IL D.LGS. DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RIFIUTI 2008/98/CE – APPROVAZIONE NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 18 NOVEMBRE 2010: PRIMISSIMI CENNI PER GLI ENTI LOCALI E LORO AZIENDE.
di Alberto PIEROBON

 

(pubblicato in Gazzetta enti locali on line, Maggioli editore, in due parti il 29/11 e il 6/12/2010)

 

E’ stata finalmente approvata dal Consiglio dei Ministri nella riunione n.114 del 18 novembre 2010[1], l’attuazione, con decreto legislativo, della direttiva  2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttiva (il recepimento della direttiva “scadeva” il  12 dicembre 2010).

 

Sarebbe qui lungo (e al momento non necessario) ripercorrerne l’iter, le proposte di modifica, i pareri in sede di Commissione, e ricordare il lungo lavoro della Commissione c.d. “Malinconico”[2] nella redazione di un testo che, dalla sua presentazione, ha subito non poche (e profonde) modifiche.

 

Limitiamoci, per ora, a rassegnare le prime, sommarie, considerazioni di insieme sul testo del decreto,  non senza  accennare a talune problematiche:

 

a)    La nuova disciplina interviene su numerosissimi articoli della parte quarta (rifiuti) della previgente disciplina, lasciando (come vedremo in prosieguo) “forse” indenne la parte relativa agli imballaggi e suoi Consorzi, oltre a quelle di seguito qui indicate (bonifica, tariffa,ecc.);

b)    La nuova disciplina non interviene sulla tariffa di cui all’art.238, nonostante molti enti locali e loro gestori confidassero, quantomeno, nel riordino e nella, ci si passi il termine…. “ricoerentizzazione” della disciplina tariffaria sia alla giurisprudenza sin qui intervenuta, sia per la mancanza della relativa disciplina attuativa, sia per la sbrigativa (e foriera di contenziosi) norma c.d. di interpretazione autentica recata con l’art.14, comma 33 del d.l. n.78/2010 convertito in Legge n.122/2010, sia (soprattutto) per le discrasie (di sostanza, prima che di forma) di cui all’art.195, comma 2, lett.”e” del D.Lgs. 152/06 (rifiuti assimilati e ulteriore tariffa per essi rifiuti con componente “trinomia”), sia per l’attuazione “a macchia di leopardo” nel territorio nazionale della tariffa in luogo della tarsu (oppure della tarsu “meticciata” con la tariffa,ecc), il tutto peraltro con modalità (indicate anche da recenti orientamenti ministeriali: da ultimo circolare Ministero Economia e Finanza n.3/DF dell’11/11/2010[3]) a nostro avviso censurabili sotto vari profili, soprattutto applicativo;

c)     La nuova disciplina, come accennato, non interviene sulla parte “bonifiche” che forse abbisognava di una normativa di restyling e di un miglior collegamento col danno ambientale, posto che oggi molte ….. “indicazioni” per l’applicazione della disciplina direttamente o indirettamente incidente sulle bonifiche, vengono rimesse alla disciplina secondaria – anche se relativa ad altre tematiche obliquamente connesse: fanghi, pericolosità, classificazione, ecc. -  quali D.M., se non, addirittura, O.P.C.M. che richiamano pareri di, ancorchè autorevoli, soggetti i quali peraltro non dispongono di alcuna potestà, citasi l’Istituto Superiore di Sanità ISS ed altri sugli idrocarburi, ma che per l’effetto di essere richiamati diventano “cogenti”;

d)    Pur inserendo (come previsto nella Direttiva) taluni istituti innovativi, quali la responsabilità estesa del produttore (si badi: non dei rifiuti, ma del produttore dei beni e/o dei prodotti, dai quali poi scaturiscono i rifiuti) questa “scelta” viene di fatto rimessa a futuri decreti del MATTM, sentita la Conferenza Unificata di cui all’art.8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281;

