TRASPORTO DI RIFIUTI “LIBERO” CON IL QUARTO CORRETTIVO?
a cura di Gianfranco Amendola

 

Già su questo sito avevo espresso il mio giudizio sul quarto correttivo e, più in generale, sulla (pessima) qualità della normativa ambientale.

Ed avevo anche evidenziato che, a mio sommesso avviso, l'unica nota positiva del correttivo -anche se con qualche riserva circa la adeguatezza dell'apparato esecutivo e di controllo, e la smaccata depenalizzazione- è costituita dal completamento del sistema di controllo SISTRI per monitorare in continuo tutti i traffici di rifiuti industriali. Compito finora affidato dalla legge alla compilazione del formulario di trasporto.

Ma, guarda caso, tre giorni prima che entrasse in vigore il correttivo, con un decreto successivo (D.M. 22 dicembre 2010) emanato tra le lacrime della Ministra che lo ha firmato, la piena operatività del SISTRl, è stata rinviata al l giugno 2011.

Di modo che il quarto correttivo è entrato in vigore il 25 dicembre 2010 ma il sistema SISTRI diventerà pienamente operativo (salvo rinvii) 5 mesi più tardi.

Rilevano, in proposito, due articoli della nuova legge:

l) L'art. 16, comma 2, secondo cui le norme sul SISTRI (incluso, ovviamente, l'art. 193 sul trasporto di rifiuti) entrano in vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2, D.M. 17 dicembre 2009: e cioè, vista la proroga, dal l giugno 2011.

2) L'art. 39, comma l secondo cui "le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRl) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a) si applicano" dalla stessa data di cui sopra, e cioè, oggi, dopo la proroga, dal l giugno 2011.

Ed è pertanto di tutta evidenza che la lettura coordinata di queste due disposizioni di legge porta alla unica conclusione che oggi, dopo l'ultimo rinvio, tutta la materia SISTRI, incluse le sanzioni relative, entrerà in vigore il l giugno 2011.

Tuttavia, l'art. 258 D. Lgs 152/06, così come riformulato dal quarto correttivo, non prevede più le "vecchie" sanzioni (che prescindevano dal SISTRI) sul formulario di trasporto dei rifiuti, in quanto (con la sola eccezione del comma 4), il legislatore sapeva che dal 25 dicembre esse sarebbero state sostituite dalle nuove (SlSTRI).

In altri termini, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti, il sistema SISTRl sostituisce, di regola, l'obbligo del formulario con l'obbligo della scheda SISTRI. Ed è solo la inosservanza di questo obbligo che è sanzionata dalle nuove disposizioni del quarto correttivo (art. 260 bis), mentre la inosservanza dell'obbligo di formulario (con la sola eccezione del comma 4) non è più sanzionata nel novellato art. 258.

Ci troviamo quindi nella seguente situazione: il "vecchio" obbligo del formulario non è più sanzionato mentre i nuovi obblighi SISTRI, con relative sanzioni, non sono ancora applicabili.

E pertanto, c'è già chi sostiene che, per 5 mesi, si possono trasportare rifiuti senza alcun obbligo e controllo. Con le conseguenze facilmente immaginabili in un paese dove una cospicua quantità di rifiuti industriali viene smaltita, spesso tramite ecomafia, in modo irregolare e con gravi pericoli per la salute e per l'ambiente. Insomma, il massimo della pacchia per l'ecomafia. E il massimo della vergogna per uno Stato che, dopo aver (meritoriamente) inventato il SISTRl proprio per controllare in ogni momento la tracciabilità e destinazione dei rifiuti industriali, consente, anche se per 5 mesi (salvo altri rinvii), e per sua colpa, la totale anarchia sul territorio.

A questo punto, ovviamente, la prima richiesta da fare è al legislatore che ha creato questa situazione, affinchè emani con urgenza una modifica della legge (magari nel “Milleproroghe”) con cui dica chiaramente che, finchè non entra pienamente in vigore il nuovo sistema, restano validi i "vecchi" obblighi con relative "vecchie" sanzioni.

Ma possiamo, intanto, far qualcosa in via interpretativa?

Di certo, al di là dei pasticci formali, è indubitabile che tutto il passaggio dal vecchio al nuovo sistema è sempre stato, ovviamente, configurato dal legislatore senza alcuna devastante soluzione di continuità, quale quella che oggi qualcuno prospetta. E pertanto, sotto il profilo sostanziale di razionalità normativa, l'unica conclusione possibile (come sostiene anche SANTOLOCI sul suo sito “dirittoambiente) è quella di ritenere che comunque, in attesa della piena operatività del SISTRI, permane, appunto, il vecchio sistema e si continuano ad applicare le norme precedenti (con relative sanzioni), divenute ultrattive a causa del rinvio del primo termine di legge. Ed è una ultrattività che appare, come si è detto, principio generale connaturato alla struttura stessa della normativa, anche se non dichiarato formalmente.

Certo, in questo modo si propugna l'applicazione di una norma sanzionatoria con una formulazione che dal 25 dicembre 2010 formalmente non c'è più.

Ma è anche l'unica soluzione prospettabile con un minimo di decenza e, soprattutto, non contrastante con fondamentali valori costituzionali.

Altrimenti, resta la terza via: ricorrere, appunto, alla Corte Costituzionale. E intanto?