TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n. 369 del 6 luglio 2010
Elettrosmog. Limiti ed enti locali

Il Decreto ministeriale 10.09.1998 n. 381 ha fissato all’articolo 3 i limiti massimi di esposizione della popolazione differenziandoli in base alla frequenza degli impianti e all’articolo 4 ha previsto che debba essere rispettato un principio di minimizzazione dell’esposizione nella progettazione e realizzazione di quelli esistenti. In particolare negli edifici adibiti a residenza per periodi di tempo non inferiori a quattro ore deve essere rispettato il ben più restrittivo valore di 6 V/m. La disciplina statale ha, quindi , recato dei limiti particolarmente restrittivi e cautelativi a tutela della salute umana, che non sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati da parte delle Regioni e degli Enti locali.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00369/2010 REG.SEN.

N. 00345/2001 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 345 del 2001, proposto da Omnitel Pronto Italia S.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristiana Carpani e Franco Mastragostino, con domicilio eletto presso l’avv. Arrigo Allegri in Parma, via Repubblica 5;
contro
Comune di Varsi (Pr), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
il Responsabile del Servizio del Comune di Varsi (Geometra Besagni);
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della nota del Comune di Varsi prot. n. 1693 del 28/05/2001 recante il diniego all’approvazione del programma annuale delle installazioni da realizzare in Comune di Varsi, nonché della deliberazione del C.C. n. 82 del 20/12/2000, citata nella predetta nota;
di ogni ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non cognito;
nonché per la condanna del Comune di Varsi al risarcimento dei danni patiti e patendi da Omnitel Pronto Italia s.p.a. in relazione alla inattuazione del Programma annuale delle installazioni e alla conseguente perdita degli introiti derivanti dal traffico telefonico, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, anche mediante espletamento di C.T.U.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 25 luglio 2001 e depositato in data 27 luglio 2001, la ricorrente ha impugnato il diniego di approvazione del suo programma di localizzazione delle installazioni alla luce delle “limitazioni” introdotte nello strumento urbanistico mediante l’adozione della Variante di cui alla deliberazione C.C. n. 82 del 20/12/2000. Da tale variante si desume che (art. 92) “gli impianti fissi per la telefonia mobile, sempreché la localizzazione sia possibile in base alle presenti norme di attuazione per la zona interessata, non possono essere collocati a distanza inferiore a 300 metri da: a) centri abitati; b) perimetrazione di zona D); c) nuclei abitati non perimetrali; d) case sparse”. che intende disciplinare la installazione delle antenne ed impianti per la copertura del servizio pubblico di telefonia radiomobile.”


In particolare la ricorrente ritiene lesive le disposizioni che stabiliscono che gli impianti in questione devono essere collocati all’esterno dei centri abitati e a una distanza inferiore ai 300 metri dai centri abitati, perimetrazione di zona D), nuclei abitati non perimetrali e case sparse.


La ricorrente ritiene tali disposizioni comunali gravemente lesive della sua sfera giuridica e le impugna per il seguente articolato motivo:
1. Violazione degli artt.1, 4 e 8 l. 36/2001; violazione degli artt. 8 e 9 della l. r. n. 30/2000. Violazione della direttiva regionale recante “norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” di cui alla deliberazione G.R. n. 127/2001 e, segnatamente, degli artt. 1, 8 e 9. Eccesso di potere per travisamento. Ingiustificata limitazione all’erogazione del servizio pubblico di telefonia mobile. Difetto di motivazione circa la scelta pianificatoria.


Il criterio di localizzazione degli impianti al di fuori dei centri abitati è in aperto contrasto con la legge regionale n. 30/2000 cui la deliberazione impugnata pretende di dare attuazione. La disciplina regionale, infatti, non esclude affatto l’installazione degli impianti nei centri abitati e neppure in prossimità di particolari aree ritenute “sensibili” e specificamente individuate, ma richiede che sia rispettato l’obiettivo di minimizzare l’esposizione attenendosi al valore di 6 V/m, diverso e più restrittivo del vero limite sanitario indicato dall’art. 3 in 20 V/m.


Sotto altro profilo, la disciplina del Comune di Varsi, asseritamente posta a tutela della salute pubblica, concretizza una evidentissima ipotesi di incompetenza assoluta. Infatti, la normativa richiamata in rubrica fissa in modo inequivocabile la esclusiva competenza statale per quanto concerne lo specifico aspetto della protezione sanitaria della popolazione dai campi elettromagnetici. I Comuni hanno, invece, competenza nel dare attuazione sul loro territorio alle disposizioni vigenti, per cui il Comune evocato in giudizio non aveva alcuna competenza nell’individuare sul proprio territorio un autonomo criterio di presunta tutela sanitaria. La fissazione dei limiti di distanza inibisce, inoltre, l’operatività delle norme contenute nel D.M. n. 381/1998 ed è, pertanto, illegittima.


Il Comune di Varsi non si è costituito in giudizio.


In vista dell’udienza di merito la ricorrente depositava memoria in cui rappresenta che il Comune di Varsi è incorso in difetto di motivazione e rinuncia all’istanza risarcitoria contenuta nel ricorso introduttivo.


Alla pubblica udienza del 8 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è da accogliere per i seguenti argomenti.


Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, tra l’altro, la violazione della legge regionale 31.10.2000 n. 30, in quanto la disciplina regionale non sembra escludere l’installazione degli impianti nei centri abitati e neppure in prossimità di particolari aree ritenute “sensibili” e specificamente individuate.
Il motivo è fondato, atteso che l’articolo 9 della citata legge vieta la localizzazione dei nuovi impianti nelle aree destinate a attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche e al secondo comma si richiede il perseguimento di obiettivi di qualità che minimizzino l’esposizione a campi elettromagnetici proprio in quelle aree individuate al comma 1.


Il Decreto ministeriale 10.09.1998 n. 381 ha fissato all’articolo 3 i limiti massimi di esposizione della popolazione differenziandoli in base alla frequenza degli impianti e all’articolo 4 ha previsto che debba essere rispettato un principio di minimizzazione dell’esposizione nella progettazione e realizzazione di quelli esistenti. In particolare negli edifici adibiti a residenza per periodi di tempo non inferiori a quattro ore deve essere rispettato il ben più restrittivo valore di 6 V/m.


La disciplina statale ha, quindi , recato dei limiti particolarmente restrittivi e cautelativi a tutela della salute umana, che non sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati da parte delle Regioni e degli Enti locali.


La pianificazione comunale impugnata è pertanto illegittima per avere vietato la localizzazione di qualsiasi impianto di telefonia mobile a una distanza inferiore ai 300 metri dai centri abitati in contrasto con l’articolo 9 della legge regionale n. 30/2000.


Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in epigrafe, con assorbimento delle ulteriori censure.


Nulla si dispone in ordine all’istanza risarcitoria, essendo stata espressamente rinunciata con la memoria depositata in data 27 maggio 2010.


Compensa le spese di giudizio in considerazione della risalenza della lite e del comportamento concludente dell’Amministrazione comunale.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione di Parma, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                                                IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2010