Cass. Civ. Sez. U, n. 21586 del 20 settembre 2013
Presidente: Luccioli Estensore: Travaglino
Publiacqua Spa (Satta ed altro) contro Min. Ambiente Tutela Territorio Mare ed altri
Acque.Attribuzioni del COVIRI

Non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sindacabile dalla Corte di cassazione, in presenza di una decisione del Consiglio di Stato che nell'interpretare l'art. 161, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - attributivo al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) della facoltà di impartire prescrizioni sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolavano i rapporti tra le autorità d'ambito e i gestori - abbia ritenuto che la norma legittimasse, sotto il profilo della legalità/tipicità/nominatività dei provvedimenti amministrativi, la delibera del COVIRI con cui era stato ordinato il recupero delle somme oggetto della transazione intervenuta tra le parti, non ravvisandosi in tale decisione alcun indebito sindacato della citata transazione, né, a maggior ragione, l'annullamento del contenuto della stessa.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno (d'ora innanzi, AATO) - costituita, ai sensi della L. Statale n. 36 del 1994 e della L.R. Toscana n. 81 del 1995, come forma di cooperazione dei comuni e delle province ricomprese nell'ambito territoriale del Medio Valdarno con la funzione di organizzare e gestire il servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione - e la s.p.a. Publiacqua - società a capitale pubblico maggioritario, partecipata da 43 comuni in qualità di soci e da tre altre società a loro volta a partecipazione pubblica, concessionaria esclusiva, in forza di convenzione 20.12.2000 del servizio idrico integrato per un periodo di 20 anni con decorrenza 1 gennaio 2002 - stipularono, in data 23.3.2007, una transazione volta a definire una vertenza insorta tra le parti in ordine all'individuazione del regime tariffario applicabile ad alcuni sevizi accessori, alla vendita d'acqua all'ingrosso e agli scarichi industriali in pubblica fognatura.

1.2. Venne, in particolare, riconosciuto, in favore del gestore Publitalia un conguaglio sui ricavi nella misura forfettaria di 6.200.000 Euro per il periodo pregresso (sino, cioè, all'anno 2006), da recuperare attraverso le tariffe del triennio successivo, con rinuncia del predetto gestore a qualsiasi ulteriore pretesa per il periodo di riferimento.

2. A seguito di alcune segnalazioni, il CO.VI.R.I. (Comitato per la vigilanza sulle risorse idriche, poi CON.VI.R.I., Commissione nazionale per le risorse idriche), con delibera del 16.7.2008, ritenuta l'insussistenza dei crediti vantati da Publiacqua, dispose che l'AATO provvedesse al recupero della somma oggetto di transazione.

2.1. La delibera fu impugnata da entrambe le parti della transazione dinanzi al Tar Toscana.

2.2. Il giudice amministrativo di primo grado accolse l'impugnazione, annullando la delibera sulla premessa in diritto che la COVIRI avesse ecceduto l'ambito dei poteri di vigilanza riconosciutigli dal D.Lgs. n. 152 del 2006 all'art. 161, comma 2, ingerendosi nell'autonomia di determinazione tariffaria riservata alla AATO, e pertanto arrogandosi illegittimamente una funzione sostitutivo-demolitoria, rispetto all'atto transattivo.

2.3. Il Consiglio di Stato, investito dell'appello proposto dalla CONVIRI, lo ha accolto con sentenza del 27.10.2011, ritenendo che il ruolo istituzionale della AATO fosse quello di un organismo autonomo rispetto agli enti locali che lo componevano, e come tale esso dovesse ritenersi legittimo destinatario di atti di controllo e di vigilanza del COVIRI, i cui poteri, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 161 (come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 2008, art. 2, comma 15), dovevano ritenersi estesi anche ai diretti interventi modificativi degli atti e dei rapporti tra AATO e gestori, anche con riguardo a vicende antecedenti a tale normativa (il negozio transattivo era del 23.3.2007). Al COVIRI, per altro verso, andava altresì riconosciuto un potere di prescrizione incidente su clausole contrattuali, e tale potere l'ente aveva, nella specie, correttamente esercitato con riguardo ad una attribuzione astratta e non collegata alla vertenza in atto.

2.4. Publiacqua ricorre avverso la sentenza del C.d.S. ex art. 362 c.p.c., comma 1, rappresentando a questa Corte due motivi di censura.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell'art. 362 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e dell'art. 134 cod. proc. amm. In relazione all'art. 7 stesso codice ed agli artt. 103 e 11 Cost. Eccesso di potere giurisdizionale per avere esercitato giurisdizione in materia devoluta alla sola giurisdizione di legittimità; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

3.1.2. Il motivo è privo di pregio.

3.1.3. Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice amministrativo d'appello nella parte in cui ha ritenuto che l'espressa previsione normativa della facoltà del COVIRI di impartire prescrizioni sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolavano il rapporto tra le autorità d'ambito e i gestori valesse a legittimare appieno, sotto il profilo della legalità/tipicità/nominatività dei provvedimenti amministrativi, il contenuto dispositivo della delibera contenete l'ordine di recupero della somma oggetto di transazione.

E' del tutto evidente come il C.d.S., nel predicare tale principio, si sia rigorosamente mantenuto entro i limiti del giudizio di legittimità (ciò che viene, di converso, infondatamente contestato da parte ricorrente al folio 12 dell'odierno atto di impugnazione), discorrendo espressamente di legittimità della delibera, senza con ciò "sindacare la transazione", nè tantomeno "annullarne il contenuto", come infondatamente sostenuto con la doglianza in esame.

Non essendo stata, in concreto, esercitata nessuna "giurisdizione di merito" da parte del Consiglio di Stato, appare palese che il motivo, sotto le spoglie della denunciata invasione ai danni della P.A. necessariamente perpetrata secundum eventum litis, lamenta, in sostanza, l'erroneità di un decisum che ruota, viceversa, tutto all'interno dell'orbita della giurisdizione amministrativa e della relativa potestas iudicandi (in argomento, cfr. Cass. 2312/2012).

Di qui, l'inammissibilità della censura.

3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 103 e 111 Cost., art. 7 cod. proc. amm., art. 362 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 in relazione al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 161 e all'art. 133, lett. z ter) cod. proc. amm.. Eccesso di potere giurisdizionale per aver esteso il sindacato al contratto di transazione.

3.2.1. Il motivo è anch'esso inammissibile.

3.2.2. Premesso, in via assorbente, che esso appare precluso in rito dalla mancata proposizione di gravame incidentale avverso la prima sentenza, deve comunque osservarsi come palesemente si rappresentino a questa Corte doglianze del tutto eccentriche rispetto al vizio denunciato, posto che il giudice amministrativo si è limitato ad una valutazione, sul piano della legittimità, della delibera del COVIRI in termini di ritenuta esclusione di qualsivoglia fattispecie, reale o sintomatica, di eccesso di potere, con ciò non esorbitando in alcun modo dai limiti della propria giurisdizione.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

La disciplina delle spese - che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate - segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013