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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2004
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3345).

Gazzetta Ufficiale N. 80 del 5 Aprile 2004

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al
31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della
regione Campania;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996,
n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del
20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio
1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n.
3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23
novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del
2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3341
del 27 febbraio 2004 e n. 3343 del 12 marzo 2004;
Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in
essere tutte le ulteriori idonee misure per il superamento della
situazione in atto in tutto il territorio regionale;
Considerati altresi' gli esiti della riunione tenutasi con i
rappresentanti delle regioni presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri in data 29 marzo 2004;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3341 del 2004, per il perseguimento degli
obiettivi di superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti della regione Campania, si avvale dei Prefetti delle
province della regione stessa in qualita' di soggetti attuatori,
subentrando nei poteri commissariali precedentemente loro assegnati
dalle ordinanze di protezione civile di cui in premessa; i predetti
Prefetti continuano ad avvalersi delle strutture commissariali da
loro rispettivamente costituite operando sulla base di specifiche
indicazioni fornite dal Commissario delegato.
2. Il Commissario delegato, provvede, altresi', al limitato fine di
assicurare la tempestiva e completa attuazione delle proprie
determinazioni, ad esercitare in materia di emergenza sanitaria ed
igiene pubblica i poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma
5, e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, all'uopo
subentrando ai sindaci nella titolarita' e nell'esercizio di tali
potesta' per la durata dello stato di emergenza.

Art. 2.
1. Ferme restando le obbligazioni dei soggetti concessionari, il
Commissario delegato e' autorizzato:
a) ad assicurare, in via provvisoria ed eccezionale, il sollecito
smaltimento dei rifiuti non ricevuti dagli impianti di produzione di
combustibile derivato dai rifiuti, avviandoli verso impianti ubicati
presso altre regioni, previa intesa con i presidenti delle regioni
medesime, che si determinano anche in deroga alle disposizioni
previste dai rispettivi statuti regionali, in attesa
dell'approvazione del piano di cui alla successiva lettera b);
b) a definire un piano straordinario di emergenza per lo
smaltimento dei rifiuti non ancora conferiti nell'ambito del
territorio della regione Campania, recante indicazioni sulla
quantita' e sulla natura dei rifiuti da smaltire in altre regioni, da
approvarsi da parte del Governo d'intesa con la Conferenza dei
presidenti delle regioni entro tre giorni dall'entrata in vigore
della presente ordinanza;
c) ad utilizzare, per quanto riguarda la frazione organica
stabilizzata, i sovvalli ed il combustibile derivato dai rifiuti, per
le predette finalita' di utilizzo e smaltimento, siti ed impianti
ubicati nel territorio regionale, anche adottando provvedimenti di
requisizione temporanea ed occupazioni d'urgenza, quantificando e
corrispondendo i conseguenti indennizzi omnicomprensivi sulla base di
stime da definirsi in ragione del valore indicato nell'ultima
dichiarazione o denuncia presentata ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili, asseverate da giuramento, effettuate da un collegio
di tecnici professionisti indicati, entro tre giorni dallarichiesta,
dai presidenti dei competenti consigli degli ordini, ovvero da
dipendenti pubblici aventi specifiche professionalita' nominati dal
commissario delegato;
d) ad assicurare il trasporto dei rifiuti di cui al presente
articolo avvalendosi di soggetti convenzionati o da convenzionare e,
qualora tali soggetti non vi provvedano nei tempi stabiliti, a porre
in essere gli interventi finalizzati a consentire il predetto
trasporto, ferme restando le iniziative di rivalsa nei confronti dei
soggetti inadempienti;
e) ad emettere provvedimenti finalizzati a consentire il
differimento, con decorrenza dalla data di relativa adozione, dei
termini di deposito del combustibile derivato dai rifiuti nei siti di
stoccaggio, nei limiti necessari per far fronte al particolare
contesto emergenziale in atto;
f) a prorogare, se necessario, ed in via temporanea, l'esercizio
delle discariche attive, eventualmente autorizzando l'apertura di
quelle non piu' in esercizio, utilizzando ed ampliando le volumetrie
residue, nei limiti necessari per far fronte al particolare contesto
emergenziale in atto;
g) ad assumere le piu' utili iniziative dirette
all'individuazione, su base provinciale, ed alla conseguente
utilizzazione, di siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti;
h) ad assicurare, nella individuazione dei siti, la piu' ampia
comunicazione delle iniziative intraprese, acquisendo l'avviso di
apposita Consulta costituita dal presidente della provincia e dai
sindaci dei territori interessati;
i) ad adottare uno specifico programma finalizzato ad incentivare
la raccolta differenziata per dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 39 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive
modifiche.
2. I Prefetti territorialmente competenti provvedono, per quanto di
specifica competenza in ordine alla necessaria collaborazione delle
Forze dell'ordine, ad assicurare la puntuale attuazione delle
determinazioni commissariali.
3. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza e
di quelle citate in premessa, il Commissario delegato opera nel
rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle
iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente
adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della
presente ordinanza, esperendo, nella ricorrenza dei presupposti, le
eventuali necessarie iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti
concessionari inadempienti.

