DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188 Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
GU n. 283 del 3-12-2008 - Suppl. Ordinario n.268
testo in vigore dal: 18-12-2008

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l\'adempimento di obblighi derivanti dall\'appartenenza dell\'Italia
alle Comunita\' europee - Legge comunitaria 2007;
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
Sentita la Conferenza unificata di cui all\'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell\'economia e
delle finanze, dell\'interno, dello sviluppo economico, del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le
regioni;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita\' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l\'immissione sul mercato delle
pile e degli accumulatori di cui al comma 2, nonche\' la raccolta, il
trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di
accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e
di riciclaggio.
2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori,
come definiti all\'articolo 2, comma 1, lettera a), indipendentemente
dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o
dall\'uso cui sono destinati.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e di cui al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
4. Sono escluse dall\'ambito di applicazione del presente decreto le
pile e gli accumulatori utilizzati in:
a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali
della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico,
purche\' destinati a fini specificamente militari;
b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.


Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e\' stato redatto
dall\'amministrazione competente per materia ai sensi
dell\'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull\'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e\' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l\'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita\'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L\'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l\'esercizio della funzione legislativa non puo\' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L\'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l\'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 25 febbraio 2008, n. 34, e\' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2008, n. 56, S.O.
- La direttiva 2006/66/CE e\' pubblicata nella G.U.C.E.
26 settembre 2006, n. L 266.
- La direttiva 91/157/CEE e\' pubblicata nella G.U.C.E.
26 marzo 1991, n. L 78.
Nota all\'art. 1:
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai
veicoli fuori uso» e\' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
agosto 2003, n. 182, S.O».


                               Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica
ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica,
costituita da uno o piu\' elementi primari (non ricaricabili) o
costituita da uno o piu\' elementi secondari (ricaricabili);
b) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati
tra loro o racchiusi come un\'unita\' singola e a se\' stante in un
involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto
dall\'utilizzatore;
c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i
pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono
trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori
industriali, ne\' batterie o accumulatori per veicoli;
d) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di
forma rotonda, di diametro superiore all\'altezza, utilizzati a fini
speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli
apparecchi portatili e come energia di riserva;
e) «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o gli
accumulatori utilizzati per l\'avviamento, l\'illuminazione e
l\'accensione;
f) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori
progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o
utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;
g) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori
che costituiscono rifiuti a norma dell\'articolo 183, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) «riciclaggio»: il trattamento in un processo di produzione di
materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini,
escluso il recupero di energia;
i) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di
cui all\'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006;
l) «trattamento»: le attivita\' eseguite sui rifiuti di pile e
accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la
preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;
m) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o
elettronica, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, alimentata o capace di essere alimentata
interamente o parzialmente da pile o accumulatori;
n) «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la
prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi
quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla
tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione
a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva
97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza;
o) «distributore»: qualsiasi persona che, nell\'ambito di
un\'attivita\' commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un
utilizzatore finale;
p) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a
disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi
all\'interno del territorio della comunita\', compresa l\'importazione
nel territorio doganale della comunita\';
q) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli
operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio
o altri operatori di impianti di trattamento;
r) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili
alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attivita\' di
manutenzione, di costruzione o di giardinaggio;
s) «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta, dividendo il peso
dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno
civile a norma dell\'articolo 7 per la media del peso di pile e
accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali
da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista
della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel
corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti;
t) «punto di raccolta per pile ed accumulatori»: contenitore
destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile
all\'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto
della densita\' di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia
di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla
gestione dei rifiuti.


