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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 3 Giugno 2004 , n. 167
Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante: «Norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti».

Gazzetta Ufficiale N. 159 del 9 Luglio 2004

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
I MINISTRI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, 28 aprile 1998, n. 406, recante norme di
attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la
disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti;
Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera a), del
medesimo decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le
imprese di trasporto dei rifiuti debbono corredare la domanda
d'iscrizione all'Albo con attestazione a mezzo perizia giurata,
redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista
iscritto all'ordine professionale, dell'idoneita' dei mezzi di
trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la sentenza n. 3097/01, con la quale il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione II-bis, ha accolto il
ricorso proposto dal Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi,
annullando il citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, limitatamente
alla parte in cui non menziona i biologi tra i professionisti
abilitati a rilasciare l'attestazione di cui all'articolo 12, comma
3, lettera a), del decreto medesimo;
Ritenuto, pertanto, necessario, in adempimento di tale sentenza,
modificare l'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto 28 aprile
1998, n. 406, al fine di ricomprendere anche i biologi tra i
professionisti abilitati a rilasciare l'attestazione di cui sopra;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 23 febbraio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di cui alla nota UL/2004/2140 del 22 marzo 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. All'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 aprile
1998, n. 406, dopo la parola «igienista» e prima delle parole
«iscritto all'ordine professionale» sono inserite le seguenti parole:
«o da un biologo».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

Roma, 3 giugno 2004

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli


Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi


Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 6, foglio n. 165


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto 28 aprile 1998, n. 406, recante:
«Regolamento recante norme di attuazione di direttive
dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina
dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998. L'art. 12, comma 3,
lettera a), e' il seguente:
«3. Le imprese che intendono effettuare attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda
di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore,
documentazione:
a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta
da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista
iscritto all'ordine professionale, dell'idoneita' dei mezzi
di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da
trasportare;».
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto 28 aprile
1998, n. 406, come modificato dal decreto qui pubblicato e'
il seguente:
«Art. 12 (Procedimento di iscrizione all'Albo). - 1. La
domanda di iscrizione all'Albo e' presentata alla sezione
regionale o provinciale nel cui territorio e' stabilita la
sede legale dell'impresa. Per le imprese con sede legale
all'estero la domanda di iscrizione all'Albo e' presentata
alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio e'
istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.
2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) il nominativo del responsabile tecnico;
b) dichiarazione di accettazione dell'incarico, con
firma autenticata, del responsabile tecnico;
c) documentazione relativa al rispetto dei requisiti
e delle condizioni di cui all'art. 10, comma 2, fatti salvi
gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonche'
documentazione comprovante l'idoneita' tecnica e
documentazione atta a dimostrare la capacita' finanziaria
secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi
dell'art. 11, comma 4;
d) attestazione comprovante il pagamento del diritto
di segreteria;
e) un foglio notizie per ognuna delle categorie per
cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale
o provinciale competente, nel quale il rappresentante
legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attivita', i
mezzi, il personale impiegato, la quantita' annua di
rifiuti e ogni altra notizia utile.
3. Le imprese che intendono effettuare attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda
di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore,
documentazione:
a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta
da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o
da un biologo iscritto all'ordine professionale,
dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi
di rifiuti da trasportare;
b) copia autentica della carta di circolazione dei
mezzi di trasporto;
c) titolo autorizzativo al trasporto di cose di cui
alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' documentazione
relativa all'abilitazione ADR, ove prescritti;
d) documentazione attestante la disponibilita' dei
mezzi di trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n.
298, e successive modificazioni ed integrazioni e del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda
di iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude
l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto
della stessa, dandone comunicazione all'impresa
richiedente.
5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere interrotto,
per non piu' di una volta, se risulti necessario acquisire
ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a
corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a
decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione
regionale o provinciale gli elementi e la documentazione
richiesta. Qualora le imprese non provvedano entro il
termine stabilito dalla sezione regionale o provinciale la
domanda di iscrizione e' respinta.
6. Ove la domanda sia accolta l'interessato, entro il
termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 4, e' tenuto a
presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia
finanziaria a favore dello Stato di cui all'art. 14. La
sezione delibera sulla garanzia entro quarantacinque giorni
dalla presentazione della stessa.
7. Entro il termine di dieci giorni dall'accettazione
della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera
sulla garanzia finanziaria non sia adottata ai sensi del
comma 6, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine di sessanta giorni dalla presentazione della
stessa, la sezione regionale o provinciale formalizza il
provvedimento di iscrizione e ne da' comunicazione
all'interessato, al Comitato nazionale ed alla provincia
territorialmente competente.
8. L'iscrizione e', in ogni caso, subordinata
all'acquisizione della certificazione di cui all'art. 10,
comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni ed integrazioni, e al pagamento del diritto
di iscrizione.
9. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407, non si applica alle domande d'iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo».