TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 1703, del 21 maggio 2015
Rifiuti.Illegittimità Ordinanza immediata messa in sicurezza e successiva bonifica del dismesso impianto di discarica

L, art. 240, primo comma lett. t), del d.lgs. n. 152/2006 definisce quali condizioni di emergenza cui corrispondono obblighi di messa in sicurezza: le concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; la presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; la contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; il pericolo di incendi ed esplosioni. Appare quindi evidente che l’ordine di intervento di messa in sicurezza d' emergenza deve essere adeguatamente motivato con riferimento all'urgenza, al pericolo per la salute e all'inadeguatezza delle misure preesistenti, alla c.d. significatività e quindi alla rilevanza concreta delle sostanze rinvenute al fine di imporre un intervento in termini così immediati. E’ inoltre fondata anche la censura con la quale si deduce l’incompetenza sindacale ad emettere un’ordinanza contingibile e urgente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01703/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00405/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 405 del 2009, proposto da: 
Sanofi Aventis Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Capria, Teodora Marocco, Angelo Vantaggiato e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, Via Zanardelli 7; 

contro

Comune di San Pancrazio Salentino, Provincia di Brindisi; 
Prefetto di Brindisi, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliato preso la sede di quest’ultima in Lecce, Via F.Rubichi 23; 

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale prot. n. 2 del 26 gennaio 2009 che ordina "Alla Sanofi Aventis s.p.a., già gruppo Lepetit s.p.a., di procedere senza indugio, a sua cura e spese, alla immediata messa in sicurezza ed alla successiva bonifica del dismesso impianto di discarica sito in questo territorio comunale in località Mattarella sulla strada provinciale San Pancrazio Salentino - Torre S. Susanna, catastalmente individuata nel foglio 26, particelle 9 e 43"; ove occorra dell'ordinanza sindacale n. 37 del 12 dicembre 2008 non conosciuta dalla ricorrente; nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Angelo Vantaggiato, anche in sostituzione di Antonella Capria , Teodora Marocco, Grazia Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. E’ impugnata l’epigrafata ordinanza con la quale viene ordinato alla ricorrente di procedere alla messa in sicurezza e bonifica del dismesso impianto di discarica.

A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:

-Violazione e falsa applicazione dell’art.50 del d.lgs. 267/2000 – violazione e falsa applicazione dell’art.244 del d.lgs. 152/2006 – eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità – incompetenza.

- Violazione e falsa applicazione dell’art.50 del d.lgs. 267/2000 sotto altro profilo – eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria. Illogicità e abnormità del procedimento – difetto dei presupposti.

-Violazione e falsa applicazione dell’art.242 del d.lgs. 152/2006 – eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

-Violazione e falsa applicazione dell’art.242 del d.lgs. 152/2006 sotto altro profilo – violazione e falsa applicazione dell’art.244 del d.lgs. 152/2006 sotto altro profilo – difetto di motivazione.

- Violazione e falsa applicazione dell’art.242 del d.lgs. 15272006 sotto altro profilo – eccesso di potere per totale carenza di istruttoria – ingiustizia manifesta.

L’Avvocatura Distrettuale dello stato si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n.290/2009 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.

Nella pubblica udienza del 5 febbraio 2015 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2.1. L’art.244 del d.lgs.152/2006 prevede che:

“1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.

Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250”.

Da tale disposizione emerge che l’obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico dicolui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa, mentre tale obbligo non può essere addossato ad un terzo, ove manchi ogni responsabilità.

L'Amministrazione non può, infatti, imporre a soggetti esenti dalla responsabilità dell’inquinamento, sia pur se proprietari o detentori dell'area ( e salve le operazioni volte alla prevenzione in base al combinato disposto degli artt. 242 e 245 del d.lgs. n. 152/2006), lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento del danno causato da colui che ha in precedenza utilizzato e gestito il sito (Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612; Tar Toscana, Sez. II, 1 aprile 2011, n. 565).

Come affermato dalla giurisprudenza, ai fini della responsabilità in questione, è necessario quindi che sussista il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione del destinatario del provvedimento e il superamento - o pericolo concreto ed attuale di superamento - dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al terzo per pretesa titolarità della custodia dell'immobile, meramente in ragione di tale qualità (Cass. Civ. SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4472).

Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato non sia giustificato, non risultando che l’A.C. abbia in alcun modo verificato la sussistenza del c.d. nesso causale tra l’inquinamento rilevato e la responsabilità della ricorrente.

Invero, il provvedimento impugnato, richiama la relazione finale redatta dall’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio nazionale delle ricerche, relativa alle indagini per la realizzazione dell’eco-diagnosi di una cava, di proprietà della provincia e interessata nel periodo 1980-1990 allo smaltimento di rifiuti derivanti dal ciclo produttivo dello stabilimento Lepetit – oggi Sanofi Aventis - che ha gestito un impianto di discarica per rifiuti speciali - . Poiché tale relazione ha riscontrato la presenza di numerosi contaminanti organici e, in particolare, cloroformio in concentrazione risultata superiore al limite di legge per la bonifica dei siti inquinati, l’A.C. ha ordinato alla ricorrente di procedere a sue spese alla messa in sicurezza e bonifica del dismesso impianto di discarica.

Sanofi, oltre a non essere l’attuale proprietario o detentore dell’area ( il sito è stato ceduto alla Provincia con contratto del 1999 ), afferma di non essere neppure inquinatore, provandolo mediante il richiamo alla stessa relazione del CNR del 15.12.2008 ( richiamata dal Sindaco del Comune di San Pancrazio Salentino a sostegno del provvedimento impugnato), nella quale si afferma che il cloroformio è stato trovato nella falda e non nel terreno, sicchè non può provenire dai rifiuti smaltiti nella cava,; a ciò aggiungasi che nell’ambito del procedimento penale avviato su possibili inquinamenti derivanti dalla cava, il perito d’ufficio nominato dalla Pretura di San Pietro Vernotico aveva accertato, con relazione del 20 aprile 1989, che “il fango stabilizzato prodotto da Lepetit è un rifiuto speciale non tossico e non nocivo…il fango stabilizzato immediatamente e giornalmente smaltito nella discarica di S.Pancrazio Salentino non provoca per la sua composizione nessun inquinamento o ipotesi di pericolo di inquinamento nel sottosuolo…” così escludendo che il fango smaltito da Lepetit inquinasse ( tali conclusioni sono state recepite nella sentenza emessa nel 1989 dal pretore di San Pietro Vernotico).

Risulta quindi evidente il difetto istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato.

2.2. L, art. 240, primo comma lett. t), del d.lgs. n. 152/2006 definisce quali condizioni di emergenza cui corrispondono obblighi di messa in sicurezza: le concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; la presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; la contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; il pericolo di incendi ed esplosioni.

Appare quindi evidente che l’ordine di intervento di messa in sicurezza d' emergenza deve essere adeguatamente motivato con riferimento all'urgenza, al pericolo per la salute e all'inadeguatezza delle misure preesistenti, alla c.d. significatività e quindi alla rilevanza concreta delle sostanze rinvenute al fine di imporre un intervento in termini così immediati.

Ebbene, nessuna di tali situazioni risulta riscontrata ed evidenziata dall’Amministrazione procedente come sussistente nel sito in questione.

2.3 Infine, è fondata anche la censura con la quale si deduce l’incompetenza sindacale ad emettere un’ordinanza contingibile e urgente.

Invero, la rilevata assenza di condizioni di urgenza e indefettibilità degli interventi nonché di pericolo per la salute dei cittadini, confermata anche dalla assenza di riferimenti puntuali nell’ordinanza impugnata, comporta l’insussistenza delle condizioni legittimanti l’emissione di un’ordinanza sindacale che ai sensi dell’art.50 d.lgs. 267/2000 disponga la messa in sicurezza d’emergenza; parimenti illegittimo è l’ordine di procedere alla bonifica, atteso che la competenza in via ordinaria ad adottare misure di ripristino e riparazione dei danni ambientali spetta alla provincia ex art 244 del d.lgs. n. 152/2006 e la bonifica non è certamente una misura emergenziale.

3. Il ricorso deve quindi essere accolto, previo assorbimento delle censure non esaminate.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)