Nota all\'art. 2:
- Si riporta il testo dell\'art. 183, comma 1, lettera a)
e l\'allegato b) alla parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia
ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O.:
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta
del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni
contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell\'allegato A alla parte quarta
del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l\'obbligo di disfarsi; ».
«Allegato B
Allegati alla Parte IV
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni
di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti
devono essere smaltiti senza pericolo per la salute
dell\'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano
recare pregiudizio all\'ambiente.
Operazioni di smaltimento
D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica).
D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio
biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
D3 Iniezioni in profondita\' (a esempio iniezioni dei
rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie
geologiche naturali).
D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di
fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio
sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o
isolati gli uni dagli altri e dall\'ambiente).
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell\'ambiente idrico
eccetto l\'immersione.
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo
marino.
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel
presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli
che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati
nei punti da D1 a D12.
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove
nel presente allegato che dia origine a composti o a
miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati
nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione,
essiccazione, calcinazione, ecc.).
D10 Incenerimento a terra.
D11 Incenerimento in mare.
D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di
contenitori in una miniera, ecc.).
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D12.
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni
di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti).».
- Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, reca:
«Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva
2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell\'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche\' allo
smaltimento dei rifiuti».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca:
«Codice del consumo, a norma dell\'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229.».
- La direttiva 97/7/CE e\' pubblicata nella G.U.C.E. 4
giugno 1997, n. L 144.


                               Art. 3.

Divieti di immissione sul mercato

1. Fatte salve le previsioni di cui al decreto n. 209 del 2003, e\'
vietata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l\'immissione sul mercato:
a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in
apparecchi, contenenti piu\' di 0,0005 per cento di mercurio in peso;
b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati
in apparecchi, contenenti piu\' dello 0,002 per cento di cadmio in
peso.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle
pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento
in peso.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle
pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:
a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di
emergenza;
b) attrezzature mediche;
c) utensili elettrici senza fili.


Nota all\'art. 3:
- Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
vedi note all\'art. 1.


                               Art. 4.

Maggiore efficienza ambientale

1. Al fine di promuovere la ricerca e di incoraggiare miglioramenti
dell\'efficienza, in termini ambientali, delle pile e degli
accumulatori lungo l\'intero ciclo di vita, nonche\' favorire lo
sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti
minori quantita\' di sostanze pericolose ovvero contenenti sostanze
meno inquinanti in sostituzione del mercurio, del cadmio e del
piombo, il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,
adotta misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, quali la stipula di accordi di programma, dirette a
favorire ed incentivare, da parte dei produttori di pile ed
accumulatori, l\'impiego di modalita\' di progettazione e di
fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale.
2. Per le finalita\' di cui al comma 1, il Ministero dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri
dello sviluppo economico e dell\'economia e delle finanze, individua e
promuove politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.


                               Art. 5.

Immissione sul mercato

1. Le pile e gli accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal
presente decreto, sono immessi sul mercato senza alcun tipo di
restrizione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e
gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto
non possono essere immessi sul mercato.
3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile ed
accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, le
autorita\' competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri a
carico di chi li ha immessi.
4. Con decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sono
individuate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le autorita\' competenti al ritiro ai sensi del
comma 3.


                               Art. 6.

Raccolta separata e ritiro pile
e accumulatori portatili

1. Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed
accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al
rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la data
del 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta
separata di pile ed accumulatori portatili di cui all\'articolo 8, per
la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili i produttori o
i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base
individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di
raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire
in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi:
a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente
dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta
loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densita\' della
popolazione;
b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel
momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori
portatili, ne\' l\'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi
accumulatori.
2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma
1 non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di
autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.
3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata
di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome
possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, delle
strutture di raccolta differenziata istituite dal servizio pubblico
di gestione dei rifiuti urbani. I produttori o i terzi che agiscono
in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro e alla
gestione dei rifiuti di pile o accumulatori portatili raccolti in
maniera differenziata nell\'ambito del servizio pubblico di gestione
dei rifiuti urbani.
4. La raccolta separata di cui al comma 1 e\' organizzata prevedendo
che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili
pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il
conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto
vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono
soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione
di cui alla vigente normativa sui rifiuti.


                               Art. 7.

Raccolta separata di pile
e accumulatori industriali e per veicoli

1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i
produttori di pile e accumulatori industriali, o i terzi che agiscono
in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata
di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo
tutto il territorio nazionale. A tal fine, possono:
a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta
facente capo alle medesime;
b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva,
sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali.
2. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che
agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e di
accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali,
indipendentemente dalla composizione chimica e dall\'origine.
3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che
agiscono in loro nome assicurano la raccolta separata di pile ed
accumulatori per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il
territorio nazionale.
4. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che
agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, sostenendone i
relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori
industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio
nazionale, fermo restando che l\'attivita\' di raccolta puo\' essere
svolta anche da terzi indipendenti purche\' senza oneri aggiuntivi per
il produttore del rifiuto o per l\'utilizzatore finale e nel rispetto
della normativa vigente.
5. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli e\'
obbligato al loro conferimento ai soggetti di cui ai commi 1 e 3, a
meno che la raccolta venga effettuata in conformita\' alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
6. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato
non commerciale, l\'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di
raccolta allestiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3, dei rifiuti di
detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l\'obbligo di
acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono in ogni caso tenuti a
provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o
accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell\'ambito del
servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.


Nota all\'art. 7
- Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
vedi note all\'art. 1.


                               Art. 8.

Obiettivi di raccolta

1. Ai fini del presente decreto, la percentuale di raccolta delle
pile e degli accumulatori viene calcolata per la prima volta in
relazione alla raccolta effettuata nel corso dell\'anno 2011. Fatta
salva l\'applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile
e accumulatori incorporati in apparecchi.
2. Al fine di realizzare un sistema organico di gestione delle pile
ed accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento
insieme al rifiuto urbano misto, entro la data del 26 settembre 2012
dovra\' essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di
raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per
cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta
dovra\' raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45 per cento del
quantitativo immesso sul mercato.
3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono
calcolati annualmente dall\'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, di seguito: «ISPRA», secondo il piano di cui
all\'allegato I, sulla base dei dati risultanti dal Registro di cui
all\'articolo 14 e dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento di
cui all\'articolo 16.


Nota all\'art. 8:
- Per il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
vedi note all\'art. 2.


                               Art. 9.

Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori

1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati
in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente
rimovibili. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi in cui sono
incorporati pile o accumulatori sono corredati di istruzioni che
indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l\'utilizzatore
finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora per
motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia
necessaria la continuita\' dell\'alimentazione e occorra un
collegamento permanente tra l\'apparecchio e la pila o l\'accumulatore.


                              Art. 10.

Trattamento e riciclaggio

1. Entro il 26 settembre 2009:
a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono,
su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche
disponibili, in termini di tutela della salute e dell\'ambiente,
sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e
accumulatori;
b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a
norma degli articoli 6 e 7 o del decreto 25 luglio 2005, n. 151, sono
sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi
alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la
salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.
2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti minimi di
cui all\'allegato II, parte A.
3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma del decreto n.
151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse e
gestiti secondo quanto disposto all\'articolo 13, comma 3.
4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio
e le disposizioni associate di cui all\'allegato II, parte B, entro il
26 settembre 2011.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 2 e 4, le province territorialmente competenti effettuano
apposite ispezioni presso gli impianti di trattamento e di
riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicano al
Comitato di cui all\'articolo 19 gli esiti di tali ispezioni.
6. L\'operazione di trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori
di cui al presente articolo puo\' essere effettuata al di fuori del
territorio nazionale o comunitario, a condizione che la spedizione
dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
e successive modificazioni.
7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla Comunita\' a
norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE)
n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, come modificato
dal regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio
2008, sono presi in considerazione ai fini dell\'adempimento degli
obblighi e del conseguimento delle efficienze stabiliti nell\'allegato
II , solo se l\'esportatore puo\' dimostrare che l\'operazione di
riciclaggio e\' stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle
stabilite dal presente decreto.
8. A decorrere dall\'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei
rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di
coordinamento di cui all\'articolo 16 entro il 31 marzo, con
riferimento all\'anno solare precedente, le informazioni relative ai
quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di
pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite,
con riferimento alle tre categorie di pile ed accumulatori di cui
all\'allegato III, punto 3, lettera b).


Nota all\'art. 10:
- Per il decreto legislativo n. 151 del 2005, vedi note
all\'art. 2.
- Il regolamento (CEE) 1013/2006 e\' pubblicato nella
G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190.


                              Art. 11.

Nuove tecnologie di riciclaggio

1. Il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministeri dell\'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico, definisce, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio previsti per tali finalita\', misure volte a
promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di
riciclaggio e di trattamento.
2. Il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare promuove la diffusione negli impianti di trattamento di sistemi
certificati di gestione ambientale, a norma del regolamento (CE) n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
sull\'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS/ISO 14000).


Nota all\'art. 11:
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 e\' pubblicato nella
G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114.


                              Art. 12.

Smaltimento

1. E\' vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento
dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per
veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a
trattamento o riciclaggio a norma dell\'articolo 10, comma 1.


                              Art. 13.

Finanziamento

1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e
di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli
articoli 6 e 7 e 10 e\' a carico dei produttori o dei terzi che
agiscono in loro nome.
2. Con decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di cui al
presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione e di
ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta,
trattamento e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle
pile e degli accumulatori raccolti, dell\'ubicazione sul territorio
dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata
effettuata, nonche\' tenuto conto dei ricavi derivanti dalla vendita
dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio.
3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell\'ambito dei
sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 2003 sono
rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e
dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali
rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in
loro nome ai sensi del comma 1.
4. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e
delle attivita\' del Centro di coordinamento di cui all\'articolo 16.
5. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non
sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della
vendita di nuove pile e accumulatori portatili.
6. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori
industriali e per veicoli possono concludere accordi che stabiliscano
il ricorso a modalita\' di finanziamento diverse da quelle di cui al
comma 1.
7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e
accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul
mercato.
8. L\'obbligo di cui al comma 1 non puo\' implicare un doppio
addebito per i produttori, nel caso di pile o accumulatori raccolti
conformemente alle disposizioni di cui ai decreti n. 209 del 2003 e
n. 151 del 2005.


Nota all\'art. 13:
- Per il decreto n. 151 del 2005, vedi note all\'art. 2.
- Per il decreto n. 209 del 2003, vedi note all\'art. 1.


                              Art. 14.

Registro nazionale

1. E\' istituito, presso il Ministero dell\'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti
al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori ai sensi dell\'articolo 13. All\'interno di tale registro
e\' prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per
il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori,
sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.
2. Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di
cui al comma 1 puo\' immettere sul mercato tali prodotti solo a
seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la
Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere
effettuata, conformemente a quanto previsto dall\'allegato III, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere
di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul
mercato nazionale nell\'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale
dato e\' comunicato per la prima volta all\'atto dell\'iscrizione con
riferimento all\'anno solare precedente.
3. Una volta effettuata l\'iscrizione, a ciascun produttore viene
rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico
delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il
numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i
documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
4. L\'iscrizione al Registro e\' assoggettata al pagamento di un
corrispettivo annuale da determinarsi, secondo il criterio della
copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui
all\'articolo 27, comma 5.
5. Ai fini delle predisposizione e dell\'aggiornamento del Registro
di cui al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura comunicano annualmente all\'ISPRA, secondo modalita\' di
interconnessione telematica da definirsi mediante accordo tra le
parti, l\'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e
accumulatori e dei sistemi collettivi operativi, nonche\' tutte le
altre informazioni di cui al comma 2.


                              Art. 15.

Gestione del Registro e dei dati su raccolta
e riciclaggio

1. Il Registro di cui all\'articolo 14 e\' detenuto dal Ministero
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L\'ISPRA
effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il
corretto assolvimento dei compiti di cui all\'articolo 14, comma 2.
2. L\'ISPRA svolge inoltre i seguenti compiti:
a) predispone e aggiorna il Registro di cui all\'articolo 14 sulla
base delle comunicazioni di produttori di cui all\'articolo 14, comma
2;
b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi
ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a
comunicare al Registro ai sensi dell\'articolo 14, comma 2;
c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta,
relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto
dagli articoli 8 e 10, nonche\' dalle province, ai sensi dell\'articolo
10, comma 5;
d) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e ne
trasmette le risultanze al Ministero dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai fini della trasmissione alla Commissione
europea delle relazioni di cui all\'articolo 24.


                              Art. 16.

Centro di coordinamento

1. E\' istituito il Centro di coordinamento, in forma di consorzio
avente personalita\' giuridica di diritto privato, cui partecipano i
produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma
collettiva.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Centro di coordinamento si dota di apposito
statuto.


                              Art. 17.

Compiti del Centro di coordinamento

1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le
attivita\' di competenza dei sistemi collettivi ed individuali a
garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative al fine di
incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti
di pile e accumulatori.
2. In particolare il Centro di coordinamento provvede:
a) ad organizzare ed effettuare in maniera uniforme sull\'intero
territorio nazionale le campagne di informazione di cui all\'articolo
22;
b) ad organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di
raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo
omogeneo l\'intero territorio nazionale;
c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati
relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e
accumulatori, nonche\' la loro trasmissione all\'ISPRA entro il 28
febbraio dell\'anno successivo a quello di rilevamento;
d) a garantire il necessario raccordo tra l\'amministrazione
pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori
economici;
e) a svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell\'articolo 13,
d\'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all\'articolo
19.


                              Art. 18.

Organizzazione del Centro di coordinamento

1. Sono organi del Centro di coordinamento:
a) l\'assemblea, composta dai rappresentanti di tutti i produttori,
in forma singola o associata;
b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il
Presidente;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori contabili.
2. Il Presidente e il Comitato esecutivo sono nominati
dall\'assemblea e durano in carica dodici mesi dalla nomina.
3. I componenti del Collegio dei revisori sono nominati tra gli
iscritti all\'albo dei revisori contabili. Il mandato triennale e\'
rinnovabile.
4. Il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare approva con apposito decreto lo statuto del Centro di
coordinamento, deliberato dall\'assemblea, e vigila sul rispetto degli
obblighi posti a carico dello stesso.


                              Art. 19.

Comitato di vigilanza e controllo

1. Il Comitato di vigilanza e controllo gia\' istituito ai sensi
dell\'articolo 15 del decreto n. 151 del 2005, assume anche le
funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle
pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti di cui al presente
decreto.
2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono
posti in ugual misura a carico dei produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e delle pile ed accumulatori. I produttori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche ripartiscono gli oneri
di cui al presente comma in base alle quote di mercato come
individuate dall\'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto n. 151
del 2005. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono gli oneri
di cui al presente comma secondo i criteri stabiliti dal Comitato di
vigilanza di cui al presente articolo.
3. Il Comitato di cui al comma 1 e\' composto da otto membri, di cui
tre designati dal Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, uno dei quali con funzioni di presidente, uno
dal Ministro dello sviluppo economico, con funzione di
vicepresidente, uno dal Ministro dell\'economia e delle finanze, uno
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno
dal Ministro per la pubblica amministrazione e l\'innovazione e uno
dalla Conferenza unificata, nominati con decreto del Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino
all\'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo
svolgimento delle attivita\' istituzionali e\' garantito dai componenti
in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il sistema contabile, l\'attivita\' e il funzionamento del
Comitato sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal
Comitato stesso. La Segreteria del Comitato e\' assicurata dall\'ISPRA.
Per l\'esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute
del Comitato esperti particolarmente qualificati nelle materie da
trattare.
5. Il Comitato di vigilanza e controllo assicura la direzione
unitaria e il coordinamento delle attivita\' di gestione dei rifiuti
pile e accumulatori e relaziona annualmente al Ministero
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre:
a) l\'elaborazione e l\'aggiornamento permanente delle regole
necessarie per l\'allestimento e la cooperazione tra i centri di
raccolta/punti di raccolta di pile e accumulatori e/o enti locali;
b) assicurare il monitoraggio sull\'attuazione del presente decreto
legislativo;
c) garantire l\'esame e la valutazione delle problematiche
sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, in
particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello
comunitario, si esprime circa l\'applicabilita\' o meno del presente
decreto.
d) favorire l\'adozione di iniziative finalizzate a garantire
l\'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi
provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di
modifica della normativa ai Ministeri competenti;
e) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano,
ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le
comunicazioni di cui all\'articolo 15, comma 2, lettera b),
avvalendosi dell\'ISPRA e della Guardia di finanza.


Nota all\'art. 19:
- L\'art. 15, comma 1, lettera c) del citato decreto
legislativo n. 151, cosi\' recita:
«Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e
comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE). - 1. Con
decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e\' istituito,
presso il Ministero dell\'ambiente e della tutela del
territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla
gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:
a)-b) (omissis);
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera
b), le rispettive quote di mercato dei produttori; ».


