TAR Campania (SA) Sez. I n. 1031 del 6 luglio 2018
Rifiuti.Iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per il trasporto e iniammisisbilità equipollenti

L’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per il trasporto di determinate categorie di rifiuti, attesta il possesso da parte dell’impresa interessata di precisi requisiti organizzativi e di capacità tecnica che sono stati accertati dall’organo tecnico a ciò preposto: tale attestazione non ammette equipollenti.



Pubblicato il 06/07/2018

N. 01031/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00679/2018 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 679 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Edilgen s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Dresda, con domicilio digitale come da PEC in atti;

contro

il Comune di Angri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC in atti;
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

previa sospensiva

a) del provvedimento prot. n. 11240/2018 del 23 marzo 2018 con cui il Comune di Angri ha disposto l'esclusione della Edilgen spa dalla “Procedura negoziata per la concessione del servizio di ripristino post incidente mediante la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse da incidente stradale – durata 2 anni”;

b) del provvedimento prot. n. 14746/2018 del 19 aprile 2018 con cui il Comune di Angri, a seguito dell'istanza di riesame presentata dalla ditta, ha confermato l'esclusione della Edilgen spa dalla procedura negoziata;

c) del verbale della commissione di gara del 15 marzo 2018;

d) della nota dell'Albo Gestori Ambientali – Sezione regionale della Campania datata 22 gennaio 2018 (prot. n. 2578 del 23.01.2018) depositata in giudizio in data 18.05.2018;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Angri e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso principale la società Edilgen impugna il provvedimento prot. n. 11240/2018 del 23 marzo 2018 con cui il Comune di Angri ha disposto la sua esclusione dalla “Procedura negoziata per la concessione del servizio di ripristino post incidente mediante la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse da incidente stradale – durata 2 anni”.

2. Con il ricorso per motivi aggiunti, essa ha impugnato gli atti di cui è venuta a conoscenza a seguito del deposito degli stessi fatto dalla amministrazione resistente, ed in particolare: il verbale della commissione di gara del 15 marzo 2018, la nota datata 22 gennaio 2018 dell’Albo Gestori Ambientali – Sezione regionale della Campania nonché la Determinazione del Comune di Angri n. 360/2018 del 23 aprile 2018 recante l’esclusione della ricorrente pubblicata ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

3. Il provvedimento di esclusione, impugnato con il ricorso principale, si fonda sul presupposto che la società Edilgen non fosse in possesso del requisito richiesto dall’art. 4 lett. c) del bando, e cioè, dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali nella categoria “trasporto rifiuti in conto proprio” di cui all’art. 212, comma 8 del d. lgs 152 del 2006 per le categorie 5, 8 e 9 relative all’oggetto di gara.

La Società Edilgen, peraltro, non risultava abilitata al trasporto dei seguenti codici CER: 15.02.02 -assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose - 16.03.03 - rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose-, 16.03.04 - rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03, 16.10.01 soluzioni acquose dì scarto, contenenti sostanze pericolose- tutti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto di gara, che include tra le altre cose l'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati.

La stazione appaltante aveva, infatti, verificato che l’impresa non era in possesso dello specifico requisito, avendo formulato precisa richiesta all’Albo nazionale gestori Ambientali della Regione Campania.

In particolare, la sezione regionale dell’Albo aveva rilevato che la società Edilgen risultava abilitata al trasporto nelle categorie 4 e 5 dei rifiuti, come se iscritta in categoria 2 bis, derivanti dallo svolgimento dell’attività trasporto in proprio di “Smontaggio e demolizioni di pareti, tettoie, pannelli, di amianto in genere (bonifica di siti civili e industriali)”.

2. A seguito di istanza di annullamento pervenuta dalla interessata, l’amministrazione precisava che le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis purché lo svolgimento di queste ultime attività non comporti variazioni della categoria della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.

Poiché la concorrente Edilgen risultava abilitata al trasporto dei rifiuti derivanti dallo svolgimento di una attività diversa da quella oggetto di gara, essa avrebbe dovuto dimostrare l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali ex art. 212 comma 8 del d. Lgs 3 Aprile 2006 n. 152, per le operazioni di trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2. Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento di esclusione sotto vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Le medesime censure sono riproposte anche avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti,

Secondo la prospettiva della ricorrente:

- l’oggetto sociale perseguito dalla società è molto ampio e non è circoscritto alle sole attività edili ma riguarda anche la bonifica ed il trasporto rifiuti in conto terzi;

- l’attività di trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio di quella per conto proprio ed è subordinata a condizioni e requisiti più rigorosi: il trasporto per conto terzi, può essere considerato senz'altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio;

- nella delibera di iscrizione della Edilgen s.p.a. sono indicati espressamente anche i rifiuti CER 150202* - Cer 150203 - Cer 160303* - Cer 160304 -Cer 161001 – Cer 161002, ossia proprio quelli derivanti dalle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente e bonifica mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria del manto stradale.

3. Così sintetizzate le censure proposte dalla ricorrente, ritiene il Collegio che esse non possano essere condivise.

Dalla certificazione rilasciata il 22 gennaio 2018 dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Sezione regionale della Campania, emerge che la società EDILGEN s.p.a. è abilitata al trasporto in proprio dei rifiuti derivanti dalla attività di "smontaggio e demolizioni di pareti, tettoie, pannelli, ecc. di amianto in genere (bonifica di siti civili e industriali)" per specifici codici ERR in categoria 4 e 5.

Tuttavia, oggetto della gara è altra tipologia di attività per la quale l’impresa non risulta dotata della necessaria certificazione.

Non può essere condivisa la deduzione difensiva secondo cui l’ampiezza dell’oggetto sociale consentirebbe di ritenere che l’impresa possa trasportare in proprio anche le altre tipologie di rifiuti derivanti dalle attività svolte, tra cui anche quella oggetto dell’appalto.

Va infatti ribadito, che l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per il trasporto di determinate categorie di rifiuti, attesta il possesso da parte dell’impresa interessata di precisi requisiti organizzativi e di capacità tecnica che sono stati accertati dall’organo tecnico a ciò preposto: tale attestazione non ammette equipollenti.

In specie, assume rilievo determinante la circostanza - attestata nella relazione della sezione regionale dell’Albo dei gestori ambientali e dagli atti ad essa allegati - che l’impresa ricorrente non sia abilitata al trasporto per specifici codici CER (16.03.03 -rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose-; 16.03.04 -rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03-; 16.10.01 -soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose) tutti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto della gara, che include anche l'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati, come emerge dall’art. 2 del capitolato d'oneri.

4. Dalla infondatezza del ricorso principale, discende anche la infondatezza del ricorso per motivi aggiunti.

Quest’ultimo risulta, infatti, proposto avverso atti di natura endoprocedimentale e mediante la formulazione delle medesime censure articolate avverso il ricorso principale già oggetto di scrutinio.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 679 del 2018, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’impresa ricorrente al pagamento nei confronti del Comune di Angri delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge e compensa le spese di giudizio nei confronti della amministrazione statale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Angela Fontana        Francesco Riccio