Cass. Sez. III n. 28836 del 11 luglio 2008 (Ud. 20 mag. 2008)
Pres. Onorato Est. Squassoni Ric. Zanatta
Rifiuti. Formulari

In tema di formulari, la legge pone rigide prescrizioni che tendono ad un adeguato e costante controllo della movimentazione dei rifiuti dalla produzione fino al loro smaltimento. Tali documenti, se tenuti in conformità della legge, fungono da prova del rispetto della normativa del settore ed hanno valore al fine della ripartizione delle responsabilità dei singoli operatori che partecipano alle diverse fasi della gestione limitando la responsabilità del produttore, o detentore, dei rifiuti nel caso in cui i soggetti ai quali li ha conferiti commettano illeciti. In particolare, si rileva che l'art. 193 c.2 DLvo 152/2006 prevede un sistema congegnato in modo tale da consentire un reciproco controllo da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto dei rifiuti. La norma dispone che il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, datato e firmato dal produttore, o detentore, dei rifiuti e dal trasportatore. Costui conserva una copia del documento, mentre le altre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite, una, dal destinatario medesimo e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore originario. Il detentore, che ha conferito i rifiuti a soggetto autorizzato alla attività di recupero o di smaltimento, è esonerato da responsabilità alle seguenti condizioni : se ha ricevuto copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data del conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero se, alla scadenza dei tre mesi, abbia dato comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

 file pdf