Stralcio, relativo all\'emergenza rifiuti, delle relazioni 2009 del Presidente e del Procuratore presso la Corte dei conti Campania
(segnalazione Avv. M. Balletta)



Corte dei conti
Sezione giurisdizionale
per la Regione Campania






UDIENZA PUBBLICA DEL 28 febbraio 2009




RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Enrico Gustapane





PER L’APERTURA DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2009


omissis
La giurisdizione della Corte dei conti in Campania e la gestione dell’emergenza rifiuti
Il 2008 è stato dominato dall’aggravamento dell’emergenza della gestione dei rifiuti, che ha condizionato la vita sociale, economica e politica della Regione, causando un notevole danno all’immagine, anche all’estero, della Campania, e distogliendo l’attenzione dalle altre emergenze, che pure richiedono interventi altrettanto urgenti e adeguati: la lotta alla criminalità organizzata, i problemi del lavoro, della casa, dei trasporti, della sanità, dell’immigrazione.
Le disfunzioni della gestione dei rifiuti sono state inevitabilmente oggetto nel 2008 della giurisdizione della Sezione che, come detto, riflette il funzionamento dell’amministrazione pubblica in Campania.
Cito quattro sentenze che esaminano, sotto gli aspetti più rilevanti, le cause dell’emergenza, che sono: i difetti di programmazione e di progettazione, i ritardi nell’esecuzione delle opere, lo sperpero conseguente d’ingenti risorse finanziarie.
Sentenza n. 918/08 del 24 aprile 2008.
La sentenza ha condannato il sub-commissario del Governo per l’emergenza rifiuti al risarcimento del danno causato al Commissariato del Governo e al Consorzio di bacino SA/3, per la mancata realizzazione dell’impianto di “tritovagliatura” dei rifiuti nell’area industriale di Palomonte (Salerno). I lavori per la realizzazione dell’impianto furono ritardati, all’inizio, dall’opposizione della popolazione e dalla scarsa collaborazione degli amministratori del Consorzio, tuttavia, il sub-commissario assicurò costantemente il Prefetto di Salerno, che aveva disposto l’occupazione d’urgenza dei suoli necessari per l’esecuzione delle opere, che i ritardi sarebbero stati superati e che la realizzazione dell’impianto sarebbe avvenuta nei termini stabiliti.
I lavori, infatti, nel frattempo iniziati, furono portati a termine e collaudati nel dicembre 2001. Il Prefetto di Salerno, su proposta del sub-commissario governativo, predispose perciò il decreto di autorizzazione all’apertura dell’impianto.
L’impianto però non è mai entrato in funzione poiché lo stesso sub-commissario del Governo, contraddicendo le sue precedenti rassicurazioni, dichiarò al Prefetto che la struttura non era più necessaria perché non appariva idonea alle esigenze igienico – sanitarie della zona e la raccolta e il trattamento dei rifiuti potevano essere meglio soddisfatti da altre iniziative in corso di progettazione.
Di fronte alle insistenze del Prefetto che segnalava le ingenti somme, spese per le opere realizzate, la lunga e complessa istruttoria per l’esecuzione dell’impianto, il sub-commissario cambiava opinione e riconosceva l’opportunità di aprire l’impianto, apertura che il Prefetto di Salerno autorizzava nel gennaio 2002.
Il sub-commissario però, invece di provvedere all’apertura dell’impianto, chiedeva al prefetto la revoca dell’autorizzazione, sostenendo la sopravvenuta inutilità del medesimo; il prefetto di Salerno perciò revocò l’autorizzazione, nell’aprile del 2002.
Nel luglio 2004, persistendo l’inerzia del Commissario del Governo circa l’utilizzazione delle strutture già realizzate, il Consorzio di bacino SA/3 consegnava le opere già realizzate al Consorzio ASI, proprietario delle medesime, che accettava la consegna, con riserva di accertare lo stato dei manufatti. Il consulente tecnico d’ufficio, nominato dal Tribunale di Salerno, accertava gravi atti di vandalismo presso l’impianto e poi anche la Guardia di Finanza, incaricata dalla Procura della Repubblica, accertava, nel novembre 2005, il totale stato di abbandono dei locali e degli impianti, ad eccezione di un capannone utilizzato abusivamente come deposito pacchi da una società privata.
La conclusione della vicenda è stata che l’impianto di Palomonte non è mai entrato in funzione, nonostante la spesa di euro 861.007,30, sostenuta dal Consorzio di bacino SA/3 e dal Commissariato del Governo, e la necessità dell’attivazione di un impianto del genere, mentre l’emergenza rifiuti si aggravava.
Il danno è stato imputato al sub-commissario del Governo che, con il suo comportamento contraddittorio e, infine, con l’abbandono dei locali e delle strutture già realizzate, ha dimostrato, come osserva la sentenza, “l’incapacità di programmare le azioni da intraprendere e di governare in modo razionale, economico, efficace ed efficiente anche i possibili mutamenti della situazione di fatto dovuti al contesto emergenziale”.

Sentenza n. 1160/08 del 22 maggio 2008
Le Comunità montane del Fortore e dell’Alto Tamaro (Benevento) decisero, nel novembre 1988, di realizzare un impianto di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, a servizio della circoscrizione territoriale dei due enti. L’impianto doveva sorgere in località Praiamone del Comune di Morcone (Benevento).
La costruzione dell’impianto, ottenuto il parere favorevole della Regione, fu finanziata dal CIPE nel 1989, per l’importo di lire 12.305.000.000, con i fondi provenienti dall’Unione europea (progetto FIO 89 n. 50).
Le due Comunità, pertanto, approvarono, nel 1990, la convenzione per la concessione di costruzione e gestione dell’impianto, per l’importo di lire 10.489.550.000.
I lavori, tuttavia, non iniziarono per l’opposizione del Comune di Morcone, che eccepì di avere autorizzato solo la costruzione dell’impianto di riciclaggio, ma non dell’annessa discarica.
Le due Comunità proposero allora di realizzare l’impianto nel territorio oltre che del Comune di Morcone, anche in quello del Comune di San Giorgio La Molara. Anche questa soluzione non sbloccò la situazione, poiché le due amministrazioni rifiutarono di mettere a disposizione i terreni. Si pensò allora di realizzare l’impianto nel Comune di Ginestra degli Schiavoni, ma anche quella soluzione non ottenne il consenso del Comune.
L’inattività indusse, nel 1993, la Regione Campania a nominare un Commissario ad acta per scegliere l’area e dare inizio ai lavori, tuttavia, anche questa iniziativa non ottenne esito.
Il CIPE, pertanto, revocò, nell’agosto 1993, il finanziamento.
La Società concessionaria, dopo la revoca, citò le due Comunità montane per il danno subito. Il giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento fu poi abbandonato a seguito della transazione conclusa fra i due enti e la Società concessionaria.
Sulla base della transazione, le Comunità del Fortore e dell’Alto Tamaro pagarono, nel 2003, alla Concessionaria euro 1.110.000.
Il danno subito dalle Comunità è stato imputato agli amministratori dell’epoca, che sono stati condannati al risarcimento con la sentenza citata.
La sentenza è un compendio dei motivi del sorgere dell’emergenza della gestione rifiuti in Campania, che, come si vede, risale indietro nel tempo, fino agli anni Ottanta.
I motivi principali sono: superficialità nella programmazione e progettazione, eseguite al solo scopo di ottenere il finanziamento delle opere, senza tenere conto che, sin dall’inizio, il Comune di Morcone aveva manifestato dubbi sulla localizzazione prescelta. L’appalto è stato così aggiudicato senza avere risolto i problemi insorti con il Comune e senza avere valutato le conseguenze della scelta di siti alternativi. Il risultato è stato il pagamento della somma di oltre un milione di euro senza alcuna utilità e provocando, allo steso tempo, l’aggravamento del problema del trattamento dei rifiuti urbani, al quale non si è saputo provvedere, nonostante la disponibilità dei mezzi finanziari, assicurata tempestivamente dallo Stato, con i fondi provenienti dall’Unione europea.

Sentenza n. 1848/08 del 28 agosto 2008
La sentenza ha condannato il Commissario del Governo per l’emergenza rifiuti al risarcimento del danno di euro 47.635,43 per l’ingiustificato aumento dei compensi attribuiti ai componenti della Commissione giudicatrice dell’appalto-concorso per la fornitura del Sistema informativo regionale per l’emergenza rifiuti.
La sentenza riguarda un aspetto minore della gestione dell’emergenza, è opportuno, tuttavia, segnalarla poiché dimostra superficialità e scarsa considerazione nell’uso delle risorse pubbliche destinate al settore.

Sentenza n. 2208/08 del 13 novembre 2008
La sentenza ha condannato il Direttore generale e il Direttore amministrativo a risarcire il danno di euro 137.721.84 causato all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAC) per la realizzazione del “Call center ambientale – s.o.s. ambiente” disposto dal Commissario del Governo per l’emergenza rifiuti, allo scopo di sollecitare la collaborazione dei cittadini e delle amministrazioni locali nella segnalazione dei fatti dannosi per l’igiene pubblica e per l’ambiente. Il servizio ha funzionato appena due mesi (settembre – ottobre 2003) ed è poi definitivamente cessato, nonostante le ingenti somme pagate dall’Agenzia. La sentenza osserva: “Tale assoluta inefficienza, peraltro, va considerata non l’occasionale risultato di contingenti difficoltà operative, ma l’ineluttabile conseguenza, ampiamente prevedibile e assolutamente evitabile, delle scelte e delle modalità deliberative dell’ARPAC, prive dell’indispensabile, mirata programmazione delle risorse e non precedute dalla necessaria valutazione del contesto nel quale l’iniziativa in argomento avrebbe dovuto collocarsi. Frutto inevitabile di tali carenze è stata dunque la sostanziale inutilità dell’operazione e del connesso impegno finanziario, esauriti senza alcun positivo apporto alle finalità istituzionali dell’Agenzia”.
Nella Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2007 era stata segnalata la Sentenza n. 4174/07 del 27 dicembre 2007 riguardante l’ingente danno (3.200.000 euro) subito dalla Regione Campania a seguito di un’iniziativa analoga, adottata nell’ambito delle attività del Commissariato del Governo per l’emergenza rifiuti. Il danno è stato causato dalla costituzione di una società, a capitale pubblico, che avrebbe dovuto gestire un servizio di informazioni telefoniche per le amministrazioni pubbliche e per i cittadini, per segnalare situazioni di emergenza ambientale. Il servizio non è mai entrato in funzione e la sua stessa istituzione era rimasta ignota ai cittadini e alla maggior parte delle istituzioni locali.
Si deve perciò constatare il persistere nell’intraprendere iniziative non precedute da un’adeguata valutazione dei tempi e dei modi di attuazione, che si sono concluse, per questo motivo, con lo sperpero d’ingenti risorse finanziarie,
La Corte dei conti ha segnalato, da parecchio tempo, anche nell’esercizio delle funzioni di controllo, le gravi disfunzioni nella gestione dei rifiuti. La Sezione regionale di controllo, infatti, ha svolto nel 2002 una “Indagine sulla gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania”, approvata con la deliberazione n. 6 del 4 luglio 2002.
La deliberazione ha esaminato la gestione dei rifiuti presso un campione di 20 Comuni, scelti per rappresentare tutte le caratteristiche del territorio: quattro costieri e a vocazione turistica (Pompei, Agropoli, Castel Volturno e Sorrento), due montani a vocazione turistica (Mercogliano e S. Agata dei Goti), nove rientranti nella fascia interna (S. Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Ariano Irpino, Nocera Superiore, Capua, Frattaminore, Montesarchio, Atripalda e Giffoni Valle Piana), tre rientranti nell’area metropolitana (Portici, Aversa e Cava dei Tirreni), due capoluoghi di provincia (Benevento e Avellino).
L’indagine descrive la gestione dei rifiuti in ciascuno dei Comuni prescelti, considera, inoltre, l’azione svolta dalla Regione Campania e quella del Commissariato del Governo.
Le conclusioni rendono evidente la gravità della situazione, che non può dirsi migliorata dal 2002, segnalo i passi della relazione, che conservano inalterata attualità. Osserva la Sezione: “L’analisi specifica dei singoli enti monitorati ha evidenziato l’assenza, nella maggior parte dei Comuni, del servizio di raccolta differenziata, l’affidamento totale a consorzi, a società ed in generale a terzi con una tendenza alla deresponsabilizzazione, senza tenere conto dei costi eccessivi determinati e senza verificare (cosa ancora più grave) il livello qualitativo del servizio ed il grado di soddisfazione dei cittadini”.
L’inefficienza dei Comuni, aggiunge la Sezione, “è determinata inoltre dalla carenza di un’attività d’indirizzo dell’Amministrazione regionale”.
La Sezione rilevava, infine, in merito alla gestione del Commissario del Governo “i commissari e sub-commissari i quali a fronte di enormi risorse economiche impegnate non sono a tutt’oggi in grado di risolvere per un periodo relativamente lungo il problema dell’emergenza rifiuti, limitandosi a sistemare di giorno in giorno da un punto all’altro del territorio campano l’enorme massa di rifiuti proveniente dai vari Comuni”.
La deliberazione della Corte fu inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Regione e ai Comuni interessati, ma non ha ottenuto alcun esito. Le inefficienze segnalate nel 2002, sono, invero, anche oggi riscontrabili.
I dati ricavabili dalle sentenze della Sezione giurisdizionale e dalla deliberazione della Sezione di controllo, inducono ad alcune riflessioni sugli effetti dell’attività della Corte dei conti.
La giurisdizione della Corte dei conti ha lo scopo immediato di accertare la responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori e dipendenti pubblici, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito dall’ente. Recentemente, al risarcimento del danno patrimoniale, si è aggiunto l’accertamento del “danno all’immagine” subito dall’amministrazione pubblica.
Oltre questo scopo primario, le sentenze della Sezione hanno però un’altra finalità, che, sotto certi aspetti, assume maggiore rilevanza.
Dalle sentenze emergono, infatti, come si è detto, le disfunzioni amministrative, che sono all’origine della responsabilità amministrativa. Su tali elementi dovrebbe concentrarsi l’attenzione degli amministratori poiché, dall’esame delle sentenze, le amministrazioni locali possono ricavare le indicazioni utili a evitare il ripetersi di comportamenti dannosi per l’ente e, in generale, ad approntare le modifiche organizzative per migliorare il funzionamento degli uffici.
La soluzione dei problemi dell’emergenza rifiuti e degli altri problemi della gestione pubblica in Campania è affidata, infatti, alla cura dei comuni e, in misura circoscritta, alle province, mentre alla regione compete la programmazione dell’uso e la ripartizione delle risorse nel territorio campano.
Questa è la via tracciata dalla Costituzione, che ha costruito uno Stato fondato sulle autonomie locali. Le gestioni commissariali sono eccezioni temporanee all’impianto costituzionale, utili per arginare l’emergenza, ma che non possono risolvere definitivamente i problemi. Gli enti locali devono quindi esercitare il proprio ruolo, specialmente i comuni, secondo il disegno costituzionale.
I problemi vanno risolti con l’ordinaria gestione amministrativa, compito indeclinabile degli enti locali. Le situazioni di emergenza, come quella della gestione dei rifiuti, acuita dalla sospetta intrusione di organizzazioni criminali, non giustificano l’inerzia degli enti locali, anzi ne sollecitano l’intervento. L’attenzione concentrata sull’emergenza senza fine, la gestione commissariale per i rifiuti dura dall’11 febbraio 1994, danneggia, anche sotto un altro aspetto, il funzionamento ordinario dell’amministrazione pubblica in Campania. Vi sono invero problemi altrettanto gravi e urgenti, come la gestione della sanità, il trasporto pubblico locale, la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che appaiono per ora assenti dall’ordine del giorno del consiglio regionale e dei consigli provinciali e comunali.
Le segnalazioni della Corte dei conti, sia in sede giurisdizionale sia in sede di controllo. trovano ora riscontro nell’iniziativa dell’Unione europea, che sollecita gli amministratori locali a provvedere, al più presto, al rientro nella gestione ordinaria.
La Commissione europea, infatti, ha svolto, nel febbraio 2008, una missione di accertamento, a Napoli e nelle zone circostanti, sulla gestione dei rifiuti. La Commissione ha riconosciuto che l’emergenza si è ridotta, negli ultimi tempi, grazie ad un deciso intervento del Governo, il quale ha nominato un nuovo Commissario con poteri eccezionali, e con il rango di Sottosegretario di Stato, che ha provveduto alla rimozione dei cumuli di rifiuti dalle strade.
Le misure adottate non hanno però attenuato i dubbi della Commissione per il futuro. La mancanza di un piano regionale e degli enti locali per la definitiva risoluzione del problema e per il ritorno alla gestione ordinaria, ha indotto la Commissione a presentare, il 3 luglio 2008, ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee (Causa C-297/08). Il ricorso, come si legge nel testo, “mira ad ottenere la condanna della Repubblica italiana per non aver creato, nella Regione Campania, una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento idonei a permettere l’autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti, improntata al criterio della prossimità. L’inadempimento contestato è fonte, come riconosciuto dalle stesse autorità italiane nelle comunicazioni ufficiali, di pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente”.

omissis
Disposizioni legislative e amministrative sull’emergenza rifiuti, emanate nel 2008.

L’aggravarsi dell’emergenza della gestione dei rifiuti e la constatazione dell’inefficacia dei provvedimenti adottati, hanno indotto, nel 2008, il Governo a intervenire con nuovi provvedimenti per fronteggiare la situazione dei cumuli di rifiuti abbandonati per le strade, con grave rischio per la salute pubblica, e per tentare, allo stesso tempo, di porre fine all’emergenza, che dura dal 1994.
Sono stati perciò emanati tre decreti – legge e 25 ordinanze urgenti del Presidente del Consiglio dei ministri.
La legislazione speciale e i provvedimenti amministrativi sono serviti a tamponare le situazioni più gravi, ma l’emergenza è ancora in corso come riconosce, del resto, il decreto – legge 23 maggio 2008, n.90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha rinviato al 31 dicembre 2009 la cessazione dello stato di emergenza della gestione dei rifiuti in Campania.
Le misure introdotte, alla fine del 2007, con il decreto-legge n. 61/2007 e con la legge di conversione n. 87/2007, erano state, infatti, superate dall’aggravarsi della situazione, che aveva indotto il Governo a intervenire con ordinanze d’urgenza che hanno riaffidato al Commissario governativo tutta la gestione dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e a prorogare lo stato di emergenza al 31 novembre 2008 (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2007, pubblicato in G. U. n. 6 del 8/1/2008).
DECRETI – LEGGE
Il ricorso alla decretazione d’urgenza è, da un lato, la dimostrazione della gravità della situazione e, dall’altro, la constatazione che i problemi della Campania hanno assunto rilevanza nazionale.
Il decreto –legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito con la legge 14 luglio 2008, n. 123 (G. U. n. 165 del 16/7/2008) ha introdotto norme particolarmente incisive, affidando tutti i poteri necessari per la gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti al Direttore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, al quale è stata conferita la carica di Sottosegretario di Stato, fino al 31 dicembre 2009. Sono state poi accelerate le procedure per il completamento del termovalorizzatore di Acerra e per la costruzione del termodistruttore nel Comune di Salerno e del termovalorizzatore nel Comune di Santa Maria La Fossa (Caserta). Sono state introdotte norme adeguate per il funzionamento degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti. Sono state approvate procedure speciali per la realizzazione del termovalorizzatore nel Comune di Napoli e per il funzionamento delle discariche nella Regione, individuando i siti da destinare a discarica presso i vari Comuni. Le norme sui rifiuti sono state completate con disposizioni sugli impianti di depurazione. Particolari disposizioni sono state dettate per attuare in tutti i comuni, la raccolta differenziata e per informare i cittadini al riguardo, sollecitando la loro collaborazione.
Allo scopo di garantire l’uscita dell’emergenza e il ritorno alla gestione ordinaria affidata agli enti locali, il decreto –legge ha disposto il passaggio alle province della titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti.
La legge contiene anche due disposizioni che innovano profondamente l’ordinamento giuridico in Campania. L’articolo 3 attribuisce, infatti, alla competenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il perseguimento dei reati riferibili alla gestione dei rifiuti, commessi in tutto il territorio della Regione Campania. L’articolo 4 devolve alla competenza esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie comunque attinenti alla gestione dei rifiuti.
Il decreto – legge 17 giugno 2008, n. 107 (G. U. n. 140 del 17/6/2008) aveva poi introdotto ulteriori norme per fronteggiare l’emergenza, ma il medesimo è stato abrogato dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di conversione del decreto – legge n. 90/2008, poiché le disposizioni in esso contenute sono confluite nella legge di conversione citata.
Il decreto – legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito con la legge 30 dicembre 2008, n. 210 (G. U. n. 2 del 3/1/2009) ha introdotto ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza della gestione dei rifiuti. Sono state previste misure per incoraggiare il conferimento di imballaggi e rifiuti ingombranti e per la rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati. L’articolo 3 ha poi modificato l’articolo 142 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, stabilendo che nei territori dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza per la gestione rifiuti, il Sottosegretario di Sato nominato per l’emergenza, possa proporre al Ministro dell’interno, che provvede con suo decreto, la rimozione del sindaco, del presidente della provincia, delle giunte e dei consigli che omettono di adottare le misure previste dalla legge per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Sono state anche previste misure speciali per il servizio di raccolta dei rifiuti per la Provincia di Caserta. L’articolo 6 ha introdotto sanzioni penali, limitatamente alla Campania, per l’abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato e l’incendio di rifiuti pericolosi, speciali o ingombranti, puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. La reclusione che, secondo i vari casi, può giungere fino a sei anni, è prevista anche per chiunque, senza autorizzazione, gestisce una discarica o trasporta rifiuti; con la sentenza di condanna è disposta la confisca del veicolo. Il decreto-legge ha anche introdotto, opportunamente, una norma generale per prevenire le emergenze nel settore dei rifiuti, stabilendo l’approvazione del “Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata”.


ORDINANZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Le ordinanze emesse nel 2008 si possono distinguere in due gruppi quelle adottate fino a maggio 2008 e quelle successive a tale data. La distinzione è connessa all’entrata in vigore del decreto – legge n. 90/2008 convertito nella legge n. 123/2008. Le ordinanze emanate prima di quella data risentono, infatti, dell’insufficienza delle norme di legge per provvedere ad una situazione, che peggiorava di giorno in giorno.
Le disposizioni organiche introdotte con il decreto –legge n. 90/2008 hanno invece permesso di adottare provvedimenti amministrativi più incisivi, che se non hanno risolto l’emergenza, hanno almeno evitato un ulteriore peggioramento.

