Cass. Sez. III n. 19111 del 3 maggio 2013 (ud. 9 apr. 2013)
Pres. Teresi Est. Ramacci Ric. Mihalache
Rifiuti. Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante

L'applicazione della disciplina derogatoria in materia di  raccolta  e  trasporto  di  rifiuti effettuate in forma ambulante non può prescindere dal contenuto letterale dell'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06 e, segnatamente, dell'ultima parte della disposizione, laddove l'esonero dall'osservanza della disciplina generale è chiaramente circoscritta ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato. La verifica del settore merceologico entro il quale il commerciante è abilitato ad operare deve essere pertanto oggetto di adeguata verifica, così come la riconducibilità del rifiuto trasportato con l'attività autorizzata. E' peraltro evidente che l'attività espletata resta sottratta alla disciplina generale dei rifiuti avendo il legislatore considerato la minima pericolosità per la salute e per l'ambiente di un'attività pacificamente riconducibile a quella dei c.d. robivecchi. Per tale ragione deve invece escludersi che la disciplina in esame possa essere utilizzata per legittimare attività diverse che richiedono, invece, il rispetto delle disposizioni di carattere generale.

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