Art. 3.
1. Il Commissario delegato, ai fini del piu' proficuo e tempestivo
espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza,
istituisce una Commissione tecnico-scientifica composta da sette
esperti, di cui due designati dal Dipartimento della protezione
civile, uno dei quali con funzioni di presidente, uno dalla regione
Campania, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal rettore
dell'Universita' di Napoli «Federico II» ed uno dal Commissario
delegato. In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente
della Commissione sono svolte dal secondo componente designato dal
Dipartimento della protezione civile.
2. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai componenti
della Commissione sono determinati nel provvedimento di nomina e sono
posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato anche avvalendosi dei consulenti
operanti presso la struttura commissariale e' autorizzato ad assumere
ogni utile iniziativa finalizzata all'accertamento del corretto
adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei contraenti. Il
Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi di tre
unita' di personale in quiescenza delle Forze di polizia a cui e'
riconosciuto un compenso mensile commisurato a 100 ore di lavoro
straordinario, nonche' ad avvalersi di personale della pubblica
amministrazione, individuato dal medesimo Commissario delegato, per
l'espletamento di attivita' di lavoro straordinario da espletarsi
presso la struttura commissariale, nel limite massimo di 100 ore
mensili.
4. Con propria determinazione il Commissario delegato istituisce un
Nucleo operativo di supporto composto da dodici unita' di personale
appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, alla
Polizia di Stato, designati dalle rispettive istituzioni di
appartenenza, e resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta
formulata dal commissario delegato. I compensi ed i rimborsi spese da
corrispondere ai predetti componenti sono determinati con
provvedimento del Commissario delegato e posti a carico dei fondi
assegnati al Commissario delegato.
5. Al fine di assicurare nel tempo un compiuto monitoraggio delle
emissioni delle strutture destinate allo stoccaggio e smaltimento dei
rifiuti, e per garantire adeguati livelli di salubrita' dell'ambiente
per la tutela delle collettivita' locali, il Commissario delegato si
avvale del Centro europeo per l'ambiente e la salute della
Organizzazione mondiale della sanita', stipulando all'uopo apposite
convenzioni anche per definire gli aspetti finanziari.
6. Il Commissario delegato e' coadiuvato da personale tecnico ed
amministrativo del Dipartimento della protezione civile individuato
con determinazione del Capo del dipartimento medesimo.

Art. 4.
1. Al Commissario delegato per le finalita' di cui alla presente
ordinanza e' assegnato l'importo di 15 milioni di euro a carico del
Fondo della protezione civile che sara' corrispondentemente integrato
dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' l'importo di
500.000,00 euro per il funzionamento della struttura commissariale, a
carico del medesimo Fondo.
2. La regione Campania e' autorizzata a trasferire al Commissario
delegato risorse finanziarie a carico del bilancio regionale, in
deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000,
n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
3. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati
a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie
finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
4. Le risorse di cui al presente articolo nonche' le ulteriori che
si rendessero disponibili, sono trasferite sull'apposita contabilita'
speciale intestata al dott. Corrado Catenacci - Commissario delegato
per l'emergenza rifiuti.
5. Per la durata dell'emergenza le risorse finanziarie poste nella
disponibilita' del Commissario delegato sono vincolate al
perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza e non
sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo quanto
disposto dalla legge del 22 luglio 1994, n. 460, e successive
modificazioni.

Art. 5.
1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il Commissario delegato
- dott. Corrado Catenacci e' autorizzato a derogare, oltre alle
disposizioni previste, rispettivamente, all'art. 2, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 febbraio 1994, ed a quelle indicate all'art. 4 dell'ordinanza n.
2425 del 1996, all'art. 3 dell'ordinanza n. 2774 del 1998, all'art.
18 dell'ordinanza n. 2948 del 1999, all'art. 5 dell'ordinanza n. 3031
del 1999, all'art. 5 dell'ordinanza n. 3032 del 1999, all'art. 6
dell'ordinanza n. 3060 del 2000, all'art. 17 dell'ordinanza n. 3100
del 2000, nonche' all'art. 4 dell'ordinanza n. 3286 del 9 maggio
2003, anche alle seguenti ulteriori norme, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico:
legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 7 ed 11 e successive
modificazioni;
legge 30 novembre 1950, n. 996;
legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 21 e 22, e
successive modificazioni;
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, coordinato con le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, 402
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65,
articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 2, 13, 15,
17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49 e 54 e successive modifiche e
integrazioni,
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42,
43, 44, 45, 46;
decreto legislativo n. 36 del 2003, articoli 2, 5, 8, 9, 10;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo
27 dicembre 2002, n. 302, nei limiti strettamente necessari
all'attuazione degli interventi.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza sono
soppressi, l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, nonche' tutte le
disposizioni previste nelle ordinanze di protezione civile citate in
premessa in contrasto con le disposizioni previste dalla presente
ordinanza.

Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni
rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente
ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004
Il Presidente: Berlusconi