TAR Veneto Sez. II n.1140 del 13 dicembre 2017
Rifiuti.Manufatti già costruiti sulla base di autorizzazione annullata 

Nel caso di manufatti che sono stati già costruiti sulla base di autorizzazione annullata non può essere utilizzata la valenza edilizia (e in variante alla pianificazione urbanistica) dell'autorizzazione ex art. 208 del d. lgs. n° 152 del 2006. Tale valenza edilizia è eccezionale e pertanto non può essere applicata oltre i casi considerati dallo stesso art. 208 (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale), che sono solo i casi in cui le opere siano da eseguirsi dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Pubblicato il 13/12/2017

N. 01140/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00634/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 634 del 2012, proposto da:
Fallimento Impresa Costruzioni Generali Srl (Già Mestrinaro Spa), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Malvestio, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Zero Branco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Munari, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 464;
Regione Veneto, Provincia di Treviso, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza 28/2/2012 n. 001/12, prot. 2855, a firma del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Zero Branco.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Zero Branco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato è stato ordinato a Mestrinaro spa di demolire opere afferenti l'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali, autorizzato con delibere della giunta regionale del Veneto n° 882 del 7 Aprile 2009 e n° 100 del 26 Gennaio 2010, annullate con sentenza del Consiglio di Stato n° 6917 del 2011.

La motivazione dell'ordinanza di demolizione fa in particolare riferimento alla circostanza che le sopra richiamate delibere regionali costituivano il titolo, anche edilizio, per l'esecuzione delle opere in variante della pianificazione urbanistica comunale e che tali opere, essendo stato annullato il titolo, sono da qualificare come opere eseguite sulla base di titolo annullato e in difformità dalla pianificazione urbanistica.

Il collegio prescinde dall'esame delle eccezioni preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito.

Parte ricorrente lamenta che il comune abbia omesso di valutare la possibilità di emendare l'atto annullato e quindi di assumere un nuovo provvedimento sostitutivo e sanante. Fa riferimento al procedimento ancora pendente davanti alla regione Veneto ai fini del rilascio di nuova autorizzazione per l'esercizio dell'impianto.

Il collegio evidenzia che la pendenza di tale procedimento in regione non incide sulla legittimità dell'ordinanza demolitoria impugnata.

Infatti la pendenza di un nuovo procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. n° 152 del 2006, può valere ad autorizzare dal punto di vista edilizio dei manufatti che dovranno essere costruiti (per l'esercizio dell'impianto) in seguito al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso di specie trattasi invece di manufatti che sono stati già costruiti sulla base dell'autorizzazione annullata con la sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato.

Non può essere pertanto utilizzata la valenza edilizia (e in variante alla pianificazione urbanistica) dell'autorizzazione ex art. 208 del d. lgs. n° 152 del 2006.

Tale valenza edilizia è eccezionale e pertanto non può essere applicata oltre i casi considerati dallo stesso art. 208 (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale), che sono solo i casi in cui le opere siano da eseguirsi dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso di specie trova applicazione l'art. 38 del d.p.r. n° 380 del 2001 che disciplina gli interventi eseguiti in base a permesso annullato e richiede una motivata valutazione ai fini della restituzione in pristino.

Il comune di Zero Branco ha motivato al riguardo, con il provvedimento impugnato, quanto segue:

"- la sentenza del Consiglio di Stato ha annullato totalmente le deliberazioni della giunta regionale n° 882 del 2009 e n° 100 del 2010 e quindi le opere risultano prive di titolo abilitativo ed in contrasto con l'art. 10 delle n.t.a del p.r.g. vigente e la relativa scheda n° 1 delle "attività da confermare con previsioni puntuali;

- trattasi di vizio sostanziale e non procedimentale;

- non è possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n° 380 del 2001;

- le opere in questione possono essere rimosse senza il pregiudizio di quanto preesistente e legittimamente realizzato."

Il collegio evidenzia trattasi di motivazione idonea a sorreggere il provvedimento impugnato, con riferimento alla necessità della demolizione, così come richiede l'art. 38 del d.p.r. n° 380 del 2001.

Correttamente il comune di Zero Branco ha fatto riferimento anche alla sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato per evidenziare l'impossibilità di rimozione dei vizi delle procedure amministrative.

Il Consiglio di Stato ha motivato tra l'altro come segue:

"la rappresentazione documentale del sito, sotto il profilo urbanistico, contenuta nel progetto esaminando era parziale ed incompleta, risultando l’area impropriamente (o meglio genericamente) indicata come urbanisticamente destinata a “Attività produttive confermate”, laddove invece: a) l’area dove è ubicato l’edificio 2 e dove avrebbero dovuti essere ubicati gli edifici 4 e 5, la tettoia e la lavorazione degli inerti, oltre alle relative pertinenze, ricadeva in un perimetro disciplinato puntualmente dall’art. 10 delle N.T.A., comma 1, lett. d), con destinazione ad attività produttiva esistente ricadente in zona impropria da confermare, con previsioni puntuali; b) le previsioni puntuali consentivano per una sola volta il raddoppio della superficie coperta esistente per la realizzazione di un capannone a destinazione deposito e officina, previa stipula di una convenzione, o atto d’obbligo, con la quale la ditta si impegnasse a non modificare la destinazione almeno per i dieci anni successivi e comunque fino alla cessazione o al trasferimento dell’attività in atto; c) la Mestrinaro S.p.A. aveva utilizzato l’ampliamento consentito con la realizzazione del capannone esistente (descritto nel progetto come edificio 2), realizzato in forza della concessione edilizia n. 02/66 e successiva variante (rilasciata per capannone ad uso artigianale); d) la Mestrinaro S.p.A., per il rilascio della predetta concessione edilizia e per la successiva variante per la diversa sistemazione di una parte degli standards edilizi, aveva sottoscritto gli atti d’obbligo in data 20.6.2002 e 04.12.2003."

Dunque è stata accertata non solo la difformità urbanistica, ma anche la mancata segnalazione nel progetto della situazione di difformità urbanistica.

Risulta pertanto l'impossibilità di emendare i vizi della procedura, essendo fallace il progetto originale e non solo le valutazioni dell'amministrazione chiamata a valutare il progetto.

Inoltre l'acclarata difformità urbanistica rende evidente l'impossibilità di applicare l'art. 36 del d.p.r. n° 380 del 2001 sull'accertamento di conformità, che richiede la necessaria conformità urbanistica.

L'ordinanza demolitoria risulta pertanto immune dai vizi lamentati.

La condanna alle spese segue la soccombenza nella misura di euro 3.000.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 3.000/00 (Tremila/00) oltre eventuali accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Marco Morgantini        Alberto Pasi