TAR Campania (NA) Sez. V sent. 7704 del 21 maggio 2010
Rifiuti. Discariche

1.la culpa in omittendo o in vigilando della proprietaria dell’area ove è stata individuata la discarica abusiva di rifiuti consegue all’inadempimento di un obbligo stringente e positivamente sancito dall’art. 37 del Regolamento comunale del servizio integrato di gestione rifiuti che prevede uno specifico obbligo dei proprietari, possessori o detentori di terreni non edificati di “conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione”.
2.l’impugnata ordinanza deve considerarsi indubbiamente adottata in attuazione del Regolamento in parola
3.In buona sostanza, nella fattispecie, viene a configurarsi e diviene esigibile in concreto un obbligo di garanzia a carico della società ricorrente per la mera qualità di proprietaria/custode, riconducibile al dovere di custodia di cui all’art. 2051 cod.civ. pur senza la possibilità della prova liberatoria in presenza di caso fortuito (da intendersi in senso ampio, comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato).
4.Sul punto, si è efficacemente osservato che l'obbligo giuridico di impedire un evento è in generale configurabile a carico di chi sia al riguardo investito di una posizione di garanzia, in presenza della quale il soggetto, qualora l'evento abbia a verificarsi, può esserne ritenuto responsabile (dell'evento) anche a titolo di concorso con l'autore materiale.
5.In ragione dello specifico obbligo a carico dei proprietari posto dall’art. 37 del Regolamento del servizio integrato di gestione rifiuti di porre in essere le opere necessarie ad evitare inquinamenti, è evidente la legittimità degli interventi disposti con l’ordinanza impugnata, perché, al presupposto dell’oggettivo accertamento dello stato di degrado dell’area e della presenza di rifiuti, si accompagna l’ulteriore e specifica valutazione che, in una motivata considerazione di tutti gli elementi (anche indiziari) correlati alla puntuale situazione fattuale, evidenzia concreti aspetti di corresponsabilità del titolare del fondo, anche in termini di comportamento colposo omissivo specificamente e casualmente correlato, in funzione agevolatrice, alla realizzazione della condotta vietata.
6.Pertanto, preso atto che, nella fattispecie in esame, gli obblighi di ripristino ambientale e di bonifica non vengono fatti discendere da generici e meri doveri di custodia riconducibili all’art. 2051 cod. civ. e comunque, giammai finalizzati ad impedire l'evento, nella specie, appunto, la discarica abusiva, ma da una specifica disposizione che pone a carico del proprietario o del titolare di altri diritti reali o di godimento l'obbligo giuridico di impedire la discarica abusiva da terzi posta in essere, legittimamente il ripristino dello stato dei luoghi viene addossato alla società ricorrente, quale asserita proprietaria dell'area in esame senza che in contrario possa addursi la mancanza di alcuna valida attività istruttoria tesa ad accertare i responsabili dell'abbandono dei rifiuti, stante la presenza di un preciso e tassativo obbligo a carico della società proprietaria di vigilare e di attivarsi per impedire che terzi possono introdursi nell’area predetta per depositarci rifiuti anche particolarmente nocivi. (segnalazione e massima dell'Avv. M. Balletta)

 

 

N. 07704/2010 REG.SEN.

N. 04225/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA n. 7704/2010

Sul ricorso numero di registro generale 4225 del 2009, proposto da:
R.F.I .- RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., con sede in Roma, alla Piazza della Coce Rossa, n. 1, in persona del legale rappresentante, Maricchiolo Domenico, nella qualità di institore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gerardo Maria Cantore, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Cesario Console, n. 3

contro

COMUNE DI MARCIANISE (CE), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Agliata, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Porzio, centro Direzionale, Isola G8;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

A) dell’ordinanza n. 7 datata 26 maggio 2009 e notificata il 4.6.2009, con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Marcianise (CE) premesso che “con nota prot. n° 1592/07-P-M- del Comando di Polizia Municipale, a seguito di sopralluogo effettuato in località S. Veneranda, su area sottostante i piloni Viadotto Ferroviario – Direzione Gricignano d’Aversa, veniva individuata una discarica abusiva di rifiuti”, meglio descritti dalla “relazione dell’A.S.L. CE/1 - Servizio U.O.P.C.”, e ritenuto “di non accogliere le osservazioni presentate da R.F.I.”, ha ordinato a quest’ultima, nella sua qualità di proprietaria dell’area ove ignoti hanno depositato i predetti rifiuti “di provvedere entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento ad effettuare:

- la rimozione immediata dei rifiuti insistenti sul sito sopra indicato in località “S. Veneranda” - Agro situato a sud ovest del territorio comunale, tra alcuni piloni in cemento di sostegno alla linea ferroviaria sopraelevata delle FF. SS.;

- nel caso in cui venisse riscontrata la presenza di rifiuti contenenti amianto si proceda alla rimozione nel rispetto della normativa vigente, prima della rimozione delle altre tipologie di rifiuti;

- nel caso in cui i rifiuti contengano amianto andranno comunque direttamente asportati e smaltiti con la stessa classificazione anche i primi 10 cm. Di suolo sottostante:

b) la messa in sicurezza d’emergenza, così come prescritto dal comma 2 dell’art. 7 del D.M. 471 del 25.101999 e succ. mod. ed int.;

- l’esecuzione degli accertamenti propedeutici alla bonifica dei siti inquinati e le consequenziali attività di ripristino ambientale, ivi incluso il sopralluogo di constatazione di fine asporto, il campionamento dell’area di sedime onde verificare la soglia di contaminazione (CSC) di cui al D.L. vo 152/2006”;

d) l’esecuzione di ogni necessaria azione di bonifica di ripristino ambientale;

B) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, precedente, connesso, conseguente e/o collegato a quello in precedenza impugnato, ivi compreso:

b1) il verbale di sopralluogo effettuato dai Vigili Urbani sull’area di proprietà della R.F.I. S.p.a. dove sono stati abbandonati i rifiuti;

b2) la nota prot. n° 1592-07 P.M. del Comando di Polizia Municipale”;

b3) la relazione dell’ASL CE/1 Servizio U.O.P.C.”..

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 2197 del 24 settembre 2009 di questa Sezione;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 6 maggio 2010 il cons. dr. Cernese - i difensori delle parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la R.F.I. - Rete Ferroviaria italiana ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, l’ordinanza n. 7 del 26.5.2009 in epigrafe con cui il Commissario Straordinario del Comune di Marcianise (CE), sulla base della nota prot. n. 1592/07-PM del Comando Polizia Municipale, a seguito di sopralluogo effettuato in località S. Veneranda, su area sottostante i piloni Viadotto Ferroviario - Direzione Gricignano di Aversa, ove era stata individuata una discarica abusiva di rifiuti e di una relazione dell’A.S.L. CE/1 - Servizio U.O.P.C. (da cui era emerso che: “in diverse aree sottostanti la linea ferrata sopraelevata delle FF.SS. esistono sia cumuli di gomma costituiti dai rivestimenti dei cavi elettrici industriali, sia cumuli della stessa misti a granuli di polietilene. Non lontano dagli stessi sono state riscontrate lastre di eternit frantumate e miste ad inerti, nonché carcasse di elettrodomestici dismessi, rifiuti derivanti dall’attività di autocarrozzeria, oggetti mobilieri dismessi, materiali plastificato in genere “), aveva ordinato - ai sensi degli artt. 50 e 54, comma II, del D.L. vo 18.8.2000, n. 267 e succ. modd. ed intt.- alla stessa la rimozione di rifiuti su sito di sua proprietà, la messa in sicurezza di emergenza, l’esecuzione degli accertamenti propedeutici alla bonifica dei siti inquinati e le consequenziali attività di ripristino ambientale meglio descritte in epigrafe.

All’uopo, la società interessata, preso atto che l’impugnata ordinanza era stata adottata in assenza dei relativi presupposti, in difetto dei requisiti legali, con il surrettizio corredo motivazionale di una illogica e confusa congerie di dati di fatto e di norme disparate non inerenti la fattispecie, nella totale assenza di attività istruttoria e di verifica e di un qualsiasi coinvolgimento effettivo della sua responsabilità, a sostegno del gravame, ha dedotto, attraverso tre censure profili di violazione di legge (art. 192, comma III, D.L. vo n. 152/1996, per violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo finalizzato all’ordine di rimozione dei rifiuti; art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione; artt. 50 e 54 D.L. vo n. 267/2000) e di eccesso di potere (per difetto dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, sviamento).

Il Comune di Marcianise si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso ed, all’uopo, analiticamente controdeducendo alle avverse censure.

L’istanza cautelare è stata accolta dalla Sezione con l’ordinanza n. 2197 del 24 settembre 2009.

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2010 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Nota preliminarmente il Collegio come, pur essendo stato richiamata nella comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 6723 del 17 aprile 2009, l’art. 192, comma 3, del D.L. vo n. 152/2006 che contempla un’ordinanza sindacale di natura prettamente “ambientale” ( con la quale si impone a << Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 di procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo (…..) >>), l’ordinanza adottata all’esito del suddetto procedimento richiama, però, unicamente gli artt. 50 e 54, comma II, del D.L. vo 18.8.2000, n. 267 che fondano il potere extra ordinem di adottare ordinanze di necessità ed urgenza, con la conseguenza che, non coincidendo il provvedimento preannunciato nella relativa comunicazione di avvio del procedimento con quello poi effettivamente adottato, deve prendersi atto della corretta qualificazione del potere, nella specie, esercitato con l’adozione dell’impugnata ordinanza contingibile ed urgente.

E parte ricorrente, proprio sull’erroneo presupposto che l’atto impugnato consistesse in un’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 192 del D. vo n. 152/2006 ha articolato le prime due censure sviluppando argomentazioni e richiamando giurisprudenza non propriamente pertinenti al carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza impugnata, mentre unicamente dalla terza censura e a seguire correttamente riferisce le dedotte censure a tale ultima ordinanza.

3. Tanto precisato, bisogna considerare che, nel caso di specie, stante il richiamo agli artt. 50 e 54 del D.L. n. 267/2000, rivestendo - come rilevato - l’impugnata ordinanza i caratteri di un’ordinanza contingibile ed urgente, avente carattere meramente ripristinatorio (diretto cioè ad ottenere la rimozione dell’attuale stato di pericolo e/o a prevenire ulteriori danni all’ambiente circostante ed alla salute pubblica) e non sanzionatorio, per la quale la ricerca dell’obbligato di diritto, mediante accertamenti complessi e laboriosi, risulterebbe incompatibile con l’intrinseca natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti ((T.A.R. Campania, 7 settembre 1991, n. 1137 che richiama il precedente della stessa Sezione 16 luglio 1960, n. 520), sembra ragionevole che essa possa, già in astratto, legittimamente indirizzarsi all’attuale proprietario dell’area, cioè a colui che si trova con quest’ultima in un rapporto tale da consentirgli di eseguire gli interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché essa sia da imputarsi ad altro soggetto o a diverso proprietario (C. di S., 2 aprile 2001, n. 1904 e 2 aprile 2003, n. 1678); pertanto, impregiudicata ogni rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile, il soggetto destinatario del provvedimento contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi potrebbe essere individuato in chi con il bene si trovi in rapporto tale da consentirgli di eseguire con celerità gli interventi ordinati, ritenuti necessari per fronteggiare la situazione di pericolo.

4. Il Collegio è ben consapevole della prevalente giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania, Sez. I, n. 4328/2000; Sez. V n. 286/1999 e n. 3640/1998; TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, 4.10.1999, n. 490; TAR Umbria n. 254 del 10.3.2000; TAR Lombardia-Milano, Sez.I., 15.2.1999, n. 484; TAR Basilicata, 23.9.1999, n. 385) che anche in caso di ordinanza extra ordinem ritiene possibile invocare la violazione dell’art. 14 del D. L. vo n. 22/1997, successivamente sostituito dall’art. 192, comma 3, D.L. vo n. 152/2006 - di cui appunto parte ricorrente ne deduce la violazione - nel senso che, alla stregua di tale disposizione, il proprietario di un’area sulla quale sono stati depositati da terzi rifiuti è obbligato alla rimozione dei medesimi in caso di accertata imputabilità a titolo di dolo o di colpa.