                              Art. 20.

Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento
delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi

1. Il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi istituito
dall\'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e
successive modificazioni, e\' considerato uno dei sistemi di raccolta
e di trattamento di cui agli articoli 6, 7 e 10, e continua a
svolgere la propria attivita\' conformandosi alle disposizioni del
presente decreto.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento
delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi adegua il
proprio statuto alle disposizioni del presente decreto, in modo da
assicurare anche quanto stabilito dal primo comma dell\'articolo 21.


Nota all\'art. 20:
- L\'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre
1988, n. 213 e convertito in legge, con modificazioni, con
legge 9 novembre 1988, n. 475 (Gazzetta Ufficiale 10
novembre 1988, n. 264), abrogato dal presente decreto
recava: «Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste.».


                              Art. 21.

Partecipazione

1. I sistemi di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio di cui
agli articolo 6, 7 e 10 evitano ostacoli agli scambi o distorsioni
della concorrenza e agli stessi possono partecipare tutti gli
operatori economici e le pubbliche amministrazioni competenti.
2. I sistemi di cui al comma 1 si applicano anche a pile e
accumulatori importati da paesi non appartenenti all\'Unione europea,
a condizioni non discriminatorie.
3. Il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare costituisce un tavolo di consultazione permanente al quale
partecipano il Ministero dello sviluppo economico, l\'ISPRA, nonche\'
tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali delle
categorie dell\'industria, dei quali almeno due in rappresentanza del
settore del recupero, due rappresentanti designati dalle
organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, uno dalle
organizzazioni nazionali delle categorie dell\'artigianato, uno dalle
organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, uno
dall\'ANCI, uno da Confservizi, uno dalle associazioni ambientaliste e
uno dalle associazioni dei consumatori.
4. Il tavolo di consultazione di cui al comma 3 si riunisce almeno
due volte all\'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza
dei componenti. Il tavolo monitora l\'operativita\', la funzionalita\'
logistica e l\'economicita\', nonche\' l\'attivita\' di informazione, del
sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, formulando le
proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.


                              Art. 22.

Informazioni per gli utilizzatori finali

1. I produttori di pile e di accumulatori o i terzi che agiscono in
loro nome provvedono ad effettuare, mediante il Centro di
coordinamento, campagne di informazione per informare gli
utilizzatori finali circa:
a) i potenziali effetti sull\'ambiente e sulla salute umana delle
sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;
b) l\'obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come
rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta
separata;
c) i sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro
disposizione;
d) le modalita\' di trattamento e il riciclaggio di tutti rifiuti
di pile e accumulatori;
e) il ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti
di pile e accumulatori;
f) il significato del simbolo raffigurante il bidone della
spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all\'allegato IV,
e dei simboli chimici relativi al mercurio (Hg), cadmio (Cd) e piombo
(Pb).
2. I distributori di pile o degli accumulatori portatili espongono
in evidenza, in prossimita\' dei banchi di vendita, con caratteri ben
leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilita\' di
lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o
accumulatori portatili. L\'avviso informa altresi\' circa i pericoli e
i danni all\'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento
delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi
contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei
simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli
accumulatori.


                              Art. 23.

Etichettatura

1. Entro il 26 settembre 2009 le pile e gli accumulatori sono
immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile,
leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell\'allegato IV.
2. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della superficie del
lato maggiore della pila, dell\'accumulatore o del pacco batterie, con
una dimensione massima di 5Ã-5 cm. Per gli elementi cilindrici, il
simbolo occupa almeno l\'1,5 per cento della superficie della pila o
dell\'accumulatore, con una dimensione massima di 5Ã-5 cm. Se le
dimensioni della pila, dell\'accumulatore o del pacco batterie sono
tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a
0,5Ã-0,5 cm, non e\' richiesta la marcatura bensi\' la stampa di un
simbolo di almeno 1Ã-1 cm sull\'imballaggio.
3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli
accumulatori e le pile a bottone contenenti piu\' di 0,0005 per cento
di mercurio (simbolo chimico Hg), piu\' di 0,002 per cento di cadmio
(simbolo chimico Cd) o piu\' di 0,004 per cento di piombo (simbolo
chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo
metallo. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti e\' apposto
sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una superficie pari ad
almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.
4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo
rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal
responsabile dell\'immissione sul mercato nazionale.
5. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli
accumulatori portatili e per veicoli riportano l\'indicazione della
loro capacita\' in modo visibile, leggibile ed indelebile. La
capacita\' si misura secondo le modalita\' stabilite con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in
conformita\' alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti
dalla Commissione europea.


                              Art. 24.

Relazioni alla Commissione europea

1. Il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare trasmette alla Commissione europea, per la prima volta entro il
26 giugno 2013 per il periodo fino al 26 settembre 2012 e
successivamente ogni tre anni, entro il 30 giugno, una relazione
sull\'attuazione del presente decreto, sulla base del questionario
adottato in sede comunitaria.
2. Il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare trasmette ogni anno alla Commissione europea, entro il 30 giugno
dell\'anno successivo a quello di rilevamento, le informazioni sui
livelli di riciclaggio raggiunti e sui livelli di efficienza dei
processi di riciclaggio fornite ai sensi dell\'articolo 15, comma 2,
lettere c) e d). Tali informazioni sono trasmesse per la prima volta
entro il 30 giugno 2012.
3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002,
relativo alle statistiche sui rifiuti, il Ministero dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione
europea un rapporto annuale contenente le informazioni di cui
all\'articolo 8, comma 3, e le modalita\' di ottenimento dei dati
necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e
accumulatori portatili, entro il 30 giugno dell\'anno successivo a
quello di rilevamento. Tale rapporto e\' trasmesso per la prima volta
entro il 30 giugno 2013.


Nota all\'art. 24:
- Il regolamento (CE) 2150/2002 e\' pubblicato nella
G.U.C.E. 9 dicembre 2002, n. L 332.


                              Art. 25.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, dopo il
26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili
e per veicoli privi del simbolo e della indicazione di cui
all\'articolo 23, e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 50 ad euro 1000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul
mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica
nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi
ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza
avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai
sensi dell\'articolo 14, comma 2, immette sul mercato pile o
accumulatori, e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000 ad euro 100.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro
il termine di cui all\'articolo 14, comma 2, non comunica al registro
nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di
gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al
medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto,
e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad
euro 20.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eccezioni
di cui all\'articolo 3, commi 2 e 3, chiunque, dopo l\'entrata in
vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori
contenenti le sostanze di cui all\'articolo 3, comma 1, e\' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2000 per
ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che
indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un
accumulatore, e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o
ritirato a titolo oneroso.
6. Il distributore che non fornisce le informazioni di cui
all\'articolo 24, comma 2, e\' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o
accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all\'articolo 9,
comma 1, e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.000 ad euro 5.000.
8. Per l\'accertamento e l\'irrogazione delle sanzioni previste dal
presente decreto si applicano le disposizioni di cui all\'articolo 262
del decreto n. 152 del 2006.


Nota all\'art. 25:
- L\'articolo 262 del citato decreto legislativo n. 152,
cosi\' recita:
«Art. 262 (Competenza e giurisdizione). - 1. Fatte salve
le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
in materia di accertamento degli illeciti amministrativi,
all\'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dalla parte quarta del presente decreto provvede
la provincia nel cui territorio e\' stata commessa la
violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall\'art.
261, comma 3, in relazione al divieto di cui all\'art. 226,
comma 1, per le quali e\' competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle
sanzioni amministrative di cui al comma 1 e\' esperibile il
giudizio di opposizione di cui all\'art. 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto
l\'autorita\' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la
trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai
fini dell\'applicazione delle sanzioni amministrative.».


                              Art. 26.

Modifiche degli allegati

1. Con decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare il
contenuto ed il numero degli allegati del presente decreto, in
conformita\' alle modifiche o integrazioni intervenute in sede
comunitaria.


                              Art. 27.

