Cass. Sez. III n. 43922i del 18 ottobre 2016 (Ud 7 lug. 2016)
Pres. Amoroso Est. Riccardi Ric. Palmesano
Rifiuti.Classificazione dei rifiuti e disciplina emergenziale

Ai sensi della norma definitoria generale di cui all'art. 184 d.lgs. 152/2006, la classificazione dei rifiuti in speciali o urbani dipende dall'origine, mentre la classificazione dei rifiuti in non pericolosi o pericolosi dipende dalle caratteristiche di pericolosità; pertanto, la norma incriminatrice speciale di cui all'art. 6, lett. a), d.l. 172/2008 prevede tre diverse categorie di rifiuti, ritagliate dalla norma definitoria generale di cui all'art. 184 d.lgs. 152/2006, la cui gestione abusiva integra il delitto: rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), rifiuti pericolosi, e rifiuti domestici ingombranti. Prescindendo dalla approssimativa tecnica legislativa, l'interpretazione sistematica della norma impone di concludere nel senso che l'indicazione dei "rifiuti speciali" comprende l'intera categoria, a prescindere dalla caratteristiche di pericolosità; del resto, l'indicazione, nella fattispecie, dei "rifiuti speciali" dopo quelli "pericolosi" non può essere considerata una specificazione di questi ultimi, in quanto il rapporto di genus a species è invertito: i rifiuti pericolosi sono una species del genus rifiuti speciali.

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