Le NUOVE SANZIONI PER RIFIUTI ABBANDONATI CAMBIA TUTTO CON IL D.LGS n. 205/2010. Tra LUCI nuove E vecchie OMBRE. …MA A COSA SERVE?
di Giuseppe AIELLO
Con il Decreto legislativo 205/2010 dal 25 Dicembre 2010 è stato stravolto il sistema sanzionatorio previsto dal Testo unico Ambientale per il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo , l’art 255 stravolto cambiano le regole Sanzioni pesanti e procedure meno snelle e ancora altro.
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Con il Decreto legislativo 205/2010 è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva quadro in materia di rifiuti 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, La stessa disposizione Europea ha sostituito la precedente direttiva quadro (2006/12/CE) a decorrere dal 12 dicembre 2010.
Si ritiene importante far rilevare che nella nuova Direttiva ( sulla quale molto si è detto e ancora molto dovrà dirsi) in un’ottica di semplificazione, vi è l’integrazione delle due direttive, che vengono contestualmente abrogate, sui rifiuti pericolosi (91/689/CEE) e sugli oli usati (75/439/CEE).
Ai sensi dell'art. 1 della legge 88/2009 (legge comunitaria 2008) il Governo Italiano ha recepito la direttiva citata mediante l'adozione di un apposito decreto legislativo,Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato sul S.O. n. 269 alla G.U. 10 dicembre 2010, n. 288), entrato in vigore il 25 dicembre 2010.
Tale disposto non si è limitato al semplice recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva Europea 2008/98/CE sui rifiuti ma ha operato significative e discutibili modifiche alla normativa sui rifiuti (parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) .
Ritengo inopportuno, se non addirittura inutile, analizzare e criticare, in questa circostanza, gli articoli modificati ed introdotti dal D.Lgs. 250/2010, (cosa buona e giusta che dovrà essere fatta con cautela, riflessione attenta e ponderata).
Assolutamente necessario, invece, è tentare di chiarire gli aspetti relativi al rinnovato sistema sanzionatorio per gli abbandoni dei rifiuti disciplinato dal rimodulato art. 255.
Il divieto di abbandono nel T.U.A. è enunciato dall’art. 192 secondo cui “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ed è altresi' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”.
Le disposizioni sanzionatorie previste per le violazioni al citato art 192 sono contenute negli articoli 255, 1° comma (Sanzioni amministrative) e 256, 2° comma (Sanzioni penali) a seconda se l’autore del gesto è un privato cittadino o appartenenti a ditta-enti. Nulla di invariato al sistema punitivo penale previsto dall’art. 256 diversa ipotesi per le violazioni amministrative di cui all’art. 255 che è stato completamente stravolto dal D.lgs 205/2010 mediante l’aumento delle sanzioni ed una diversa previsione procedurale.
Le violazioni previste per gli abbandoni dei rifiuti, commesse dal privato cittadino, nella vecchia stesura dell’art. 255 (applicabile fino al 24 dicembre 2010), erano sanzionate in via amministrativa con somme graduate a seconda della consistenza e natura del rifiuto (non pericolosi e pericolosi e/o ingombranti). Per i rifiuti pericolosi e/o ingombranti si applicava la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro, pagamento in misura ridotta euro 206, mentre se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguardava rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applicava la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro, pagamento in misura ridotta euro 50,00.
L'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee erano sempre punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro, pagamento in misura ridotta euro 206.
Quindi nel preesistente regime sanzionatorio era prevista una sanzione “lieve” nei casi di piccoli abbandoni, esempio classico il sacchetto di immondizia abbandonato sul suolo, tale previsione permetteva di fronteggiare, quei casi purtroppo frequenti, con il pagamento in misura ridotta di euro 50,00, questa previsione è stata spazzata via dal Nuovo Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
L’art 255 è stato modificato dall'art. 35 del predetto Decreto legislativo, il testo è stato così sostituito: chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro (pagamento in misura ridotta euro 600,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio (non è previsto il pagamento in misura ridotta).
Il legislatore ha voluto, pertanto, prevedere un regime sanzionatorio più pesante senza lasciare deroghe per i casi di lievi abbandoni per cui, il pagamento in misura ridotta dalle vecchie 50 euro passa alle 600 euro e gli abbandoni riguardanti i rifiuti pericolosi, sono puniti con la sanzione che e' aumentata fino al doppio.
Nella nuova previsione legislativa è prevista la stessa sanzione sia per il sacchetto di plastica sia per i rifiuti ingombranti (purché entrambi non pericolosi) nella vecchia stesura dell’art 255, come già innanzi ribadito, le sanzioni per gli abbandoni dei rifiuti ingombranti erano uguali a quelle previste per i rifiuti pericolosi.
Quindi, dal 25 dicembre 2011, “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti non pericolosi sul suolo e nel suolo e l'immissione degli stessi, di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”, ad opera di un comune cittadino, è sanzionato con una pena pecuniaria da trecento euro a tremila euro.
Nel caso, essendo previsto il minimo ed il massimo edittale, ai sensi dell’art 16 legge 689/1981, il trasgressore può avvalersi del pagamento in misura ridotta versando la somma di euro 600.
L’agente accertatore dovrà contestare l’infrazione come prevede l’art 14 della 689/1981 e quindi mettere in condizione il trasgressore e/o obbligato in solido di poter pagare entro 60 giorni (anche per un piccolo sacchetto di immondizia) la modica somma di euro 600 che verrà introitata dalla Provincia, come stabilito dall’art 263 del T.U.A.
Purtroppo, su questo fronte,ancora nulla di invariato, infatti, la destinazione dei proventi resta regolata dallo scellerato e famigerato art 263 del D.lgs.152 (vera grande bufala congenita del T.U.A.) tale disposto (erroneamente e ingiustificatamente) stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli abbandoni, dal 29 aprile del 2006, sono devoluti alle Province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale (Nel decreto Ronchi D.lgs 22/1997 erano i Comuni destinatari di tale somme).
E’ il caso di sottolineare che ai Comuni è rimasto l’onere di dover rimuovere i rifiuti qualora il trasgressore non provveda e logicamente anche quando lo stesso non è noto.
Ritornando all’argomento a base di trattazione e nello specifico agli abbandoni costituiti da rifiuti pericolosi, la situazione è ancora più complessa, in quanto, in questi casi, la sanzione e' aumentata fino al doppio, pertanto, non essendo previsto il pagamento in misura ridotta, dovrà essere l’Autorità Amministrativa ad ingiungere la somma da pagarsi, il verbale dovrà essere contestato alla parte con l’indicazione che non è possibile effettuare il pagamento in misura ridotta e che la somma verrà determinata dall’Autorità Competente.
Il verbale a questo punto dovrà essere inviato al Dirigente preposto della Provincia per la determinazione di competenza come previsto dall’art. 262 del T.U.A. (competenza e giurisdizione) anche in questo caso non posso trattenermi dal fare una ennesima disapprovazione all’operato del nostro Legislatore.
Infatti mi stupisco che a distanza di oltre 4 anni ancora nessuno si sia accorto ed abbia posto rimedio a questo ennesimo grosso pasticciaccio contenuto nel Testo Unico Ambientale causato da un errore del nostro legislatore.
E’ questo, a mio modesto ed ardito parere, l’ennesimo grosso errore contenuto nel T.U.A. , commesso dal legislatore nel 2006 alla stesura del Testo Unico, quando, per mero errore, dovuto ad un banale copia ed incolla, il redattore del Codice ha affidato tale competenza alla Provincia sottraendola al Comune, ricordo a me stesso che nel Ronchi la competenza a decidere in merito alle violazioni per gli abbandoni era in Capo al Comune. Mai nessuno, durante questi anni ha pensato a questo a spetto di rilevanza notevole.
Tralasciando le problematiche ( introiti art 263 e competenze art 262) su appena accennate che meritano una trattazione approfondita a parte nelle opportune sedi istituzionali, (auspico l’intervento dei tanti autorevoli esperti della materia sin ad oggi silenti ed ignari del problema) con una seria presa di coscienza e di umiltà nel riconoscere l’errore da parte del Legislatore (colpevole e disattento) e dei Comuni (menefreghisti e lapidari) mi avvio alla conclusione invitando i lettori a riflettere.
Basterà aver aumentato le sanzioni fino a 600 euro e ancora fino al doppio per risolvere il problema degli abbandoni?
Quanti di noi, adetti ai controlli, di fronte all’abbandono di un sacchetto di plastica da parte della vecchietta di turno si violenteranno mentalmente, con il rischio di cadere nella patologia cronica della categoria “ribellione disapplicativa della norma” prima di contestare la violazione e sanzionare la stessa con la somma di euro 600 ?
Non ho le risposte adatte spero che altri le abbiano e che l’impegno e la professionalità dei controllori possa arginare i guasti insiti nel nostro Testo Unico.
Vengono di seguito riportati gli articoli passati in esame per una valutazione da parte del lettore:
Articolo 255 NUOVA PREVISIONE con il D.lgs 205/2010
Abbandono di rifiuti.
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a cinquemila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.
Vecchia previsione Articolo 255 - Abbandono di rifiuti
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.