Ordinanze anteriori al decreto –legge n. 90/2008
Con ordinanza n. 3639 del 11 gennaio 2008 (G. U. n. 9 del 11 gennaio 2008), il Governo ha nominato, per il periodo di centoventi giorni, il prefetto Gianni De Gennaro Commissario delegato per gestire con poteri straordinari lo stato di emergenza.
L’ordinanza obbligava i Comuni a predisporre, entro sessanta giorni, un piano di misure per la raccolta differenziata dei rifiuti e a prevederne l’attuazione entro i successivi trenta giorni. Conferiva al Commissario il potere di disporre, d’intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, lo smaltimento o il trattamento dei rifiuti al di fuori del territorio della Regione Campania.
Con ordinanza n. 3641 del 16 gennaio 2008 (G. U. n. 20 del 24 gennaio 2008), è stata organizzata l’attività del Commissariato del Governo e il Sindaco di Salerno è stato nominato Commissario per la realizzazione del termodistruttore, nonché degli impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti e alla raccolta differenziata in quel Comune.
Con ordinanza n. 3653 del 30 gennaio 2008 (G. U. n. 28 del 2 febbraio 2008), il prefetto Goffredo Sottile è stato nominato Commissario delegato per la liquidazione della gestione commissariale e per consentire il graduale passaggio agli Enti e alle Amministrazioni territorialmente competenti, in via ordinaria, delle funzioni e delle attività svolte dal Commissariato del Governo.
Con ordinanza n. 3654 del 1 febbraio 2008 (G. U. n. 34 del 9 febbraio 2008) il prof. Massimo Menegozzo, direttore tecnico dell’Agenzia per la protezione ambientale della Campania, è stato nominato Commissario delegato per proseguire, entro il 31 dicembre 2008, le iniziative in corso in relazione “al contesto di criticità ambientale in atto nel territorio della Campania in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali”.
Con ordinanza n. 3656 del 6 febbraio 2008 (G. U. n. 37 del 13 febbraio 2008) sono state concesse agevolazioni tariffarie per la realizzazione degli impianti di termodistruzione o di gassificazione progettati nei comuni di Acerra, di S, Maria la Fossa e in provincia di Salerno.
Con ordinanza n. 3657 del 20 febbraio 2008 (G. U. n. 51 del 29 febbraio 2008), sono state emanate disposizioni per il superamento della gestione dell’emergenza e per “accelerare il rientro in un contesto di ordinarietà della situazione d’emergenza inerente allo smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania”
Con ordinanza n. 3658 del 5 marzo 2008 (G. U. n. 63 del 14 marzo 2008, sono state accelerate le procedure per l’individuazione o riattivazione di siti da destinare a discarica.
Con ordinanza n. 3662 del 19 marzo 2008 (G. U. n. 71 del 25 marzo 2008) sono stati stanziati 25 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate, per il completamento dei lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.
Con ordinanza n. 3666 del 8 aprile 2008 (G. U. n. 88 del 14 aprile 2008) sono stati estesi i poteri, conferiti al Commissario del Governo dall’ordinanza n. 3658 del 5 marzo 2008, anche ai Comuni nei quali erano in corso di realizzazione siti di stoccaggio o di smaltimento dei rifiuti.
Con decreto del Presidente del Consiglio del 22 aprile 2008 (G. U. n. 106 del 7 maggio 2008) è stato prorogato al 31 dicembre 2008 lo stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nel litorale Domitio-Flegreo e Agro Aversano.
Con ordinanza n. 3672 del 30 aprile 2008 G. U. n. 107 del 8 maggio 2008), è stato conferito al Commissario del Governo l’incarico di provvedere all’attivazione di una discarica in località Chiaiano del Comune di Napoli.
Con ordinanza n. 3674 del 2 maggio 2008 (G. U. n. 108 del 9 maggio 2008), il termine di centoventi giorni dell’incarico di Commissario del Governo, conferito al prefetto Gianni De Gennaro, è stato prorogato al 26 maggio 2008.
I provvedimenti amministrativi emanati fino a maggio 2008, sono caratterizzati dall’incapacità di programmare il funzionamento delle strutture amministrative in presenza di una situazione che si andava aggravando ogni giorno. Le ordinanze sono state emanate con cadenza ravvicinata, nella maggior parte al numero di due o più in un mese, non dando il tempo agli uffici di adeguare la loro organizzazione alle modifiche. La continua adozione di provvedimenti ha finito perciò per ostacolare l’azione amministrativa, che, invece, s’intendeva rendere più rapida. E’ inoltre palese la contraddizione fra la realtà della situazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, in progressivo peggioramento, come risultava dalle proteste dei cittadini e dalle notizie della stampa anche internazionale, e le motivazioni delle ordinanze, che prevedevano un prossimo rientro nella normalità.


Ordinanze successive al decreto – legge n. 90/2008
Con ordinanza n. 3682 del 10 giugno 2008 (G. U. n. 139 del 16 giugno 2008) è stata disposta l’organizzazione delle strutture e degli uffici per l’espletamento dell’incarico conferito al Sottosegretario di Stato e Direttore del Dipartimento per la protezione civile, prefetto Guido Bertolaso, di commissario per l’emergenza rifiuti. Il generale di divisione Franco Giannini continua a collaborare con il Sottosegretario, assicurando il supporto operativo delle Forze armate.
Con ordinanza n. 3685 del 19 giugno 2008 (G. U. n. 152 del 1 luglio 2008) le province subentrano nei rapporti negoziali, stipulati dalle ex affidatarie del servizio smaltimento rifiuti, per assicurare la continuità dell’attività degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti.
Con ordinanza n. 3686 del 1 luglio 2008 (G. U. n. 160 del 10 luglio 2008) sono state dettate disposizioni per la definizione delle situazioni creditorie e debitorie delle precedenti gestioni dell’emergenza. Sono anche dettate disposizioni per il completamento delle discariche di Savignano Irpino e di S. Arcangelo Trimonte e per il funzionamento del Consorzio unico che ha sostituito, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto – legge n. 90/2008, i Consorzi di bacino delle province di Napoli e di Caserta.
Con ordinanza n. 3687 del 2 luglio 2008 (G. U. n. 160 del 10 luglio 2008) è stata costituita la Struttura per la consulenza giuridico – amministrativa del Sottosegretario di Stato, nominato per l’emergenza rifiuti in Campania.
Con ordinanza n. 3693 del 16 luglio 2008 (G. U. n. 169 del 21 luglio 2008) il Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti è autorizzato a inviare Commissari ad acta presso le Province inadempienti per la gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti.
Con ordinanza n. 3697 del 29 agosto 2008 (G. U. n. 205 del 2 settembre 2008) “per fronteggiare il grave contesto emergenziale in materia di rifiuti in atto nel territorio della regione Campania e scongiurare ogni rischio per la salute pubblica e per l’ambiente” è autorizzata l’apertura di una nuova discarica nel comune di San Tammaro (Caserta) e sono dettate ulteriori diposizioni per il funzionamento del Consorzio unico, che ha sostituito i Consorzi di bacino di Napoli e di Caserta.
Con ordinanza n. 3715 del 19 novembre 2008 (G. U. n. 273 del 21 novembre 2008), è stato organizzato il conferimento degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi presso “piattaforme” predisposte dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dai Consorzi di filiera, allo scopo di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti. I soggetti che conferiscono i rifiuti presso il CONAI riceveranno un indennizzo.
Con ordinanza n. 3716 del 19 novembre 2008 (G. U. n. 284 del 4 dicembre 2008) è stato stabilito che, per il periodo dell’emergenza, sia possibile la raccolta indifferenziata dei rifiuti giacenti nelle strade e il loro stoccaggio provvisorio nei siti a disposizione del Sottosegretario di Stato Bertolaso. E’ stata, inoltre, costituita, presso il Dipartimento della protezione civile, una Struttura per le attività di informazione e di carattere divulgativo sull’emergenza rifiuti, nonché per il coordinamento e la cura dei rapporti con la stampa e per la comunicazione rivolta ai cittadini e, in generale, al pubblico.
Con ordinanza n.3719 del 3 dicembre 2008 (G. U. n. 289 del 11 dicembre 2008) è stata disposta (articolo 5) l’attivazione nelle piazze dei comuni, nella seconda e terza domenica del mese di dicembre 2008, di punti di raccolta degli imballaggi usati e sono state introdotte disposizioni per accelerare la realizzazione del termovalorizzatore nel Comune di Napoli.
Con ordinanza n. 3720 del 18 dicembre 2008 (G. U. n. 301 del 27 dicembre 2008) sono state introdotte (articolo 10) disposizioni speciali per l’esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti presso il domicilio degli utenti; è stato prorogato al 30 giugno 2009 (articolo 15) l’incarico conferito al prof. Massimo Menegozzo per il superamento dell’emergenza nel territorio della Campania, in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali.
Le ordinanze successive al decreto – legge n. 90/2008 sono improntate, come risulta dalle motivazioni delle medesime, dalla consapevolezza che lo stato eccezionale della gestione dei rifiuti in Campania non è superato e introducono perciò disposizioni adeguate per fronteggiarlo.
Uno dei motivi principali per i quali l’emergenza continua è l’omissione degli interventi dei comuni che hanno preferito, di fatto, rimettersi alla gestione commissariale governativa, invece, di gestire direttamente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono note le condizioni economiche e sociali difficili nelle quali operano le amministrazioni locali campane, ma se anche questo ennesimo tentativo di uscire dall’emergenza dovesse fallire, significherebbe che i comuni campani hanno rinunziato al ruolo che l’articolo 118 della Costituzione affida loro, come titolari di tutte le funzioni amministrative.


Corte dei conti
Procura regionale presso la
Sezione giurisdizionale
per la Regione Campania






UDIENZA PUBBLICA DEL 28 febbraio 2009




RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
ARTURO MARTUCCI DI SCARFIZZI



PER L’APERTURA DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2009


PARTE SECONDA

I - EMERGENZA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

E’ ormai il quinto anno consecutivo nel quale questo Requirente deve occuparsi approfonditamente del problema dei rifiuti in Campania per gli evidenti e gravi effetti sulla finanza pubblica che tale nefasto fenomeno ha provocato, prescindendosi quindi da valutazioni tecniche o operative che competono agli organi di amministrazione a ciò preposti, guardando piuttosto ai risultati che tali gestioni hanno prodotto e alle gravi patologie amministrative e contabili che ne hanno costellato i percorsi. Il presente è, dunque, un aggiornamento che si pone in linea di continuità con le precedenti relazioni delle quali si danno per conosciuti i passaggi e l’esposizione.
L’anno che si è appena chiuso ha registrato, da un canto, nei primi mesi, il punto più drammatico della tragedia dei rifiuti a Napoli e in Campania documentata nelle indimenticabili immagini delle devastazioni (ormai consegnate alla storia, essendo state riportate da tutti gli organi di comunicazione e informazione non solo nazionali) e, dall’altro, gradatamente, la messa in campo di un programma normativo e di nuovi apparati amministrativi che hanno consentito l’avvio di un ritorno alla normalità e la prospettiva di una messa a regime del sistema della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in Campania.
Si tratta di una imponente produzione normativa (circa trenta ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e due Decreti Legge – n. 90/2008 e n. 172/2008, rispettivamente convertiti nella Legge n. 123/2008 e nella Legge n. 210/2008, oltre l’ulteriore D.L. 17/6/2008 n. 107, formalmente abrogato dalla legge di conversione, pur facendosene salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti) che ha fortemente innovato il quadro preesistente, trasformando la figura del Commissario delegato straordinario in quella di un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con i relativi Capi missione, inasprendo il regime delle sanzioni, prevedendosi nuovi siti e vaste attività sostitutive con commissari “ad acta” in caso di inadempienze varie, accelerandosi le procedure per la messa in funzione degli inceneritori e l’istituzione di nuovi, eliminando i più vistosi fenomeni di insufficienze e sperpero di denaro pubblico, specialmente per quanto riguarda i Consorzi di Bacino.
Giova ripercorrere in breve questo convulso succedersi degli eventi giustificato dalle dimensioni del disastro provocato.
Con O.P.C.M. n. 3639 dell’11/1/08, nel pieno della crisi, il Prefetto dott. Gianni De Gennaro è nominato, per il periodo di centoventi giorni, Commissario delegato per il superamento dell’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania.
Nel medesimo provvedimento si è previsto, tra l’altro, l’obbligo dei comuni campani di provvedere ad elaborare entro sessanta giorni, anche in forma associata, un piano delle misure necessarie per la raccolta differenziata e ad avviarne la realizzazione nei successivi trenta e, nel caso di inadempimento, la nomina di un commissario “ad acta” da parte del Commissario delegato.
Si segnala, al riguardo, l’iniziativa del Ministero dell’Ambiente, dell’ANCI, dell’UPI e dell’APAT, con la collaborazione operativa di Ancitel e Formez, di aver predisposto gratuitamente per tutti i Comuni campani una struttura di supporto tecnico-amministrativo per adempiere a tale obbligo e contribuire al superamento della situazione di emergenza.
Nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3641 del 16/1/08 il Sindaco di Salerno è nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, Commissario delegato per la localizzazione, progettazione e realizzazione dell’impianto di termodistruzione previsto per la Provincia di Salerno, nonché degli impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti ed alla raccolta differenziata nel Comune di Salerno.
L’apertura delle discariche ubicate nei comuni di Villaricca (Masseria Riconta) e Ariano Irpino (Difesa Grande) è disposta nell’O.P.C.M. n. 3644 del 18/1/08.
Si procede poi alla differenziazione delle funzioni liquidatorie da quelle proprie del Commissario delegato.
Il Prefetto, dott. Goffredo Sottile, è nominato Commissario delegato per la liquidazione della gestione commissariale e per la gestione e conseguente liquidazione dei rapporti giuridici in corso fino alla cessazione dello stato d’emergenza (O.P.C.M. n. 3653 del 30/1/08).
Per consentire in termini di somma urgenza il completamento dei lavori di realizzazione del termovalorizzatore di Acerra, con l’O.P.C.M. n. 3662 del 19/3/08, viene riservata la somma di €. 25 milioni.
Il Commissario delegato, in virtù dell’O.P.C.M. n. 3666 dell’8/4/08, può esercitare i propri poteri anche nei comuni in cui sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione siti di stoccaggio o smaltimento di rifiuti per far fronte all’emergenza in atto nella regione Campania.
Ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3672 del 30/4/08 il Commissario delegato provvede alle attività finalizzate all’attivazione di un sito di discarica in località Chiaiano del Comune di Napoli, mentre con l’O.P.C.M. n. 3674 del 2/5/08 il suo incarico è prorogato fino al 26 maggio 2008.
La Regione Campania, dal proprio canto, approva la Legge regionale n. 4 del 14/4/08 di modifica della precedente del 28 marzo 2007 “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, con la quale si affidano rilevanti compiti alle Province, in particolare, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, prevedendosi anche che alla data di entrata in vigore della stessa legge i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle Province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi. Deve, peraltro, segnalarsi che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale l’art. 1, comma 1, lettere G, E, M, della citata L.R. n. 4/08, in quanto norme lesive delle competenze statali in materia di individuazione di siti da parte delle Province e della normativa comunitaria in materia di affidamenti dei servizi pubblici locali.
Interviene, mutato il governo nazionale a seguito delle elezioni politiche dell’aprile 2008, il Decreto Legge n. 90 del 23 maggio 2008, “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile” (G.U. n. 120 del 23 maggio 2008) convertito nella Legge n. 123 del 14 luglio 2008 (G.U. n. 165 del 16 luglio 2008), che ha anche recepito l’ulteriore D.L. 17 giugno 2008, n. 107 (formalmente abrogato dalla medesima legge di conversione, pur facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti).
L’articolato provvedimento d’urgenza prevede l’attribuzione al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella Regione Campania per il periodo emergenziale procrastinato fino al 31/12/2009 e che, fino a tale data, alla soluzione dell’emergenza rifiuti nella Regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, incarico al quale può essere nominato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile (è avvenuta, poi, la nomina del Capo Dipartimento della Protezione Civile, dr. Guido Bertolaso), con previsione, da parte del Sottosegretario, anche della nomina di uno o più Capi missione in sostituzione dei precedenti Commissari delegati e la definizione di nuove strutture in sostituzione di quelle precedenti.
Al Sottosegretario sono attribuiti ampi poteri per la soluzione dell’emergenza rifiuti, con possibilità di impiego delle Forze armate per l’approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse, unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti, con la previsione di sanzioni penali a tutela delle individuate aree di interesse strategico nazionale.
Viene anche assegnata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, fino al termine dello stato emergenziale, la competenza per i procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella Regione Campania, nonché in quelli connessi a norma dell’articolo 12 del Codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania e la competenza sulle istanze di misura cautelari è rimessa al Tribunale di Napoli in composizione collegiale, escludendosi il potere del Pubblico Ministero di disporre sequestri preventivi d’urgenza; sequestri preventivi che, in ogni caso, possono avere ad oggetto le aree destinate a discarica e a siti di stoccaggio solo quando ricorrono gravi indizi di reato e purché il concreto pregiudizio alla salute e all’ambiente non sia altrimenti contenibile.
Sono devolute, inoltre, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti.
Si conferma la realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra (NA), ormai in fase avanzatissima, Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno e si prevede, al fine di raggiungere un’adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti, l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del Comune di Napoli.
Da rilevare che presso il termovalorizzatore di Acerra (l’appalto per la gestione dell’impianto, si è appreso, è stato poi assegnato alla società bresciana A2A) è ammesso dal provvedimento legislativo anche il trattamento del “tal quale”, il rifiuto urbano non differenziato.
Un’apposita Commissione è chiamata a valutare gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, ai fini dell’eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti e anche per una possibile conversione in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasparenza dei rifiuti urbani, nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche.
Nelle more dell’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti viene trasferita alle province campane la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei rispettivi ambiti territoriali, disponendosi che le province stesse si avvalgono, in via transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione dei citati impianti.
Il provvedimento autorizza la realizzazione, inoltre, con una procedura accelerata, per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, di discariche in determinati siti individuati in vari Comuni del territorio regionale, con previsione di misure compensative in favore delle popolazioni residenti.
Per il profilo della raccolta differenziata si prevede una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15%, al 25% e al 40% dell’importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento per i comuni della Regione Campania che non raggiungano l’obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25% dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35% entro il 31 dicembre 2010 e al 50% entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007; è altresì previsto un intervento sostitutivo nei confronti e con oneri a carico delle amministrazioni inadempienti mediante nomina di commissari ad acta da parte del Sottosegretario di Stato.
Ulteriore attività sanzionatoria, riduzione dei trasferimenti di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da definirsi con successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è prevista nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi relativi all’attività di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti.
Nelle more della costituzione delle società provinciali previste dalla legislazione regionale, i Consorzi di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, istituiti con Legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, il Comune di Napoli e ASIA S.p.a., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, hanno l’obbligo di presentare un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente e, in caso di inadempimento o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del Comune di Napoli.