Ciò perché l’ordine di smaltimento rifiuti pur quando ha carattere ripristinatorio e non sanzionatorio in senso stretto, presuppone pursempre l’accertamento di una colpa anche soltanto in omittendo da illecito in capo al destinatario, non sussistendo viceversa alcun obbligo a carico del proprietario incolpevole.

In altri termini gli adempimenti concernenti il ripristino dell’area oggetto dell’abbandono dei rifiuti non possono essere addossati indiscriminatamente al proprietario per tale sua qualità, essendo necessario un comportamento anche di tolleranza o omissivo di corresponsabilità e quindi un coinvolgimento doloso o quantomeno colposo del proprietario all’inquinamento.

5. Tuttavia, nella fattispecie in esame, per dimostrare l’esistenza di un elemento di colpevolezza a carico della ricorrente R.F.I. non necessita - come fa la difesa del resistente Comune nella memoria costituzione in giudizio - riferire della precedente ordinanza n. 37 del 18.11.2008 - della quale, peraltro non si fa alcun cenno nell’ordinanza in questa sede impugnata - adottata dalla Commissione Straordinaria, sul presupposto di accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dell’A.S.L. CE 1 che avevano rinvenuto una discarica abusiva su area sottostante i viadotti ferroviari prospicienti lo svincolo dell’uscita S.P. 335 Marcianise ovest.

6. Con particolare riferimento alle vicende che avevano condotto all’adozione dell’ordinanza in questa sede impugnata asserisce la difesa resistente che, con nota del 13.8.2008, a firma del direttore compartimentale infrastrutture direzione manutenzione della R.F.I. Napoli, era stato comunicato l’affidamento a ditta specializzata del servizio di rimozione dei rifiuti presenti sull’area e che, relativamente alla presenza di amianto rinvenuto, si restava in attesa dell’approvazione da parte della competente A.S.L. del piano di lavoro; successivamente la R.F.I. aveva comunicato l’inizio delle operazioni di prelievo e smaltimento dei rifiuti presenti sull’area de quo na partire dal 26.11.2008.

Successivamente, in data 17.4.2009, considerato che, a distanza di poche centinaia di metri dalla zona bonificata a seguito dell’ordinanza n. 37 del 18.11.2008, i rifiuti originariamente accertati dalla Polizia Municipale e dall’A.S.L. non erano stati rimossi, con nota prot. 6723 era stato comunicato a R.F.I. l’avvio del procedimento “per la rimozione dei rifiuti abbandonati siti in località S. Veneranda”.

L’impugnata ordinanza n. 7 del 26.5.2009 è stata adottata all’esito del procedimento attivato nel modo appena descritto, dopo aver preso atto, in data 14.5.2009, che con nota del 7.5.2009, la R.F.I., con un comportamento assolutamente antinomico rispetto alla precedente ottemperanza aveva comunicato di non intendere procedere alla rimozione dei rifiuti non ritenendosi tenuta a tanto.

7. Quanto precede induce a ritenere l’infondatezza del profilo di censura sollevato nel primo motivo costituito dalla violazione dell’art. 192, comma 3, D.L. vo n. 152/2006, stante l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’omessa partecipazione dei rappresentanti della R.F.I. S.p.a. tanto ai sopralluoghi effettuati dal Comando di Polizia Municipale che alle indagini espletate dall’A.S.L. CE.

Al riguardo si rileva che con la suddetta nota del 7.5.2009 la R.F.I. aveva presentato le proprie controdeduzioni alla richiamata comunicazione di avvio del procedimento n. 6723 del 17.4.2009, osservando che, per le motivazioni sviluppate nella stessa nota, non esisteva a carico de R.F.I. s.p.a. e delle Strutture Organizzative dipendenti l’obbligo di provvedere alla rimozione dei rifiuti, in quanto essa non era né la produttrice, né la detentrice dei rifiuti come previsto dal D.L. vo n. 152/06; infatti il proprietario dell’area su cui terzi scaricano abusivamente rifiuti non poteva essere qualificato detentore di questi, come già sancito dall’art. 182 del citato D.L. vo che poneva obbligo di rimozione, avvio al recupero e smaltimento a carico del proprietario dell’area in solido con l’autore dell’abbandono o del deposito solamente nei casi in cui la violazione sia imputabile a titolo di colpa o dolo”.

