento alla dismissione di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, anche attraverso la pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell\'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

Tutto cio\' premesso il Garante

1. Ai sensi dell\'art. 154, comma 1, lettera h) del Codice, richiama
l\'attenzione di persone giuridiche, pubbliche amministrazioni, altri
enti e persone fisiche che, avendone fatto uso nello svolgimento
delle proprie attivita\', in particolare quelle industriali,
commerciali, professionali o istituzionali, non distruggono, ma
dismettono supporti che contengono dati personali, sulla necessita\'
di adottare idonei accorgimenti e misure, anche con l\'ausilio di
terzi tecnicamente qualificati, volti a prevenire accessi non
consentiti ai dati personali memorizzati nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche destinate a essere:
a) reimpiegate o riciclate, anche seguendo le procedure di cui
all\'allegato A);
b) smaltite, anche seguendo le procedure di cui all\'allegato B).
Tali misure e accorgimenti possono essere attuate anche con
l\'ausilio o conferendo incarico a terzi tecnicamente qualificati,
quali centri di assistenza, produttori e distributori di
apparecchiature che attestino l\'esecuzione delle operazioni
effettuate o che si impegnino ad effettuarle.
Chi procede al reimpiego o al riciclaggio di rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche o di loro componenti e\'
comunque tenuto ad assicurarsi dell\'inesistenza o della non
intelligibilita\' di dati personali sui supporti, acquisendo, ove
possibile, l\'autorizzazione a cancellarli o a renderli non
intelligibili.
2. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 ottobre 2008

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
Buttarelli


                                                          Allegato A)

REIMPIEGO E RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

In caso di reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche le misure e gli accorgimenti volti a
prevenire accessi non consentiti ai dati personali in esse contenuti,
adottati nel rispetto delle normative di settore, devono consentire
l\'effettiva cancellazione dei dati o garantire la loro non
intelligibilita\'. Tali misure, anche in combinazione tra loro, devono
tenere conto degli standard tecnici esistenti e possono consistere,
tra l\'altro, in:
Misure tecniche preventive per la memorizzazione sicura dei dati,
applicabili a dispositivi elettronici o informatici:
1. Cifratura di singoli file o gruppi di file, di volta in volta
protetti con parole-chiave riservate, note al solo utente
proprietario dei dati, che puo\' con queste procedere alla successiva
decifratura. Questa modalita\' richiede l\'applicazione della procedura
di cifratura ogni volta che sia necessario proteggere un dato o una
porzione di dati (file o collezioni di file), e comporta la
necessita\' per l\'utente di tenere traccia separatamente delle
parole-chiave utilizzate;
2. Memorizzazione dei dati sui dischi rigidi (hard-disk) dei
personal computer o su altro genere di supporto magnetico od ottico
(cd-rom, dvd-r) in forma automaticamente cifrata al momento della
loro scrittura, tramite l\'uso di parole-chiave riservate note al solo
utente. Puo\' effettuarsi su interi volumi di dati registrati su uno o
piu\' dispositivi di tipo disco rigido o su porzioni di essi
(partizioni, drive logici, file-system) realizzando le funzionalita\'
di un c.d. file-system crittografico (disponibili sui principali
sistemi operativi per elaboratori elettronici, anche di tipo personal
computer, e dispositivi elettronici) in grado di proteggere, con
un\'unica parola-chiave riservata, contro i rischi di acquisizione
indebita delle informazioni registrate. L\'unica parola-chiave di
volume verra\' automaticamente utilizzata per le operazioni di
cifratura e decifratura, senza modificare in alcun modo il
comportamento e l\'uso dei programmi software con cui i dati vengono
trattati.
Misure tecniche per la cancellazione sicura dei dati, applicabili
a dispositivi elettronici o informatici:
3. Cancellazione sicura delle informazioni, ottenibile con
programmi informatici (quali wiping program o file shredder) che
provvedono, una volta che l\'utente abbia eliminato dei file da
un\'unita\' disco o da analoghi supporti di memorizzazione con i
normali strumenti previsti dai diversi sistemi operativi, a scrivere
ripetutamente nelle aree vuote del disco (precedentemente occupate
dalle informazioni eliminate) sequenze casuali di cifre «binarie»
(zero e uno) in modo da ridurre al minimo le probabilita\' di recupero
di informazioni anche tramite strumenti elettronici di analisi e
recupero di dati.
Il numero di ripetizioni del procedimento considerato sufficiente
a raggiungere una ragionevole sicurezza (da rapportarsi alla
delicatezza o all\'importanza delle informazioni di cui si vuole
impedire l\'indebita acquisizione) varia da sette a trentacinque e
incide proporzionalmente sui tempi di applicazione delle procedure,
che su dischi rigidi ad alta capacita\' (oltre i 100 gigabyte) possono
impiegare diverse ore o alcuni giorni), a secondo della velocita\' del
computer utilizzato.
4. Formattazione «a basso livello» dei dispositivi di tipo hard
disk (low-level formatting-LLF), laddove effettuabile, attenendosi
alle istruzioni fornite dal produttore del dispositivo e tenendo
conto delle possibili conseguenze tecniche su di esso, fino alla
possibile sua successiva inutilizzabilita\';
5. Demagnetizzazione (degaussing) dei dispositivi di memoria
basati su supporti magnetici o magneto-ottici (dischi rigidi,
floppy-disk, nastri magnetici su bobine aperte o in cassette), in
grado di garantire la cancellazione rapida delle informazioni anche
su dispositivi non piu\' funzionanti ai quali potrebbero non essere
applicabili le procedure di cancellazione software (che richiedono
l\'accessibilita\' del dispositivo da parte del sistema a cui e\'
interconnesso).


                                                          Allegato B)

SMALTIMENTO DI RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

In caso di smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici,
l\'effettiva cancellazione dei dati personali dai supporti contenuti
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche puo\' anche risultare
da procedure che, nel rispetto delle normative di settore, comportino
la distruzione dei supporti di memorizzazione di tipo ottico o
magneto-ottico in modo da impedire l\'acquisizione indebita di dati
personali.
La distruzione dei supporti prevede il ricorso a procedure o
strumenti diversi a secondo del loro tipo, quali:
sistemi di punzonatura o deformazione meccanica;
distruzione fisica o di disintegrazione (usata per i supporti
ottici come i cd-rom e i dvd);
demagnetizzazione ad alta intensita\'.