Questi, in termini sintetici, i principali contenuti del provvedimento legislativo, al quale sono seguite ordinanze attuative di quanto in esso contemplato.
Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3685 del 19 giugno 2008, si vuole rendere effettivo il trasferimento alle province della Regione Campania della gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, ma deve intervenire una nuova ordinanza il 16 luglio 2008, la n. 3693, che dispone la nomina di un Commissario ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali ove sono ubicati gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, il quale, in via sostitutiva e fino a che le province competenti non adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti, deve garantire che la gestione del servizio prosegua senza soluzione di continuità, considerata la cessazione dell’attività dei precedenti soggetti gestori.
Altre ordinanze sono emanate per fornire disposizioni organizzative e di gestione, dirette a assicurare, tra l’altro, l’attività dei Commissari ad acta e il funzionamento del Consorzio unico (n. 3682 del 10/6/08 sull’organizzazione delle Strutture di Missione, modificata e integrata dall’ordinanza n. 3705 del 18/9/2008 e dalle O.P.C.M. n. 3721 del 19/12/08, n. 3686 del 1/7/08, n. 3697 del 29/8/08, n. 3699 del 4/9/08 e n. 3710 del 31/10/08).
Alle originarie Strutture di Missione (Coordinamento Attività Protezione Civile e rapporti Enti Territoriali; Missione Tecnico Operativa; Missione Amministrativo Legale, Missione Aree, Siti, Impianti), si aggregheranno, con D.P.C.M. n. 3721 del 19/12/2008 una Missione Coordinamento Consorzi di Bacino e Istituzioni Territoriali e una Missione Liquidazione economico finanziaria dei soppressi Consorzi di Napoli e Caserta.
Con l’ordinanza n. 3705 del 18/9/2008, che ha previsto la figura del Soggetto vicario del Sottosegretario di Stato, al quale sono attribuiti compiti sia di rappresentanza che di gestione, sulla base delle direttive e delle autorizzazioni impartite dal Sottosegretario stesso, viene nominato il Generale di Divisione Franco Giannini.
Si segnala, in particolare, per l’attività di questa Procura, l’ordinanza n. 3695 del 31/7/08, in virtù della quale, nell’ambito delle varie disposizioni impartite, è sancito che gli eventuali provvedimenti di affidamento del servizio di raccolta differenziata a soggetti diversi dai Consorzi di Bacino, adottati dai Comuni successivamente alla data della presente ordinanza, sono nulli di diritto e gli amministratori ed i dirigenti sono responsabili dei danni eventualmente subiti dall’Amministrazione e dai terzi in buona fede, con fissazione dell’obbligo del Segretario Comunale dell’Ente di inviare i relativi atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
L’obbligo di denunzia per danno alle pubbliche finanze, pur se non espressamente enunciato nell’ordinanza, è da ritenersi plausibilmente esteso, emergendone i presupposti di carattere generale, anche per ciò che riguarda l’attività di definizione dei contenziosi, mediante sottoscrizione di appositi negozi di accertamento delle pregresse situazioni creditorie e debitorie, con effetti estintivi delle pretese e delle eventuali controversie in corso.
Un nuovo intervento governativo si registra con la decretazione d’urgenza recata dal D.L. n. 172 del 6 novembre 2008, convertito in legge n. 210 del 30 dicembre 2008, prevedente all’art. 1 misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio e (art. 2) per la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private.
Di rilievo nell’art. 2 è, oltre all’autorizzazione al Sottosegretario di avviare un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti (comma 2 bis), anche la facoltà, verificata l’esigenza, di disporre la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia (trattasi delle tonnellate di cd. “ecoballe” prodotte dai CDR accumulate in numerosi e vasti siti provvisori) mediante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell’ambiente, individuando, sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo nel territorio della Regione Campania.
Importante è la previsione sanzionatoria dell’art. 3 nei confronti degli organi degli enti locali gravemente inadempienti agli obblighi in materia di gestione dei rifiuti, con l’aggiunta di un comma all’art. 142 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
La norma introdotta stabilisce che nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (attualmente vi è solo la Campania, fino al 31/12/09), in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero, in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, ai sensi degli articoli 197 e 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell’emergenza assegna all’ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell’Interno possono essere rimossi il Sindaco, il Presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.
Si osserva un significativo mutamento (art. 4) della linea normativa che vedeva la raccolta differenziata riservata in esclusiva ai Consorzi, abbandonandosi tale sistema per i comuni del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e di Caserta per i quali si erano rivelate le maggiori criticità rispetto a quelli di Salerno, Benevento e Avellino; viene, quindi, imposto il trasferimento della raccolta differenziata e del personale del Consorzio (e per i comuni casertani anche dell’indifferenziata, se svolta dal Consorzio) mediante sollecite procedure svolte dai comuni interessati, sotto la vigilanza e poteri sostitutivi delle competenti prefetture.
Risonanza sugli organi di informazione ha ottenuto il contenuto (e le prime applicazioni) dell’art. 6 che ha introdotto un regime sanzionatorio maggiormente repressivo sul piano penale per contrastare il fenomeno dell’abbandono occasionale di rifiuti o degli incendi degli stessi, previsto in tutti i territori per i quali è stato decretato
lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, disciplina per la quale risultano sollevati problemi di costituzionalità.
Tra le altre disposizioni, può essere menzionato l’art. 9 ter, per il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, adotta, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, il Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.
In attuazione dell’ultimo intervento legislativo sono stati emanati provvedimenti attuativi, quali l’O.P.C.M. 19 novembre 2008 n. 3715 recante disposizioni urgenti di protezione civile per incrementare le attività di raccolta differenziata, il conferimento nonché lo smaltimento di imballaggi usati e rifiuti di imballaggi nel territorio della Regione Campania, l’O.P.C.M. 19 novembre 2008 n. 3716 e anche l’O.P.C.M. 28 novembre 2008 n. 3718 sulla gestione del personale del Consorzio Unico che in virtù del D.L. n. 172/2008 si trova a dover lavorare per i comuni o per terzi che hanno in affidamento i servizi di igiene ambientale per i comuni.
Per quanto riguarda il Consorzio Unico delle Province di Napoli e Caserta - approvato dal Gestore Unico in data 10/12/08 il nuovo statuto in data 29/12/08 - è stato eletto il Presidente dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte del Consorzio Unico.
Il Consorzio non sarà competente all’attività di liquidazione economico-finanziaria di tutti i rapporti di credito e debito antecedenti al 24/7/08 riconducibili ai disciolti Consorzi di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, poiché tale compito è stato affidato con l’O.P.C.M. 19/12/08 n. 3721 ad apposita Struttura di Missione.
Con decreto del Sottosegretario di Stato 14 novembre 2008 n. 5723 sono state approvate le nuove modalità di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata.
Come si è osservato, viene delineandosi il concetto di “territorio in cui vige lo stato di emergenza” - una necessaria “presa d’atto” - e sono stati fissati nuovi limiti percentuali di raccolta differenziata.
A quest’ultimo riguardo va considerato che si tratta di percentuali inferiori, in deroga a quelle previste a livello nazionale, dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla Legge n.296/2006.
Infatti, in disparte le mai raggiunte percentuali del 35% entro il 2006 e 40% entro il 2007, a livello nazionale sono previsti quelle del 45% entro il 2008, del 50% entro il 2009, del 60% entro il 2011 e del 65% entro il 2012, mentre, secondo il piano per la Regione Campania, sono previste percentuali almeno del 25% entro il 2009 e almeno del 35% entro il 2010, fino a raggiungere il 50% entro il 2011.
Si tratta, quindi, di percentuali al ribasso, ma dalle quali si è pur tuttavia lontani, anche se lo scostamento varia nei cinque Capoluoghi.
Secondo alcuni dati disponibili, a metà del 2008 la raccolta differenziata in Campania si attesterebbe intorno al 15,5%, ma a Napoli non supererebbe il 13,5%, mentre, ad esempio, a Benevento sfiora il 20% e a Caserta passa dal 2,5% del 2007 al 16% (non si dimentichi che nei Comuni medio – piccoli vi sono punte di efficienza che superano il 60%).
Si ha, quindi, motivo di ritenere che alla fine del 2009 possa essere a portata di mano la percentuale minima prevista, ma per tale risultato occorre mettere in campo ogni sforzo, specie da parte dei Comuni che hanno ripreso competenze dopo lo scioglimento dei Consorzi di Bacino di Napoli e Caserta.
A questo riguardo, si considera che proprio i Comuni campani dovevano elaborare, entro iniziali 60 giorni fissati con l’O.P.C.M. n. 3639/2008, i piani per la raccolta differenziata che attualmente si svolge ancora in modo disomogeneo, ma con buoni risultati ove si adotti il metodo del “porta a porta”.
Secondo prime rilevazioni, circa cinquecento comuni hanno adempiuto all’obbligo di redigere il piano, circa venti comuni non hanno inviato alcuna comunicazione o non hanno fornito elementi, di guisa che è scattata la previsione dei Commissari “ad acta”, mentre per circa trenta comuni sono stati chiesti approfondimenti.
Tra i capoluoghi di provincia solo Napoli e Caserta non hanno pienamente avviato il piano di raccolta, anche se ASIA (Azienda Servizi Igiene Ambientale per Napoli) ha sperimentato - sembra senza iniziale successo - la raccolta “porta a porta” in alcuni rioni e quartieri, ma sulla fine del 2008, qualche risultato in più pare sia stato conseguito.
Alla raccolta differenziata e ai sistemi per attuarla viene, dunque, attribuita senza alcun dubbio (basti leggere la Relazione della Commissione Bicamerale del 2006) una rilevanza fondamentale poiché è il punto di partenza per una sana e proficua gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti; questo è il principale motivo per cui negli scorsi anni è stata proprio la mancata o insufficiente raccolta differenziata a incidere sui mancati ricavi per la vendita delle quote differenziabili, sull’aumento dei costi di conferimento dei comuni e sul mal funzionamento degli impianti di CDR con gli inevitabili effetti a cascata che si sono verificati nel corso dell’emergenza.
Sul piano delle azioni intraprese da questo Requirente, vanno quindi segnalate varie citazioni in giudizio per il mancato rispetto degli obblighi inerenti il raggiungimento, in varie annualità, delle percentuali minime di raccolta differenziata con conseguenti danni subiti dai comuni interessati, dallo Stato e dalla Regione Campania, secondo la diversa valenza dei profili evidenziati (danni patrimoniali da mancati incassi, da spese, o pregiudizi all’immagine).
Per il Comune di Benevento è stato azionato un danno complessivo di circa €. 500.000,00; per il Comune di Santa Maria Capua Vetere è stato contestato un danno di oltre €. 240.000,00; per il Comune di Marcianise è stato contestato un danno complessivo di quasi €. 500.000,00; per il Comune di Piedimonte Matese è stata depositata una citazione per un danno complessivo di circa €. 100.000,00.
Le azioni su indicate riguardano variamente amministratori, dirigenti e funzionari “pro-tempore” in relazione alle annualità prese a riferimento.

