Cass. Sez. III n. 41674 del 29 settembre 2018 (Ud 30 gen 2018)
Pres. Cavallo Est. Ramacci Ric. Dedoni
Rifiuti.Attività di lagunaggio

Il conferimento di sanse ed acque di vegetazione delle olive all’interno di un invaso artificiale al fine di consentirne la successiva evaporazione ha come scopo ultimo ed evidente l’eliminazione di tali materiali ed è, conseguentemente, univocamente indicativo della volontà di disfarsene, configurando, peraltro, un’attività di “lagunaggio” che l’allegato B alla parte Quarta del d.lgs. 152\06 colloca tra le operazioni di smaltimento


RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, con sentenza del 3/4/2017 ha condannato Riccardo DEDONI e Francesco DEDONI alla pena dell’ammenda per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256 comma 1, lett. a) e 2 d.lgs. 152\06, per avere, il primo quale proprietario del terreno, il secondo quale rappresentante legale dell’omonima ditta, operante nel settore della molitura delle olive e produzione di sansa, effettuato lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi allo stato liquido (acque di vegetazione delle olive, CER 02 03 99) all’interno di un invaso artificiale (accertato in Gergei 21 e 24 ottobre 2014).
Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati atti di appello, convertiti in ricorsi per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Francesco DEDONI, con atto di impugnazione a firma Avv. Pamela Rita PUDDU, deduce: 1) erronea applicazione del d.lgs. 152\06; 2) inapplicabilità dell’art. 256 d.lgs. 152\06 per genericità del capo di imputazione e per assenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie; 3)  eccessività della pena.

3. Riccardo DEDONI, con atto di impugnazione a firma Avv. Riccardo CABONI deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge, lamentando che il giudice del merito avrebbe erroneamente qualificato quali rifiuti e non sottoprodotti le acque vegetali residuate dall’attività di frantoio come chiarito da comunicazione dell’amministrazione regionale il cui contenuto sarebbe stato equivocato dal giudice del merito.
Nel precisare, inoltre, che l’attività oggetto di contestazione è quella di “lagunaggio”, osserva che il materiale collocato nell’invaso artificiale presenterebbe tutte le caratteristiche di cui all’art. 184-bis d.lgs. 152\06 per rientrare nel novero dei sottoprodotti, la cui successiva utilizzazione da parte dello stesso produttore o di terzi stabilita dalla legge andrebbe considerata in senso meramente eventuale.

4. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge e la genericità dell’imputazione, osservando che non sarebbe stato in alcun modo chiarito quale sarebbe la violazione commessa, non rientrando l’attività effettuata tra quelle contemplate dall’art. 256 d.lgs. 152\06 come soggette a titolo abilitativo.
Rileva, inoltre, che la complessità della materia consentirebbe di configurare una ipotesi di errore scusabile.

5. Con un terzo motivo di ricorso censura l’eccessività della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Entrambi insistono, pertanto, per l’accoglimento delle impugnazioni ed i conseguente annullamento  della decisione impugnata.        


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito specificate.

2. Occorre preliminarmente osservare, con riferimento all’impugnazione proposta nell’interesse di Francesco DEDONI, che l'atto risulta presentato e sottoscritto dal solo difensore di fiducia, Avv. Pamela Rita PUDDU.
Il suddetto difensore non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Deve ricordarsi, a tale proposito, che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19203 del 15/3/2017, Mezei, Rv. 269690; Sez. 3, n. 12995 del 5/3/2015, Pelle, non massimata; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 5, n. 23697 del 29/4/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 2233 del 14/7/1998, Allegretti G., Rv. 211855).
A tale principio non è prevista alcuna deroga, neppure nel caso di appello convertito in ricorso, poiché altrimenti verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (Sez. 5, n. 23697 del 29/4/2003, Gentile, Rv. 224549, cit. ; Sez. 3, n. 2233 del 14/7/1998, Allegretti G., Rv. 211855, cit. ed altre prec. conf.).
Assume conseguentemente immediato rilievo l’inammissibilità originaria dell’impugnazione, con conseguente preclusione della disamina delle singole censure.

3. Diversamente, per ciò che concerne l’appello proposto nell’interesse di Riccardo DEDONI, deve rilevarsi che lo stesso è stata sottoscritto dall’ Avv. Riccardo CABONI, il quale risulta invece iscritto all’Albo speciale degli avvocati cassazionisti, sicché i singoli motivi di doglianza possono essere presi in esame, giungendo però, anche in questo caso, ad un giudizio finale di inammissibilità per manifesta infondatezza degli stessi.

4. Va osservato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che il giudice del merito ha correttamente qualificato come attività di gestione di rifiuti quella posta in essere dagli imputati, rilevandone la illiceità per difetto del necessario titolo abilitativo.
L’art. 256 d.lgs. 152\06 sanziona infatti penalmente chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216. Le sanzioni, pecuniarie e detentive, sono indicate in modo diverso in relazione alla natura dei rifiuti illecitamente gestiti, prevedendosi così la pena alternativa, peraltro in misura minore, con riferimento ai rifiuti non pericolosi e quella congiunta, in misura maggiore, per i rifiuti pericolosi.    
La disposizione, come è evidente, non effettua alcuna distinzione dei rifiuti oggetto di illecita gestione in ragione della loro origine (urbani o speciali), considerando esclusivamente la loro  classificazione in base alle caratteristiche di pericolosità.
Tra le attività di gestione illecita è contemplato anche lo smaltimento, il quale è definito dall’art. 183, comma 1, lett. z del d.lgs. 152\06 come “qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia”, precisando, altresì, che l'Allegato B alla parte IV del medesimo decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.
Tra le operazioni descritte nel citato Allegato B figura, alla lettera D4, il “lagunaggio”, indicandosi a titolo di esempio, quali attività ad esso riconducibili, lo “scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.”.

5. Tale operazione è quella che espressamente viene indicata nell’atto di impugnazione come eseguita dall’imputato e, nella descrizione contenuta nell’imputazione, corrisponde esattamente alla descrizione esemplificativa appena indicata, mentre nella sentenza viene dato atto che, per stessa ammissione degli imputati, l’immissione delle sanse e delle acque di vegetazione nell’invaso artificiale era finalizzato alla successiva eliminazione mediante evaporazione.
Alla luce di tale circostanza il giudice del merito ha correttamente escluso la natura di sottoprodotto e qualificato come rifiuti i materiali scaricati.

6. Invero, secondo la definizione datane nell’art. 183, comma 1, lettera a) d.lgs. 152\06, nell'attuale formulazione, deve ritenersi rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». Tale definizione rispecchia quella contenuta nella direttiva comunitaria di riferimento ed è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla previgente disciplina (d.lgs. 22\97 e, ancor prima, d.P.R. 915\82).        
E' altrettanto noto che la corretta individuazione del significato del termine «disfarsi» ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, la quale ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali, quali, ad esempio, la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura (Corte Giustizia 11 novembre 2004, Niselli); di interpretare il verbo «disfarsi» considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti; di assicurare un elevato livello di tutela e l’applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (Corte Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit).
Prescindendo dall'esaminare le diverse – note - posizioni, può qui rilevarsi come sia assolutamente certo che, secondo i principi generali ormai consolidati, debba ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale (in termini, Sez. 3, n. 19206 del 16/3/2017, Costantino, Rv. 269912. Conf.  Sez. 3, n. 16509 del 19/3/2013, Benedetto ed altro, non massimata).

7. E’ dunque di tutta evidenza che il conferimento di sanse ed acque di vegetazione delle olive all’interno di un invaso artificiale al fine di consentirne la successiva evaporazione ha come scopo ultimo ed evidente l’eliminazione di tali materiali ed è, conseguentemente, univocamente indicativo della volontà di disfarsene, configurando, peraltro, un’attività di “lagunaggio” che l’allegato B alla parte Quarta del d.lgs. 152\06 colloca, come si è detto, tra le operazioni di smaltimento.

8. Una simile condotta, come correttamente ritenuto dal G.U.P., esclude qualsiasi possibilità di successiva riutilizzazione di tali sostanze, facendo così venir meno una delle essenziali condizioni, stabilite dall’art. 184-bis d.lgs. 152\06, la cui contestuale presenza consente di qualificare una sostanza come sottoprodotto.
Va peraltro rilevato che l’affermazione contenuta nel motivo in esame, secondo la quale la  successiva utilizzazione da parte dello stesso produttore o di terzi stabilita dalla legge andrebbe considerata in senso meramente eventuale, è del tutto destituita di fondamento e non trova alcun riscontro, contrariamente a quanto sostenuto, nella giurisprudenza di questa Corte citata in maniera non pertinente.

9. Quanto sopra evidenziato rende palese l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, risultando la condotta contestata compiutamente descritta nell’imputazione e correttamente qualificata dal giudice del merito, stante il dimostrato esercizio, da parte degli imputati, di una attività pacificamente rientrante tra quelle di gestione di rifiuti per la cui effettuazione era richiesto uno specifico titolo abilitativo mai conseguito.

10. Del tutto infondato risulta anche il richiamo, peraltro formulato in maniera del tutto generica, ad un possibile errore scusabile in cui il ricorrente sarebbe incorso.
Invero, la posizione rivestita dall’imputato l’inserimento entro un determinato ambito professionale  gli imponeva un obbligo di adeguata informazione in ordine alla normativa di settore al quale, evidentemente, egli non ha ottemperato, né potrebbe attribuirsi efficacia scriminante ad un errore attinente all'interpretazione delle norme che disciplinano la condotta.

11. Per ciò che riguarda, infine, la dosimetria della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, di cui tratta il terzo motivo di ricorso, osserva il Collegio che anche sul punto la decisione  risulta immune da censure, avendo la sentenza impugnata opportunamente valorizzato  il fatto che gli imputati, nonostante i reiterati inviti a regolarizzare la propria posizione, avevano perseverato nella condotta illecita.
Il giudice del merito ha fatto buon uso dei principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v.  Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 ;  Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel quantificare la pena, non è richiesta una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendosi assolvere adeguatamente all’obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

12. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità  consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 30/1/2018