Quanto all’addotta circostanza che gli accertamenti non sarebbero stati effettuati in contraddittorio, bisogna considerare che, con nota del 7.5.2009, la R.F.I., ben al corrente della presenza della discarica abusiva per essere stata destinataria della precedente ordinanza n. 37/2008, aveva dichiarato che non intendeva più procedere alla rimozione dei rifiuti non ritenendosi tenuta a tanto, con la conseguente inutilità di un suo contraddittorio.

8. In ogni caso il collegamento che la difesa del Comune intenderebbe creare tra le due ordinanze (del quale - come accennato - non v’è traccia nell’ordinanza oggetto del presente giudizio), anche considerando che quanto riferito nella memoria di costituzione di parte resistente è contestato dalla società ricorrente (per la circostanza che ciascuna delle due ordinanze farebbero riferimento ad aree del tutto diverse, distinte e distanti fra loro) non è necessario o, comunque, è irrilevante al fine di dimostrare la presenza di un adeguato coefficiente di colpevolezza in capo alla società ricorrente per ritenerla anche in concreto legittimamente destinataria, in qualità di proprietaria dell’area ove è avvenuto lo sversamento di rifiuti dell’impugnata ordinanza contingibile ed urgente.

9. Nella fattispecie in esame - a differenza dei casi giurisprudenziali di cui alle sentenze richiamate in gravame - la culpa in omittendo o in vigilando della R.F.I. quale proprietaria dell’area ove è stata individuata la discarica abusiva di rifiuti consegue all’inadempimento di un obbligo stringente e positivamente sancito dall’art. 37 del Regolamento del servizio integrato di gestione rifiuti approvato con delibera di C.C. n. 50 del 4.6.2007 che prevede uno specifico obbligo dei proprietari, possessori o detentori di terreni non edificati nel Comune di Marcianise, qualunque siano l’uso e la destinazione degli stessi, di “conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione”.

La disposizione di cui al citato art. 37, già richiamata espressamente nella comunicazione di avvio del procedimento n. 6723 del 17 aprile 2009 è stato ripreso nell’impugnata ordinanza (“Visto il vigente regolamento comunale” espressione la quale - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte ricorrente - non può che riferirsi al predetto Regolamento), con la duplice conseguenza sul piano sostanziale e su quello processuale.

9.1. Sotto il primo profilo, l’impugnata ordinanza deve considerarsi indubbiamente adottata in attuazione del Regolamento in parola, senza che a ciò possa ostare l’argomento contrario dedotto da parte ricorrente secondo la quale un’ordinanza contingibile, ed urgente giammai potrebbe considerarsi adottata in attuazione di un regolamento; l’argomento è privo di pregio atteso che anche se un provvedimento di siffatta natura può eccezionalmente derogare alla gerarchia delle fonti (con il rispetto soltanto dei principi fondamentali dell’ordinamento), ciò non toglie che, allorquando una tale evenienza non sia necessaria per la salvaguardia del superiore interesse della pubblica e privata incolumità, esso debba sempre inserirsi armonicamente nel tessuto dell’ordinamento preesistente assicurandone sviluppo ed attuazione.

9.2. Sul piano processuale, poi, il richiamo al regolamento poneva un onere in capo alla ricorrente di impugnarla unitamente all’ordinanza, la qual cosa implicando profili di inammissibilità del proposto gravame.

9.3. In buona sostanza, nella fattispecie, viene a configurarsi e diviene esigibile in concreto un obbligo di garanzia a carico della società ricorrente per la mera qualità di proprietaria/custode, riconducibile al dovere di custodia di cui all’art. 2051 cod.civ. pur senza la possibilità della prova liberatoria in presenza di caso fortuito (da intendersi in senso ampio, comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato).

Sul punto, si è efficacemente osservato che l'obbligo giuridico di impedire un evento è in generale configurabile a carico di chi sia al riguardo investito di una posizione di garanzia, in presenza della quale il soggetto, qualora l'evento abbia a verificarsi, può esserne ritenuto responsabile (dell'evento) anche a titolo di concorso con l'autore materiale.

In applicazione del suddetto principio, è stato ad esempio ritenuto responsabile del reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 51 comma 1 lett. a) D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 il titolare di una concessione edilizia, per la cui realizzazione era necessaria la demolizione di fabbricati preesistenti, rispetto al corretto smaltimento dei rifiuti costituiti dal materiale di risulta di detta demolizione (Cass., sez. III, 21 gennaio-21 aprile 2000, n. 4957); e ciò in quanto l'attività edilizia da cui è scaturito il deposito incontrollato, era appunto imputabile soggettivamente al titolare della concessione.

9.4. Resta in tal modo superata e diviene irrilevante quella, pur pacifica, giurisprudenza per la quale << Il dovere di diligenza che fa carico al titolare del fondo, non può arrivare al punto di richiedere un costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e, per quanto riguarda la fattispecie regolata dall’art. 14, comma 3, del D.L. vo n. 22 del 1997 (ora art. 192 del D.L. vo n. 152 del 2006) di abbandonarvi rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (e del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni >> (ex plurimis: C. di S., Sez. V, 8.3.2005, n. 935; T.A.R. Campania, Sez. V, 5.8.2008, n. 9795).

10. Inammissibile per genericità è la doglianza con la quale si sostiene che l’impugnata ordinanza contingibile ed urgente sarebbe stata adottata in mancanza dei presupposti di urgenza e di pericolo imminente prescritti dalla relativa normativa, in relazione all’ampia motivazione contenuta nella nota di avvio del procedimento e nell’ordinanza stessa sul danno ambientale nonché sul pericolo di salute pubblica che potrebbe essere provocato sull’area interessata per la presenza di fibre di amianto.

In ragione dello specifico obbligo a carico dei proprietari posto dall’art. 37 del Regolamento del servizio integrato di gestione rifiuti di porre in essere le opere necessarie ad evitare inquinamenti, è evidente la legittimità degli interventi disposti con l’ordinanza impugnata, perché, al presupposto dell’oggettivo accertamento dello stato di degrado dell’area e della presenza di rifiuti, si accompagna l’ulteriore e specifica valutazione che, in una motivata considerazione di tutti gli elementi (anche indiziari) correlati alla puntuale situazione fattuale, evidenzia concreti aspetti di corresponsabilità del titolare del fondo, anche in termini di comportamento colposo omissivo specificamente e casualmente correlato, in funzione agevolatrice, alla realizzazione della condotta vietata.

10.1. Pertanto, preso atto che, nella fattispecie in esame, gli obblighi di ripristino ambientale e di bonifica non vengono fatti discendere da generici e meri doveri di custodia riconducibili all’art. 2051 cod. civ. e comunque, giammai finalizzati ad impedire l'evento, nella specie, appunto, la discarica abusiva, ma da una specifica disposizione che pone a carico del proprietario o del titolare di altri diritti reali o di godimento l'obbligo giuridico di impedire la discarica abusiva da terzi posta in essere, legittimamente il ripristino dello stato dei luoghi viene addossato alla società ricorrente, quale asserita proprietaria dell'area in esame senza che in contrario possa addursi la mancanza di alcuna valida attività istruttoria tesa ad accertare i responsabili dell'abbandono dei rifiuti, stante la presenza di un preciso e tassativo obbligo a carico della società proprietaria di vigilare e di attivarsi per impedire che terzi possono introdursi nell’area predetta per depositarci rifiuti anche particolarmente nocivi.

10.2. In punto di fatto, in tal modo, perdono ogni rilievo al fine di far emergere in termini obiettivi i necessari elementi di colpevolezza dell'ente ricorrente le caratteristiche del bene, ed in particolare la sua estensione e la sua difficile controllabilità.

11. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

12. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare fra le parti le spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. V di Napoli, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 06/05/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Sergio Zeuli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO