Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3890, del 17 luglio 2013
Rifiuti.Illegittimità diniego proroga autorizzazione ambientale smaltimento rifiuti per società registrata EMAS

E’ illegittimo il diniego della Regione Puglia alla proroga dell'autorizzazione ambientale per un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi, dopo che la società ha conseguito la registrazione EMAS ai sensi del regolamento CE 761/2001 (sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS). La società in virtù della predetta registrazione, può beneficiare del periodo di validità di 8 anni dell’autorizzazione ambientale, giusto il disposto dell’art. 29-octies, comma 2, t.u. ambientale D.lgs. n. 152/2006. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03890/2013REG.PROV.COLL.

N. 09171/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9171 del 2012, proposto da: 
Vergine s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto presso gli uffici della delegazione romana della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE I n. 01797/2012, resa tra le parti, concernente proroga autorizzazione ambientale impianti rifiuti speciali



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2013 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati G. Notarcola su delega di P. Quinto, T. Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la determinazione dirigenziale della Regione Puglia in data 21 maggio 2012 che ha negato alla Vergine s.p.a., esercente un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi in località Palombara, la proroga dell'autorizzazione ambientale per tale attività ed ha contestualmente indicato quale termine di scadenza giugno 2013.

Va premesso in fatto che l’autorizzazione è stata rilasciata con provvedimento in data 19 giugno 2008, notificato alla Vergine il successivo 24 luglio. La Regione ha quindi accettato le garanzie finanziarie imposte dal d.lgs. n. 36/2006 ("Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti") con nota del 9 settembre 2008, notificata il 15 settembre seguente. Il 19 settembre la Vergine ha quindi conseguito la registrazione EMAS ai sensi del regolamento CE 761/2001 (“sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS”).

Il provvedimento impugnato in questo giudizio sortisce dalla pretesa della società odierna appellante di beneficiare, in virtù della predetta registrazione, del periodo di validità di 8 anni dell’autorizzazione ambientale, giusto il disposto dell’art. 29-octies, comma 2, t.u. ambientale.

2. La tesi non è stata condivisa dal TAR, che ha tuttavia accolto parzialmente il ricorso della Vergine s.p.a., fissando al 23 luglio 2013 la scadenza dell’autorizzazione, vale a dire allo spirare del quinquennio dalla notifica del provvedimento autorizzativo.

3. Nel presente appello la predetta società reitera gli assunti alla base del ricorso di primo grado, incentrati sull’interpretazione della citata disposizione del testo unico di cui al d.lgs. n. 152/2006 nel senso che “l’autorizzazione integrata ambientale ha validità 8 anni se l’iscrizione EMAS viene conseguita immediatamente a valle del rilascio dell’autorizzazione e, comunque, prima dell’avvio dell’effettivo esercizio dell’impianto”, come avvenuto nel caso di specie. Ciò sul rilievo che questa è l’unica lettura volta a dare un contenuto concreto al primo periodo del citato art. 29-octies, comma 2, visto che lo stesso contempla l’ipotesi di autorizzazione in favore di impianto già registrato, mentre tale registrazione presuppone l’avvenuto rilascio del titolo autorizzatorio e l’effettivo esercizio dell’impianto, come attestato dall’organismo accreditato che ha nel caso di specie operato la verifica ambientale.

Critica poi l’avviso del TAR, il quale ha invece riferito l’ambito applicativo della norma in commento a impianti già in esercizio e già registrati EMAS in base alla normativa previgente al testo unico dell’ambiente ed al conseguimento dell’autorizzazione integrata ambientale in esso prevista. Obietta che un simile argomento, oltre a dequotare la disposizione in questione a norma transitoria in assenza di elementi testuali atti a suffragare tale interpretazione, non tiene conto del fatto che l’autorizzazione ambientale è stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 59/2005 ("Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"), prima cioè del testo unico di cui al d.lgs.n n. 152/2006, ed in questo inserita con il decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 128/2010, cosicché non poteva darsi il caso di impianti registrati EMAS ma non autorizzati.

L’appellante invoca in via gradata il disposto del secondo periodo del ridetto art. 29-octies, comma 2, che interpreta nel senso che esso disponga una proroga ad 8 anni del periodo di validità dell’autorizzazione ambientale, contestando che tale periodo vada riferito alla durata del primo rinnovo successivo al periodo in cui si è ottenuta l’iscrizione EMAS, come invece ritenuto dal TAR.

3. Si è costituita in resistenza la Regione Puglia.

4. In memoria conclusionale la società appellante ha ribadito l’inapplicabilità della tesi dell’amministrazione dal punto di vista pratico, insistendo quindi su una interpretazione funzionale della stessa, volta a riconoscere la durata ottennale dell’autorizzazione ambientale allorché la registrazione EMAS si ponga rispetto a questa in rapporto di immediata consequenzialità.

5. La presente controversia si incentra sull’interpretazione dell’art. 29-octies, comma 2, del testo unico ambientale, il quale recita testualmente: “Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo”.

Occorre allora innanzitutto stabilire come si ponga l’iscrizione al sistema EMAS rispetto al procedimento di autorizzazione.

Appaiono al riguardo condivisibili i rilievi della società odierna appellante, dovendosi in effetti ritenere che tale iscrizione presupponga necessariamente un impianto già in esercizio. Ciò è in particolare ricavabile dall’art. 3 del regolamento n. 761/2001, ora abrogato, il quale prevede, al comma 2, lett. a), che l’impresa che intenda ottenere la registrazione effettui “un’analisi ambientale delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi”, al fine di elaborare ad attuare quelle misure organizzative necessarie a realizzare un sistema di gestione ambientale conforme alle disposizioni regolamentari.

E del resto, sul piano logico, è evidente che in tanto ha un senso domandare tale iscrizione in quanto si sia ottenuta l’autorizzazione ambientale o quanto meno ne sia previsto l’ottenimento nelle more della relativa istanza.

Tra i presupposti richiesti per la partecipazione al sistema vi è anche quello di effettuare un'analisi ambientale delle proprie attività, dei prodotti e servizi e di sottoporsi a controlli, impegnarsi al raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale (art. 3, comma 2, lett. a - d, reg. cit.).

Ne consegue che l’interpretazione dell’appellante della disposizione del testo unico ambientale su cui si controverte riposa su indiscutibili considerazioni di carattere logico, enucleando dalla disposizione del testo unico ambientale un ambito concreto di applicazione, appunto ai casi in cui l’iscrizione avvenga contestualmente al rilascio dell’autorizzazione ambientale, così consentendo di superarne l’ambiguità letterale.

5.1 Parimenti corretta è l’osservazione che volta ad evidenziare che l’autorizzazione ambientale è stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 59/2005, anteriormente dunque al testo unico ambientale. Tale circostanza è stata trascurata dal TAR, che ha finito così per attribuire al primo periodo del comma 2 dell’art. 29-octies, carattere di norma transitoria, in assenza tuttavia di sicuri indici formali atti a suffragare tale avviso.

Pertanto, tale periodo non può che essere interpretato nel senso patrocinato dalla Vergine e, visto che l’iscrizione EMAS è stata da questa ottenuta immediatamente dopo il rilascio dell’autorizzazione ambientale, l’appello accolto sotto questo profilo, con conseguente riforma della sentenza di primo grado ed accoglimento del ricorso colà proposto.

5.2 Peraltro, lo stesso si rivela condivisibile anche nella parte volta a sostenere che il primo rinnovo deve avvenire, una volta ottenuta l’iscrizione, alla scadenza del termine di 8 anni.

Richiamato quanto finora osservato, il secondo periodo del predetto comma 2, nella parte in cui impone che il rinnovo sia effettuato ogni 8 anni “a partire dal primo successivo rinnovo” deve essere infatti logicamente inteso nel senso che esso si riferisca al primo rinnovo scadente dopo l’iscrizione EMAS.

6. Pertanto, in accoglimento del presente appello, il ricorso di primo grado deve essere accolto integralmente, dovendo essere sul punto riformata la sentenza del TAR.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente le spese di causa, in ragione della complessità della questione determinata dall’equivocità della normativa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie integralmente il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)