Disposizioni finanziarie

1. Dall\'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne\' minori entrate per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici competenti provvedono all\'attuazione del
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui all\'articolo 10,
comma 5, sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali
controlli, mediante tariffe e modalita\' di versamento stabilite,
sulla base del costo effettivo del servizio, con disposizioni
regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. Gli oneri relativi all\'istituzione ed al funzionamento del
Registro di cui agli articoli 14 e 15, all\'espletamento delle
attivita\' del Comitato di vigilanza e controllo di cui all\'articolo
19, ivi incluse le attivita\' ispettive, previste dal comma 6, lettera
e), del medesimo articolo, e delle attivita\' dell\'ISPRA di cui di
agli articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori di pile
e accumulatori.
5. Con decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell\'economia e
delle finanze e dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4,
nonche\' le relative modalita\' di versamento. Fino all\'adozione del
predetto decreto, alla copertura degli oneri di funzionamento del
Comitato di cui all\'articolo 16 si provvede in conformita\' al decreto
del Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
adottato ai sensi dell\'articolo 19, comma 4, del decreto n. 151 del
2005.


Nota all\'art. 27:
- Il comma 4, dell\'art. 19, del citato
decreto legislativo n. 151, cosi\' recita:
«4. Con decreto del Ministro dell\'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell\'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli
oneri di cui al comma 3, nonche\' le relative modalita\' di
versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti
locali interessati, sono determinate le tariffe per la
copertura degli oneri di cui al comma 2, nonche\' le
relative modalita\' di versamento.».


                              Art. 28.

Obiettivi minimi di raccolta

1. Con decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico,
da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono determinati gli obiettivi minimi necessari
ad assicurare l\'adeguatezza e l\'uniformita\' dei sistemi di raccolta
sull\'intero territorio nazionale.


                              Art. 29.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogati:
a) il decreto del Ministro della sanita\' in data 20 marzo 1997,
recante «Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991,
n. 91/157/CEE, relativa a pile e accumulatori contenenti sostanze
pericolose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 170 del 23 luglio 1997;
b) il decreto del Ministro delle attivita\' produttive 3 luglio
2003, n. 194, recante «Regolamento concernente l\'attuazione della
direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio
relative alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze
pericolose»;
c) l\'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151;
d) l\'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, relativo alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste;
e) il decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio in data 18 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005, relativo alla determinazione
del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto
dall\'articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n.
475;
f) l\'articolo 235 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni;
g) il decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio in data 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004,
recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);
h) il decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 23 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2007, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi\' 20 novembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Prestigiacomo, Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell\'economia e delle finanze
Maroni, Ministro dell\'interno
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano


Nota all\'art. 29:
- L\'art. 15, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, come modificato dal presente decreto, recita:
«Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e
comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE). - 1. Con
decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e\' istituito,
presso il Ministero dell\'ambiente e della tutela del
territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla
gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:
a) predisporre ed aggiornare il registro di cui
all\'art. 14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle
camere di commercio previste allo stesso art. 14, comma 3;
b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico,
i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle
garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a
comunicare al registro ai sensi dell\'art. 13, commi 6 e 7;
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera
b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
d) programmare e disporre, sulla base di apposito
piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non
effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su
campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera
b);
e) vigilare affinche\' le apparecchiature immesse sul
mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l\'identificativo del
produttore ed il marchio di cui all\'art. 13, comma 4, e
affinche\' i produttori che forniscono apparecchiature
elettriche ed elettroniche mediante tecniche di
comunicazione a distanza informino il registro sulla
conformita\' alle disposizioni di cui all\'art. 10, comma 3;
f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero
di cui all\'art. 9, comma 2, e predisporre le relazioni
previste all\'art. 17.
2. Per le finalita\' di cui al comma 1 il Comitato si
avvale dell\'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui
al comma 1, lettera d), il Comitato puo\' avvalersi anche
della collaborazione della Guardia di finanza.
3. (Abrogato).
4. Con il decreto previsto all\'art. 13, comma 8, e\',
altresi\', istituito, presso il Ministero dell\'ambiente e
della tutela del territorio, il Comitato d\'indirizzo sulla
gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il
regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il
Comitato previsto al comma 1 nell\'espletamento dei compiti
ad esso attribuiti.».


                     

Allegati