e)    In effetti, gran parte della disciplina troverà specificazione, attuazione, precisazione, eccetera con i numerosi decreti ministeriali che sono stati previsti in questo Decreto Legislativo in modo assai “generoso”, con il che l’operatore dovrà dotarsi di una buona dose di pazienza nel rincorrere lo ius superveniens, soprattutto quello di natura non legislativa primaria, tra altro dovendo poi controllare che la normativa “secondaria” non sia confliggente (o violativa) dello jus comunitario (soprattutto di origine giurisprudenziale);

f)      Si è cercato di “alleggerire”  (anche contabilmente, in senso macro[4]) la presenza  (reale e virtuale) dei rifiuti nel nostro territorio, aprendo diverse “vie di fuga”, quali, solo per citarne alcune: 1) la prevenzione (cfr. art.180); 2) la promozione di tecnologie atte a produrre beni e/o prodotti tali da comportare un loro automatico divenire (nel futuro) un rifiuto; 3) il riutilizzo, anche tramite operazioni di manutenzione, di preparazione comunque non riconducibili a quelle annoverabili come gestione dei rifiuti (trattamento e/o quella zona grigia della trasformazione preliminare, ecc.); 4) il riuso potrà avvenire (con o senza preparazione) anche tramite mercati dell’usato e loro reti (cfr. art.180 –bis); 5)  l’uso multiplo, ovvero la durata spostata nel tempo dei prodotti allontanando la loro “inventariazione” come rifiuti; 6) possibili forme di c.d. internalizzazione dei costi di gestione dei rifiuti entro la medesima gestione dei vari soggetti, parzialmente o totalmente (rimaniamo però pessimisti su questo aspetto, considerando la timidezza e i “sintomi” che si avvertono: sarà sempre il consumatore finale a sobbarcarsi i costi con la traslazione in avanti dei costi di cui trattasi, mentre l’orientamento del consumatore sulle preferenze relative all’acquisto di beni e prestazioni “ecologiche” sembra essere ancora “malmesso”); 7) ripetendo, e soffermandosi, in plurime disposizioni, che i rifiuti possono essere recuperati e riciclati; 8) riconfermando che negli appalti si prevederanno le condizioni per l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti, al fine di favorire il mercato dei medesimi materiali: vedasi anche l’art.68, in particolare i commi 9 e 10 del codice degli appalti pubblici sulle specifiche tecniche, eccetera. Si veda anche l’art.180-bis comma 1, lett.”c” sulle iniziative riguardanti la <adozione, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di idonei criteri> eccetera); 9) con le definizioni e/o con l’inserimento di discipline speciali (rispetto a quella “base” dei rifiuti): per esempio, la nota questione del sottoprodotto (art.184-bis); la cessazione della qualifica di rifiuto (art.184-ter) che implicitamente (o perlomeno) interviene sui confini del recupero;

g)    Si cerca di dare soluzione al trattamento dei rifiuti, evitando certune complicanze (vedi, sempre per limitarci ad alcuni casi, ai rapporti di disciplina tra: smaltimento/recupero; smaltimento/energia; recupero/energia[5], eccetera) e quindi confermando, teoricamente e doverosamente, la nota gerarchia in materia ambientale, però con possibilità di deroghe o di scelte diverse, purchè queste opzioni vengano motivate e tengano conto di certuni criteri (cfr. l’art.179, commi 2 e 3). Il fatto però che il miglior risultato complessivo (che potrà - non dovrà - essere individuato per singoli flussi di rifiuti specifici, con decreti del MATTM: vedasi il comma 4 dell’art.179)  potrebbe –nonostante le enunciazioni di principio - sussumere questi criteri,senza stabilire il loro peso e la loro ponderazione, eccetera, potrebbe comportare l’ingresso (anche col pretesto dell’eccezionalità alla quale siamo, ormai, quasi “abituati”) di scelte gestionali come dire “sovvertenti” (il legislatore usa il termine burocratico del <discostarsi>…..) il predetto rispetto gerarchico (visto poi che esso principio costituisce la migliore opzione ambientale) scomodandosi il principio di precauzione e della sostenibilità (termini, invero, ancora un po’ “tronfi”) <in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione> dei rifiuti che si vogliono, appunto, “discostare” dall’ordine di priorità gerarchico <sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse> (vedasi l’ultima parte del comma 3, dell’art.179);