Altra citazione ha riguardato il Comune di Giugliano in Campania per un danno patrimoniale di oltre €. 7.400.000,00 e un danno all’immagine di €. 200.000,00 contestati non solo agli amministratori “pro tempore” e ai dirigenti per il Commissariato straordinario per l’emergenza rifiuti, ma anche ad una società pubblica partecipata non dal Comune in questione, bensì da altro Comune.
Anche per il Comune di Alvignano è stato azionato un danno di circa €. 200.000,00 per affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e mancata effettuazione della raccolta differenziata.
Altro versante che ha interessato l’azione di questo Requirente è rappresentato dall’attività (spesso, per ciò che riguarda la raccolta differenziata si è trattato di una “non attività”) svolta dai Consorzi di Bonifica istituiti con la Legge regionale n. 10/1993, le cui marcate criticità, specificamente per quelli di Napoli e Caserta, hanno portato, come si è innanzi riferito, allo scioglimento di questi ultimi e alla loro unificazione temporanea in unico Consorzio in vista del ritorno di competenze agli enti locali.
L’azione di questo Ufficio ha preso le mosse da puntuali verifiche amministrativo-contabili dell’Ispettorato Generale di Finanza ed ha portato a depositare vari atti di citazione.
Si segnalano, pertanto, due citazioni per il Consorzio di Bacino Napoli/2 riguardanti, l’una, il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (anni 2003/2007) per un complessivo danno, patrimoniale e all’immagine, di circa €. 2.300.000,00 con riserva di azione per ulteriori circa €. 7.000.000,00 e, l’altra, per la mancata utilizzazione del personale, lavoratori socialmente utili assegnati al Consorzio stesso, per un complessivo danno di oltre €. 3.700.000,00.
Quanto al Consorzio di Bacino NA/5 – Comune di Napoli, si è proceduto a depositare atto di citazione per mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di carta e cartoni da utenze non domestiche (anni 2003/2007) per un danno complessivo patrimoniale e d’immagine di oltre €. 5.000.000,00.
I suddetti atti di citazione hanno riguardato variamente, di volta in volta, gli amministratori dei Comuni interessati i dirigenti dei Consorzi e dirigenti del Commissariato Straordinario ai rifiuti, tutti ovviamente in carica al tempo dei fatti contestati.
Di rilievo è anche il caso del Consorzio ACSA – CE/3 S.p.a. con un danno azionato in citazione di oltre €. 700.000,00, di cui si dettaglierà nella parte della Relazionededicata alle società partecipate.
Nel quadro vigente fino al 2007, di obbligatorietà di affidamento del servizio di raccolta ai Consorzi di Bacino, si segnala il caso del Comune di Montecorvino Pugliano (territorio ricadente nel Salernitano e non interessato dalla soppressione dei Consorzi di Napoli e Caserta) che ha affidato il servizio in questione, appaltandolo ad una ditta privata, con conseguente danno di oltre €. 4.000.000,00 addebitato, con citazione già depositata, agli amministratori e al responsabile U.T. “pro tempore” di quel Comune.
Un caso particolare ha poi riguardato il mancato, tempestivo pagamento alla FIBE S.p.a. (già concessionario del ciclo integrato) di fatture riguardanti il servizio di smaltimento RR.SS.UU nel Comune di San Gennaro Vesuviano a causa dell’omessa assunzione degli impegni contabili di spesa da parte del servizio tecnico comunale.
Nel corso del 2008 sono stati altresì notificati e/o sono in corso di notifica inviti a dedurre che hanno riguardato il Consorzio di Bacino BN/1 di Benevento e il Consorzio di Bacino NA/5 – Comune di Napoli.
Quanto al primo, la relazione ispettiva che ha dato avvio all’azione di questo Requirente ha messo in luce inefficienza e inefficacia del predetto ente privo di capacità programmatoria da cui è scaturito un presunto ingente danno contestato ai componenti del C. d. A. dell’ente.
Quanto al secondo (Consorzio di Bacino NA/5 – Comune di Napoli), sempre fondato sulle risultanze di verifiche amministrativo – contabili, si è contestata la mancata utilizzazione del personale costituito da Lavoratori Socialmente Utili assegnato al Consorzio per il periodo 2003/2007, con un conseguente ipotizzato danno, patrimoniale e d’immagine, di oltre €. 30.000.000,00 contestato nei confronti di amministratori “pro tempore” del Comune di Napoli.
Sono poi in corso numerosissime istruttorie tendenti ad accertare le più diverse fattispecie di danno legate alla gestione dei rifiuti in Campania nel periodo emergenziale e, ad un primo bilancio, può rilevarsi che in tale settore sono state depositate, nel 2008, citazioni per un importo complessivo di circa €. 25.000.000,00 e notificati inviti a dedurre per circa €. 32.000.000,00.
Sul piano dei riscontri ottenuti dalla Corte Territoriale può segnalarsi quanto segue.
Nella precedente Relazione si era già dato conto di due azioni condotte per danni rispettivamente dovuti alla mancata realizzazione di un impianto di tritovagliatura in Palomonte e all’ingiustificato maggior compenso corrisposto ai membri della Commissione giudicatrice della
gara relativa al progetto SIRENETTA.
Ebbene, con una prima sentenza (n. 918/2008), la Sezione campana ha condannato un cessato sub Commissario “pro tempore” al pagamento di €. 250.000,00 in favore del Consorzio di Bacino SA/3, mentre, con la seconda pronuncia, la stessa Sezione ha condannato il Commissario delegato ai rifiuti all’epoca dei fatti al pagamento di €. 47.638,00, oltre le spese, in favore dello stesso Commissariato Straordinario (sentenza n. 1848/2008).
Con altra recente sentenza (n. 1160/2008) la Corte Territoriale è pervenuta a statuizione di condanna per un danno di €. 360.000,00 riportato dalla Comunità Montana Alto Tammaro per la mancata realizzazione di un impianto riciclaggio di rifiuti, accogliendo sia pure con riduzione di addebito in punto di quantificazione, le richieste di questa Procura.
Infine, a seguito di un atto di citazione depositato nel 2007 nei confronti di due funzionari del Commissariato ai rifiuti che avevano liquidato ingiustificati rimborsi per spese di viaggio ad un sub commissario (€. 34.000,00), la Sezione ha ritenuto doversi integrare il contraddittorio anche nei confronti dello stesso sub commissario beneficiario dei rimborsi, peraltro già rinviato a giudizio in sede penale.
Sono stati altresì discussi alla fine dell’anno il giudizio riguardante ASIA per danni (oltre €. 5.500.000,00) da mancata raccolta differenziata e l’altro giudizio riguardante i passati amministratori del Comune di Caserta per fattispecie di vario genere connesse alla raccolta rifiuti in anni pregressi. Si è in attesa dei rispettivi responsi.
Sul piano comunitario, si registra che la Commissione Europea già da tempo tiene sotto monitoraggio la situazione dei rifiuti in Campania ed ha proceduto ad avvertimenti e sopraluoghi nel quadro di una procedura di infrazione di cui si era già data notizia lo scorso anno.
In data 3 luglio 2008, la Commissione ha presentato formale ricorso alla Corte di Giustizia con le seguenti conclusioni: constatare che la Repubblica Italiana, non avendo adottato con riferimento alla Regione Campania, tutte le misure necessarie ad osservare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente ed in particolare non avendo stabilito una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/4/2006 relativo ai rifiuti,
chiedendo altresì la condanna della Repubblica Italiana al pagamento delle spese di giudizio.
Tale ricorso – che è stato iscritto al n. C/297/08, come risulta dalla Gazzetta Ufficiale dell’U.E. in data 30/8/2008 – risale, come si è detto, al 3 luglio 2008 e, quindi, prima che fosse convertito in Legge il D.L. n. 120/2008 (L. n. 123 del 14/7/2008), le cui sostanziali innovazioni sono state dapprima rammentate.
Anche sul piano delle vertenze individuali proposte dai cittadini e dalle associazioni dei consumatori, risulta che dopo alcune pronunce innovative dei Giudici di Pace, sono depositate, presso questo ultimo organo giurisdizionale, molte migliaia di ricorsi intesi, sia al risarcimento dei danni subiti, sia al rimborso della TARSU, senza dire dei ricorsi che risultano proposti, alle Commissioni Tributarie su tale imposta e di una “class action” più volte annunciata e ora possibile dopo iniziali rinvii legislativi.
Possono, dunque, farsi alcune considerazioni su questo settore – quello dei rifiuti – che tanto ha afflitto il territorio dell’intera regione campana e, in particolare, Napoli, duramente provata sotto tutti i profili.
L’innalzamento del livello di attenzione e contrasto alla situazione emergenziale mediante il superamento della istituzione commissariale, rivelatasi inadeguata, con l’istituzione di un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (e delle relative, connesse, Missioni), nonché l’inasprimento di sanzioni anche penali e la possibilità di impiego delle Forze Armate ha indubbiamente contribuito in modo determinante alla soluzione della crisi acuta verificatasi tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008, da tutti ricordata come disastrosa, ma si tratta solo dell’inizio di una normalizzazione che passa attraverso la compiuta realizzazione del sistema integrato degli impianti di smaltimento come la stessa U.E. ci ricorda.
La previsione del ricorso alla attività sostitutiva in caso di inadempimento da parte degli enti territoriali alle varie prescrizioni di legge è sempre più diffusa, riguardando praticamente tutto il ciclo dei rifiuti, poiché Commissari “ad acta” e Prefetti sono prefigurati per i Comuni che non predispongono i piani, per i mancati pagamenti ai Consorzi, (dei quali due, Caserta e Napoli, sono a loro volta riuniti in un Consorzio Unico ad amministrazione straordinaria), per la vigilanza sulle procedure di gara per i servizi di rimozione rifiuti.
Inoltre, in caso di inadempimento da parte di Province e Comuni a tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione d’emergenza, è perfino prevista la grave sanzione della rimozione, con Decreto del Ministro dell’Interno,di Sindaci, Presidenti della Provincia e componenti di Giunte e Consigli.
Solo un continuo monitoraggio della situazione e una continua vigilanza testimonieranno se l’intervento normativo, decisivo nella fase del picco della crisi, abbia motivo di dispiegarsi (poteri sostitutivi) nel tempo per le inefficienze e le inadempienze delle autonomie territoriali a cui pure, prima o poi, dovrà tornarsi nel quadro di una ordinata ridistribuzione di competenze.
L’anno 2009 sembra poter essere l’anno di significativi mutamenti, dalla raccolta differenziata all’avvio del sistema dei termovalorizzatori.
Il dettato normativo di cui all’art. 1 del D.L. n. 90/2008, convertito in Legge 14/7/2008 n. 123, fa riferimento alla assoluta irripetibilità e straordinarietà della situazione e alla data del 31/12/2009 quale termine ultimo per le attività del Sottosegretario di Stato.
Le premesse sono state poste, ma se mancherà la necessaria attuazione, può profilarsi il rischio di ulteriori slittamenti che, d’altra parte, apparirebbero necessari.
Ma anche se, come è nei voti di tutti, il ritorno alla normalità si profilasse con margini di concretezza, resterebbe, comunque, la constatazione dell’ingentissimo flusso di denaro andato disperso negli anni bui dell’emergenza e che ancora non è possibile esattamente dimensionare a causa degli innumerevoli rivoli in cui tale flusso si è andato concretizzando e dei sicuri effetti pregiudizievoli che ancora per lungo tempo, si manifesteranno a causa di contenziosi della più diversa natura e di sicuro impatto per le pubbliche finanze.
A tale riguardo, si deve ribadire che collegare responsabilità individuali per dolo o colpa grave a questo indubbio pregiudizio patrimoniale e d’immagine sofferto dalle pubbliche finanze è compito di particolare impegno, attesa la enorme congerie di disposizioni normative del più vario livello gerarchico e di carattere per lo più derogatorio agli ordinari principi amministrativo – contabili.
L’impegno sostenuto da parte di questo Ufficio di Procura è stato rilevante, i dati esposti dimostrano che è crescente, anno dopo anno e che i riscontri della Corte Territoriale sono incoraggianti, ma si tratta pur sempre di evidenti patologie che ricevono il crisma della sanzione dopo anni di accertamenti, di raccolta delle prove, di istruttorie e giudizi da celebrarsi con tutte le garanzie pre – processuali e processuali.
Resta, quindi, principalmente affidato agli organi di amministrazione – enti territoriali o organi statali sostitutivi – vigilare a che l’impianto normativo messo in campo dia i suoi frutti e segnalare a questo Requirente documentate fattispecie di danni alle finanze pubbliche, ponendolo nelle condizioni migliori per promuovere le iniziative e le azioni di propria competenza.

omissis
Il Procuratore regionale
Arturo Martucci di Scarfizzi