h)    Si interviene nella raccolta differenziata per (come vuole la direttiva) potenziarla, quantomeno negli obiettivi macro. Più esattamente, sempre il MATTM fornirà indicazioni circa i criteri qualitativi per il riciclaggio (che condiziona/incentiva/disincentiva, eccetera la raccolta differenziata), mentre le regioni stabiliranno i criteri coi quali i Comuni realizzeranno la raccolta differenziata di cui all’art.205 (quindi i Comuni vengono ad essere un po’ trascurati, quasi sbiadendosi in questo ruolo dove invece dovrebbero essere dei veri e propri dominus). La raccolta differenziata nei suoi obiettivi (2015 per la raccolta e il 2020 come raggiungimento dei risultati in termini dei peso ivi specificato) riguarda le frazioni della: a) carta, b) metalli; c) plastica; d) vetro; e) ove possibile il legno. E’ importante segnalare che per l’obiettivo del riutilizzo e del riciclaggio si guarda ai rifiuti provenienti da nuclei domestici e <possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono assimilabili a quelli domestici> (art.181, comma 1, lett. “a”: ma torneremo, diffusamente, sulla tematica). Altra notazione di rilievo: finalmente sarà il MATTM a determinare (ove non intervenga la Commissione europea) le modalità di attuazione e di calcolo degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, evitandosi così quelle forme, come dire…. di “autocelebrazione” (tramite la contabilizzazione in base a criteri “autodafé”, un po’ caserecci) dei  “successi” o degli “insuccessi” percentuali ottenuti con la raccolta differenziata e, correlativamente, la effettiva o taroccata questione del recupero finale dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata (vero che qui occorrerebbe mettere il “naso” anche nel sistema di gestione consortile degli imballaggi, e pure alle commercializzazioni dei rifiuti da parte degli impianti – di recupero, di scambio, ecc. - e di altri soggetti ancora);

i)       I rifiuti urbani differenziati (con la raccolta) e destinati al recupero (non allo smaltimento) sono liberalizzati nella circolazione nazionale (peraltro come da costante orientamento giurisprudenziale), privilegiandosi la prossimità agli impianti (anche qui ci sarebbe da approfondire questo aspetto con quello della concorrenza, della libera iniziativa economica, della circolazione “mercantile”, eccetera);

j)       I rifiuti urbani non pericolosi, non possono essere smaltiti (mentre possono essere recuperati, fermo l’ancora generico concetto della prossimità) in regioni diverse da quelle di loro produzione, salvo gli accordi regionali e/o internazionali (art.182, comma 3);

k)    I rifiuti urbani non differenziati sono recuperati e smaltiti entro una rete (adeguata e integrata) di impianti, in una logica di autosufficienza, precisandosi che: 1) per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi (non solo indifferenziati?) e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento tanto avviene entro gli AA.TT.OO; 2) viene consentito lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in impianti idonei e più vicini al luogo di produzione o di raccolta  <al fine di ridurre i movimenti> e <tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti> (con il che il criterio di autosufficienza potrebbe non corrispondere a quello degli AA.TT.OO.); 3) utilizzare metodi e tecnologie più idonei per alto grado protezione ambientale e salute pubblica;

l)       La possibilità (tramite accordo di programma) di derogare a certuni obblighi stabilendo <la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia> (art.205,comma2, lett.”b”);

m) L’importazione di rifiuti (perché forse qualche lettore non lo sa, ma  nonostante l’apparente crisi nel trattamento dei nostri rifiuti, importiamo moltissimi rifiuti per poi “recuperarli”: metallo, plastica, ecc.) può essere limitata  ove essi siano destinati ad inceneritori (non classificati come smaltitori, bensì recuperatori: quali sono in questo momento?) laddove questi flussi costituiscano una “detrazione” delle possibilità di recupero dei rifiuti italiani in impianti italiani  (cfr. art. 182-bis comma 2);

n)    Si ridisegna, implicitamente, il sistema di raccolta dei rifiuti, considerando (come fa anche la direttiva, ma qui in modo più ridotto) che, per esempio, <al fine di favorire l’educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall’obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale> (art.181, comma 4-bis). Questi “sfondamenti” del sistema al quale eravamo poco adusi si giustificano (in realtà) anche per il loro - diretto o indiretto - ritorno economico (per esempio per i ricavi derivanti dalla cessione dei rifiuti di cui trattasi, per i minori costi del servizio pubblico, per l’intercettamento della migliore bontà merceologica del rifiuto donde un maggiore riconoscimento economico o una maggior ricettività lavorativa per il recupero e la trasformazione, eccetera), il che è aspetto certo non trascurabile soprattutto in questo periodo di crisi. Ma l’aspetto economico se certamente è una “leva” motivazionale non è l’unico elemento per condividere queste “alternative”. Siamo, da anni[6], dell’opinione che questi “fronti” non potranno che aumentare portando, a certe condizioni, ad un ruolo più attivo (financo gestionale) della società civile (con associazioni, parrocchie, gruppi, no profit, eccetera) nella fase del prelievo e della raccolta (con alcune operazioni selettive) di taluni rifiuti, in una sorta di arretramento del sistema pubblico[7] che potrà invece dedicarsi alle questioni più di “funzione” quali gli aspetti sanitari, di igiene collettiva, di svolgere servizi non remunerativi, ma necessari per il bene pubblico, eccetera piuttosto che a quelli imprenditoriali (per esempio, come è dato da assistere nella tendenza attuale, dove le aziende pubbliche intercettano flussi di rifiuti industriali, pericolosi ed altri, con una mission imprenditoriale che si traveste da necessità pubbliche; ma anche qui dovremmo soffermarci,meditativamente, per intenderci sui concetti e sul loro sfondo di senso, piuttosto che quello ideologico e/o di interesse economico);

o)     Nonostante la previsione delle competenze MATTM, regionali e altri, senza valorizzare adeguatamente – a nostro avviso – il ruolo che dovrebbe competere in primis ai Comuni (che sono i soggetti più vicini e i veri conoscitori delle problematiche di indole soprattutto antropologica, piuttosto che tecnico-ingegnieristica o macchinistica) si impone, piattamente, che la raccolta dei rifiuti organici avvenga con contenitori a svuotamento riutilizzabili (per cui la raccolta con il sistema, per esempio, della posta pneumatica ed altri sistemi innovativi, che fine faranno?) oppure con sacchetti compostabili certificati (cfr. art.182-ter, comma 1). Alle Regioni, Comuni e  A.T.O. non rimane che adottare misure per incoraggiare (a risorse invariate!): 1) la raccolta separata dei rifiuti organici; 2) il trattamento dei rifiuti organici; 3) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici. La scelta ridonda nelle scelte impiantistiche ovviamente…..

p)    Cambiano le definizioni contemplate nel testo del decreto legislativo (questione che, qui, non possiamo affrontare in modo spicciolo e che quindi rinviamo ad altri approfondimenti, segnalando solo alcuni elementi di riflessione): per esempio nel rifiuto organico ritorna la “similarietà” ai rifiuti domestici di altri rifiuti (gli assimilati o altro ancora?); trova altresì ingresso l’autocompostaggio per le utenze domestiche (imponendo in parte qua una rivisitazione dei regolamenti e dei sistemi gestionali e tariffari); viene estesa la gestione dei rifiuti alle attività svolte dagli intermediari e dai commercianti (venendo meno la fallace cesura tra l’attività gestionale e la commercializzazione riguardante i medesimi beni[8]); la raccolta (e quella differenziata); la preparazione al riutilizzo; il riutilizzo; il trattamento; il recupero; il riciclaggio; la gestione integrata dei rifiuti (invero pingue); il centro di raccolta che, per essere meglio inteso nel suo “funzionamento, va letto con altre disposizioni: citasi, solo esemplificativamente, alla possibilità di conferimento di rifiuti da parte del produttore dei rifiuti a certe condizioni (art.193, comma 5, ultimo periodo) all’esclusione dai registri di carico e scarico solo per i rifiuti non pericolosi (art.190, comma 8-bis che prevede una registrazione “semplificata” anzi cumulativa); lo spazzamento delle strade[9] ; il circuito organizzato di raccolta, che riguarda (1) i Consorzi non solo CONAI (ma tutti: per questo, in esordio, segnalavamo che “forse” la disciplina degli imballaggi e consortile veniva indirettamente “toccata” dal d.lgs.) dove si prevede di poter organizzare la raccolta dei loro rifiuti (di imballaggio); (2) la P.A. e le associazioni imprenditoriali - tramite accordi di programma – possono organizzare servizi di raccolta; (3) le associazioni imprenditoriali ed i “responsabili” della piattaforma di conferimento o del trasportatore (tuttofare?) possono stipulare una convenzione-quadro sempre per organizzare questi diversi servizi di raccolta. Sembra così sottrarsi (forse anche come gettito tarsu-tia)  taluni flussi di rifiuti al servizio pubblico, qui dovranno trovare composizione e allocazione equilibri e posizioni e interessi vari e di vari soggetti[10]; il sottoprodotto; eccetera;

q)    Anche l’estensione classificatoria dei rifiuti cambia (art.184): vedasi per la non riconducibilità agli urbani (e assimilati): gli agricoli (a certe condizioni); i rifiuti da demolizione e costruzione, da scavo; il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale (da valutarsi anche per l’esclusione), eccetera[11]. Per i pericolosi anche qui prevedendo delle apposite linee guida da parte del MATTM. La declassificazione da rifiuto pericoloso a  non pericoloso, comunque non tramite miscelazione o diluizione[12], eccetera;

r)     Talvolta i rifiuti pur non essendo diversamente classificati vengono attributi, come produzione, ad altri soggetti , si vedano le attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati) che sono  considerati prodotti dal manutentore (con agevolazioni gestorie), vedasi l’art.230 , comma 5. Altre specifiche disposizioni si rinvengono nelle disposizioni transitorie  e finali dell’art.34 (dove si raccolgono i “desiderata” dell’ultimo momento, in una sorta di “assalto alla diligenza”): relative al SISTRI, alla produzione e utilizzazione del CDR, CDR-Q, a taluni imprenditori agricoli; all’interramento delle meduse spiaggiate;  alla raccolta degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti dati in comodato d’uso e restituiti dal consumatore o utente al comodante (che escono dalle operazioni di raccolta); ai rifiuti derivanti da tubi fluorescenti e sorgenti luminose provenienti da utenze non domestiche che possono conferirli direttamente ai centri di raccolta comunale tramite convenzioni; al materiale rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica dagli alvei di fiumi,laghi e torrenti;  al potenziamento del contingente dei carabinieri del NOE dedicato al SISTRI; alla possibilità da parte del MATTM di individuare, con decreto, in base al criterio della rappresentatività sul piano nazionale (escludendo quindi coloro che ad esse non aderiscono) <organizzazioni alle quali è possibile delegare i compiti previsti dalla disciplina del SISTRI>;

s)     Cambia la responsabilità nella gestione dei rifiuti (art.188 et passim), mantenendo ferma la responsabilità del produttore iniziale o altro detentore, per l’intera catena di trattamento (smaltimento o recupero: anche intermedi). Potrebbe esservi il concorso di persone nel fatto illecito e le violazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ma fuori di questi casi l’iscrizione al SISTRI e suoi adempimenti comporta una limitazione di responsabilità dei soggetti, spezzandosi la catena e rimanendo entro le proprie orbite (anellari)! Altra esclusione (fuori dal concorso e transfrontaliero) per i soggetti non iscritti al SISTRI che però (ex art.212, comma 8[13]) raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa: 1) se conferiscono i rifiuti al servizio pubblico tramite convenzione (nel presupposto che trattasi di rifiuti assimilati); 2) se questi soggetti che conferiscono a recuperatori e smaltitori custodiscano il formulario (controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento), oppure dopo il predetto termine abbiano comunicato alla Provincia la mancata ricezione della copia del formulario (per il transfrontaliero il termine è raddoppiato);

t)      Con l’istituto (in voga anche nel settore fiscale-finanziario) della tracciabilità (rectius, del controllo della tracciabilità: art.188-bis) viene a ri-consacrarsi il SISTRI, coordinandolo con il sistema dei registri di carico-scarico, dei formulari e del MUD. Il SISTRI viene meglio dettagliato in alcune fasi (per esempio nel trasporto intermodale, nel caso del trasporto navale,ecc.) ribadendosi che esso riguarda, anzitutto, i rifiuti speciali pericolosi (e in alcuni casi, oppure facoltativamente, i non pericolosi) e <i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani> della Campania e facoltativamente per quelli ubicati <nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania> (cfr. art.188-ter, comma  3 e comma 2, lett.”e”; art.189, comma 4; art.193, comma 5, ecc.). Anche qui si prevede una messe di decreti del MATTM, oltre che il riordino della farraginosa disciplina sin qui emanata sempre con decreti ministeriali (e financo, nel sito WEB: sic!) e forme semplificative, e per casi particolari (per esempio produzione accidentale di rifiuti pericolosi);

u)    Per le autorizzazioni (di cui agli artt.208,215 e 216) verranno definite a livello statale linee guida sui contenuti minimi (art.195, comma 1 lett.”b-bis”), la individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti (anche in conformità alla direttiva 2008/12/CE e sue modificazioni: art.195, comma 2, lett.”t”), e pure <la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l’analisi dei rifiuti>; il modello e contenuto del formulario; il modello del registro e sua disciplina, eccetera, eccetera;

v)    Anche le procedure semplificate (di cui all’art.214) risultano riscritte (con un occhio di riguardo pei rifiuti agricoli e per le attività generanti fertilizzanti: sulle quali interverranno appositi decreti ministeriali). Si prevede (comma 3 dell’art.214) che anche le attività di trattamento termico e di recupero energetico possano operare in regime semplificato (fermo il D.Lgs. 11 maggio 2005, n.133) a talune condizioni <a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente…> e <c) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1,2 e 3>[14];

w)   Per i controlli (a parte le innovazioni sulle sanzioni di cui si dirà in apposito intervento) le Provincie dovranno sottoporre <ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale> (art.197, comma 5) tenendo conto delle registrazioni EMAS (art.197, comma 5-bis) con il che si crea deterrenza per l’iscrizione al SISTRI, maggiore attenzione ai produttori (si noti: anche di enti) di rifiuti pericolosi e per i soggetti che, in una soglia di rischio più elevata (in quanto professionale), svolgono attività di raccolta e di trasporto. Queste attività, diversamente da quanto si trova continuamente ribadito nel testo del presente decreto, non sembrano potersi svolgere a risorse invariate (per la collettività). Per esempio si veda anche l’art.214, comma 6 ove < Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla Provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 21 luglio 1998, n. 350. All’attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica>. La puntualizzazione che trattasi di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente comporta non l’invarianza riferita all’attuale situazione, bensì alla legislazione, peraltro con un aspetto finanziario (dell’entrata) che va contemperato visto che questo provento-diritto è una entrata provinciale che dovrebbe finanziare proprio questi controlli, risulta comunque chiaro che questo “surplus” qualcuno dovrà sempre pagarlo…. Non il bilancio della pubblica amministrazione, ma quello della “Signora Maria” senz’altro: e questo è una ipocrisia che continua da anni, sotto ogni colore politico, senza ritegno;

x)      Si prevede una programmazione più ampia, sotto l’egida nazionale, per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti e la sua integrazione nel piano regionale (art.180); per le Regioni il piano ex art.199 viene meglio precisato, prevedendosi l’applicazione della VAS. Si ribadisce il principio di autosufficienza e di prossimità di cui agli artt.181,182 e 182-bis, la delimitazione di ogni singolo A.T.O. sul territorio regionale, l’assicurazione che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali avvenga in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti (e qui si dovrebbe aprire un confronto su diversi concetti: economicità, specializzazione, prossimità ideale considerando la morfologia territoriale, ruolo del pubblico invasivo o meno, ruolo del privato e suo condizionamento o limitazione, eccetera);

y)    Si prevedono accordi di programma (cfr. 180-bis, comma 1, lett.”f”; art.205 comma 2;   etc.); conferenze di servizi (tra altri, anche riscrivendo la disciplina, per esempio l’art.208); agevolazioni per i soggetti certificati (tra altri l’art.209); le iscrizioni (all’Albo si veda il sempre ineludibile art.212[15] sul quale ritorneremo, prossimamente, funditus); si richiamano procedure anche riferite alla Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche (con varie formule: della compatibilità, derogatorietà, adesività, etc.)

z)     Una ricorrente preoccupazione del legislatore è (giustamente e condivisibilmente) quella di evitare che la nuova normativa comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e di questa clausola (peraltro difficilmente esaudibile con tutte le attività che si prevedono in sede di controlli ed altro[16]) è -  come abbiamo dianzi notato – grandemente “infarcito” il testo del d.lgs. , in forme e modi – come già segnalato – ipocrita. Infine, sembra una banalità, ma il legislatore  poteva (almeno in talune questioni di rilievo) “copiare” (collocando questa attività nel contesto nazionale), la direttiva 2008/98/CE anziché utilizzare il recepimento della stessa come occasione di riscrivere (sotto certe impellenze, interessi, singolarità, eccetera) la disciplina sui rifiuti domestica (che, in parte, si allontana da quella comunitaria).

 

 

 

 

 

 


[1] Si veda in  http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=60946.

 

 

[2] Sulla quale siamo già intervenuti in questa Rubrica.

[3] Che abbiamo già commentato (rectius, criticato) in uno scritto subitamente redatto per questa Rubrica (in via di pubblicazione).

[4] Per esempio, ma non solo ovviamente, si veda l’art.184-ter comma 4 ove <un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo (cessazione della qualifica di rifiuto N.d.A.) è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto…..>.

[5] Cfr. l’art.182 comma 4, l’art.195, comma 1, lett.”b-ter”, l’art. 214, comma 11, eccetera.

[6] Vi veda, per esempio, quanto propositivamente si era proposto per la situazione campana poi “franata” in “mascalzonate”, nel contributo di A.PIEROBON, contenuto nel volume (a cura di M.MONTALTO), La guerra dei rifiuti, Roma, 2007.

[7] Segnale di questa tendenza è, l’ancora quieta, apertura statale di cui all’art.195, comma 2, lett.”r”, come ora sostituito <L’individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2,R3,R4,R5,R6 e R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina>. Sulla possibilità relativa agli imballaggi di bevande usate si veda il nostro intervento risalente ad un anno e mezzo or sono in seguito ad una comunicazione comunitaria sul punto….è forse l’ondata lunga delle innovazioni italiane?

[8] Sulla quale ci si permette rinviare, stante l’importanza di metodo e di sostanza, piuttosto che di forma, ad un nostro scritto di imminente pubblicazione.

[9] Si veda all’art. 214-bis una questione “collegata”, quella della <attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture> le quali attività non costituiscono <detenzione ai fini della lettera a) comma 1, dell’art.183>, quindi intervenendo sulla qualificazione dell’attività si rimbalza nell’oggetto della medesima che non può considerarsi detenzione e quindi, nemmeno il soggetto che svolge la attività in parola può considerarsi detentore (visto che non può essere certo il produttore della …neve!).

[10] Sembra che la disposizione sia stata introdotta su impulso di taluni produttori riconducibili alle suddette associazioni ed utenze, sulla scorta di argomentazioni addotte, anche in sede di contenziosi anzitempo avviati (e poi ritirati), i quali contenziosi poggiavano  le loro fondamenta su quanto aveva evidenziato criticamente l’Antitrust in tema di mercato dei rifiuti e il monopolio pubblico e sui soggetti non rientranti nel sistema dei Consorzi (i quali ultimi vengono comunque “conservati” e non menomati anche per questo eventuale filone di servizi) seriamente interessati a procacciarsi rifiuti alternativamente al sistema pubblico (piuttosto che “subirne” la presenza come erosione delle loro potenzialità imprenditoriali e commerciali nello intercetto di questi rifiuti). Si porrà, tra altro, e peraltro la questione del rapporto tra l’assimilazione come elemento di assoggettabilità ai proventi dei servizi (tarsu-tia), alla  riduzione della tarsu/tia (vedi anche quota fissa e proporzionalità/effettività delle riduzioni) a fronte del conferimento dei rifiuti ai soggetti terzi (solo per il recupero o anche per lo smaltimento?), alla eventuale derogatorietà (come una sorta di privativa che viene “privatizzata” e quindi sottratta) ai servizi pubblici locali, ed altre questioni che esamineremo meglio in seguito.

[11] Con tecniche di intarsio un po’ complicate: per esempio si parte dalla classificazione (si badi: non definizioni) collocando (vedi l’art.184, comma 3,lett.b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti  che derivano dalle attività di scavo tra quelli speciali <fermo restando quando disposto dall’articolo 184-bis> ovvero nel sottoprodotto come uscita dal rifiuto (e dal d.lgs.) per cui, per esempio,  le terre da attività di scavo non sarebbero rifiuti, ove ricorrano le condizioni del sottoprodotto, eccezion fatta per le esclusioni (art.185) dove (comma 1, lett.c) viene escluso dalla disciplina sui rifiuti (situazione ulteriore rispetto al sottoprodotto) <il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato>  (quindi quale sarà il rapporto tra terra di scavo come sottoprodotto e riutilizzata in forma di esclusione? Gli effetti sono comunque il portar fuori dai rifiuti,  si veda anche il comma 4 del medesimo articolo 185 ove <il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzato in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine degli articoli 183, comma 1 lett.a), 184 bis e 184 ter>). Rimane fermo che la “patologia “ (e quindi l’azzeramento delle vie di fuga dal rifiuto) ricorre senz’altro nella contaminazione o nella riconduzione alle attività di bonifica.

[12] Sul divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi vedasi l’apposito art.187 e le sanzioni dell’art.256, comma 5, oltre a quelle specifiche.

[13] Stante l’importanza della disposizione eccola: <8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 28 aprile 1998, n. 406. Il predetto diritto annuale è diminuito di due terzi in caso di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), delle imprese di cui al presente comma. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere rinnovate aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione>.

 

 

[14] Nel frattempo, in attesa dei decreti ministeriali, rimangono ferme le disposizioni di cui ai decreti MATTM 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n.161.

[15] Si riportano i nuovi commi dal 5 al 19: <5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti,di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le

organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 e al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali,i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza. 6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime. 7. Gli Enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.  8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei  rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 28 aprile 1998, n. 406. Il predetto diritto annuale è diminuito di due terzi in caso di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), delle imprese di cui al presente comma. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere rinnovate aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a) procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all’adempimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 3, comma 6, lettera c) del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell’Albo procede, in sede di prima applicazione entro il 30 giugno 2010 due mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, alla cancellazione sospensione d’ufficio dall’Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l’obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l’obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l’autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall’Albo. 10. L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l’attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dell’8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 23 aprile 1999. 11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della Regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 195, comma 2,lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 12. Sono iscritti all’Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 è delegato dall’armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie. 13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo vincolo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 15. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'emanazione dei predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406 e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a); c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; d) ridefinizione dei diritti annuali d’iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali; e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell’Albo e delle cause di cancellazione dell’iscrizione; g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico. 16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è  differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 dicembre 1993, e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre 1995. Le somme di cui all’articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell’Ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell’entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. 18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell’Albo e delle Sezioni regionali dell’Albo sono determinati ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, 406. 19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.”; d) i commi da 20 a 28 sono soppressi>.

[16] anche se talvolta questo “invarianza” viene ad essere “dribblata” prevedendo comunque oneri che si riflettono a carico (infine) del consumatore finale.